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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 27/01/2026, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 351/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 09/05/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AM ANGELO, Giudice monocratico in data 09/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 836/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T34318 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio Ricorrente_1. (di seguito: Ricorrente_1 o la ricorrente) impugna l'avviso di accertamento n. T3 – 4318 DEL 21/11/2024, inerente all'imposta IMU anno 2023 emesso dal Comune di
Milano (di seguito: il Comune), notificato in data 25/11/2024 (all. A).
Parte ricorrente eccepisce che, con riferimento all'appartamento ubicato in Indirizzo_1, catg. C/1, classe 5 è stata erroneamente applicata l'aliquota del 1,14 % invece della corretta aliquota ridotta dello 0,95 % applicabile alle unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1. Con l'applicazione di tale corretta aliquota fiscale la differenza di imposta dovuta sarebbe pari ad € 454,00 invece della maggiore differenza accertata di € 834,00, con le relative conseguenze in termini di sanzioni ed interessi.
La ricorrente chiedeva pertanto dichiarare parzialmente infondata da pretesa del Comune e disporre la revisione dell'avviso di accertamento impugnato.
* In data 4 aprile 2025 si è costituito in giudizio il Comune depositando controdeduzioni.
Anzitutto osserva che l'aliquota prevista per gli immobili di cat. C/1 è dell'1,14 % e la tariffa di cui la ricorrente chiede l'applicazione è quella ridotta dello 0,95 %, applicabile in caso di immobili locati (art. commi 3 e 4 5
Reg. IMU).
Per potere usufruire dell'aliquota ridotta il contribuente deve versare in condizione di regolarità fisale (art. 5, comma 3, cit.).
Ricorrente_1 non versava in regime di regolarità fiscale non avendo versato regolarmente l'imposta dovuta, considerando che, secondo gli stessi calcoli della ricorrente, anche applicando l'aliquota ridotta, non aveva versato per intero quanto dovuto e non lo aveva versato nemmeno a seguito della notifica dell'avviso di accertamento impugnato (€ 640,32 invece che € 834,00).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Invero Ricorrente_1, non versando in situazione di regolarità fiscale – requisito espressamente previsto dall'art. 5 comma 3 Reg. Imu -, non ha diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta, sicché l'avviso di accertamento notificato risulta legittimamente emesso.
Consegue la condanna di parte ricorrente soccombente al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo secondo il valore della causa e con applicazione del D.M. 55 del 2014 come modificato.
P.Q.M.
il ricorso e condanna parte ricorrente Ricorrente_1 s.r.l. al pagamento in favore di parte resistente Comune di Milano delle spese di lite che si liquidano in euro 350,00 oltre accessori, se dovuti.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 09/05/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AM ANGELO, Giudice monocratico in data 09/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 836/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T34318 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio Ricorrente_1. (di seguito: Ricorrente_1 o la ricorrente) impugna l'avviso di accertamento n. T3 – 4318 DEL 21/11/2024, inerente all'imposta IMU anno 2023 emesso dal Comune di
Milano (di seguito: il Comune), notificato in data 25/11/2024 (all. A).
Parte ricorrente eccepisce che, con riferimento all'appartamento ubicato in Indirizzo_1, catg. C/1, classe 5 è stata erroneamente applicata l'aliquota del 1,14 % invece della corretta aliquota ridotta dello 0,95 % applicabile alle unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1. Con l'applicazione di tale corretta aliquota fiscale la differenza di imposta dovuta sarebbe pari ad € 454,00 invece della maggiore differenza accertata di € 834,00, con le relative conseguenze in termini di sanzioni ed interessi.
La ricorrente chiedeva pertanto dichiarare parzialmente infondata da pretesa del Comune e disporre la revisione dell'avviso di accertamento impugnato.
* In data 4 aprile 2025 si è costituito in giudizio il Comune depositando controdeduzioni.
Anzitutto osserva che l'aliquota prevista per gli immobili di cat. C/1 è dell'1,14 % e la tariffa di cui la ricorrente chiede l'applicazione è quella ridotta dello 0,95 %, applicabile in caso di immobili locati (art. commi 3 e 4 5
Reg. IMU).
Per potere usufruire dell'aliquota ridotta il contribuente deve versare in condizione di regolarità fisale (art. 5, comma 3, cit.).
Ricorrente_1 non versava in regime di regolarità fiscale non avendo versato regolarmente l'imposta dovuta, considerando che, secondo gli stessi calcoli della ricorrente, anche applicando l'aliquota ridotta, non aveva versato per intero quanto dovuto e non lo aveva versato nemmeno a seguito della notifica dell'avviso di accertamento impugnato (€ 640,32 invece che € 834,00).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Invero Ricorrente_1, non versando in situazione di regolarità fiscale – requisito espressamente previsto dall'art. 5 comma 3 Reg. Imu -, non ha diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta, sicché l'avviso di accertamento notificato risulta legittimamente emesso.
Consegue la condanna di parte ricorrente soccombente al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo secondo il valore della causa e con applicazione del D.M. 55 del 2014 come modificato.
P.Q.M.
il ricorso e condanna parte ricorrente Ricorrente_1 s.r.l. al pagamento in favore di parte resistente Comune di Milano delle spese di lite che si liquidano in euro 350,00 oltre accessori, se dovuti.