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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/11/2024, n. 3483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3483 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Francesca Caputo
- Presidente est.Dott.ssa
Alessandro Carra - Giudice Dott.
Michele Grande Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6211/2023 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Zecca, come da mandato in atti e Parte 1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonietta Caiulo e Arianna Dell'Anna, Parte_2
come da mandato in atti
- RICORRENTI -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 23.10.2024
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 19.9.2023, le parti indicate in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 11.6.1997 e di non aver generato prole;
hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni previste nello stesso atto introduttivo e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status depositata in data 8.2.2024
è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al Giudice relatore per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio. Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 23.10.2024, le parti hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio, confermando il contenuto del ricorso introduttivo;
la causa, pertanto, è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della 1. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
a) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
b) La casa coniugale sita in Copertino (Le), alla via Imperatore Adriano n.114, di proprietà esclusiva del sig. AN VA rimarrà nella piena disponibilità di quest'ultimo.
c) Il sig. AN verserà alla sig.ra OV LO, quale contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di €. 200,00 (duecento), con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa e avente cod. IBAN
[...] entro il giorno 20 di ogni mese. Su tale importo,
come per legge, maturerà annualmente la rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo. La sig. OV LO perderà il diritto all'assegno di mantenimento ove dovesse percepire reddito di cittadinanza di importo pari o superiore ad €. 200,00 o trovare un impiego;
d) Le parti dichiarano espressamente di aver già regolato fra di loro ogni altro rapporto patrimoniale e di aver già diviso i beni mobili che arredavano la casa coniugale. Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 11.6.1997 in
Copertino (Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 48 parte II Serie A anno 1997, alle condizioni indicate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
nulla sulle spese di lite.
Lecce, 7.11.2024
La Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Francesca Caputo
- Presidente est.Dott.ssa
Alessandro Carra - Giudice Dott.
Michele Grande Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6211/2023 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Zecca, come da mandato in atti e Parte 1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonietta Caiulo e Arianna Dell'Anna, Parte_2
come da mandato in atti
- RICORRENTI -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 23.10.2024
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 19.9.2023, le parti indicate in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 11.6.1997 e di non aver generato prole;
hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni previste nello stesso atto introduttivo e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status depositata in data 8.2.2024
è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al Giudice relatore per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio. Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 23.10.2024, le parti hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio, confermando il contenuto del ricorso introduttivo;
la causa, pertanto, è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della 1. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
a) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
b) La casa coniugale sita in Copertino (Le), alla via Imperatore Adriano n.114, di proprietà esclusiva del sig. AN VA rimarrà nella piena disponibilità di quest'ultimo.
c) Il sig. AN verserà alla sig.ra OV LO, quale contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di €. 200,00 (duecento), con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa e avente cod. IBAN
[...] entro il giorno 20 di ogni mese. Su tale importo,
come per legge, maturerà annualmente la rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo. La sig. OV LO perderà il diritto all'assegno di mantenimento ove dovesse percepire reddito di cittadinanza di importo pari o superiore ad €. 200,00 o trovare un impiego;
d) Le parti dichiarano espressamente di aver già regolato fra di loro ogni altro rapporto patrimoniale e di aver già diviso i beni mobili che arredavano la casa coniugale. Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 11.6.1997 in
Copertino (Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 48 parte II Serie A anno 1997, alle condizioni indicate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
nulla sulle spese di lite.
Lecce, 7.11.2024
La Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)