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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/11/2025, n. 2337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2337 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile I grado iscritto al n. 1392/2025 Reg. Cont. promosso da
– rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Provvidenza Parte_1
Failla;
contro
(P.Iva in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1
con sede legale in Taranto alla via Pisa n.
4 - contumace;
Oggetto: Appalto e altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.
LA CAUSA
FONDAMENTO DELLA DOMANDA ATTOREA
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., del 25.03.2025, ed unito decreto, il signor
[...]
conveniva in giudizio la in persona del legale rappresentante e Parte_1 CP_1 amministratore unico Sig. , per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2 pagina 1 di 5 “Accertata e dichiarata la responsabilità della (P.Iva in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Taranto alla via Pisa
n.4 per inadempimento nei confronti del Sig. in ragione del Parte_1 contratto di appalto del novembre 2021 (indicato 30.11.2020 per mero errore materiale) tra il Sig. e la in persona del legale rappresentante e Parte_1 CP_1 amministratore unico Sig. , per l'esecuzione di lavori di manutenzione CP_2 presso l'immobile sito in Marina di Ginosa, catastalmente indicato al foglio 140, p.lla
775 sub 2, per l'effetto, in via principale condannare la in persona del legale CP_1 rappresentante e amministratore unico Sig. , al pagamento in favore del CP_2 ricorrente della somma di euro 41.439,69 quantificata dal CTU nel proc iscritto al n. di
RG 696/2023 del Tribunale di Taranto, o di quella maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
2. in subordine, condannare la
(P.Iva in persona del legale rappresentante e amministratore CP_1 P.IVA_1 unico Sig. , al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro CP_2
24.200,00, pari alla somma versata a mezzo bonifico bancario dal Sig. Parte_1
in adempimento agli accordi presi in ragione del contratto di appalto di cui in
[...] narrativa, (pari ad euro 22.000,00 oltre iva);
3. in ogni caso condannare la CP_1
(P.Iva in persona del legale rappresentante e amministratore unico Sig. P.IVA_1
, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 3.243,51 pari CP_2 alla spesa sostenuta dal Sig. per la procedura ex art 696 bis cpc Parte_1 iscritta presso il Tribunale di Taranto al n. di Rg 696/2023; 4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Deduceva infatti il ricorrente che, con contratto di appalto, stipulato dalle parti nel novembre 2021 (indicato 30.11.2020 per mero errore materiale), la ditta si CP_1 impegnava ad effettuare lavori di manutenzione straordinaria presso il proprio immobile, sito in Marina di Ginosa, catastalmente indicato al foglio 140, p.lla 775 sub 2 e, più precisamente, lavori di manutenzione straordinaria rientranti tra quelli compresi nel
Bonus Ristrutturazione. Il prezzo pattuito, di euro 44.000,00 (oltre iva al 10%), sarebbe stato corrisposto al 50% dal committente e l'altra metà sarebbe stata incassata dall'appaltatore attraverso il bonus ristrutturazione, da richiedere con le modalità previste dalla legge. I lavori previsti da contratto avrebbero dovuto essere ultimati entro e non oltre il 31 maggio del 2022, con previsione altresì di una penale per ogni giorno di ritardo nella mancata consegna. pagina 2 di 5 Il sig. , a titolo di acconto, versava la somma di euro 22.000,00 alla Parte_1 ditta, la quale, tuttavia, nonostante diversi solleciti verbali del committente, non ultimava le opere pattuite: alla data del 27 giugno 2022, infatti, come da stima redatta dall' Ing.
incaricato dal committente, risultavano eseguite soltanto il 10% circa Persona_1 delle opere commissionate.
Stante l'inattività della ditta, il committente sollecitava l'adempimento delle obbligazioni assunte ed il pagamento della somma dovuta a titolo di penale, con nota raccomandata, anticipata a mezzo pec del 15 luglio 2022, consistente in euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dei lavori ultimati e, successivamente, in assenza di riscontro, con nota del 12 settembre 2022, comunicava la volontà del committente di risolvere il contratto, invitando la ditta a liberare immediatamente l'immobile dalle attrezzature presenti e diffidandola alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al pagamento del risarcimento del danno subito.
Il signor , vista anche la pregiudizievole esposizione del manufatto agli agenti Pt_1 atmosferici, si vedeva costretto ad agire per ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. (R.G. 696/2023 del Tribunale di Taranto) in modo da cristallizzare lo stato dei luoghi e poter procedere con le opere necessarie alla messa in sicurezza dell'immobile e renderlo abitabile, nonché per procedere all'accertamento e alla determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione al contratto.
Il CTU nominato confermava l'inadempimento lamentato dal ricorrente, quantificando le opere non eseguite nella misura del 93.4% della totalità dei lavori pattuiti, per un importo di euro 41.439,69.
In particolare, in risposta ai quesiti posti dal giudice, rispondeva che quanto segue: “In riferimento a quanto riportato in tabella possiamo dunque definire allo stato dell'arte la seguente situazione: • la percentuale delle opere eseguite risulta pari al 6,6%, • difformità delle opere eseguite non risulta valutabile in quanto non è stato portato a termine neppure una voce di capitolato da consentire un'eventuale valutazione di difformità per cui è possibile affermare che le difformità presenti sono in percentuale pari al 0%, • il valore delle opere eseguite rispetto al preventivo risultano essere pari ad euro 2.940,96”.
pagina 3 di 5 Verificata la validità della notifica del predetto ricorso e dichiarata la contumacia della società convenuta, all'udienza del 22.10.2025 la ricorrente precisava le conclusioni, e il
Giudice tratteneva la causa in decisione a seguito di discussione orale, ai sensi degli art. 281 terdecies – 281 sexies ultimo comma c.p.c. Seguiva quindi il deposito di questa sentenza nei trenta giorni prescritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
GRAVE INADEMPIMENTO DEL RESISTENTE E RISOLUZIONE
CONTRATTUALE
Dalla documentazione allegata agli atti di causa, emerge la responsabilità della ditta convenuta nell'inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte verso il ricorrente, da ritenere di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., atteso che i lavori di ristrutturazione pattuiti, al termine previsto, stabilito per il 31.05.2022, risultavano eseguiti solo in una percentuale minima.
La convenuta, inoltre, non dava alcun riscontro alle comunicazioni stragiudiziali della ricorrente e, in ultimo, neanche alla lettera di diffida ex art 1453, per cui, trascorso anche il termine essenziale, il grave inadempimento si cristallizzava senza che fosse stato addotto dall'appaltatore un caso di forza maggiore o un caso fortuito ex art 1218 cc, di talché il contratto deve ritenersi risolto di diritto.
EFFETTI RESTITUTORI DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE
La risoluzione contrattuale, ex art. 1458 c.c., ha effetto retroattivo tra le parti, e ne discende il diritto della parte ricorrente a riottenere quanto anticipato a titolo di pagamento delle opere mai consegnate, ad eccezione della parte, seppur minima, già eseguita. Risulta infatti accertato, nel giudizio di accertamento preventivo, che il 93,4% delle opere pattuite, quindi quasi la totalità, sono rimaste ineseguite, a fronte di un acconto anticipato dalla resistente pari alla metà del corrispettivo totale, ovvero euro
22.000,00 oltre Iva. Il ricorrente ha senz'altro diritto, quindi, alla restituzione della predetta somma, versata a titolo di acconto all'appaltatore, in quanto indebitamente trattenuta, in conseguenza della risoluzione del contratto di appalto, decurtata del valore che il CTU ha riconosciuto alle opere eseguite, rispetto al preventivo, quantificato in euro
2.940,96.
La domanda attorea deve, quindi, trovare accoglimento, beninteso, nella misura sopra precisata, laddove, invece va respinta la richiesta proposta nella domanda principale del ricorrente, con la quale chiede di condannare la al pagamento in favore del CP_1 pagina 4 di 5 ricorrente della somma di euro 41.439,69 quantificata dal CTU nel proc iscritto al n. di
RG 696/2023 del Tribunale di Taranto: tale somma rappresenta il valore attribuito alla totalità dei lavori pattuiti, decurtati del valore della parte eseguita. Seguito il grave inadempimento e non avendo agito l'attore per l'adempimento, l'azione suscettibile di essere accolta diventa quella subordinata di risoluzione contrattuale.
Ha altresì diritto al rimborso delle spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo sostenute in conseguenza dell'inadempimento di parte convenuta e alla rifusione delle spese di questo giudizio, che seguono giocoforza la soccombenza della convenuta e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Decidendo sulla domanda proposta dal signor , con ricorso e
Parte_1 decreto ritualmente notificati, nei confronti della in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
Dichiara risolto di diritto il contratto dedotto in giudizio;
Condanna la al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 21.259,04 CP_1
(euro 24.200,00 somma versata a mezzo bonifico bancario dal Sig. in Parte_1 adempimento agli accordi contrattuali, meno la somma di euro 2.940,96, pari al valore opere eseguite);
Condanna la al pagamento delle spese del giudizio di ATP avente R.G. 696/2023 CP_1 presso il Tribunale di Taranto, ossia il contributo unificato, euro 3.243,51 a titolo di compenso
per la CTU svolta, ed euro 1.550,00 quale compenso professionale liquidato giudizialmente, oltre accessori di legge;
Condanna al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1 spese di questo giudizio, che si liquidano, in suo favore, in euro 2.500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge, oltre contributo e marca.
Taranto, 04-11-2025
Il Giudice - dott. Claudio Casarano
pagina 5 di 5
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile I grado iscritto al n. 1392/2025 Reg. Cont. promosso da
– rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Provvidenza Parte_1
Failla;
contro
(P.Iva in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1
con sede legale in Taranto alla via Pisa n.
4 - contumace;
Oggetto: Appalto e altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.
LA CAUSA
FONDAMENTO DELLA DOMANDA ATTOREA
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., del 25.03.2025, ed unito decreto, il signor
[...]
conveniva in giudizio la in persona del legale rappresentante e Parte_1 CP_1 amministratore unico Sig. , per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2 pagina 1 di 5 “Accertata e dichiarata la responsabilità della (P.Iva in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Taranto alla via Pisa
n.4 per inadempimento nei confronti del Sig. in ragione del Parte_1 contratto di appalto del novembre 2021 (indicato 30.11.2020 per mero errore materiale) tra il Sig. e la in persona del legale rappresentante e Parte_1 CP_1 amministratore unico Sig. , per l'esecuzione di lavori di manutenzione CP_2 presso l'immobile sito in Marina di Ginosa, catastalmente indicato al foglio 140, p.lla
775 sub 2, per l'effetto, in via principale condannare la in persona del legale CP_1 rappresentante e amministratore unico Sig. , al pagamento in favore del CP_2 ricorrente della somma di euro 41.439,69 quantificata dal CTU nel proc iscritto al n. di
RG 696/2023 del Tribunale di Taranto, o di quella maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
2. in subordine, condannare la
(P.Iva in persona del legale rappresentante e amministratore CP_1 P.IVA_1 unico Sig. , al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro CP_2
24.200,00, pari alla somma versata a mezzo bonifico bancario dal Sig. Parte_1
in adempimento agli accordi presi in ragione del contratto di appalto di cui in
[...] narrativa, (pari ad euro 22.000,00 oltre iva);
3. in ogni caso condannare la CP_1
(P.Iva in persona del legale rappresentante e amministratore unico Sig. P.IVA_1
, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 3.243,51 pari CP_2 alla spesa sostenuta dal Sig. per la procedura ex art 696 bis cpc Parte_1 iscritta presso il Tribunale di Taranto al n. di Rg 696/2023; 4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Deduceva infatti il ricorrente che, con contratto di appalto, stipulato dalle parti nel novembre 2021 (indicato 30.11.2020 per mero errore materiale), la ditta si CP_1 impegnava ad effettuare lavori di manutenzione straordinaria presso il proprio immobile, sito in Marina di Ginosa, catastalmente indicato al foglio 140, p.lla 775 sub 2 e, più precisamente, lavori di manutenzione straordinaria rientranti tra quelli compresi nel
Bonus Ristrutturazione. Il prezzo pattuito, di euro 44.000,00 (oltre iva al 10%), sarebbe stato corrisposto al 50% dal committente e l'altra metà sarebbe stata incassata dall'appaltatore attraverso il bonus ristrutturazione, da richiedere con le modalità previste dalla legge. I lavori previsti da contratto avrebbero dovuto essere ultimati entro e non oltre il 31 maggio del 2022, con previsione altresì di una penale per ogni giorno di ritardo nella mancata consegna. pagina 2 di 5 Il sig. , a titolo di acconto, versava la somma di euro 22.000,00 alla Parte_1 ditta, la quale, tuttavia, nonostante diversi solleciti verbali del committente, non ultimava le opere pattuite: alla data del 27 giugno 2022, infatti, come da stima redatta dall' Ing.
incaricato dal committente, risultavano eseguite soltanto il 10% circa Persona_1 delle opere commissionate.
Stante l'inattività della ditta, il committente sollecitava l'adempimento delle obbligazioni assunte ed il pagamento della somma dovuta a titolo di penale, con nota raccomandata, anticipata a mezzo pec del 15 luglio 2022, consistente in euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dei lavori ultimati e, successivamente, in assenza di riscontro, con nota del 12 settembre 2022, comunicava la volontà del committente di risolvere il contratto, invitando la ditta a liberare immediatamente l'immobile dalle attrezzature presenti e diffidandola alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al pagamento del risarcimento del danno subito.
Il signor , vista anche la pregiudizievole esposizione del manufatto agli agenti Pt_1 atmosferici, si vedeva costretto ad agire per ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. (R.G. 696/2023 del Tribunale di Taranto) in modo da cristallizzare lo stato dei luoghi e poter procedere con le opere necessarie alla messa in sicurezza dell'immobile e renderlo abitabile, nonché per procedere all'accertamento e alla determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione al contratto.
Il CTU nominato confermava l'inadempimento lamentato dal ricorrente, quantificando le opere non eseguite nella misura del 93.4% della totalità dei lavori pattuiti, per un importo di euro 41.439,69.
In particolare, in risposta ai quesiti posti dal giudice, rispondeva che quanto segue: “In riferimento a quanto riportato in tabella possiamo dunque definire allo stato dell'arte la seguente situazione: • la percentuale delle opere eseguite risulta pari al 6,6%, • difformità delle opere eseguite non risulta valutabile in quanto non è stato portato a termine neppure una voce di capitolato da consentire un'eventuale valutazione di difformità per cui è possibile affermare che le difformità presenti sono in percentuale pari al 0%, • il valore delle opere eseguite rispetto al preventivo risultano essere pari ad euro 2.940,96”.
pagina 3 di 5 Verificata la validità della notifica del predetto ricorso e dichiarata la contumacia della società convenuta, all'udienza del 22.10.2025 la ricorrente precisava le conclusioni, e il
Giudice tratteneva la causa in decisione a seguito di discussione orale, ai sensi degli art. 281 terdecies – 281 sexies ultimo comma c.p.c. Seguiva quindi il deposito di questa sentenza nei trenta giorni prescritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
GRAVE INADEMPIMENTO DEL RESISTENTE E RISOLUZIONE
CONTRATTUALE
Dalla documentazione allegata agli atti di causa, emerge la responsabilità della ditta convenuta nell'inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte verso il ricorrente, da ritenere di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., atteso che i lavori di ristrutturazione pattuiti, al termine previsto, stabilito per il 31.05.2022, risultavano eseguiti solo in una percentuale minima.
La convenuta, inoltre, non dava alcun riscontro alle comunicazioni stragiudiziali della ricorrente e, in ultimo, neanche alla lettera di diffida ex art 1453, per cui, trascorso anche il termine essenziale, il grave inadempimento si cristallizzava senza che fosse stato addotto dall'appaltatore un caso di forza maggiore o un caso fortuito ex art 1218 cc, di talché il contratto deve ritenersi risolto di diritto.
EFFETTI RESTITUTORI DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE
La risoluzione contrattuale, ex art. 1458 c.c., ha effetto retroattivo tra le parti, e ne discende il diritto della parte ricorrente a riottenere quanto anticipato a titolo di pagamento delle opere mai consegnate, ad eccezione della parte, seppur minima, già eseguita. Risulta infatti accertato, nel giudizio di accertamento preventivo, che il 93,4% delle opere pattuite, quindi quasi la totalità, sono rimaste ineseguite, a fronte di un acconto anticipato dalla resistente pari alla metà del corrispettivo totale, ovvero euro
22.000,00 oltre Iva. Il ricorrente ha senz'altro diritto, quindi, alla restituzione della predetta somma, versata a titolo di acconto all'appaltatore, in quanto indebitamente trattenuta, in conseguenza della risoluzione del contratto di appalto, decurtata del valore che il CTU ha riconosciuto alle opere eseguite, rispetto al preventivo, quantificato in euro
2.940,96.
La domanda attorea deve, quindi, trovare accoglimento, beninteso, nella misura sopra precisata, laddove, invece va respinta la richiesta proposta nella domanda principale del ricorrente, con la quale chiede di condannare la al pagamento in favore del CP_1 pagina 4 di 5 ricorrente della somma di euro 41.439,69 quantificata dal CTU nel proc iscritto al n. di
RG 696/2023 del Tribunale di Taranto: tale somma rappresenta il valore attribuito alla totalità dei lavori pattuiti, decurtati del valore della parte eseguita. Seguito il grave inadempimento e non avendo agito l'attore per l'adempimento, l'azione suscettibile di essere accolta diventa quella subordinata di risoluzione contrattuale.
Ha altresì diritto al rimborso delle spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo sostenute in conseguenza dell'inadempimento di parte convenuta e alla rifusione delle spese di questo giudizio, che seguono giocoforza la soccombenza della convenuta e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Decidendo sulla domanda proposta dal signor , con ricorso e
Parte_1 decreto ritualmente notificati, nei confronti della in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
Dichiara risolto di diritto il contratto dedotto in giudizio;
Condanna la al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 21.259,04 CP_1
(euro 24.200,00 somma versata a mezzo bonifico bancario dal Sig. in Parte_1 adempimento agli accordi contrattuali, meno la somma di euro 2.940,96, pari al valore opere eseguite);
Condanna la al pagamento delle spese del giudizio di ATP avente R.G. 696/2023 CP_1 presso il Tribunale di Taranto, ossia il contributo unificato, euro 3.243,51 a titolo di compenso
per la CTU svolta, ed euro 1.550,00 quale compenso professionale liquidato giudizialmente, oltre accessori di legge;
Condanna al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1 spese di questo giudizio, che si liquidano, in suo favore, in euro 2.500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge, oltre contributo e marca.
Taranto, 04-11-2025
Il Giudice - dott. Claudio Casarano
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