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Decreto 7 aprile 2025
Decreto 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, decreto 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 37/2025 V.G.
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
DECRETO EX ART.3, COMMA 4, L. N. 89/2001
Il Consigliere designato, dott. Emanuele De Gregorio;
provvedendo nel procedimento per equa riparazione n. 37/2025 V.G., promosso nei confronti del Controparte_1
DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
LI (Cod. Fisc.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Maria Luisa Gallo (Cod. Fisc.: ) ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio della stessa in Caltanissetta - Via Malta n. 73, giusta procura a margine del ricorso, il quale difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento al proprio numero di fax 0934-
596866 ovvero attraverso il proprio indirizzo di P.E.C.: Email_1
letti gli atti;
considerati i chiarimenti e la documentazione integrativa fornita dalla parte ricorrente;
OSSERVA
Il ricorso, proponibile in rito, è fondato nel merito, nei limiti di cui appresso.
Dalla documentazione in atti risulta:
• che con sentenza n. 10/1996 del 02.04.1996, depositata in Cancelleria in pari data, emessa nel procedimento n.9/1996 R. Fall., il Tribunale Civile di
Caltanissetta - Sez. Fallimentare - ha dichiarato il fallimento della ditta
[..
[...] [...]
con sede in Caltanissetta - Via Parte_2
Angeli n.136;
• che, l'odierno ricorrente, già occupato alle dipendenze della suddetta Società in qualità di operaio, quale titolare di diritto di credito per prestazioni lavorative a suo tempo rese, con atto del 23.04.1996, ha proposto domanda tempestiva di ammissione al passivo del suddetto fallimento per l'ammissione delle seguenti somme: in via privilegiata, per l'importo complessivo di £ 28.227.450 (di cui £ 7.764.382 per T.F.R.);
• che all'udienza di verifica dello stato passivo del 25.09.1996 il credito vantato dal ricorrente, iscritto al n. 1 dello stato passivo, è stato ammesso al passivo del fallimento “come in domanda”, per l'importo complessivo di £ 28.227.450
(oggi pari ad € 14.578,27);
• che lo stato passivo, in data 19.12.1996, è stato dichiarato esecutivo;
• che durante la predetta procedura concorsuale, ha ricevuto le seguenti somme: A) € 4.009,97 da parte dell' di di Pt_3 Controparte_2
Garanzia, a titolo di T.F.R.; B) € 1.634,22 da parte dell' di Pt_3
Caltanissetta - Fondo di Garanzia, a titolo di ultime mensilità; C) € 1.381,30,
a seguito del riparto parziale del 2006;
• che è ancora creditore ed insinuato al passivo del predetto fallimento per la differenza, pari ad € 7.872,27, oltre che per gli accessori di legge, maturati sino al 20.09.2006 (come si evince dal prospetto di riparto parziale, del
20.09.2026 approvato dal G.D. il 28.09.2006), pari ad € 971,63; e, quindi, dell'importo complessivo di € 8.843,90, oltre che per gli ulteriori accessori di legge maturandi sino al soddisfo, parimenti insinuati ex lege;
• che il fallimento della ditta è Parte_2 ancora aperto alla data di deposito del presente ricorso (4 marzo 2025).
A seguito dei chiarimenti richiesti da questo Consigliere (invero agli atti della
Corte risulta che lo stesso in passato ha promosso il ricorso Parte_1 iscritto al n. 108/2021 R.G.V. per ottenere l'equo indennizzo previsto dalla legge n.
89/2001 in relazione al danno non patrimoniale asseritamente patito a causa dell'irragionevole durata del fallimento n. 10/1996 R.G. fall. Tribunale di
Caltanissetta), il difensore ha chiarito che , con il presente Parte_1 ricorso, limita la propria domanda di equo indennizzo al patema sofferto per
2 gli ultimi 3 anni e 8 mesi di irragionevole protrarsi della procedura concorsuale presupposta e, quindi, al periodo successivo alla proposizione del primo ricorso e sino alla proposizione del presente ricorso.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16815 del 13/06/2023 ha affermato che la parte che, in pendenza del giudizio presupposto, abbia già proposto domanda di indennizzo in relazione al ritardo irragionevole maturato, può, al termine del detto giudizio, proporre una nuova domanda per ottenere l'ulteriore indennizzo del successivo ritardo maturato dopo l'emanazione del primo decreto ex lege n. 89 del 2001; la Corte Costituzionale, con sentenza n. 88 del 26/4/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della L. n. 89/2001 nella parte in cui non prevedeva che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, potesse essere proposta in pendenza del procedimento presupposto;
in conseguenza, deve escludersi che il soggetto che abbia già ottenuto la liquidazione di un indennizzo per la durata irragionevole del processo presupposto ancora pendente, proponendo alla Corte d'Appello una seconda domanda di equa riparazione relativa al protrarsi dello stesso giudizio, ponga in essere una condotta di abusivo frazionamento del credito o contraria a lealtà processuale, perché con questa domanda egli si avvale di una facoltà riconosciutagli dalla legge, coerente con il diritto alla reintegrazione dalla violazione del diritto ad ottenere una decisione in tempo ragionevole, come sancito dall'art. 6 CEDU;
questa violazione deve essere valutata in relazione all'intera durata del giudizio e al giudicato formatosi sull'accertamento della irragionevole durata già effettuato con l'accoglimento della prima domanda (Cass. Sez. 6 - 1, n. 27935 del 21/12/2011).
In tal senso è conforme anche Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza, 24.07.2024,
n. 20631.
Ciò chiarito, non risultando dagli atti la prova che , creditore Parte_1 insinuato al passivo del fallimento della ditta Parte_2
, per effetto del ricorso iscritto al n. 108/2021 R.G.V., ormai definito,
[...] abbia ottenuto un indennizzo per equa riparazione da irragionevole durata della procedura concorsuale presupposta, ancora pendente, tale da essere equivalente al valore del credito di lavoro insinuato al passivo del fallimento, con conseguente preclusione rispetto ad ogni ulteriore futura pretesa (il
3 credito insinuato è peraltro produttivo di interessi al tasso legale dalla esecutività dello stato passivo e fino alla vendita dei beni trattandosi di un credito di lavoro ammesso al passivo del fallimento in via privilegiata), lo stesso appare legittimato a proporre alla Corte d'Appello una seconda domanda di equa riparazione relativa al protrarsi dello stesso giudizio presupposto ed a chiedere il danno non patrimoniale patito per l'ulteriore irragionevole protrazione della procedura concorsuale presupposta, non coperto dal provvedimento che ha definito la domanda di equa riparazione iscritta al n. 108/2021 R.G.V.
Nel caso in esame, l'ulteriore irragionevole protrarsi della procedura concorsuale ammonta a circa tre anni e otto mesi, corrispondenti a quattro anni ex art.
2-bis della L. 89/2001.
Il danno non patrimoniale maturato in capo a chi è parte del procedimento presupposto, una volta che sia stata provata la violazione dell'art. 6 della
Convenzione, viene normalmente liquidato alla vittima della violazione senza bisogno che la sussistenza sia provata, sia pure in via soltanto presuntiva;
e ciò a differenza del danno patrimoniale, per cui si richiede invece la prova della sua esistenza.
In ordine al “quantum”, alla luce dei criteri di valutazione di cui all'art.2 bis L.
n.89/2001, tenuto conto dell'ulteriore durata irragionevole del procedimento presupposto (pari ad anni quattro ai fini della legge Pinto), l'equo indennizzo maturato da liquidarsi in favore del ricorrente è complessivamente liquidato in € 1.600,00 (€ 400,00 per ciascun anno di ulteriore irragionevole durata della procedura presupposta, pari a quattro anni).
Si liquidano le spese processuali, applicando i parametri dettati dal D.M.
55/2014 (tabella 8, procedimenti monitori), nell'importo di € 300,00 per compenso e di € 27,00 per spese vive, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali sul compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Maria Luisa Gallo, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
4 Visto l'art. 3 L. 89/2001, ingiunge al di pagare, senza Controparte_1 dilazione, al ricorrente , per il titolo indicato in parte motiva, Parte_1 la complessiva somma di € 1.600,00, oltre agli interessi, al tasso legale, dalla domanda al soddisfo, oltre alle spese del procedimento, liquidate nell'importo di
€ 300,00 per compenso e di € 27,00 per spese vive, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali sul compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, che distrae in favore del procuratore antistatario avv. Maria Luisa Gallo.
Autorizza, in difetto, la provvisoria esecuzione del presente decreto.
Caltanissetta, 5 aprile 2025
Il Consigliere designato
Emanuele De Gregorio
5
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
DECRETO EX ART.3, COMMA 4, L. N. 89/2001
Il Consigliere designato, dott. Emanuele De Gregorio;
provvedendo nel procedimento per equa riparazione n. 37/2025 V.G., promosso nei confronti del Controparte_1
DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
LI (Cod. Fisc.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Maria Luisa Gallo (Cod. Fisc.: ) ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio della stessa in Caltanissetta - Via Malta n. 73, giusta procura a margine del ricorso, il quale difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento al proprio numero di fax 0934-
596866 ovvero attraverso il proprio indirizzo di P.E.C.: Email_1
letti gli atti;
considerati i chiarimenti e la documentazione integrativa fornita dalla parte ricorrente;
OSSERVA
Il ricorso, proponibile in rito, è fondato nel merito, nei limiti di cui appresso.
Dalla documentazione in atti risulta:
• che con sentenza n. 10/1996 del 02.04.1996, depositata in Cancelleria in pari data, emessa nel procedimento n.9/1996 R. Fall., il Tribunale Civile di
Caltanissetta - Sez. Fallimentare - ha dichiarato il fallimento della ditta
[..
[...] [...]
con sede in Caltanissetta - Via Parte_2
Angeli n.136;
• che, l'odierno ricorrente, già occupato alle dipendenze della suddetta Società in qualità di operaio, quale titolare di diritto di credito per prestazioni lavorative a suo tempo rese, con atto del 23.04.1996, ha proposto domanda tempestiva di ammissione al passivo del suddetto fallimento per l'ammissione delle seguenti somme: in via privilegiata, per l'importo complessivo di £ 28.227.450 (di cui £ 7.764.382 per T.F.R.);
• che all'udienza di verifica dello stato passivo del 25.09.1996 il credito vantato dal ricorrente, iscritto al n. 1 dello stato passivo, è stato ammesso al passivo del fallimento “come in domanda”, per l'importo complessivo di £ 28.227.450
(oggi pari ad € 14.578,27);
• che lo stato passivo, in data 19.12.1996, è stato dichiarato esecutivo;
• che durante la predetta procedura concorsuale, ha ricevuto le seguenti somme: A) € 4.009,97 da parte dell' di di Pt_3 Controparte_2
Garanzia, a titolo di T.F.R.; B) € 1.634,22 da parte dell' di Pt_3
Caltanissetta - Fondo di Garanzia, a titolo di ultime mensilità; C) € 1.381,30,
a seguito del riparto parziale del 2006;
• che è ancora creditore ed insinuato al passivo del predetto fallimento per la differenza, pari ad € 7.872,27, oltre che per gli accessori di legge, maturati sino al 20.09.2006 (come si evince dal prospetto di riparto parziale, del
20.09.2026 approvato dal G.D. il 28.09.2006), pari ad € 971,63; e, quindi, dell'importo complessivo di € 8.843,90, oltre che per gli ulteriori accessori di legge maturandi sino al soddisfo, parimenti insinuati ex lege;
• che il fallimento della ditta è Parte_2 ancora aperto alla data di deposito del presente ricorso (4 marzo 2025).
A seguito dei chiarimenti richiesti da questo Consigliere (invero agli atti della
Corte risulta che lo stesso in passato ha promosso il ricorso Parte_1 iscritto al n. 108/2021 R.G.V. per ottenere l'equo indennizzo previsto dalla legge n.
89/2001 in relazione al danno non patrimoniale asseritamente patito a causa dell'irragionevole durata del fallimento n. 10/1996 R.G. fall. Tribunale di
Caltanissetta), il difensore ha chiarito che , con il presente Parte_1 ricorso, limita la propria domanda di equo indennizzo al patema sofferto per
2 gli ultimi 3 anni e 8 mesi di irragionevole protrarsi della procedura concorsuale presupposta e, quindi, al periodo successivo alla proposizione del primo ricorso e sino alla proposizione del presente ricorso.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16815 del 13/06/2023 ha affermato che la parte che, in pendenza del giudizio presupposto, abbia già proposto domanda di indennizzo in relazione al ritardo irragionevole maturato, può, al termine del detto giudizio, proporre una nuova domanda per ottenere l'ulteriore indennizzo del successivo ritardo maturato dopo l'emanazione del primo decreto ex lege n. 89 del 2001; la Corte Costituzionale, con sentenza n. 88 del 26/4/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della L. n. 89/2001 nella parte in cui non prevedeva che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, potesse essere proposta in pendenza del procedimento presupposto;
in conseguenza, deve escludersi che il soggetto che abbia già ottenuto la liquidazione di un indennizzo per la durata irragionevole del processo presupposto ancora pendente, proponendo alla Corte d'Appello una seconda domanda di equa riparazione relativa al protrarsi dello stesso giudizio, ponga in essere una condotta di abusivo frazionamento del credito o contraria a lealtà processuale, perché con questa domanda egli si avvale di una facoltà riconosciutagli dalla legge, coerente con il diritto alla reintegrazione dalla violazione del diritto ad ottenere una decisione in tempo ragionevole, come sancito dall'art. 6 CEDU;
questa violazione deve essere valutata in relazione all'intera durata del giudizio e al giudicato formatosi sull'accertamento della irragionevole durata già effettuato con l'accoglimento della prima domanda (Cass. Sez. 6 - 1, n. 27935 del 21/12/2011).
In tal senso è conforme anche Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza, 24.07.2024,
n. 20631.
Ciò chiarito, non risultando dagli atti la prova che , creditore Parte_1 insinuato al passivo del fallimento della ditta Parte_2
, per effetto del ricorso iscritto al n. 108/2021 R.G.V., ormai definito,
[...] abbia ottenuto un indennizzo per equa riparazione da irragionevole durata della procedura concorsuale presupposta, ancora pendente, tale da essere equivalente al valore del credito di lavoro insinuato al passivo del fallimento, con conseguente preclusione rispetto ad ogni ulteriore futura pretesa (il
3 credito insinuato è peraltro produttivo di interessi al tasso legale dalla esecutività dello stato passivo e fino alla vendita dei beni trattandosi di un credito di lavoro ammesso al passivo del fallimento in via privilegiata), lo stesso appare legittimato a proporre alla Corte d'Appello una seconda domanda di equa riparazione relativa al protrarsi dello stesso giudizio presupposto ed a chiedere il danno non patrimoniale patito per l'ulteriore irragionevole protrazione della procedura concorsuale presupposta, non coperto dal provvedimento che ha definito la domanda di equa riparazione iscritta al n. 108/2021 R.G.V.
Nel caso in esame, l'ulteriore irragionevole protrarsi della procedura concorsuale ammonta a circa tre anni e otto mesi, corrispondenti a quattro anni ex art.
2-bis della L. 89/2001.
Il danno non patrimoniale maturato in capo a chi è parte del procedimento presupposto, una volta che sia stata provata la violazione dell'art. 6 della
Convenzione, viene normalmente liquidato alla vittima della violazione senza bisogno che la sussistenza sia provata, sia pure in via soltanto presuntiva;
e ciò a differenza del danno patrimoniale, per cui si richiede invece la prova della sua esistenza.
In ordine al “quantum”, alla luce dei criteri di valutazione di cui all'art.2 bis L.
n.89/2001, tenuto conto dell'ulteriore durata irragionevole del procedimento presupposto (pari ad anni quattro ai fini della legge Pinto), l'equo indennizzo maturato da liquidarsi in favore del ricorrente è complessivamente liquidato in € 1.600,00 (€ 400,00 per ciascun anno di ulteriore irragionevole durata della procedura presupposta, pari a quattro anni).
Si liquidano le spese processuali, applicando i parametri dettati dal D.M.
55/2014 (tabella 8, procedimenti monitori), nell'importo di € 300,00 per compenso e di € 27,00 per spese vive, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali sul compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Maria Luisa Gallo, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
4 Visto l'art. 3 L. 89/2001, ingiunge al di pagare, senza Controparte_1 dilazione, al ricorrente , per il titolo indicato in parte motiva, Parte_1 la complessiva somma di € 1.600,00, oltre agli interessi, al tasso legale, dalla domanda al soddisfo, oltre alle spese del procedimento, liquidate nell'importo di
€ 300,00 per compenso e di € 27,00 per spese vive, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali sul compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, che distrae in favore del procuratore antistatario avv. Maria Luisa Gallo.
Autorizza, in difetto, la provvisoria esecuzione del presente decreto.
Caltanissetta, 5 aprile 2025
Il Consigliere designato
Emanuele De Gregorio
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