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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/11/2025, n. 2443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2443 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1932/2024
TRIBUNALE DI GENOVA VI Sezione Civile VERBALE DI UDIENZA di precisazione delle conclusioni e discussione orale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Addì 06/11/2025 , alle ore12.30 avanti al G.I. sono presenti: nessuno per parte attrice opponente;
l'avv. Roggero in sostituzione dell'avv. SGUERSO FILIPPO per parte convenuta opposta;
la Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a procedere alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; l'avv. Roggero si richiama agli atti e precisa come in comparsa di costituzione e risposta, previa eventuale amissione della prova orale dedotta e non ammessa;
La Giudice, dato atto e sentite le parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo ad aula vuota e della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
1 R.G. n. 1932/2024
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1932/2024 promossa da: Parte_1
Avv. FIORENTINO PAOLO
-parte attrice opponente- contro Controparte_1
Avv. SGUERSO FILIPPO
-parte convenuta opposta- CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza odierna. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. – Con decreto ingiuntivo n. 18/2024 del 4.1.2024 il Tribunale di Genova ingiungeva a il pagamento in favore di Parte_1 [...]
(brevitas, ) della somma di € 31.619,26 oltre gli CP_1 CP_1 interessi e le spese di procedura, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica –presso il POD IT001E76992018- di cui alle fatture elettroniche n. 00122FT00866129 del 30.09.2022 di € 4,64, n. 00122FT00867258 del 30.09.2022 di € 58,80, n. 00122FT00925818 del 18.10.2022 di € 8.859,16, n. 00122FT01059703 del 15.11.2022 di € 3.917,94, n. 00122FT01089964 del 09.12.2022 di € 3.907,29, n. 00123FT00013106 del 13.01.2023 di € 5.424,42, n. 00123FT00128225 del 14.02.2023 di € 4.591,55, n. 00123FT00289267 del 15.03.2023 di € 4.351,42, n. 00123FT00299524 del 07.04.2023 di € 44,78, n. 00123FT00363420 del 14.04.2023 di € 459,26 e relativi certificati di avvenuta consegna allo 2. - proponeva opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1 eccependo: che non sussiste il credito in quanto fondato su fatture e su un
2 estratto conto di produzione unilaterale quindi senza alcun valore probatorio;
che le parti si erano accordate sulle modalità di pagamento dell'importo giacché lo stesso “sarebbe stato pagato in maniera dilazionata e via via da concordare”; che la documentazione prodotta da ex art. 634 CP_1
c.p.c. era priva della bollatura e della vidimazione.
3. - Si costituiva in giudizio , assumendo che: CP_1 Parte_1 contestava mediante l'opposizione della documentazione che in realtà mai era stata prodotta dalla parte opposta nel rito monitorio (estratto analitico clienti morosi); parte opponente si riconosceva debitrice dell'importo; le fatture prodotte nel rito monitorio (doc. 3) erano supportate dalla sottoscrizione del contratto di fornitura (doc. 1 monitorio), dalla ricezione della lettera di accettazione (doc. 2 monitorio), nonché dalla lettera di diffida del 12.10.2023 inviata a mezzo PEC con relativa ricevuta di avvenuta consegna (doc. 5 monitorio). Parte opposta instava per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
4. - Parte opponente non produceva la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. Parte opposta richiamava integralmente le difese di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
5. - Parte opponente non produceva la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. Parte opposta insisteva nelle difese già rassegnate nei precedenti atti difensivi;
instava per l'ammissione della prova orale per testimoni.
6. - Le parti non producevano le memorie ex art. 171 ter n. 3 c.p.c.
7. - All'udienza del 2.10.2024, la Giudice riteneva fondata l'”istanza ex art. 648 cpc, atteso che il credito, alla luce dei documenti prodotti da parte convenuta opposta, appare sufficientemente provato e l'opposizione non è fondata su prova scritta”, mentre riteneva “di non dover ammettere la prova orale richiesta da parte convenuta opposta nella memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc, risultando i capitoli formulati irrilevanti oltre che inammissibili perché valutativi”. Fissava, infine, l'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
8. - All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e procedevano alla discussione orale della causa.
*** 9. - La domanda proposta da con ricorso Controparte_1 monitorio è fondata e l'opposizione avanzata da va rigettata. Parte_1
E' pacifico, nonché provato che tra le parti sussista un rapporto di natura contrattuale di somministrazione di energia elettrica sottoscritto in data 22.08.2022 (doc. 1 monitorio). Le CGC ad esso allegato prevedono che:
3 - “Oggetto del contratto è la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale e dei servizi e prestazioni accessorie connesse, da parte del Fornitore al Cliente. Con le presenti condizioni generali di fornitura (le “Condizioni Generali”) si indicano le condizioni e i termini ai quali (il “Fornitore”) fornirà al Cliente energia Controparte_1 elettrica e gas naturale attraverso le reti nazionali di trasporto, di trasmissione e di distribuzione locale, secondo le caratteristiche dei punti di prelievo e punti di riconsegna indicate al capoverso “Caratteristiche tecniche” del modulo Richiesta di Fornitura e alle condizioni economiche indicate nell'Allegato A (Condizioni Particolari del Contratto)” (art. 1);
- “Il Fornitore stipulerà per tutti i siti oggetto della fornitura, in nome proprio e per conto del Cliente, il contratto di dispacciamento con e il contratto per il CP_3 servizio di trasporto e per la gestione della connessione con il Distributore locale, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente. A tale proposito il Cliente conferisce al Fornitore mandato senza rappresentanza a stipulare in nome proprio e per conto del Cliente stesso i suddetti contratti. Il Cliente conferisce, inoltre, al Fornitore mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del Contratto di Servizio di Connessione alla Rete Elettrica allegato al Contratto di Trasporto, per tutta la durata del rapporto contrattuale” (art. 8);
- “Secondo la frequenza di fatturazione indicata nella richiesta di fornitura, il Fornitore fatturerà al Cliente, per ogni POD indicato, gli importi corrispondenti ai quantitativi di energia consumati nel periodo precedente, così come comunicati dal Distributore, alle condizioni stabilite nelle Condizioni Particolari di Contratto di cui all'Allegato A” (art. 11);
- “Il Fornitore non può essere chiamato a rispondere di eventuali danni subiti dal Cliente e conseguenti a problemi di natura tecnica concernenti gli impianti di proprietà del Distributore e dallo stesso gestiti e/o l'impianto interno di proprietà del Cliente stesso ovvero la consegna del gas quali, a mero titolo esemplificativo i) interruzione della continuità della fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione del gas;
ii) eventuali anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alle reti di distribuzione” (art. 20). Si riscontra quindi un rapporto trilatere in cui è una società che CP_1 svolge attività di somministrazione di energia elettrica, senza però disporre di impianti per il trasporto, la distribuzione e la misurazione dell'energia; per queste attività si avvale degli impianti di una società terza, che interviene nel rapporto tra il fornitore ( ) ed il destinatario della CP_1 fornitura attraverso un particolare schema negoziale. Come emerge dal contratto di somministrazione di cui si sono ora riportate alcune clausole, il cliente conferisce a titolo gratuito al Fornitore mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile ai sensi dell'art. 4 1705 c.c. per la stipula e la gestione del contratto di trasporto con il Distributore e del contratto di dispacciamento con Vi è quindi un CP_3 contratto di vendita tra il cliente e la società ed un contratto di CP_1 trasporto stipulato dal venditore su mandato e per conto del cliente finale. Con il contratto di fornitura, si impegna a fornire energia elettrica, CP_1 dietro pagamento, da parte del cliente, di un corrispettivo da determinarsi sulla base delle misurazioni effettuate da E-Distribuzione. Le misurazioni da questa effettuate costituiscono il parametro vincolante per la determinazione dei compensi dovuti a dal cliente, il quale non è CP_1 legittimato a contestare le misurazioni, né l'applicazione dei criteri di conguaglio che E-Distribuzione, in caso di errore o malfunzionamento, applica. Questo schema operativo è conforme ai regolamenti che disciplinano l'erogazione di energia ed in particolare al Testo Unico Ricognitivo della Produzione Elettrica, il cui art. 4 identifica proprio nel gestore della rete pubblica (in questo caso E-Distribuzione SpA) il soggetto responsabile delle misurazioni con riferimento ai punti di prelievo dei clienti finali. In un tale sistema, il cliente non è comunque privo di tutela diretta nei confronti del soggetto deputato alle misurazioni: laddove si opponga al decreto ingiuntivo emesso su richiesta del fornitore, egli può chiedere di chiamare in causa il terzo, ossia il Distributore, usando lo strumento apprestato dall'articolo 1705 comma secondo codice civile, che consente al mandante di surrogarsi al mandatario per esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato. Nella fattispecie, l'opponente non ha chiesto di chiamare in causa il Distributore al fine di contestare le rilevazioni di questi, né ha contestato (non ha depositato le memorie integrative), a fronte della produzione delle fatture di trasporto da parte della convenuta opposta (doc. 5), la mancanza di corrispondenza tra i dati contenuti nelle fatture passive per il venditore
– ovvero quelle emesse dal distributore a carico del venditore – e quelle attive per il venditore, ovvero quelle emesse dal venditore nei confronti del cliente finale. Non risulta, tra l'altro -come sostenuto da parte opponente nell'atto di citazione in opposizione-, alcun elemento probatorio che attesti l'esistenza di un accordo tra le parti riguardo alle modalità di pagamento della somma oggetto del decreto ingiuntivo, limitandosi la società opponente a svolgere generiche doglianze, tra le quali non tutte attinenti al caso di specie
5 (l'estratto analitico clienti morosi) e superate dal completo e adeguato corredo probatorio offerto da . CP_1
In conclusione, il decreto ingiuntivo va confermato. 10. - Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022, avuto riguardo allo scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00 -valori medi-, decurtata del 50% la fase di trattazione, consistita nel solo deposito di memorie, nonché la fase decisionale, consistita in una breve discussione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide: a) rigetta l'opposizione proposta da Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 18/2024, che, per l'effetto, conferma integralmente e dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.; b) condanna al pagamento in favore di Parte_2 delle spese di lite, che liquida in € 5.261,00 per Controparte_1 compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Genova, 06.11.2025 La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
6
TRIBUNALE DI GENOVA VI Sezione Civile VERBALE DI UDIENZA di precisazione delle conclusioni e discussione orale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Addì 06/11/2025 , alle ore12.30 avanti al G.I. sono presenti: nessuno per parte attrice opponente;
l'avv. Roggero in sostituzione dell'avv. SGUERSO FILIPPO per parte convenuta opposta;
la Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a procedere alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; l'avv. Roggero si richiama agli atti e precisa come in comparsa di costituzione e risposta, previa eventuale amissione della prova orale dedotta e non ammessa;
La Giudice, dato atto e sentite le parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo ad aula vuota e della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
1 R.G. n. 1932/2024
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1932/2024 promossa da: Parte_1
Avv. FIORENTINO PAOLO
-parte attrice opponente- contro Controparte_1
Avv. SGUERSO FILIPPO
-parte convenuta opposta- CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza odierna. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. – Con decreto ingiuntivo n. 18/2024 del 4.1.2024 il Tribunale di Genova ingiungeva a il pagamento in favore di Parte_1 [...]
(brevitas, ) della somma di € 31.619,26 oltre gli CP_1 CP_1 interessi e le spese di procedura, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica –presso il POD IT001E76992018- di cui alle fatture elettroniche n. 00122FT00866129 del 30.09.2022 di € 4,64, n. 00122FT00867258 del 30.09.2022 di € 58,80, n. 00122FT00925818 del 18.10.2022 di € 8.859,16, n. 00122FT01059703 del 15.11.2022 di € 3.917,94, n. 00122FT01089964 del 09.12.2022 di € 3.907,29, n. 00123FT00013106 del 13.01.2023 di € 5.424,42, n. 00123FT00128225 del 14.02.2023 di € 4.591,55, n. 00123FT00289267 del 15.03.2023 di € 4.351,42, n. 00123FT00299524 del 07.04.2023 di € 44,78, n. 00123FT00363420 del 14.04.2023 di € 459,26 e relativi certificati di avvenuta consegna allo 2. - proponeva opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1 eccependo: che non sussiste il credito in quanto fondato su fatture e su un
2 estratto conto di produzione unilaterale quindi senza alcun valore probatorio;
che le parti si erano accordate sulle modalità di pagamento dell'importo giacché lo stesso “sarebbe stato pagato in maniera dilazionata e via via da concordare”; che la documentazione prodotta da ex art. 634 CP_1
c.p.c. era priva della bollatura e della vidimazione.
3. - Si costituiva in giudizio , assumendo che: CP_1 Parte_1 contestava mediante l'opposizione della documentazione che in realtà mai era stata prodotta dalla parte opposta nel rito monitorio (estratto analitico clienti morosi); parte opponente si riconosceva debitrice dell'importo; le fatture prodotte nel rito monitorio (doc. 3) erano supportate dalla sottoscrizione del contratto di fornitura (doc. 1 monitorio), dalla ricezione della lettera di accettazione (doc. 2 monitorio), nonché dalla lettera di diffida del 12.10.2023 inviata a mezzo PEC con relativa ricevuta di avvenuta consegna (doc. 5 monitorio). Parte opposta instava per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
4. - Parte opponente non produceva la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. Parte opposta richiamava integralmente le difese di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
5. - Parte opponente non produceva la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. Parte opposta insisteva nelle difese già rassegnate nei precedenti atti difensivi;
instava per l'ammissione della prova orale per testimoni.
6. - Le parti non producevano le memorie ex art. 171 ter n. 3 c.p.c.
7. - All'udienza del 2.10.2024, la Giudice riteneva fondata l'”istanza ex art. 648 cpc, atteso che il credito, alla luce dei documenti prodotti da parte convenuta opposta, appare sufficientemente provato e l'opposizione non è fondata su prova scritta”, mentre riteneva “di non dover ammettere la prova orale richiesta da parte convenuta opposta nella memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc, risultando i capitoli formulati irrilevanti oltre che inammissibili perché valutativi”. Fissava, infine, l'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
8. - All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e procedevano alla discussione orale della causa.
*** 9. - La domanda proposta da con ricorso Controparte_1 monitorio è fondata e l'opposizione avanzata da va rigettata. Parte_1
E' pacifico, nonché provato che tra le parti sussista un rapporto di natura contrattuale di somministrazione di energia elettrica sottoscritto in data 22.08.2022 (doc. 1 monitorio). Le CGC ad esso allegato prevedono che:
3 - “Oggetto del contratto è la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale e dei servizi e prestazioni accessorie connesse, da parte del Fornitore al Cliente. Con le presenti condizioni generali di fornitura (le “Condizioni Generali”) si indicano le condizioni e i termini ai quali (il “Fornitore”) fornirà al Cliente energia Controparte_1 elettrica e gas naturale attraverso le reti nazionali di trasporto, di trasmissione e di distribuzione locale, secondo le caratteristiche dei punti di prelievo e punti di riconsegna indicate al capoverso “Caratteristiche tecniche” del modulo Richiesta di Fornitura e alle condizioni economiche indicate nell'Allegato A (Condizioni Particolari del Contratto)” (art. 1);
- “Il Fornitore stipulerà per tutti i siti oggetto della fornitura, in nome proprio e per conto del Cliente, il contratto di dispacciamento con e il contratto per il CP_3 servizio di trasporto e per la gestione della connessione con il Distributore locale, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente. A tale proposito il Cliente conferisce al Fornitore mandato senza rappresentanza a stipulare in nome proprio e per conto del Cliente stesso i suddetti contratti. Il Cliente conferisce, inoltre, al Fornitore mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del Contratto di Servizio di Connessione alla Rete Elettrica allegato al Contratto di Trasporto, per tutta la durata del rapporto contrattuale” (art. 8);
- “Secondo la frequenza di fatturazione indicata nella richiesta di fornitura, il Fornitore fatturerà al Cliente, per ogni POD indicato, gli importi corrispondenti ai quantitativi di energia consumati nel periodo precedente, così come comunicati dal Distributore, alle condizioni stabilite nelle Condizioni Particolari di Contratto di cui all'Allegato A” (art. 11);
- “Il Fornitore non può essere chiamato a rispondere di eventuali danni subiti dal Cliente e conseguenti a problemi di natura tecnica concernenti gli impianti di proprietà del Distributore e dallo stesso gestiti e/o l'impianto interno di proprietà del Cliente stesso ovvero la consegna del gas quali, a mero titolo esemplificativo i) interruzione della continuità della fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione del gas;
ii) eventuali anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alle reti di distribuzione” (art. 20). Si riscontra quindi un rapporto trilatere in cui è una società che CP_1 svolge attività di somministrazione di energia elettrica, senza però disporre di impianti per il trasporto, la distribuzione e la misurazione dell'energia; per queste attività si avvale degli impianti di una società terza, che interviene nel rapporto tra il fornitore ( ) ed il destinatario della CP_1 fornitura attraverso un particolare schema negoziale. Come emerge dal contratto di somministrazione di cui si sono ora riportate alcune clausole, il cliente conferisce a titolo gratuito al Fornitore mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile ai sensi dell'art. 4 1705 c.c. per la stipula e la gestione del contratto di trasporto con il Distributore e del contratto di dispacciamento con Vi è quindi un CP_3 contratto di vendita tra il cliente e la società ed un contratto di CP_1 trasporto stipulato dal venditore su mandato e per conto del cliente finale. Con il contratto di fornitura, si impegna a fornire energia elettrica, CP_1 dietro pagamento, da parte del cliente, di un corrispettivo da determinarsi sulla base delle misurazioni effettuate da E-Distribuzione. Le misurazioni da questa effettuate costituiscono il parametro vincolante per la determinazione dei compensi dovuti a dal cliente, il quale non è CP_1 legittimato a contestare le misurazioni, né l'applicazione dei criteri di conguaglio che E-Distribuzione, in caso di errore o malfunzionamento, applica. Questo schema operativo è conforme ai regolamenti che disciplinano l'erogazione di energia ed in particolare al Testo Unico Ricognitivo della Produzione Elettrica, il cui art. 4 identifica proprio nel gestore della rete pubblica (in questo caso E-Distribuzione SpA) il soggetto responsabile delle misurazioni con riferimento ai punti di prelievo dei clienti finali. In un tale sistema, il cliente non è comunque privo di tutela diretta nei confronti del soggetto deputato alle misurazioni: laddove si opponga al decreto ingiuntivo emesso su richiesta del fornitore, egli può chiedere di chiamare in causa il terzo, ossia il Distributore, usando lo strumento apprestato dall'articolo 1705 comma secondo codice civile, che consente al mandante di surrogarsi al mandatario per esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato. Nella fattispecie, l'opponente non ha chiesto di chiamare in causa il Distributore al fine di contestare le rilevazioni di questi, né ha contestato (non ha depositato le memorie integrative), a fronte della produzione delle fatture di trasporto da parte della convenuta opposta (doc. 5), la mancanza di corrispondenza tra i dati contenuti nelle fatture passive per il venditore
– ovvero quelle emesse dal distributore a carico del venditore – e quelle attive per il venditore, ovvero quelle emesse dal venditore nei confronti del cliente finale. Non risulta, tra l'altro -come sostenuto da parte opponente nell'atto di citazione in opposizione-, alcun elemento probatorio che attesti l'esistenza di un accordo tra le parti riguardo alle modalità di pagamento della somma oggetto del decreto ingiuntivo, limitandosi la società opponente a svolgere generiche doglianze, tra le quali non tutte attinenti al caso di specie
5 (l'estratto analitico clienti morosi) e superate dal completo e adeguato corredo probatorio offerto da . CP_1
In conclusione, il decreto ingiuntivo va confermato. 10. - Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022, avuto riguardo allo scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00 -valori medi-, decurtata del 50% la fase di trattazione, consistita nel solo deposito di memorie, nonché la fase decisionale, consistita in una breve discussione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide: a) rigetta l'opposizione proposta da Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 18/2024, che, per l'effetto, conferma integralmente e dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.; b) condanna al pagamento in favore di Parte_2 delle spese di lite, che liquida in € 5.261,00 per Controparte_1 compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Genova, 06.11.2025 La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
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