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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/05/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del GU, Dott.Alfredo Granata ha emesso, la seguente
Sentenza , decorsi i termini ex art. 190 c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 802/2021, tra
, elettivamente domiciliato come in atti presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Angelo Guadagni in una con l'Avv Carmela Vivolo che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
attore
e
soc. , elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv.to Gennaro CP_1
Santorelli , che la rappresenta e difende giuta procura in atti convenuta
Nonché
Controparte_2
Contumace
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 14/1/2025 e relative note difensive . MOTIVAZIONE
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
La controversia ha per oggetto l' accertamento dei danni fisici patiti dall' attore processuale il quale subiva lesioni a seguito di sinistro stradale avvenuto il
21/02/2017 in SO SU , alle ore 00,10 circa, mentre si trovava in qualità di trasportato a bordo dell'autovettura Fiat Punto 147 tg CZ 173 LD , di proprietà di
. CP_3
Nell'occasione , il prefato autoveicolo , nel percorrere La Via Marigliano, perdeva il controllo e finiva contro un muro di recinzione provocando lesioni rilevanti all'attore processuale che era situato sul sedile anteriore della autovettura.
Parte attorea, all'uopo, deduceva che , a seguito delle lesioni patite, subiva non solo un danno biologico rilevante ma conseguiva un diritto al ristoro del danno morale.
Costituitasi la quest'ultima, al netto delle eccezioni preliminari sollevate CP_1
a mezzo articolate argomentazioni, deduceva l'intervenuto risarcimento dei danni lamentati, avendo predisposto, prima ancora dell'introduzione del giudizio, una offerta risarcitoria ammontante ad € 600,00 , ritenuta congura , rigettando, altresì, nel merito l'avverso dedotto.
Svolta una attività istruttoria formatasi in seno ad un interpello orale, acquisiti i documenti versati in atti dalle parti, disposta una CTU quantificativa , il giudizio è stato introitato a sentenza con i termini ordinari.
In prima battuta va dichiarata la procedibilità della domanda attorea essendo , la stessa, preceduta da regolare costituzione in mora nei confronti della evocata compagnia di assicurazione e contenente tutti gli elementi richiesti dagli artt. 145/148 del DLGS n. 209 del 2005 e successive modifiche ed integrazione.
Non puo' , infatti, trovare accoglimento l'eccezione della convenuta societa' di assicurazione in merito alla inammissibilità della domanda in virtù del fatto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 111/2012 non assolve funzione interpretativa del DLGS. n. 209/2005 in merito allo” spatium deliberandi” occorrente prima della instaurazione del giudizio risarcitorio, ma compie una mera valutazione di compatibilità rispetto all'inserimento della normativa in seno al sistema normativo vigente.
Va , infatti, evidenziato che, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del DLGS n. 209/2005 è onere della compagnia assicurativa richiedere gli elementi integrativi mancanti nella costituzione in mora , rappresentando, tale onere un interesse posto a tutela della stessa ( ex multis , v.Trib Avellino n. 1243/2012).
V' è più che una recente decisione della Corte Degli Ermellini si è spinta oltre affermando il principio in base al quale la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché
l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore ( Cass. N. 15445-2021).
Parimenti, va osservato che , a seguito delle diffide recapitate al prefato soggetto giuridico coobligato in solido l'impresa assicuratrice abbia potuto formulare l'offerta risarcitoria prevista dal'art 148 del CDA , conseguendone che la cotituzione in mora abbia raggiunto il proprio scopo.
Non coglie, altresì, nel segno, l'allegazione difensiva sollevata dalla convenuta impresa assicuratrice afferente la nullità dell'atto introduttivo per carenza espositiva dei fatti di causa, posto che tale circostanza può assumere rilievo unicamente nella ipotesi in cui gli elementi costitutivi della domanda giudiziali siano carenti o manchino del tutto, in tal guisa da non consentire una idonea difesa alla parte costituita convenuta, fatto questo non rilevabile nel presente giudizio, potendosi agevolmente, dalla lettura dell'oggetto del libello introduttivo, ricavare elementi sufficienti a descrivere gli eventi accaduti e l'istanza giudiziale conseguenziale. In merito, poi, alla legittimazione attiva e passiva si osseerva unicamente che dalla documentazione sanitaria versata in atti , la coincidenza con l'individuazione del soggetto agente nel presente giudizio, preclude ogni altra osservazione in merito;
parimenti , gli ulteriori dati individuativi dei soggetti coinvolti nel sinistro evincibili dall'allegato rapporto stilato dalle IT intervenute sul luogo del sinistro , completano il quadro della corretta individuazione del soggetti anche sul lato passivo del rapporto processuale.
Superato lo scoglio processuale,la domanda va esaminata nel merito.
All'uopo, parte lesa, ha supportato l'esistenza del fatto storico attraverso l'attività istruttoria espletata all'udienza del 19/07/2022 a mezzo interpello del teste ammesso ed in tal sede escusso, ( dichiaratosi indifferente) . Testimone_1
Dalla esposizione resa si estrae la seguente sintesi rielevante:
..” ADR:conosco l'attore in quanto è un mio concittadino;
Testi
ero presente sui luoghi di casa, presumibilmente nel mese di febbraio 2017, dopo la festa di San Valentino, allorchè mi trovavo a ridiscendere dal monte SO in direzione Marigliano conducendo la mia autovettura;
ADR:ricordo che un autoveicolo che procedeva sulla mia stessa direzione di marcia improvvisamente andando ad urtare un muro di recinzione di una proprietà privata costituita da un muretto;
ADR: ciò posto mi sono fermato per comprendere cosa fosse accaduto e ho visto che all'interno della autovettura, una Fiat, vi erano due persone tra cui ho riconosciuto che era collocato sul sedile posteriore della stessa;
Parte_1
ADR: successivamente alcuni concittadini a conoscenza dei fatti mi hanno riferito che nella vettura erano presenti tre persone in tutto e che uno di essi era deceduto a seguito dell'incidente;
ADR: posso affermare che l'andatura del veicolo non era di certo regolare;
ADR: ho visto sopraggiungere sul posto una pattuglia dei Carabinieri;
ADR: mi trovavo ad una distanza non superiore ai 15 rispetto al punto d'urto; ADR: all'esito del sinistro usci dall'abitazione danneggiata dal veicolo un uomo che parve essere il proprietario dell'immobile e che premurò di chiamare i soccorsi;
ADR: non ricordo se avesse le cinture allacciata sul sedile posteriore Parte_1
ma posso affermare che era sconvolto;
ADR. Dopo l'impatto con il muro l'autovettura è scivolata di lato mettendosi di traverso sulla strada;
ADR: l'auto presentava danni alla portiera che invero era stata divelta;
ADR: il punto di impatto è allocato nel territorio del Comune di SO SU;
ADR: non ho mai testimoniato in passato per altri incidenti.
ADR: non vi erano altri veicoli, al momento dell'impatto, che avessero partecipato alla dinamica del sinistro…”.
ADR: mostrate al teste alcune foto contenute nella produzione di parte rappresentanti l'autovettura danneggiata lo stesso le riconosceva.
All'uopo, è norma, ormai priva di interpretazioni di segno opposto ,quella disposta dall' art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private D.lgs. n. 209/2005, la quale statuisce che: “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge […] a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro..”
Ciò posto, non può revocarsi in dubbio che , secondo il “dictum “dispositvo, il terzo trasportato può chiedere il risarcimento del danno subito, direttamente alla
Compagnia Assicuratrice del mezzo sul quale era a bordo al momento del sinistro, traendone il vantaggio che lo stesso non deve provare la colpa, ma può agire nei confronti della Compagnia che assicura il mezzo sul quale viaggiava, a prescindere dalla dinamica del sinistro, dalla responsabilità e dall'accertamento delle cause del sinistro.
Giurisprudenza ormai consolidata sul punto statuisce un principio di facultatività della prefata azione rispetto a quella tradizionale ex art 144 del Codice delle
Assicurazioni con il solo limite che, in codesto ultimo caso, occorrerà dimostrare la assoluta assenza di benchè minima responsabilità a carico del conducente del veicolo ove il trasportato subiva danni .
Ciò posto, questo giudice ritiene che le conclusioni rese dall'attore postulano una richiesta di accertamento della responsabilità solidale tra impresa assicuratrice e veicolo ingenerante il sinistro, conseguendone che la eventuale sentenza di condanna debba estendere i suoi effetti su entrambi i soggetti evocati in causa.
A corredo della attività istruttoria emersa in corso di giudizio si rinviene in atti anche copia del verbale delle IT intervenute a seguio del sinistro oltre che verbale di sommarie informazioni rilasciate dai soggetti coinvolti nell'incidente.
Dalla lettura dei prefati documenti si evince, in linea di massima , una corrispondenza tra quanto descritto in libello introduttivo e quanto riferito dal teste ascoltato, al netto della posizione del trasportato nella autovettura che viene riferita sul sedile posteriore in luogo del sedile anteriore -passeggero.
Tale discrasia rientra, a parere di questo giudice, nelle fisiologiche incongruenze riferite dai testi quando gli stessi si interfacciano con l'IT IA , involvendo, sovente, un deficit comunicativo dovuto alla sacramentalità del momento della deposizione , non incidendo , tale carenza, sulla complessiva esposizione dei fatti dalla quale il giudice deve trarre gli elementi certi ed incontrovertibili.
V' è più che circa la veridicità dei fatti accaduti essa trova conferma nelle conclusioni rese dai Carabinieri di EL di CI , non potendosi, tuttavia, esimersi da due dovute precisazioni: la prima, afferisce alla certezza del mancato uso delle cinture di sicurezza , come dichiarato dallo stesso nel verbale di sommarie Parte_1
informazioni e confermato dal teste escusso in sede di interpello orale;
la seconda, che alcuna interferenza di terzi veicoli nella causazione del danno sia emersa in corso di istruttoria, restando una mera dichiarazione resa dallo stesso attore in prima battuta
, oggetto di revisione successivamente.
All'uopo, le dichiarazioni rese dalle parti o dai terzi agli agenti di polizia si qualificano come prove atipiche in quanto assunte al di fuori del contesto giudiziale. Quanto al loro contenuto, non si può ritenere tuttavia che abbiano il valore di semplici presunzioni, perché il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria (Cass. Civ. Sez. Lav. 30/01/2013 n. 2168).
In sintesi , deve evidenziarsi che il contegno del conducente del veicolo che ingenerò il sinistro deve considerarsi negligente e caratterizzato da assoluta imprudenza considerate le caratteristiche dei luoghi percorsi.
Ciò non di meno, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezze postula una accettazione del rischio in tal guisa da comportare una ipotesi di corresponsabilità , in misura paritaria, per le conseguenze lesive del danneggiato.
Se il fatto colposo del creditore , infatti, ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate (art. 1227 c. 1 c.c.).
La nozione di colpa utilizzata dalla norma va intesa non come riferita all'elemento psicologico della colpa, ma come sinonimo di comportamento in contrasto con una regola di condotta stabilita da norme positive , ovvero, il Codice della Strada. (Cass.
8306/2024).
Tanto evidenziando che , in materia di sinistri stradali, la mera violazione di una norma che disciplina la circolazione non costituisce, di per sé, fonte di responsabilità civile, se tale violazione non si ponga quale elemento causale rispetto all'evento dannoso (Cass. 24432/2009).
In sintesi , le condotte colpose del conducente della vettura e del trasportato comportano un contributo causale paritario, conseguendone una correposabilità in misura del 50 %.
Passando, poi, alla valutazione dei danni subiti veniva conferito incarico peritale in sede di CTU al dott al quale venivano posti i quesiti attinenti alla Persona_1
quantificazione delle lesioni considerate permanenti e quelle temporanee , loro incidenza sulla capacità lavorativa, nonchè computo delle spese mediche occorrenti per le cure fino alla guarigione completa. L'elaborato, sufficientemente esauriente in merito alle singole questioni poste, rappresentava delle conclusioni certe in merito ai dati essenziali occorrenti per decidere sul punto.
Tuttavia parte attrice del processo solleva, nel corso del giudizio, ad esito del deposito dell'elaborato peritale, svariate osservazioni su incongruenze circa la valutazione complessiva del danno biologico e del danno psichico valutato in misura del 5 % a fronte delle conclusioni afferenti un danno non patrimoniale complessivamente attestato in misura del 3%.
Orbene, a prescindere dalla conclusioni resre dal perito incaricato, giova sottolineare che dalla lettura complessiva della domanda introduttiva le soli voci di danno evincibili attengono al danno biologico ed al danno morale .
Ergo, non deve confondersi il danno psichico con il danno morale, definito dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 233/2003 come il “transuente turbamento dello stato d'animo della vittima”.
In altre parole, anche il danno morale è un danno non patrimoniale, ma consiste in un turbamento emotivo che colpisce la vittima di un evento dannoso nell'immediatezza dell'evento stesso.
Viene quindi definito come “sofferenza psichica”, cioè con lo stato di prostrazione e abbattimento ed ha una natura necessariamente temporanea, perché dura per un breve lasso di tempo senza compromettere permanentemente la normale quotidianità dell'individuo.
Orbene , fatte le dovute premesse circa la formulazione delle conclusioni rese dall'attore, non può revocarsi in dubbio che tra queste non risulta formulata alcuna specifica richiesta circa il danno psichico che, seppur rilevato dal CTU in virtù di quesiti posti nel conferimento d'incarico, se fosse accolta “tout court” , violerebbe i limiti dispositivi di cui all'art. 115 cpc , ponendo il giudice dinanzi ad una pronunzia
“ ultra petita”.
Ne consegue che va valutato unicamente il danno biologico unitariamente considerato e il danno morale , valutandone la sua fondatezza. All'uopo, in punto di diritto, questo Giudice si rifà all'orientamento prevalente della
S.C.sulla scorta del quale il danno alla persona viene considerato in maniera unitaria.
Difatti, dopo la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2008 n. 26972, la valutazione del danno non patrimoniale ex art 2059 c.c. puo' essere riconosciuta soltanto se ricorrono determinati requisiti, ovvero, se il danno derivi dalla violazione di un diritto costituzionalmente garantito , se derivi a seguito di un a violazione di norma di natura penale, oppure quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato( es:trattamento illecito dei dati sensibili).
Ciò premesso, trattandosi di risarcimento della circolazione stradale, non ricorrono gli estremi per l'applicazione automatica dell'art. 2059 c.c quale voce autonoma di danno.
Orbene, il consulente cosi' conclude : invalidità permanente nell'ordine del 3 % ; temporanea assoluta giorni “0”; temporanea parziale al 75 % gg 7; temporanea parziale al 50% di gg 40;temporanea parziale al 25 % giorni 40.
Per le spese mediche documentate nulla il consulente riconosce in merito.
Questo giudice , dalla lettura dell'iter sanitario ricavabile anche dalla esposizione resa dal consulente incaricato, non può esimersi dal sottolineare che la esigua gravità degli esiti dell'incidente nulla hanno di certo prodotto in ordine all' incremento di sofferenza superiore alla media.
In sintesi, calcolando l'età del danneggiato all'epoca del sinistro ( 17 anni ) risulta una quantificazione tabellare dell' invalidità permanente di € 3.290,92 ( valore punto danno biologico € 947,30 tratto dalle tabelle del D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U.
Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024).
Per la temporanea parziale al 75% di gg 07 si applica il valore di € 55,24 al di', pertanto il totale sarà di € 290,01 ;per la temporanea parziale di 40 gg, si applica il valore di €
55,24 percentualizzato al 75%, ovvero il totale sarà € € 1.104,80 ;per la temporanea parziale di gg 40 al 25% si applica il medesimo valore percentualizzato , e quindi il totale sarà di €. 552,40.
Totalizzando queste voci l'ammontare del danno tabellare risulta di € 5.238,03. Su tale somma, tuttavia, va considerata la eventualità di applicare il danno morale che, in virtù di quanto sopra dedotto, a seguito delle note pronunzia gemelle della
Suprema Corte del 2008, non può piu' essere calcolato in via automatica ma, deve risultare comprovato, onere che, nel caso di specie, non risulta adempiuto.
Nessuna altra voce di danno può essre riconosciuta se non gli interessi di legge dalla domanda giudiziale e la rivalutazione monetaria.
Tuttavia , parte convenuta deduce di aver formulato una offerta CP_1
stragiudiziale di € 600,00 all'esito della vista medico-lrgale effettuata dal professionista fiduciario.
Tale somma va, pertanto, sottratta dal totale accertato.
Come, tuttavia, evidenziato in motivazione sussiste una corrsponsabilità ex art 1227
c.c in misura paritaria in virtù del mancato utilizzo della cinture di sicurezza.
Ne consegue che l'importo derivante dal calcolo del danno biologico ( € 5.238,03) va diviso per due ( € 2.619,01) e dal sub-totale va detratta la somma di € 600,00, conseguendone il saldo di € 2.019,01.
Tale risulta l'importo a cui va condannata l'impresa assicuratrice, in una con la convenuta-contumace in solido tra loro, beneficiente degli interessi di legge a decorrere dalla domanda giudiziale e la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla minor somma devalutata.
Circa il regime delle spese e competenze di giudizio questo giudice, considerato il discostamento rilevante tra quanto formulato in libello introduttivo e le risultanze processuali, ritiene di doverle compensare del tutto tra le parti eccezion fatta per quelle della CTU che restano a carico dei soccombenti, stanti le risultanze accrescitive rispetto a quanto accertato in sede stragiudiziale.
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, cosi' definitivamente provvede: in parziale accogliento della domanda attorea, dichiara la contumacia di;
Controparte_2 dichiara la rsponsabilità paritetica delle parti del processo nella causazione del sinistro;
accoglie, per quanto di ragione, la domanda e per lo effetto condanna la , CP_1
in persona del legale rapp.te p.t in una con al pagamento della Controparte_2
somma di € 2.019,01, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria come da motivazione;
compensa del tutto le spese e competenze di giudizio tra le parti eccezion fatta per quelle della ctu che restano a carico dei convenuti in solido.
Così deciso in Nola 09 maggio 2025 IL G.U.
Dr.Alfredo Granata