TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/07/2025, n. 3008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3008 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 642/2018, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dagli
Avv.ti Eraclite Mautone e Ilario Salerno, presso il cui studio, sito in
Capaccio Paestum (SA) alla via Italia n. 61, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa, giusta mandato allegato al Decreto Ingiuntivo, dall'Avv. Mario
Manzo, presso il cui studio, sito in Battipaglia (SA) alla via Trieste n. 2, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 05/3/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Proc. N.R.G.A.C. 642/2018 - Sentenza Con atto di opposizione regolarmente notificato il sig. Parte_1
ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.
[...]
3575/2017, con cui è stato ingiunto al pagamento, in favore della opposta, della somma pari ad € 18.574,03 a titolo di debitoria derivante dal contratto di conto corrente n. 03/01/0030020, oltre interessi, accessori e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che non ricorrerebbero i presupposti per l'emissione del Decreto Ingiuntivo, non avendo l'opposta fornito la prova del credito azionato in via monitoria, anche considerate che il contratto di conto corrente è privo della forma scritta “ad substantiam” ai sensi dell'articolo 117 T.U.B.; che, come si evince dagli estratti conto, sul conto corrente ordinario n. 30020, il cui saldo creditore è stato azionato in via monitoria, in data 27/1/1993 confluiva il giroconto dell'estinto conto corrente n. 2822 dell'11/10/1990, nonché del conto corrente n. 32915 del 04/6/2012; che, inoltre, il conto currente n. 30020 è stato utilizzato per il pagamento di alcuni mutui, ovvero quello n. 10811 dell'1/4/2010, quello n. 12009 del 17/11/2011, quello n. 13158 del
22/7/2013, tutti estinti con il mutuo n. 13679 del 29/4/2014; che in data
29/4/2014 vi fu l'operazione di accorpamento nel mutuo n. 13679 dei predetti mutui, nonché il ripianamento della debitoria del conto corrente n.
30020, con eliminazione dell'affidamento; che, dunque, tale mutuo è chiaramente fittizio, poichè l'importo dello stesso, di € 35.000,00 fu interamente assorbito per il pagamento delle rate scadute e l'estinzione dei mutui precedenti, con assenza di causa ai sensi degli articoli 1325 n. 2 e
1418, comma 2, c.c.; che a fine 2016 la opposta trasferì, con CP_1
operazione di giroconto, il saldo del conto anticipo fatture n. 32915, su cui vi era un affidamento di € 20.000,00 a valere sul conto corrente n. 30020, sprovvisto di affidamento, del 29/4/2014; che in questo modo la CP_1
faceva confluire sul conto corrente ordinario interessi, spese ed addebiti
Proc. N.R.G.A.C. 642/2018 - Sentenza maturati sul conto anticipi;
che in relazione al contratto di conto corrente n.
30020 ha provveduto a far redigere una consulenza tecnica di parte, da cui
è risultata che il sig. è creditore di € 11.000,00 nei confronti Pt_1
della BCC DI ACQUARA;
che, dunque, egli chiede in via riconvenzionale la condanna della BCC DI ACQUARA alla restituzione, in suo favore, della somma pari ad € 11.000,00 o di quella, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre interessi fino all'effettivo soddisfo, nonché alla restituzione delle somme per il mutuo n. M01/000013679; che la circostanza che la Banca opposta non ha fornito alcuna prova del proprio presunto credito, omettendo di produrre tutta la documentazione contrattuale e contabile, in assenza di prova della validità delle pattuizioni relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, all'esercizio dello “ius variandi”, della commissione di massimo scoperto, priva di causa, nonché delle valute cc.dd. “fittizie” e dell'applicazione di interessi usurari, implica la fondatezza della sua domanda riconvenzionale e la condanna della opposta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In virtù di quanto inannzi esposto il sig. ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 3575/2017; accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente n. 30020 per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, previa rideterminazione dell'esatto rapporto di dare-avere tra le parti, condannare in via riconvenzionale la
[...]
alla restituzione, in suo Controparte_1
favore, delle somme illegittimamente percepite, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
accertare e dichiarare la nullità del mutuo n.
M01/000013679 per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la Controparte_1
alla restituzione, in suo favore, delle somme illegittimamente
[...]
percepite, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
accertare e dichiarare
Proc. N.R.G.A.C. 642/2018 - Sentenza l'illegittima segnalazione in Centrale Rischi del nominativo del sig.
e, per l'effetto, ordinare la cancellazione della stessa e Controparte_2
condannare la Controparte_1
al risarcimento dei danni non patrimoniali;
condannare la
[...]
al Controparte_1
risarcimento del danno per lite temeraria;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli Avvocati ERACLITE MAUTONE
e ILARIO SALERNO, dichiaratisi anticipatari.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1
deducendo: che essa deposita il contratto di conto
[...]
corrente n. 03/01/0030020 con le relative condizioni economiche e gli estratti conto, ordinari e scalari, dal 01/1/2000 al 01/3/2016; che attraverso la tecnica del c.d. “giroconto” il correntista ottiene l'annotazione del rientro delle somme anticipate, così da poter usufruire di nuove anticipazioni entro il limite dell'affidamento concessogli;
che la doglianza di parte opponente relativa al contratto di mutuo è del tutto inconferente;
che l'opponente non ha assolto all'onere della prova su di esso incombente;
che nel contratto di conto corrente oggetto di causa sono state validamente pattuite le condizioni economiche.
In virtù di quanto innanzi esposto la Controparte_1
ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare
[...]
l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 3575/2017; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato MARIO MANZO, dichiaratosi anticipatario.
Alla prima il precedente G.I. rigettava la richiesta di concedersi la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto.
In data 11/2/2020 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto, il quale concedeva alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Proc. N.R.G.A.C. 642/2018 - Sentenza Istruita la causa documentalmente, essa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 20/9/2023, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 05/4/2024 questo Giudice, ritenuto “melius re perpensa” di dover disporre consulenza tecnica d'ufficio contabile, rimetteva la causa in decisione onde istruirla.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 05/3/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il
Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1 – L'opposizione verte essenzialmente intorno ad un unico motivo di doglianza, consistente nella circostanza che il credito azionato in via monitoria, che scaturisce dal contratto di conto corrente n. 30020, sarebbe in realtà il risultato di addebiti illegittimi a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi non pattuita nel rispetto del disposto dell'articolo
1283 c.c. e 120 T.U.B., della commissione di massimo scoperto priva di causa, delle valute cc.dd. “fittizie”, nonché di interessi usurari.
Il motivo di opposizione è fondato e va accolto nei termini che seguono.
Preliminarmente questo Giudice ritiene di dover fare proprie le risultanze cui è pervenuto il C.T.U. nominato, in quanto esse appaiono immuni da vizi di ordine logico e metodologico, oltre che pienamente rispettose della documentazione agli atti di causa e delle norme “ratione temporis” applicabili alla fattispecie in esame.
Orbene, l'ausiliaria nominata ha correttamente rilevato, in primo luogo, che il sig. intratteneva presso la Parte_1 CP_3
.R.G.A.C. 642/2018 - Sentenza
[...] S.C.A.R.L. un contratto di conto corrente ordinario di corrispondenza n.
03/01/0030020 del 12/03/1991, che non recava alcuna disciplina delle condizioni economiche fino al 03/10/2003, in cui risultano pattuite le condizioni economiche, poi modificate il 22/5/2012 con la “Lettera di apertura di conto corrente bancario di corrispondenza”.
In ossequio ai quesiti formulati da questo Giudice, il C.T.U. ha così proceduto:
- ad eliminare qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi fino al 03/10/2003, data in cui è stata concordata espressamente la capitalizzazione reciproca degli interessi;
- ad applicare il tasso debitore legale fino al 03/10/2003, non essendo stato pattuito per iscritto ai sensi dell'art. 1284 c.c. fino a quel momento;
- ad escludere la commissione di massimo scoperto fino al
30/9/2003, allorquando venne pattuita per iscritto per la prima volta.
Di conseguenza il C.T.U. alla data del 31/12/2016 ha rideterminato il saldo del conto corrente n. 30020 da € 19.167,30 a debito dell'opponente, come risultante dalle scritture contabili, in complessivi € 16.018,41 a debito del sig. . Parte_1
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è fondata e va accolta e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 3575/2017 revocato ed il sig. va condannato al pagamento, in favore della Parte_1
di Controparte_1
complessivi € 16.018,41 quale saldo debitore del conto corrente n. 30020 alla data del 31/12/2016.
SULLE DOMANDE RICONVENZIONALI DI PARTE OPPONENTE
2 – Parte opponente ha poi chiesto in via riconvenzionale accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto di mutuo n. M01/000013679 in quanto mutuo c.d. “di scopo” volto ad estinguere una debitoria preesistente
Proc. N.R.G.A.C. 642/2018 - Sentenza rinveniente da rapporti di conto corrente, in realtà inesistente, come tale privo di causa e, per l'effetto, condannare la
[...]
alla restituzione, in suo favore, Controparte_1
delle somme illegittimamente percepite, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La domanda riconvenzionale è infondata e va rigettata.
Sul punto occorre premettere che nel caso di specie non risulta essere stato assolto dalla parte opponente l'onere, su di essa incombente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c., di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria domanda, non risultando che essa abbia prodotto in giudizio il contratto di mutuo contestato, non risultando il relativo documento presente né nel fascicolo cartaceo, né in quello cartaceo digitalizzato sul fascicolo telematico (cfr. “atto introduttivo” caricato il 09/1/2025 alle ore 09:23 tra gli “atti del processo” del fascicolo telematico).
Inoltre la domanda riconvenzionale di parte opponente risulta altresì infondata sul piano giuridico, poiché da un lato il mutuo c.d. “solutorio”, diretto a ripianare pregressi debiti, non è per ciò solo un mutuo c.d. “di scopo”, come hanno chiarito di recente le Sezioni
Unite Civili con la sentenza n. 5841 del 2025, oltre ad essere di per sé assolutamente valido e lecito per l'ordinamento. Dall'altro lato, poi, anche laddove dovesse ritenersi provata l'esistenza di un mutuo solutorio volto ad estinguere la pregressa debitoria rinveniente dal contratto di conto corrente n. 30020, la domanda attorea sarebbe comunque destituita di fondamento giuridico, poiché anche all'esito dell'indagine peritale condotta dal C.T.U. nominato è risultato che il sig. è debitore nei confronti della Pt_1
Banca opposta mutuante di complessivi € 16.018,41.
3 – L'opponente ha infine chiesto in via riconvenzionale accertarsi e dichiararsi l'illegittima segnalazione in Centrale Rischi della Banca d'Italia del nominativo del sig. e, per l'effetto, ordinare la Controparte_2
Proc. N.R.G.A.C. 642/2018 - Sentenza cancellazione della stessa, nonché condannare la
[...]
al risarcimento dei danni non Controparte_1
patrimoniali da lui subiti.
Anche questa domanda è infondata e va disattesa.
Infatti, analogamente a quanto già rilevato in ordine alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto il contratto di mutuo n. M01/000013679, non risulta essere stato assolto dalla parte opponente l'onere, su di essa gravante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c., di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria domanda, non risultando che essa abbia prodotto in giudizio la visura da cui risulta la segnalazione del suo nominativo in Ce.Ri., non risultando presente alcuna documentazione relativa a tale domanda presente nel fascicolo cartaceo, né in quello cartaceo digitalizzato sul fascicolo telematico (cfr. “atto introduttivo” caricato il 09/1/2025 alle ore 09:23 tra gli “atti del processo” del fascicolo telematico).
Inoltre, per l'accoglimento di una domanda di risarcimento dei danni è necessario che l'attore dimostri, sia pure in via presuntiva, l'esistenza e l'ammontare del pregiudizio da esso patito (Cass. Civ., SS.UU., n.
26972/2008; Cass. Civ., SS.UU., n. 15359/2015; Cass. Civ., n. 207/2019), poiché il risarcimento del danno ha funzione riparatoria, ristoratrice e, dunque, laddove non vi sia la prova del danno-conseguenza, cioè delle conseguenze pregiudizievoli patite da chi si assume danneggiato a causa dell'altrui condotta “non iure” e “contra ius” non può trovare ingresso alcuna tutela risarcitoria. Altrimenti opinando, infatti, si finirebbe per risarcire il mero danno-evento, cioè il danno “in re ipsa”, legittimando una funzione punitiva e sanzionatoria del risarcimento del danno, che è sì ammessa, ma solo nei casi in cui il Giudice sia a ciò abilitato dalla legge (Cass. Civ.,
SS.UU., n. 16601/2017).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie ne deriva, con
Proc. N.R.G.A.C. 642/2018 - Sentenza ogni evidenza, che non avendo parte opponente, la quale riveste la posizione di attrice in relazione alle domande riconvenzionali, neppure allegato in cosa si sarebbero concretati i pregiudizi non patrimoniali asseritamente subiti a causa della illegittima segnalazione del nominativo del sig.
nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia – peraltro neppure Pt_1
provata – la domanda risarcitoria va respinta.
Alla luce di quanto innanzi epsosto consegue che le domande riconvenzionali di parte opponente sono infondate, in fatto ed in diritto, e vanno rigettate.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
4 - Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, poiché l'opposizione è stata accolta solo in minima parte (con riduzione del credito azionato in via monitoria da €
18.574,03 ad € 16.018,41) e le domande riconvenzionali di parte opponente sono state rigettate, sono poste a carico di e, Parte_1
considerate la natura, il valore (€ 16.018,41, pari a quello del “decisum”) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022) in complessivi € 3.380,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€
1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato MARIO
MANZO, dichiaratosi anticipatario.
4.1 - Per le medesime ragioni anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di Parte_1
.
[...]
4.2 - Da ultimo, poi, va rigettata la domanda di parte opponente volta ad ottenere la condanna della Banca opposta a titolo di lite temeraria: infatti,
Proc. N.R.G.A.C. 642/2018 - Sentenza nel caso di specie difetta il presupposto primario ed indefettibile per la comminatoria dei danni punitivi di cui all'articolo 96 c.p.c. (così Corte Cost.
n. 152/2016), consistente nella soccombena totale della parte che si assume avere fatto un uso abusivo o distorto dello strumento processuale, essendo risultata, di contro, la Controparte_1
vittoriosa all'esito del giudizio.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.
3575/2017 e condanna al pagamento, in Parte_1
favore della Controparte_1
di complessivi € 16.018,41 quale saldo debitore del conto
[...]
corrente n. 30020 alla data del 31/12/2016;
2) Rigetta le domande riconvenzionali di parte opponente;
3) Condanna alla refusione, in favore della Parte_1
delle Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.380,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato MARIO
MANZO, dichiaratosi anticipatario;
4) Pone definitivamente le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, a carico di;
Parte_1
5) Rigetta la domanda di condanna di parte opposta per lite temeraria.
Così deciso in Salerno il 07/7/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 642/2018 - Sentenza