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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/06/2025, n. 2665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2665 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 12602/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12602/2022 R.G. LAVORO
TRA nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
Giuseppe Nasti, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n. 248 del 2.12.2005, dal funzionario dott.ssa CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei assegno e indennità di comunicazione per sordità
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/10/2022 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso che con verbale della Commissione medica del 25.09.2019 era stato riconosciuto invalido e sordo (L.381/70, 508/88
e 95/06) con decorrenza dal 2.08.2019 ha dedotto di aver diritto all'assegno mensile di assistenza ai sensi della L.118/71 e D.lgs. 509/88 e successive modifiche e integrazioni in quanto affetto dalle patologie certificate nel verbale di verifica, oltre che in possesso degli altri requisiti per beneficiare della prestazione essendo cittadino straniero, coniugato con cittadina italiana ed essendo privo di reddito. Pertanto ha chiesto accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare il suo diritto all'assegno di invalidità civile ed all'indennità di comunicazione a decorrere dal 02/08/2019, o dalla decorrenza che il giudicante riterrà equa con tutte le conseguenze di legge;
nominare un consulente tecnico d'ufficio per accertare il requisito sanitario di sordità e mutismo, con condanna dell' a CP_1 liquidare la prestazione pretesa oltre interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'articolo 16, comma 6 legge 30 dicembre 1991 n.412, con vittoria delle spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. In particolare, CP_1 ha eccepito che parte ricorrente in data 07/05/2021 aveva depositato dinanzi all'intestato Tribunale ricorso RG n. 4811/2021, avente ad oggetto la medesima domanda giudiziale e basata sulle medesime circostanze di fatto e di diritto (cfr. Ricorso RG 4811-2021); che il predetto giudizio veniva definito in data 16.09.2022 con sentenza di rigetto n. 4002/2022, pubblicata in data 16/09/2022 e passata in cosa giudicata. Inoltre, il ricorrente, già riconosciuto invalido civile parziale sulla base della medesima patologia di cui al verbale di sordità per cui è causa, percepisce all'attualità la relativa prestazione economica, per cui ai fini della cumulabilità con l'indennità di comunicazione per sordi era necessario la sussistenza del requisito della pluriminorazione, che non sussisteva nel caso di specie.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente va dato atto che a seguito di ricorso RG n. 4811/2021, avente ad oggetto la medesima domanda giudiziale e basata sulle medesime circostanze di fatto e di diritto, il Tribunale di Napoli
Nord con sentenza n. 4002/2022 del 16.09.2022, pubblicata in data 16/09/2022 e passata in cosa giudicata ha rigettato la domanda, ritenendo non vincolante ai fini dell'accertamento del diritto del ricorrente all'assegno d'invalidità e all'indennità di comunicazione, il requisito sanitario come già riconosciuto con verbale della Commissione medica del 25.09.2012.
Sulla base di questi fatti deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda avanzata da parte attrice per violazione del principio del ne bis in idem.
Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, comprese le questioni e gli accertamenti che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico ineludibile della pronuncia, che si ricollegano cioè in modo indissolubile alla decisione (giudicato esplicito) formandone l'indispensabile presupposto (giudicato implicito). Il giudicato si forma dunque non soltanto su quel che è stato oggetto di contrasto tra le parti ed ha trovato soluzione nel dispositivo, ma su tutto ciò che il giudice ha ritenuto non incidentalmente ma decisivamente. In tal senso conforme è l'orientamento della giurisprudenza, infatti si dice che il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Questo principio, secondo una lettura costituzionalmente orientata, per il quale l'efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti, anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre, si riferisce sempre a quelle ragioni non dedotte che rappresentano un antecedente logico necessario della pronuncia ed impedisce che possa essere introdotta una nuova controversia con lo stesso oggetto ma con nuove ragioni, che ben si potevano far valere nel primo giudizio o comunque in sede di gravame, che è la sede naturale per la revisio prioris instantiae.
Ed invero, come affermato dalla Corte di Cassazione, il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito;
detto principio, posto dall'art. 39 c.p.c. e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda e determina l'improcedibilità del processo, che nasce dall'indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta (Cass., n. 15341/2005; Cass. S.U. 8527/2007).
Sul punto, la Suprema Corte con la sentenza n. 26041 del 23/12/2010, ha affermato che il principio de quo corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente “nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione”. Tale garanzia di stabilità è “collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata” (cfr. Cass. sentenza n. 8379 del 07/04/2009; in senso nomofilattico Cass. SS.UU, sentenza n. 13916 del 16/06/2006).
Di qui deve essere dichiarata la violazione del principio del ne bis in idem, con conseguente inammissibilità della domanda attorea, perché vertente sugli stessi fatti e sulle stesse problematiche già oggetto di valutazione nella detta sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4002/2022 del
16.09.2022.
Le condizioni economiche della parte ricorrente allegate in ricorso, sia pure irritualmente ai sensi dell'art.152 disp.att. c.p.c. in quanto la dichiarazione non risulta sottoscritta dalla parte personalmente, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità della domanda;
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi. Aversa, 13/06/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12602/2022 R.G. LAVORO
TRA nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
Giuseppe Nasti, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n. 248 del 2.12.2005, dal funzionario dott.ssa CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei assegno e indennità di comunicazione per sordità
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/10/2022 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso che con verbale della Commissione medica del 25.09.2019 era stato riconosciuto invalido e sordo (L.381/70, 508/88
e 95/06) con decorrenza dal 2.08.2019 ha dedotto di aver diritto all'assegno mensile di assistenza ai sensi della L.118/71 e D.lgs. 509/88 e successive modifiche e integrazioni in quanto affetto dalle patologie certificate nel verbale di verifica, oltre che in possesso degli altri requisiti per beneficiare della prestazione essendo cittadino straniero, coniugato con cittadina italiana ed essendo privo di reddito. Pertanto ha chiesto accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare il suo diritto all'assegno di invalidità civile ed all'indennità di comunicazione a decorrere dal 02/08/2019, o dalla decorrenza che il giudicante riterrà equa con tutte le conseguenze di legge;
nominare un consulente tecnico d'ufficio per accertare il requisito sanitario di sordità e mutismo, con condanna dell' a CP_1 liquidare la prestazione pretesa oltre interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'articolo 16, comma 6 legge 30 dicembre 1991 n.412, con vittoria delle spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. In particolare, CP_1 ha eccepito che parte ricorrente in data 07/05/2021 aveva depositato dinanzi all'intestato Tribunale ricorso RG n. 4811/2021, avente ad oggetto la medesima domanda giudiziale e basata sulle medesime circostanze di fatto e di diritto (cfr. Ricorso RG 4811-2021); che il predetto giudizio veniva definito in data 16.09.2022 con sentenza di rigetto n. 4002/2022, pubblicata in data 16/09/2022 e passata in cosa giudicata. Inoltre, il ricorrente, già riconosciuto invalido civile parziale sulla base della medesima patologia di cui al verbale di sordità per cui è causa, percepisce all'attualità la relativa prestazione economica, per cui ai fini della cumulabilità con l'indennità di comunicazione per sordi era necessario la sussistenza del requisito della pluriminorazione, che non sussisteva nel caso di specie.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente va dato atto che a seguito di ricorso RG n. 4811/2021, avente ad oggetto la medesima domanda giudiziale e basata sulle medesime circostanze di fatto e di diritto, il Tribunale di Napoli
Nord con sentenza n. 4002/2022 del 16.09.2022, pubblicata in data 16/09/2022 e passata in cosa giudicata ha rigettato la domanda, ritenendo non vincolante ai fini dell'accertamento del diritto del ricorrente all'assegno d'invalidità e all'indennità di comunicazione, il requisito sanitario come già riconosciuto con verbale della Commissione medica del 25.09.2012.
Sulla base di questi fatti deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda avanzata da parte attrice per violazione del principio del ne bis in idem.
Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, comprese le questioni e gli accertamenti che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico ineludibile della pronuncia, che si ricollegano cioè in modo indissolubile alla decisione (giudicato esplicito) formandone l'indispensabile presupposto (giudicato implicito). Il giudicato si forma dunque non soltanto su quel che è stato oggetto di contrasto tra le parti ed ha trovato soluzione nel dispositivo, ma su tutto ciò che il giudice ha ritenuto non incidentalmente ma decisivamente. In tal senso conforme è l'orientamento della giurisprudenza, infatti si dice che il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Questo principio, secondo una lettura costituzionalmente orientata, per il quale l'efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti, anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre, si riferisce sempre a quelle ragioni non dedotte che rappresentano un antecedente logico necessario della pronuncia ed impedisce che possa essere introdotta una nuova controversia con lo stesso oggetto ma con nuove ragioni, che ben si potevano far valere nel primo giudizio o comunque in sede di gravame, che è la sede naturale per la revisio prioris instantiae.
Ed invero, come affermato dalla Corte di Cassazione, il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito;
detto principio, posto dall'art. 39 c.p.c. e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda e determina l'improcedibilità del processo, che nasce dall'indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta (Cass., n. 15341/2005; Cass. S.U. 8527/2007).
Sul punto, la Suprema Corte con la sentenza n. 26041 del 23/12/2010, ha affermato che il principio de quo corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente “nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione”. Tale garanzia di stabilità è “collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata” (cfr. Cass. sentenza n. 8379 del 07/04/2009; in senso nomofilattico Cass. SS.UU, sentenza n. 13916 del 16/06/2006).
Di qui deve essere dichiarata la violazione del principio del ne bis in idem, con conseguente inammissibilità della domanda attorea, perché vertente sugli stessi fatti e sulle stesse problematiche già oggetto di valutazione nella detta sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4002/2022 del
16.09.2022.
Le condizioni economiche della parte ricorrente allegate in ricorso, sia pure irritualmente ai sensi dell'art.152 disp.att. c.p.c. in quanto la dichiarazione non risulta sottoscritta dalla parte personalmente, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità della domanda;
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi. Aversa, 13/06/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano