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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/04/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
Dr. Giuseppe Disabato Presidente
Dr.ssa Rosella Nocera Giudice
Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n.
9975/2024 R.G., pendete
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. in virtù di Parte_1 Parte_2 procura in atti
- RICORRENTE-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giove Addolorata in virtù di procura Controparte_1 in atti
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 19.2.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'1.10.2024 premesso che: Parte_1
- aveva contratto matrimonio con in data 25.5.1991; Controparte_1 Per_
- dall'unione coniugale erano nati i figli (n. il 13.4.1992) e (n. Per_2
l'11.4.1998);
- con decreto dell'1.7.2015 il Tribunale di Bari omologava la separazione dei coniugi e con sentenza n.1639/2022 del 29.4.2022 era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- detta sentenza poneva a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione all'ex coniuge della somma di €200,00 Per_2 mensili, comprensivi di spese straordinarie;
- il figlio , conseguito il diploma, aveva reperito, dal novembre 2022, Per_2 un'attività lavorativa;
- egli apprendeva dell'attività di lavoro del figlio solo a seguito dell'irrogazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, nell'anno 2024, di una sanzione per omissione dichiarativa di reddito, di importo pari a €700,00; tutto quanto premesso, chiedeva, che il Tribunale adito, revocasse, in parziale modifica delle condizioni di divorzio, l'obbligo posto a suo carico di contribuire al mantenimento del figlio , con condanna della controparte alla restituzione delle somme Per_2 indebitamente percepite dell'ex coniuge sin dalla raggiunta indipendenza economica del figlio (dicembre 2022) e al pagamento della somma di €700,00 rinveniente dalla sanzione allo stesso irrogata dall'Agenzia delle Entrate avendo omesso la controparte di comunicare l'intervenuta assunzione del figlio . Per_2
Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva con memoria Controparte_1 depositata il 19.1.2025 rassegnando le seguenti conclusioni:
- rigettare la domanda di restituzione delle somme versate a titolo di mantenimento a partire dal mese di Dicembre 2022 fino al totale soddisfo, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- revocare l'obbligazione di mantenimento in favore del figlio a partire dal Per_2 mese di Luglio 2024, allorquando questi era stato assunto con regolare contratto a tempo indeterminato;
- rigettare la richiesta di ripetizione delle somme versate all'Agenzia dell'Entrate a titolo di sanzione per omissione dichiarativa del reddito in quanto priva di fondamento sia giuridico che fattuale;
- condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese legali oltre accessori di legge.
Nel dettaglio, parte resistente assumeva che il figlio aveva reperito una attività Per_2 lavorativa solo a decorrere dal luglio 2024, essendo la precedente attività di cameriere stata svolta Courmayeur per soli quattro mesi (da dicembre 2022 a marzo 2023) e al sol fine di apprendere la lingua francese, non essendo confacente alle aspirazioni e al percorso di studi del figlio;
contestava, inoltre, l'avversa richiesta di pagamento della somma di €700,00 trattandosi di somme rinvenienti da un vantaggio fiscale di cui il aveva beneficiato pur non avendone diritto. Parte_1
All'udienza del 19.2.2025, ascoltate le parti e i rispettivi difensori, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente di revoca del contributo dovuto per il mantenimento del figlio
è fondata nei limiti di seguito precisati. Per_2
Al riguardo necessita premettere che la verifica della persistenza o meno dell'obbligo di mantenimento del genitore nei confronti della prole è ancorata non al raggiungimento della maggiore età, ma alla verifica della conseguita indipendenza economica dei figli maggiorenni.
Ciò posto, incombe sul genitore, che vuole contestare la persistenza del proprio obbligo di contribuzione, l'onere della prova in merito al raggiungimento della suddetta indipendenza economica ovvero della colpevole inerzia dei figli nel reperimento di occupazioni lavorative. Si è infatti più volte chiarito in giurisprudenza che “...spetta al genitore che deduca la cessazione del diritto del figlio ad essere mantenuto dimostrare che questi è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipenda da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato di un lavoro compatibile con le sue attitudini, non già all'altro genitore (o al figlio) dimostrare il persistere dello stato di insufficienza economica…”(Cass. n. 2289/2001 e
Cass. n. 11828/2009).
Ebbene, nel caso in disamina, il ricorrente ha documentato che il figlio svolge Per_2 attività di lavoro a tempo indeterminato con retribuzione superiore a €2.000,00 mensili.
Tale circostanza è stata confermata dalla parte resistente, la quale non si è opposta alla revoca del detto contributo.
Tra le parti vi è, tuttavia, contrasto in ordine al momento di decorrenza della revoca, assumendo parte ricorrente che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica dal novembre 2022 e la resistente dal luglio 2024.
Così ricostruite le posizioni delle parti, osserva questo Collegio che nella specie non sia stata fornita prova dell'indipendenza economica del figlio già a decorrere dal Per_2 novembre 2022, avendo questi invero reperito un'attività lavorativa per un periodo temporale assai ristretto (quattro mesi) e non in linea con il suo percorso di studi.
Il contributo dovuto dal va quindi revocato dal luglio 2024; conseguentemente, Parte_1 la è tenuta alla restituzione delle maggiori somme percepite a titolo di CP_1 contributo al mantenimento del figlio a decorrere da detta mensilità, come dalla stessa concluso nella propria memoria difensiva.
Va, in ultimo, respinta la richiesta del ricorrente di pagamento della somma di €700,00 non risultando allegata in atti alcuna documentazione utile a supportare siffatta domanda e a valutare la somma eventualmente richiesta dall'Agenzia a titolo di sanzione e quella richiesta a titolo di recupero di benefici non spettanti.
Atteso l'esito del giudizio e, segnatamente, la adesione della parte resistente alla avversa richiesta di revoca del contributo al mantenimento del figlio e la soccombenza del ricorrente in relazione a parte delle domande formulate, le spese di lite devono dichiararsi compensate tra le parti.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto Parte_1
nei confronti di , disattesa ogni ulteriore richiesta ed eccezione,
[...] Controparte_1 così provvede:
1. a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del
Tribunale di Bari 1639/2022 del 29.4.2022, revoca il contributo al mantenimento dovuto dal ricorrente per il figlio a decorrere dal luglio 2024; Per_2
2. dichiara la tenuta alla restituzione delle somme percepite a titolo di Parte_3 contributo al mantenimento del figlio a decorrere dalla mensilità di luglio Per_2
2024;
3. rigetta le restanti domande del Parte_1
4. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il
1.4.2025.
Il Giudice Estensore
Tiziana Di Gioia Il Presidente
Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
Dr. Giuseppe Disabato Presidente
Dr.ssa Rosella Nocera Giudice
Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n.
9975/2024 R.G., pendete
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. in virtù di Parte_1 Parte_2 procura in atti
- RICORRENTE-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giove Addolorata in virtù di procura Controparte_1 in atti
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 19.2.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'1.10.2024 premesso che: Parte_1
- aveva contratto matrimonio con in data 25.5.1991; Controparte_1 Per_
- dall'unione coniugale erano nati i figli (n. il 13.4.1992) e (n. Per_2
l'11.4.1998);
- con decreto dell'1.7.2015 il Tribunale di Bari omologava la separazione dei coniugi e con sentenza n.1639/2022 del 29.4.2022 era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- detta sentenza poneva a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione all'ex coniuge della somma di €200,00 Per_2 mensili, comprensivi di spese straordinarie;
- il figlio , conseguito il diploma, aveva reperito, dal novembre 2022, Per_2 un'attività lavorativa;
- egli apprendeva dell'attività di lavoro del figlio solo a seguito dell'irrogazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, nell'anno 2024, di una sanzione per omissione dichiarativa di reddito, di importo pari a €700,00; tutto quanto premesso, chiedeva, che il Tribunale adito, revocasse, in parziale modifica delle condizioni di divorzio, l'obbligo posto a suo carico di contribuire al mantenimento del figlio , con condanna della controparte alla restituzione delle somme Per_2 indebitamente percepite dell'ex coniuge sin dalla raggiunta indipendenza economica del figlio (dicembre 2022) e al pagamento della somma di €700,00 rinveniente dalla sanzione allo stesso irrogata dall'Agenzia delle Entrate avendo omesso la controparte di comunicare l'intervenuta assunzione del figlio . Per_2
Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva con memoria Controparte_1 depositata il 19.1.2025 rassegnando le seguenti conclusioni:
- rigettare la domanda di restituzione delle somme versate a titolo di mantenimento a partire dal mese di Dicembre 2022 fino al totale soddisfo, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- revocare l'obbligazione di mantenimento in favore del figlio a partire dal Per_2 mese di Luglio 2024, allorquando questi era stato assunto con regolare contratto a tempo indeterminato;
- rigettare la richiesta di ripetizione delle somme versate all'Agenzia dell'Entrate a titolo di sanzione per omissione dichiarativa del reddito in quanto priva di fondamento sia giuridico che fattuale;
- condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese legali oltre accessori di legge.
Nel dettaglio, parte resistente assumeva che il figlio aveva reperito una attività Per_2 lavorativa solo a decorrere dal luglio 2024, essendo la precedente attività di cameriere stata svolta Courmayeur per soli quattro mesi (da dicembre 2022 a marzo 2023) e al sol fine di apprendere la lingua francese, non essendo confacente alle aspirazioni e al percorso di studi del figlio;
contestava, inoltre, l'avversa richiesta di pagamento della somma di €700,00 trattandosi di somme rinvenienti da un vantaggio fiscale di cui il aveva beneficiato pur non avendone diritto. Parte_1
All'udienza del 19.2.2025, ascoltate le parti e i rispettivi difensori, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente di revoca del contributo dovuto per il mantenimento del figlio
è fondata nei limiti di seguito precisati. Per_2
Al riguardo necessita premettere che la verifica della persistenza o meno dell'obbligo di mantenimento del genitore nei confronti della prole è ancorata non al raggiungimento della maggiore età, ma alla verifica della conseguita indipendenza economica dei figli maggiorenni.
Ciò posto, incombe sul genitore, che vuole contestare la persistenza del proprio obbligo di contribuzione, l'onere della prova in merito al raggiungimento della suddetta indipendenza economica ovvero della colpevole inerzia dei figli nel reperimento di occupazioni lavorative. Si è infatti più volte chiarito in giurisprudenza che “...spetta al genitore che deduca la cessazione del diritto del figlio ad essere mantenuto dimostrare che questi è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipenda da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato di un lavoro compatibile con le sue attitudini, non già all'altro genitore (o al figlio) dimostrare il persistere dello stato di insufficienza economica…”(Cass. n. 2289/2001 e
Cass. n. 11828/2009).
Ebbene, nel caso in disamina, il ricorrente ha documentato che il figlio svolge Per_2 attività di lavoro a tempo indeterminato con retribuzione superiore a €2.000,00 mensili.
Tale circostanza è stata confermata dalla parte resistente, la quale non si è opposta alla revoca del detto contributo.
Tra le parti vi è, tuttavia, contrasto in ordine al momento di decorrenza della revoca, assumendo parte ricorrente che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica dal novembre 2022 e la resistente dal luglio 2024.
Così ricostruite le posizioni delle parti, osserva questo Collegio che nella specie non sia stata fornita prova dell'indipendenza economica del figlio già a decorrere dal Per_2 novembre 2022, avendo questi invero reperito un'attività lavorativa per un periodo temporale assai ristretto (quattro mesi) e non in linea con il suo percorso di studi.
Il contributo dovuto dal va quindi revocato dal luglio 2024; conseguentemente, Parte_1 la è tenuta alla restituzione delle maggiori somme percepite a titolo di CP_1 contributo al mantenimento del figlio a decorrere da detta mensilità, come dalla stessa concluso nella propria memoria difensiva.
Va, in ultimo, respinta la richiesta del ricorrente di pagamento della somma di €700,00 non risultando allegata in atti alcuna documentazione utile a supportare siffatta domanda e a valutare la somma eventualmente richiesta dall'Agenzia a titolo di sanzione e quella richiesta a titolo di recupero di benefici non spettanti.
Atteso l'esito del giudizio e, segnatamente, la adesione della parte resistente alla avversa richiesta di revoca del contributo al mantenimento del figlio e la soccombenza del ricorrente in relazione a parte delle domande formulate, le spese di lite devono dichiararsi compensate tra le parti.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto Parte_1
nei confronti di , disattesa ogni ulteriore richiesta ed eccezione,
[...] Controparte_1 così provvede:
1. a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del
Tribunale di Bari 1639/2022 del 29.4.2022, revoca il contributo al mantenimento dovuto dal ricorrente per il figlio a decorrere dal luglio 2024; Per_2
2. dichiara la tenuta alla restituzione delle somme percepite a titolo di Parte_3 contributo al mantenimento del figlio a decorrere dalla mensilità di luglio Per_2
2024;
3. rigetta le restanti domande del Parte_1
4. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il
1.4.2025.
Il Giudice Estensore
Tiziana Di Gioia Il Presidente
Giuseppe Disabato