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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 27/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4461/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Casale Monferrato (AL) rappresentato e difeso dall'Avv. Caire Elena del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 12/12/1981 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 23/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Casale Monferrato
(AL) il 27/07/2007, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 29,
Parte II - Serie A, Anno 2007.
Dall'unione sono nate le figlie oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 Per_ autosufficiente, e in data 15/03/2007, ancora minore.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Casale Monferrato (AL) il 27/07/2007, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 29, Parte II - Serie A, Anno 2007 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. le figlie , nata a [...] il [...] c.f. Persona_3
, maggiorenne disoccupata e , nata a [...] C.F._3 Persona_4
Monferrato il 15/03/2007 c.f. minorenne, studentessa, vivranno nella C.F._4 casa coniugale con la madre;
la minore viene affidata ad entrambi i genitori in Persona_4 via condivisa e collocata prevalentemente con la madre;
3. le figlie frequenteranno il padre secondo accordi diretti e, comunque, il padre avrà facoltà Per_ di tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati, salvo diversi accordi tra i genitori. Con il regime dell'alternanza saranno regolate, altresì, le festività ed i relativi periodi delle vacanze natalizie, pasquali ed estive;
4. la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi e gravata da ipoteca a garanzia di mutuo con rata mensile media a carico di entrambi i coniugi di complessivi euro 650,00, viene assegnata alla moglie con gli arredi ivi esistenti.
pagina 2 di 3 Il marito ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi in una porzione di fabbricato esterno alla casa coniugale stessa, e pertinenziale ad essa e i coniugi hanno concordato che avrebbe asportato entro il 31/12/2024 i propri beni personali ancora presenti nell'abitazione;
5. il padre verserà dal mese di dicembre 2024 alla madre quale contributo per il mantenimento delle figlie assegno mensile pari a euro 325,00, soggetto a rivalutazione ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli e rinuncerà a favore della madre all'assegno unico universale per le figlie a carico;
6. si dà atto che i coniugi hanno concordato che la moglie avrebbe volturato le utenze domestiche (energia elettrica, gas per la casa, telefono e accesso internet wi-fi, acquedotto)
a se stessa entro il mese di dicembre 2024; le fatture per energia elettrica, unica utenza che rimarrà a servizio comune, verranno suddivise tra i coniugi metà ciascuno indipendentemente dai consumi sino ad avvenuta installazione di “contascatti” per la porzione di abitazione ad uso del marito: da tale momento la quota fissa sarà divisa a metà tra i coniugi e il costo del consumo in proporzione allo stesso;
i costi per utenze (gas) o forniture (legna per riscaldamento) di uso esclusivo verranno sopportate dai rispettivi beneficiari. I coniugi sosterranno in ragione della quota del 50% ciascuno la tassa sui rifiuti così come il premio per l'assicurazione per la casa;
7. si dà atto che la moglie rimborserà al marito metà di ogni rata mensile del mutuo ad entrambi intestato e relativo all'acquisto della casa in comproprietà che verrà anticipato dal marito;
8. si dà atto che l'autovettura Fiat Punto intestata al marito rimarrà al marito che si impegna a trasferirla alla figlia al conseguimento alla patente di guida. Il furgone Daily Per_1 intestato al marito rimarrà al marito che ne sopporterà tutti gli oneri;
9. si dà atto che con ciò risulta definito ogni rapporto economico e i coniugi dichiarano di nulla avere più a pretendere reciprocamente anche in relazione ad assegno di mantenimento e/o alimentare.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 27/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4461/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Casale Monferrato (AL) rappresentato e difeso dall'Avv. Caire Elena del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 12/12/1981 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 23/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Casale Monferrato
(AL) il 27/07/2007, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 29,
Parte II - Serie A, Anno 2007.
Dall'unione sono nate le figlie oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 Per_ autosufficiente, e in data 15/03/2007, ancora minore.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Casale Monferrato (AL) il 27/07/2007, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 29, Parte II - Serie A, Anno 2007 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. le figlie , nata a [...] il [...] c.f. Persona_3
, maggiorenne disoccupata e , nata a [...] C.F._3 Persona_4
Monferrato il 15/03/2007 c.f. minorenne, studentessa, vivranno nella C.F._4 casa coniugale con la madre;
la minore viene affidata ad entrambi i genitori in Persona_4 via condivisa e collocata prevalentemente con la madre;
3. le figlie frequenteranno il padre secondo accordi diretti e, comunque, il padre avrà facoltà Per_ di tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati, salvo diversi accordi tra i genitori. Con il regime dell'alternanza saranno regolate, altresì, le festività ed i relativi periodi delle vacanze natalizie, pasquali ed estive;
4. la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi e gravata da ipoteca a garanzia di mutuo con rata mensile media a carico di entrambi i coniugi di complessivi euro 650,00, viene assegnata alla moglie con gli arredi ivi esistenti.
pagina 2 di 3 Il marito ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi in una porzione di fabbricato esterno alla casa coniugale stessa, e pertinenziale ad essa e i coniugi hanno concordato che avrebbe asportato entro il 31/12/2024 i propri beni personali ancora presenti nell'abitazione;
5. il padre verserà dal mese di dicembre 2024 alla madre quale contributo per il mantenimento delle figlie assegno mensile pari a euro 325,00, soggetto a rivalutazione ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli e rinuncerà a favore della madre all'assegno unico universale per le figlie a carico;
6. si dà atto che i coniugi hanno concordato che la moglie avrebbe volturato le utenze domestiche (energia elettrica, gas per la casa, telefono e accesso internet wi-fi, acquedotto)
a se stessa entro il mese di dicembre 2024; le fatture per energia elettrica, unica utenza che rimarrà a servizio comune, verranno suddivise tra i coniugi metà ciascuno indipendentemente dai consumi sino ad avvenuta installazione di “contascatti” per la porzione di abitazione ad uso del marito: da tale momento la quota fissa sarà divisa a metà tra i coniugi e il costo del consumo in proporzione allo stesso;
i costi per utenze (gas) o forniture (legna per riscaldamento) di uso esclusivo verranno sopportate dai rispettivi beneficiari. I coniugi sosterranno in ragione della quota del 50% ciascuno la tassa sui rifiuti così come il premio per l'assicurazione per la casa;
7. si dà atto che la moglie rimborserà al marito metà di ogni rata mensile del mutuo ad entrambi intestato e relativo all'acquisto della casa in comproprietà che verrà anticipato dal marito;
8. si dà atto che l'autovettura Fiat Punto intestata al marito rimarrà al marito che si impegna a trasferirla alla figlia al conseguimento alla patente di guida. Il furgone Daily Per_1 intestato al marito rimarrà al marito che ne sopporterà tutti gli oneri;
9. si dà atto che con ciò risulta definito ogni rapporto economico e i coniugi dichiarano di nulla avere più a pretendere reciprocamente anche in relazione ad assegno di mantenimento e/o alimentare.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 27/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3