Articolo 10 della Legge 13 febbraio 2001, n. 45
Articolo 9Articolo 11
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25 marzo 2001
Art. 10. 1. L' articolo 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"ART. 15. - (Cambiamento delle generalita'. Rinvio). - 1.
Nell'ambito dello speciale programma di protezione puo' essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, il cambiamento delle generalita', garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione.
2. All'attuazione del disposto del comma 1 si provvede a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 , e successive modificazioni".
Nota all'art. 10:
- L'argomento del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 e' riportato nelle note all'art. 6.
Entrata in vigore il 25 marzo 2001
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