TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/10/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3172/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice LE HE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3172/2024 promossa da:
, C.F. nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(U.S.A.); , C.F. , nata il Parte_2 C.F._2
11.04.1956 in Ohio (U.S.A.); , C.F. Parte_3
nata il [...] in [...] (U.S.A.); C.F._3 Parte_4
C.F. , nata il [...] in [...] (U.S.A.);
[...] C.F._4 [...]
, C.F. , nata il [...] in [...] Parte_5 C.F._5
(U.S.A.); C.F. nata il CP_1 Parte_6 C.F._6
19.10.1977 in Ohio (U.S.A.); C.F. Parte_7
nata il [...] in [...] (U.S.A.); C.F._7 Parte_8
C.F. nata il [...] in [...] (U.S.A.);
[...] C.F._8
, C.F. nata il Parte_9 C.F._9
07.05.1987 in Ohio (U.S.A.); C.F. Parte_10
, nata il [...] in [...] (U.S.A.); C.F._10 Parte_11
C.F. , nato il [...] in [...] (U.S.A.);
[...] C.F._11
, C.F. , nata il [...] in CP_2 Parte_12 C.F._12
1 Ohio (U.S.A.); , C.F. , nato Parte_13 C.F._13 il 28.05.1993 in Louisiana (U.S.A.); C.F. Parte_14
, nato il [...] in [...] (U.S.A.); C.F._14 [...]
C.F. , nata il Parte_15 C.F._15
05.08.1997 in Louisiana (U.S.A.);
tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. Alessia Rizzo del foro di Roma
(C.F. PEC: ) ed C.F._16 Email_1 elettivamente domiciliati presso lo studio legale MO Legal in Orvieto (05018), Via
RE EB n. 1, giusta procura notarile tradotta e legalizzata in foglio separato e allegato al presente atto. I ricorrenti, insieme al loro difensore, hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata:
; Email_1
-ricorrenti- contro
(C.F. ) in persona del pro Controparte_3 P.IVA_1 CP_4 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria
- resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_3 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
(conosciuto anche come nato a Persona_1 Persona_1
Portigliola, comune in provincia di Reggio Calabria (RC), il 04.07.1900 (cfr. doc. in atti n. 1) il quale era successivamente emigrato in Ohio, U.S.A., dove si univa in matrimonio con la connazionale in data 28.11.1931 (cfr. doc. in atti Persona_2
n. 2) e dall'anzidetta unione coniugale erano nati i figli , in data Parte_9
27.09.1933 (cfr. doc. in atti n. 4) e , in data 22.01.1935 (cfr. Persona_3
2 doc. in atti n. 5). L'avo italiano, una volta emigrato in America, non ha mai ottenuto la cittadinanza americana per naturalizzazione, né ha mai rinunciato allo status civitatis
d'origine (cfr. doc. in atti n. 3).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di : Parte_9
- in data 03.11.1951 ella contraeva matrimonio con il cittadino americano CP_5
dal quale prendeva il cognome (cfr. doc. in atti n. 6) e dalla loro unione
[...] matrimoniale nascevano le figlie, odierne ricorrenti, in data Persona_4
02.09.1952 (cfr. doc. in atti n. 7) e in data 11.04.1956 (cfr. doc. Persona_5 in atti n. 8);
- in data 30.08.1975 si univa in matrimonio con Persona_4 Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 9), dal quale prendeva il cognome;
dalla loro unione
[...] nascevano le figlie, odierne ricorrenti, in data 19.10.1977 (cfr. Persona_7 doc. in atti n. 10) e in data 10.03.1983 (cfr. doc. in atti n. 11); Persona_8
- in data 14.07.2001, contraeva matrimonio con Persona_7 Persona_9
dal quale prendeva il cognome (cfr. doc. in atti n. 12);
[...]
- in data 12.06.2010, contraeva matrimonio con Persona_8 [...]
(cfr. doc. in atti n. 13); Persona_10
- in data 04.09.1976, contraeva matrimonio con Pt_2 Per_5 [...]
, dal quale prendeva il cognome (cfr. doc. in atti n. 14); dall'anzidetta unione Per_11 nasceva, in data 28.08.1981, l'odierna ricorrente (cfr. doc. Parte_16 in atti n. 15);
- quest'ultima, in data 28.12.2002, contraeva matrimonio con Controparte_6
dal quale prendeva il cognome (cfr. doc. in atti n. 16);
[...]
- dopo aver divorziato dal primo marito, contraeva nuovamente Parte_9 matrimonio con in data 04.01.1965, acquisendo il cognome del marito Persona_12
(cfr. doc. in atti n. 17); in data 29.09.1967, dalla loro unione nasceva l'odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 18); Parte_5
- quest'ultima, in data 05.04.1991, contraeva matrimonio con Persona_13
, dal quale prendeva il cognome (cfr. doc. in atti n. 19); dalla loro unione
[...]
3 nascevano gli odierni ricorrenti: , in data 28.05.1993 (cfr. Parte_13 doc. in atti n. 20) e , in data 30.10.1994 (cfr. doc. in atti n. 21); Parte_14
- (conosciuta anche come ), dopo aver divorziato Parte_5 Persona_14 dal primo marito, , in data 06.05.1996 contraeva un secondo Persona_13 matrimonio con , dal quale prendeva il cognome (cfr. doc. in Persona_15 atti n. 22) e, in data 05.08.1997, dalla loro unione nasceva l'odierna ricorrente
[...]
(cfr. doc. in atti n. 23); Persona_16
- in data 09.08.2020, la stessa contraeva matrimonio con dal Persona_17 quale prendeva il cognome (cfr. doc. in atti n. 24).
Sulla discendenza di : Persona_3
- in data 29.10.1956, egli, conosciuto come contraeva matrimonio Persona_18 con (cfr. doc. in atti n. 25) e dalla loro unione coniugale nascevano: in CP_7 data 14.05.1957, (cfr. doc. in atti n. 26); in data 17.01.1959, Persona_19
(cfr. doc. in atti n. 27) – odierna ricorrente; in data Persona_20
17.03.1963, (cfr. doc. in atti n. 28) – odierna ricorrente; Persona_21
- in data 07.05.1987, dava alla luce l'odierna ricorrente Persona_19
, che alla nascita veniva riconosciuta solo dalla madre, Parte_9 essendo il padre ignoto (cfr. doc. in atti n. 29);
- in data 12.10.1985, contraeva matrimonio con Persona_20 [...]
, dal quale prendeva il cognome (cfr. doc. in atti n. 30) e dalla loro Controparte_8 unione nascevano gli odierni ricorrenti: in data 29.08.1989 Parte_11
(cfr. doc. in atti n. 31) e in data 14.11.1990 (cfr. doc. in atti n. Parte_17
32);
- in data 08.04.1988, contraeva matrimonio con Persona_21 Per_22
dal quale prendeva il cognome (cfr. doc. in atti n. 33) e, in data 15.01.1989,
[...] dalla loro unione nasceva l'odierna ricorrente (cfr. doc. in atti Parte_18
n. 34), la quale, in data 15.11.2014, si univa in matrimonio con Persona_23 acquisendone il cognome (cfr. doc. in atti n. 35).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna da avo italiano e, per
4 l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex Controparte_3 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data 20.05.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
In particolare, il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per la CP_3 mancanza di interesse ad agire, non avendo i ricorrenti dedotto né dimostrato di avere presentato l'istanza di cittadinanza in sede amministrativa “anche in considerazione del fatto che l'azione giudiziale è proponibile solo decorsi i settecentotrenta giorni previsti dall'art. 3 d.P.R. n. 362 del 1994” specificando che “fino alla consumazione di detto termine l'Amministrazione ha ancora il potere di provvedere sull'istanza, di cui, nel caso di specie, controparte neppure dà atto in ricorso”.
In tema di infondatezza della domanda, il argomentava, invece, che il dante CP_3 causa era stato soggetto al fenomeno della naturalizzazione straniera basata sul principio dello ius soli e aveva automaticamente perso, per l'effetto, lo status civitatis italiano con conseguente impossibilità di trasmetterlo agli eredi, ivi compresa l'odierna controparte che, pertanto, non vanta alcun diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con provvedimento del 26.04.2025, il giudice disponeva ex art.127 ter c.p.c. e su richiesta di parte, il deposito di note di trattazione scritta con termine fino alla data della prossima udienza.
In data 28.05.2025, la difesa di parte ricorrente depositava le note, impugnando e contestando integralmente la comparsa avversaria poiché infondata in fatto e in diritto
“e con ogni probabilità frutto di un mal riuscito “copia e incolla” da altri scritti difensivi, di cui si rinvengono infatti refusi totalmente estranei al caso di specie (a cominciare dai nomi delle parti, all'indicazione del nominativo della scrivente Difesa, alle contestazioni relative ai casi di discendenza da donna italiana nonostante nella fattispecie l'avo italiano sia un uomo, etc…)”. In merito all'eccezione avversaria di
5 inammissibilità, per mancato esperimento della procedura amministrativa, sosteneva essere “palesemente contraria alle risultanze documentali in atti (cfr. doc. 36)” avendo i ricorrenti fornito prova documentale del vano tentativo, secondo le modalità dettate, di presentare la domanda in via amministrativa al competente Consolato italiano negli
U.S.A.
Quanto poi all'infondatezza della domanda attorea, la difesa sottolineava “che l'avo
non ha mai ottenuto la cittadinanza americana per Persona_1 naturalizzazione, come è stato documentalmente dimostrato dal certificato di non esistenza di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità (cfr. all. 3): è quindi innegabile che il diritto alla cittadinanza a favore dei figli e Parte_9
sia stato regolarmente trasmesso dal padre, l'avo Persona_3 [...]
”, ribadendo, altresì, che il caso di specie riguarda la discendenza Persona_1 da “un avo di sesso maschile, al quale non si applicano le tesi giuridiche elaborate negli anni con riguardo ai casi di avo di sesso femminile”, derivandone, pertanto, “la totale inconferenza ed irrilevanza delle osservazioni ex adverso svolte alle pagine da
2 a 7 della Comparsa con riferimento esclusivo alla linea di discendenza femminile e relative alla asserita non retroattività delle pronunce di incostituzionalità nn. 87/1975
e 30/1983 (comunque contraria ai principi basilari dell'Ordinamento e alla consolidata Giurisprudenza costituzionale e di legittimità: cfr., ex multis, Cass. Civ.,
Sezioni Unite, sent. n. 4466 del 25/02/2009)”. Tutto ciò premesso, insisteva per l'accoglimento del ricorso, riportandosi integralmente alle conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo.
Con ordinanza del 30.06.2025 il giudice, rilevato il decorso del termine per il deposito di note scritte, preso atto di quelle depositate e rilevata la regolare costituzione delle parti, rinviava all'udienza dell'11.09.2025, per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
In data 09.09.2025, la difesa di parte ricorrente depositava le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'11.09.2025, autorizzate giusto decreto del 18.07.2025, riportandosi in toto alle Note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
29.05.2025, da intendersi integralmente richiamate.
La causa veniva assegnata a sentenza, in modalità cartolare, l'11 settembre 2025.
6 ***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
In punto di diritto, si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.
25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al Controparte_3
e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza
7 italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza degli odierni ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata
8 sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, si osserva che i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, deducono di essere impossibilitati ad avviare l'iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana presso il competente Consolato italiano in U.S.A., non avendo altra scelta “se non quella di adire Codesto Tribunale al fine di ottenere la statuizione che riconosca il proprio diritto”.
A supporto della propria tesi difensiva hanno prodotto degli screenshot di accesso sul portale telematico consolare-servizio Prenot@mi dei rispettivi Consolati territorialmente competenti per residenza (un accesso per ognuno di loro) con la risposta automatica del portale: “Sorry, all appointments for this service are currently booked. Plese check again tomorrow for cancellations or new appointments” (Mi dispiace, tutti gli appuntamenti per questo servizio sono attualmente prenotati. Si prega di controllare di nuovo domani per cancellazioni o nuovi appuntamenti) – cfr. doc. in atti n. 36. Tuttavia, si rileva che da tali schermate non si evince la data di accesso al servizio consolare: in particolare, alcuni screenshot sono sprovvisti di alcun riferimento temporale mentre altri presentano soltanto il giorno e il mese senza l'annualità di riferimento dei singoli tentativi esperiti, né quest'ultima è ricavabile dal giorno della settimana in cui sono state estratte le schermate di accesso allegate in atti.
Dunque, non è possibile dare una esatta collocazione temporale agli accesi, quindi per deduzione ricavarne la lungaggine nei tempi di attesa, conditio sine qua non per giustificare l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale, in virtù della lesione dell'interesse stesso.
Ciò che si apprende dalle schermate del prodotte in giudizio, è unicamente Pt_19 un invito a riprovare il giorno successivo, onde verificare la disponibilità del servizio richiesto. Tale condotta da attribuire verosimilmente alla capacità massima lavorativa dell'Amministrazione.
Ebbene, il difetto di una data certa a cui ascrivere l'accesso nelle schermate impedisce
9 di ritenere provato che, al momento della presentazione del ricorso, non fosse possibile ottenere per via amministrativa quanto richiesto in via giudiziale, presupposto questo imprescindibile per poter ritenere indispensabile la proposizione di un'azione giudiziaria.
Si ribadisce, infatti, che chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che, qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito, non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Non muta i termini della questione, l'ulteriore circostanza dedotta da parte ricorrente per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza, da parte del consolato statunitense, sarebbero molto lunghi, dovendosi considerare la circostanza come non provata. Difettano allegazioni di parte a comprova dei suddetti convincimenti. Al riguardo si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa esperiti in un lasso di tempo irragionevole e dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità dei 730 giorni di legge.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che i discendenti hanno rinunciato alla procedura amministrativa e, quindi, a veder riconosciuto il loro diritto, al primo tentativo, ovvero nel momento in cui il ha invitato i Pt_19 richiedenti a provare nei giorni seguenti. Si deduce che i ricorrenti non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
10 In ragione della natura delle questioni affrontate e dell'andamento ondivago della giurisprudenza, le spese di lite si intendono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 6.10.25
La giudice
LE HE
11
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice LE HE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3172/2024 promossa da:
, C.F. nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(U.S.A.); , C.F. , nata il Parte_2 C.F._2
11.04.1956 in Ohio (U.S.A.); , C.F. Parte_3
nata il [...] in [...] (U.S.A.); C.F._3 Parte_4
C.F. , nata il [...] in [...] (U.S.A.);
[...] C.F._4 [...]
, C.F. , nata il [...] in [...] Parte_5 C.F._5
(U.S.A.); C.F. nata il CP_1 Parte_6 C.F._6
19.10.1977 in Ohio (U.S.A.); C.F. Parte_7
nata il [...] in [...] (U.S.A.); C.F._7 Parte_8
C.F. nata il [...] in [...] (U.S.A.);
[...] C.F._8
, C.F. nata il Parte_9 C.F._9
07.05.1987 in Ohio (U.S.A.); C.F. Parte_10
, nata il [...] in [...] (U.S.A.); C.F._10 Parte_11
C.F. , nato il [...] in [...] (U.S.A.);
[...] C.F._11
, C.F. , nata il [...] in CP_2 Parte_12 C.F._12
1 Ohio (U.S.A.); , C.F. , nato Parte_13 C.F._13 il 28.05.1993 in Louisiana (U.S.A.); C.F. Parte_14
, nato il [...] in [...] (U.S.A.); C.F._14 [...]
C.F. , nata il Parte_15 C.F._15
05.08.1997 in Louisiana (U.S.A.);
tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. Alessia Rizzo del foro di Roma
(C.F. PEC: ) ed C.F._16 Email_1 elettivamente domiciliati presso lo studio legale MO Legal in Orvieto (05018), Via
RE EB n. 1, giusta procura notarile tradotta e legalizzata in foglio separato e allegato al presente atto. I ricorrenti, insieme al loro difensore, hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata:
; Email_1
-ricorrenti- contro
(C.F. ) in persona del pro Controparte_3 P.IVA_1 CP_4 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria
- resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_3 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
(conosciuto anche come nato a Persona_1 Persona_1
Portigliola, comune in provincia di Reggio Calabria (RC), il 04.07.1900 (cfr. doc. in atti n. 1) il quale era successivamente emigrato in Ohio, U.S.A., dove si univa in matrimonio con la connazionale in data 28.11.1931 (cfr. doc. in atti Persona_2
n. 2) e dall'anzidetta unione coniugale erano nati i figli , in data Parte_9
27.09.1933 (cfr. doc. in atti n. 4) e , in data 22.01.1935 (cfr. Persona_3
2 doc. in atti n. 5). L'avo italiano, una volta emigrato in America, non ha mai ottenuto la cittadinanza americana per naturalizzazione, né ha mai rinunciato allo status civitatis
d'origine (cfr. doc. in atti n. 3).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di : Parte_9
- in data 03.11.1951 ella contraeva matrimonio con il cittadino americano CP_5
dal quale prendeva il cognome (cfr. doc. in atti n. 6) e dalla loro unione
[...] matrimoniale nascevano le figlie, odierne ricorrenti, in data Persona_4
02.09.1952 (cfr. doc. in atti n. 7) e in data 11.04.1956 (cfr. doc. Persona_5 in atti n. 8);
- in data 30.08.1975 si univa in matrimonio con Persona_4 Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 9), dal quale prendeva il cognome;
dalla loro unione
[...] nascevano le figlie, odierne ricorrenti, in data 19.10.1977 (cfr. Persona_7 doc. in atti n. 10) e in data 10.03.1983 (cfr. doc. in atti n. 11); Persona_8
- in data 14.07.2001, contraeva matrimonio con Persona_7 Persona_9
dal quale prendeva il cognome (cfr. doc. in atti n. 12);
[...]
- in data 12.06.2010, contraeva matrimonio con Persona_8 [...]
(cfr. doc. in atti n. 13); Persona_10
- in data 04.09.1976, contraeva matrimonio con Pt_2 Per_5 [...]
, dal quale prendeva il cognome (cfr. doc. in atti n. 14); dall'anzidetta unione Per_11 nasceva, in data 28.08.1981, l'odierna ricorrente (cfr. doc. Parte_16 in atti n. 15);
- quest'ultima, in data 28.12.2002, contraeva matrimonio con Controparte_6
dal quale prendeva il cognome (cfr. doc. in atti n. 16);
[...]
- dopo aver divorziato dal primo marito, contraeva nuovamente Parte_9 matrimonio con in data 04.01.1965, acquisendo il cognome del marito Persona_12
(cfr. doc. in atti n. 17); in data 29.09.1967, dalla loro unione nasceva l'odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 18); Parte_5
- quest'ultima, in data 05.04.1991, contraeva matrimonio con Persona_13
, dal quale prendeva il cognome (cfr. doc. in atti n. 19); dalla loro unione
[...]
3 nascevano gli odierni ricorrenti: , in data 28.05.1993 (cfr. Parte_13 doc. in atti n. 20) e , in data 30.10.1994 (cfr. doc. in atti n. 21); Parte_14
- (conosciuta anche come ), dopo aver divorziato Parte_5 Persona_14 dal primo marito, , in data 06.05.1996 contraeva un secondo Persona_13 matrimonio con , dal quale prendeva il cognome (cfr. doc. in Persona_15 atti n. 22) e, in data 05.08.1997, dalla loro unione nasceva l'odierna ricorrente
[...]
(cfr. doc. in atti n. 23); Persona_16
- in data 09.08.2020, la stessa contraeva matrimonio con dal Persona_17 quale prendeva il cognome (cfr. doc. in atti n. 24).
Sulla discendenza di : Persona_3
- in data 29.10.1956, egli, conosciuto come contraeva matrimonio Persona_18 con (cfr. doc. in atti n. 25) e dalla loro unione coniugale nascevano: in CP_7 data 14.05.1957, (cfr. doc. in atti n. 26); in data 17.01.1959, Persona_19
(cfr. doc. in atti n. 27) – odierna ricorrente; in data Persona_20
17.03.1963, (cfr. doc. in atti n. 28) – odierna ricorrente; Persona_21
- in data 07.05.1987, dava alla luce l'odierna ricorrente Persona_19
, che alla nascita veniva riconosciuta solo dalla madre, Parte_9 essendo il padre ignoto (cfr. doc. in atti n. 29);
- in data 12.10.1985, contraeva matrimonio con Persona_20 [...]
, dal quale prendeva il cognome (cfr. doc. in atti n. 30) e dalla loro Controparte_8 unione nascevano gli odierni ricorrenti: in data 29.08.1989 Parte_11
(cfr. doc. in atti n. 31) e in data 14.11.1990 (cfr. doc. in atti n. Parte_17
32);
- in data 08.04.1988, contraeva matrimonio con Persona_21 Per_22
dal quale prendeva il cognome (cfr. doc. in atti n. 33) e, in data 15.01.1989,
[...] dalla loro unione nasceva l'odierna ricorrente (cfr. doc. in atti Parte_18
n. 34), la quale, in data 15.11.2014, si univa in matrimonio con Persona_23 acquisendone il cognome (cfr. doc. in atti n. 35).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna da avo italiano e, per
4 l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex Controparte_3 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data 20.05.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
In particolare, il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per la CP_3 mancanza di interesse ad agire, non avendo i ricorrenti dedotto né dimostrato di avere presentato l'istanza di cittadinanza in sede amministrativa “anche in considerazione del fatto che l'azione giudiziale è proponibile solo decorsi i settecentotrenta giorni previsti dall'art. 3 d.P.R. n. 362 del 1994” specificando che “fino alla consumazione di detto termine l'Amministrazione ha ancora il potere di provvedere sull'istanza, di cui, nel caso di specie, controparte neppure dà atto in ricorso”.
In tema di infondatezza della domanda, il argomentava, invece, che il dante CP_3 causa era stato soggetto al fenomeno della naturalizzazione straniera basata sul principio dello ius soli e aveva automaticamente perso, per l'effetto, lo status civitatis italiano con conseguente impossibilità di trasmetterlo agli eredi, ivi compresa l'odierna controparte che, pertanto, non vanta alcun diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con provvedimento del 26.04.2025, il giudice disponeva ex art.127 ter c.p.c. e su richiesta di parte, il deposito di note di trattazione scritta con termine fino alla data della prossima udienza.
In data 28.05.2025, la difesa di parte ricorrente depositava le note, impugnando e contestando integralmente la comparsa avversaria poiché infondata in fatto e in diritto
“e con ogni probabilità frutto di un mal riuscito “copia e incolla” da altri scritti difensivi, di cui si rinvengono infatti refusi totalmente estranei al caso di specie (a cominciare dai nomi delle parti, all'indicazione del nominativo della scrivente Difesa, alle contestazioni relative ai casi di discendenza da donna italiana nonostante nella fattispecie l'avo italiano sia un uomo, etc…)”. In merito all'eccezione avversaria di
5 inammissibilità, per mancato esperimento della procedura amministrativa, sosteneva essere “palesemente contraria alle risultanze documentali in atti (cfr. doc. 36)” avendo i ricorrenti fornito prova documentale del vano tentativo, secondo le modalità dettate, di presentare la domanda in via amministrativa al competente Consolato italiano negli
U.S.A.
Quanto poi all'infondatezza della domanda attorea, la difesa sottolineava “che l'avo
non ha mai ottenuto la cittadinanza americana per Persona_1 naturalizzazione, come è stato documentalmente dimostrato dal certificato di non esistenza di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità (cfr. all. 3): è quindi innegabile che il diritto alla cittadinanza a favore dei figli e Parte_9
sia stato regolarmente trasmesso dal padre, l'avo Persona_3 [...]
”, ribadendo, altresì, che il caso di specie riguarda la discendenza Persona_1 da “un avo di sesso maschile, al quale non si applicano le tesi giuridiche elaborate negli anni con riguardo ai casi di avo di sesso femminile”, derivandone, pertanto, “la totale inconferenza ed irrilevanza delle osservazioni ex adverso svolte alle pagine da
2 a 7 della Comparsa con riferimento esclusivo alla linea di discendenza femminile e relative alla asserita non retroattività delle pronunce di incostituzionalità nn. 87/1975
e 30/1983 (comunque contraria ai principi basilari dell'Ordinamento e alla consolidata Giurisprudenza costituzionale e di legittimità: cfr., ex multis, Cass. Civ.,
Sezioni Unite, sent. n. 4466 del 25/02/2009)”. Tutto ciò premesso, insisteva per l'accoglimento del ricorso, riportandosi integralmente alle conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo.
Con ordinanza del 30.06.2025 il giudice, rilevato il decorso del termine per il deposito di note scritte, preso atto di quelle depositate e rilevata la regolare costituzione delle parti, rinviava all'udienza dell'11.09.2025, per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
In data 09.09.2025, la difesa di parte ricorrente depositava le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'11.09.2025, autorizzate giusto decreto del 18.07.2025, riportandosi in toto alle Note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
29.05.2025, da intendersi integralmente richiamate.
La causa veniva assegnata a sentenza, in modalità cartolare, l'11 settembre 2025.
6 ***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
In punto di diritto, si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.
25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al Controparte_3
e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza
7 italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza degli odierni ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata
8 sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, si osserva che i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, deducono di essere impossibilitati ad avviare l'iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana presso il competente Consolato italiano in U.S.A., non avendo altra scelta “se non quella di adire Codesto Tribunale al fine di ottenere la statuizione che riconosca il proprio diritto”.
A supporto della propria tesi difensiva hanno prodotto degli screenshot di accesso sul portale telematico consolare-servizio Prenot@mi dei rispettivi Consolati territorialmente competenti per residenza (un accesso per ognuno di loro) con la risposta automatica del portale: “Sorry, all appointments for this service are currently booked. Plese check again tomorrow for cancellations or new appointments” (Mi dispiace, tutti gli appuntamenti per questo servizio sono attualmente prenotati. Si prega di controllare di nuovo domani per cancellazioni o nuovi appuntamenti) – cfr. doc. in atti n. 36. Tuttavia, si rileva che da tali schermate non si evince la data di accesso al servizio consolare: in particolare, alcuni screenshot sono sprovvisti di alcun riferimento temporale mentre altri presentano soltanto il giorno e il mese senza l'annualità di riferimento dei singoli tentativi esperiti, né quest'ultima è ricavabile dal giorno della settimana in cui sono state estratte le schermate di accesso allegate in atti.
Dunque, non è possibile dare una esatta collocazione temporale agli accesi, quindi per deduzione ricavarne la lungaggine nei tempi di attesa, conditio sine qua non per giustificare l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale, in virtù della lesione dell'interesse stesso.
Ciò che si apprende dalle schermate del prodotte in giudizio, è unicamente Pt_19 un invito a riprovare il giorno successivo, onde verificare la disponibilità del servizio richiesto. Tale condotta da attribuire verosimilmente alla capacità massima lavorativa dell'Amministrazione.
Ebbene, il difetto di una data certa a cui ascrivere l'accesso nelle schermate impedisce
9 di ritenere provato che, al momento della presentazione del ricorso, non fosse possibile ottenere per via amministrativa quanto richiesto in via giudiziale, presupposto questo imprescindibile per poter ritenere indispensabile la proposizione di un'azione giudiziaria.
Si ribadisce, infatti, che chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che, qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito, non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Non muta i termini della questione, l'ulteriore circostanza dedotta da parte ricorrente per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza, da parte del consolato statunitense, sarebbero molto lunghi, dovendosi considerare la circostanza come non provata. Difettano allegazioni di parte a comprova dei suddetti convincimenti. Al riguardo si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa esperiti in un lasso di tempo irragionevole e dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità dei 730 giorni di legge.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che i discendenti hanno rinunciato alla procedura amministrativa e, quindi, a veder riconosciuto il loro diritto, al primo tentativo, ovvero nel momento in cui il ha invitato i Pt_19 richiedenti a provare nei giorni seguenti. Si deduce che i ricorrenti non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
10 In ragione della natura delle questioni affrontate e dell'andamento ondivago della giurisprudenza, le spese di lite si intendono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 6.10.25
La giudice
LE HE
11