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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 06/05/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 367/2024, avente per oggetto “opposizione ad avviso di addebito”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CINZIA APPIANI, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 29.5.2024, ha riassunto il giudizio - Parte_1
inizialmente instaurato davanti al tribunale di NZ (dichiaratosi incompetente)- proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 434.2023.00007053.66.000, con cui gli è stato richiesto il pagamento della somma complessiva di € 4.176,99, a titolo di contributi dovuti alla
Gestione Commercianti per il periodo novembre 2021-settembre 2022. Il ricorrente ha contestato la sussistenza dei presupposti per la sua iscrizione alla Gestione Commercianti, osservando che, in quanto socio amministratore della società ABILA S.R.L., egli aveva svolto esclusivamente attività di gestione e direzione. Negando in particolare di avere partecipato con abitualità e prevalenza al lavoro aziendale, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'impugnato avviso di addebito. Si è costituito in giudizio l ribadendo la doverosità dell'iscrizione del ricorrente nella CP_2
Gestione Commercianti, con conseguente addebito contributivo.
La causa è stata istruita tramite assunzione della prova testimoniale richiesta dall'Istituto e quindi rinviata per la discussione in trattazione scritta ex art. 127 bis c.p.c.. La presente decisione viene quindi assunta all'esito del deposito delle note difensive di entrambe le parti.
2. L'opponente ha allegato di avere costituito nel novembre 2021 la società ABILA S.R.L., di cui era Amministratore, insieme ad un altro socio, , il quale Parte_2
ultimo “aveva -in via esclusiva ed assorbente- compiti esecutivi o materiali, oltre che organizzativi e direttivi, di natura intellettuale”.
Queste le argomentazioni svolte dal ricorrente per contestare l'avversa pretesa contributiva:
“nel dettaglio, all'oggetto sociale (consulenza in materia informatica, produzione e sviluppo di software/hardware) veniva data concretezza ed attuazione imprenditoriale in ragione della presenza, del lavoro e delle conoscenze tecnico/informatiche del socio Parte_2
. Diversamente, il sig. , quale Amministratore, non possedendo, peraltro,
[...] Parte_1
idonee ed adeguate capacità e cognizioni tecnico-scientifiche per sviluppare e creare software avanzati ad alto valore tecnologico (finalità primaria dell'oggetto sociale), svolgeva in via complementare, ma assorbente, l'attività propria dell'Amministratore di società (attività di supervisione del lavoro del secondo socio, attuazione delle politiche commerciali, delle strategie di mercato, della scelta dei fornitori e della determinazione dei prezzi, di fare da referente per clienti e fornitori ed istituti di credito, di assumere dipendenti o collaboratori esterni). Il sig. è stato -sostanzialmente- un socio di capitali, con capacità e Parte_1
professionalità gestionali, senza adeguate o sufficienti capacità e cognizioni tecnico- informatiche, tanto avanzate, da poter affiancare o coadiuvare l'altro socio nella creazione e sviluppo di softwares”.
Secondo la tesi dell , invece, il sig. svolge attività all'interno della CP_1 Parte_1
società in modo abituale e prevalente, esercitando funzioni e mansioni che incidono sul raggiungimento dell'oggetto sociale che implicano partecipazione al lavoro aziendale in modo funzionale all'organizzazione aziendale e ai risultati da ottenere, in particolare curando i
2 rapporti con i clienti, gli istituti di credito ed i fornitori, non avendo la società dipendenti e/o collaboratori.
3. Occorre prendere le mosse dal quadro normativo e giurisprudenziale in cui si iscrive la fattispecie in esame.
L' art. 2 comma 26 l. n. 335 del 1995 dispone che sono tenuti all'iscrizione presso un'apposita gestione separata dell i soggetti che esercitino per professione abituale, ancorché non CP_2
esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, commi 1 e 2 e succ. mod ed int. del
T.U.I.R. (oggi art. 53), tra cui gli amministratori e i sindaci di s.r.l..
D'altra parte, il comma 203 dell'art. 1 della L. n. 662 del 23 dicembre 1996, il quale ha modificato l'art. 29 della L. n. 160 del 3 giugno 1975, così prevede:
L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
L'obbligo dell'iscrizione nella Gestione artigiani, commercianti, coltivatori diretti risulta quindi esteso ai soci di s.r.l., che prestino nella società un'attività lavorativa abituale e prevalente.
L'estensione dell'obbligo assicurativo ha la finalità di evitare che la prestazione di lavoro del socio all'interno della società, per effetto dello schermo rappresentato dalla società stessa, possa essere sottratta alla contribuzione, cui sono invece tenuti, i commercianti imprenditori individuali.
Il comma 208, art. 1, della L. n. 662/1996, il quale, col richiamo al comma 203, prevede:
"Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la
3 loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all Controparte_1
decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente
[...] all'attività prevalente (…) ".
Era sorto un acceso dibattito sul problema se il socio lavoratore amministratore di s.r.l., in qualità di amministratore e di socio, fosse tenuto a iscriversi soltanto nella Gestione separata
(per l'attività di amministratore ritenuta prevalente), o se fosse tenuto a iscriversi anche nella
Gestione commercianti in qualità di socio-lavoratore.
Nello specifico, il punto era verificare, a fronte dell'esercizio di varie attività che imporrebbero l'iscrizione in due distinte gestioni assicurative (gestione separata per l'attività di amministratore;
gestione commercianti per l'attività lavorativa), a quale di queste il socio dovesse iscriversi e pagare i contributi, se a quella relativa all'attività cd. prevalente, come previsto dell' art. 1, comma 208, l. n. 662/1996, ovvero se, non valendo in questo caso il principio della prevalenza o assorbimento, egli fosse obbligato ad iscriversi ad entrambe.
Inizialmente una sentenza a Sezioni Unite della Cassazione (n. 3240 del 12 febbraio 2010) si era schierata per la tesi della iscrizione unica, ma subito è intervenuto il legislatore -che con l'art. 12 del D.L. n. 78/2010- ha imposto un'interpretazione autentica, e quindi retroattiva, del comma 208 cit., precisando a chiare lettere che il criterio della prevalenza si intende riferito soltanto alle attività di artigiano, commerciante o coltivatore diretto.
La Cassazione quindi, con un ulteriore intervento delle Sezioni Unite le quali, con le sentenze gemelle del 8 agosto 2011, nn. 17074 e 17076 si sono adeguate alla intervenuta norma interpretativa, ha affermato che per le attività autonome plurime svolte da commercianti, artigiani e coltivatori diretti, il criterio della prevalenza vale esclusivamente al fine di individuare l'unica gestione assicurativa cui versare i contributi, ma non vale ad escludere un obbligo di iscrizione ad un'eventuale ulteriore gestione, se tale obbligo deriva dallo svolgimento di altre attività autonome diverse da quelle citate dal legislatore.
La Cassazione, inoltre, ha confermato che, stante la natura interpretativa della norma, essa trova applicazione retroattiva. Infatti, secondo la Cassazione del 2011, come confermato anche dalla più recente ordinanza n. 8666/2013, la norma dell'art. 1, comma 208, cit., anche prima dell'intervento interpretativo, applicava il criterio della prevalenza esclusivamente ai soggetti di cui al comma precedente (cioè ai commercianti, artigiani e coltivatori diretti). Pertanto, già
4 nel testo originario del comma 208 era contenuta l'interpretazione volta ad escludere dall'ambito applicativo del principio dell'assorbimento tutte le attività lavorative autonome che non fossero quelle di commerciante, artigiano e coltivatore diretto.
Con sentenza n. 15 del 26 gennaio 2012 la Corte Costituzionale ha affermato che l'interpretazione autentica dell'art. 12 è legittima, in quanto non introduce un nuovo significato della norma in esame, ma rende esplicito e valido uno dei possibili significati del comma 208 art. 1, della L. n. 662/1996, e quindi obbedisce all'interesse pubblico di fare chiarezza su una disposizione che si è mostrata sempre di incerta interpretazione e fonte di contenzioso.
2.2. Dal quadro normativo e giurisprudenziale esaminato discende allora che il giudice non deve verificare la prevalenza dell'attività di amministratore su quella di socio-lavoratore, ai fini della individuazione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata, ma deve tuttavia sempre verificare l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, come richieste dall' art. 1 comma 203 l. n. 662/1996, ai fini dell'insorgere dell'obbligo di iscrizione anche alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali.
Rimane il problema di stabilire come debbano essere intesi tali elementi.
Se può ritenersi che il carattere della abitualità di per sé possa presupporre una certa frequenza da parte del socio nello svolgimento di attività lavorativa aziendale, concretantesi nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa, maggiori problemi interpretativi pone l'elemento della prevalenza, trattandosi di un concetto che, come messo in evidenza dalle
Sezioni Unite del 2010, si declina in maniera diversa a seconda che si sia nell'ambito del comma 203 ovvero del comma 208. La prevalenza di cui al comma 208 (che, tuttavia, come detto, non trova più applicazione con riferimento a soci-lavoratori ed amministratori di s.r.l.) si riferisce infatti alle varie attività svolte da uno stesso soggetto, nell'esercizio di una o più imprese, e postula un giudizio comparativo tra tali attività, al fine di stabilire verso quale gestione nasce l'obbligo contributivo. Viceversa, la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, prevista ai fini della iscrizione alla gestione commercianti, si riferisce all'apporto del soggetto all'attività della propria impresa e alla sua preminenza rispetto all'attività prestata dagli altri soggetti al suo interno.
5 Va quindi operata una valutazione dell'impatto che il lavoro svolto dal socio ha sull'attività aziendale nel suo complesso e, dunque, rispetto a tutti gli altri fattori di produzione. Occorre anche individuare qualitativamente le attività prettamente commerciali e, dunque, il discrimen tra l'attività di amministratore e quella aziendale-commerciale di socio-lavoratore. Sul punto, sempre le Sezioni Unite del 2010 avevano dato atto del fatto che "non esistono disposizioni che indicano in dettaglio quali compiti siano demandati alla figura dell'amministratore nella s.r.l.
È vero, però, che non può farsi rientrare nell'incarico solo il compimento di atti giuridici, poiché all'amministratore è affidata la gestione della società e, dunque, una attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte, ancorché quest'ultimo non debba essere caratterizzato dall'abitualità dell'impegno esecutivo. Tali elementi si distinguono da quelli richiesti per la iscrizione alla gestione commercianti. Invero detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente".
Su questa specifica questione, va segnalata la pronuncia della Corte di Cassazione n.
5360/2012, la quale ha sottolineato come non conti, ai fini dell'iscrizione alla Gestione commercianti, solo l'attività esecutiva ma anche quella organizzativa, in quanto per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, dal momento che, anche con tale attività, il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.
Importanti spunti per compiere la verifica in esame si colgono nell'ordinanza n. 10426/2018 della Corte di Cassazione, ove si afferma che “secondo la più recente giurisprudenza di questa
Corte (tra le tante Cass. 8474/2017) - che ha riconsiderato in senso estensivo il punto già esaminato dalla sentenza della Sez. Unite 3240 del 12.2.2010- il requisito della partecipazione
6 personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl
(ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa; tale tesi meglio si attaglia all'interpretazione più logica della norma volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella stessa sentenza delle Sezioni Unite 3240/2010; ed aderisce poi maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di srl con la norma in esame, evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l'attività del socio di srl, ancorchè rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi;
in base ai lavori preparatori, per come risulta anche dal parere (n. 926/1998), reso dal Consiglio di Stato su interpello del
Ministero del Lavoro, la norma dettata dal comma 203 era finalizzata infatti ad eliminare, tra
l'altro, i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell'iscrizione nella gestione dei soci di srl
e ad evitare che grazie allo schermo della struttura societaria la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale;
e nel contempo a superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata;
in tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato da questa Corte (5360/2012) deve, altresì, precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa;
tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di
7 amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata;
occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata;
non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione); si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c.; e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza;
laddove
l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi”.
In precedenza la Corte, nell'ordinanza n. 8613/2017, aveva avuto modo di osservare che “ai fini dell'affermazione dell'obbligo della doppia iscrizione (nella gestione separata e nella gestione commercianti) è necessario che, nella situazione data, del socio amministratore di una società di capitali che partecipi personalmente al lavoro aziendale, la prestazione offerta abbia carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca
l'oggetto dell'impresa”, aggiungendo che “la verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale "coesistenza" è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo - cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600 -) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della
8 prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (Cass. n. 11685 del 2012)”.
3. Applicando tali principi al caso di specie, la pretesa dell appare condivisibile. CP_1
Il teste , che è stato l'unico socio del ricorrente nel periodo Parte_2
in contestazione, ha sì confermato che “la società svolgeva attività di consulenza informatica.
Si trattava di lavoro di gestione delle infrastrutture informatiche di un'azienda e sviluppo siti web”, ma, rispetto all'attività svolta dal , ha riferito che, non essendovi Parte_1
dipendenti, l'attività di consulenza informatica era svolta non solo da consulenti esterni ma anche dai soci direttamente. In particolare il teste ha riferito: “poteva capitare che il sig.
svolgesse attività di consulenza, ma lui per lo più si occupava della parte Parte_1
amministrativa e aveva rapporti con il commercialista. Il Sig. si occupava di Parte_1
consulenza soprattutto nel senso di decidere se l'attività richiesta dal cliente dovesse essere affidata ad un collaboratore esterno o dovesse essere gestita internamente. Se si trattava ad esempio di una richiesta dell'azienda-cliente che voleva controllare la sicurezza della propria rete informatica, il sig. decideva se poteva dare lui una mano al cliente e faceva Parte_1
lui l'attività, sennò incaricava consulenti esterni specializzati”. Il teste ha poi spiegato che per i siti web l'attività era affidata per lo più a consulenti esterni, ma questo inizialmente, essendosi poi l'attività spostata soprattutto sulla consulenza, rispetto alla quale era il lavoro tecnico ad essere affidato ai collaboratori esterni, sicchè i soci erano “il collante tra il cliente ed il collaboratore esterno”. Il teste ha poi smentito quanto dedotto dal ricorrente, secondo cui all'oggetto sociale (consulenza in materia informatica, produzione e sviluppo di software/hardware) veniva data concretezza ed attuazione imprenditoriale in ragione della presenza, del lavoro e delle conoscenze tecnico/informatiche del socio Pt_2 Parte_2
, in quanto ha, al contrario, spiegato di essersi egli occupato per lo più della parte
[...]
commerciale, per reperire clienti, “oltre a dare un aiuto amministrativo”. Il teste si è dichiarato
“amministratore a tutti gli effetti”.
9 Va quindi ribadito, richiamando i principi giurisprudenziali sopra passati in rassegna, che ai fini dell'iscrizione alla Gestione Commercianti la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale si riferisce all'apporto del soggetto all'attività della propria impresa ed alla sua preminenza rispetto all'attività prestata dagli altri soggetti al suo interno e che per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi l'espletamento non soltanto di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, dal momento che, anche con tale attività il socio si ingerisce direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.
Ebbene, nella fattispecie in esame, risulta accertato che il o forniva Parte_1
direttamente attività di consulenza, o faceva da tramite tra i clienti ed i consulenti esterni, perciò in quest'ultima veste sostanzialmente svolgeva attività di coordinamento delle prestazioni altrui, sia pure congiuntamente ad altre attività tipiche dell'amministratore, in tal modo dando il proprio personale apporto al lavoro dell'azienda, apporto che, come premesso, può consistere anche solo nella direzione ed organizzazione del lavoro altrui.
Correttamente pertanto l ha accertato l'obbligo del ricorrente di iscrizione anche alla CP_2
Gestione Commercianti.
In definitiva il ricorso va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
nei confronti dell ,
[...] Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, rigetta le domande del ricorrente;
condanna a rifondere all le spese del giudizio, che liquida in € Parte_1 CP_2
1.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge.
Lecco, 5 maggio 2025.
10 Il Giudice
Federica Trovò
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 367/2024, avente per oggetto “opposizione ad avviso di addebito”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CINZIA APPIANI, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 29.5.2024, ha riassunto il giudizio - Parte_1
inizialmente instaurato davanti al tribunale di NZ (dichiaratosi incompetente)- proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 434.2023.00007053.66.000, con cui gli è stato richiesto il pagamento della somma complessiva di € 4.176,99, a titolo di contributi dovuti alla
Gestione Commercianti per il periodo novembre 2021-settembre 2022. Il ricorrente ha contestato la sussistenza dei presupposti per la sua iscrizione alla Gestione Commercianti, osservando che, in quanto socio amministratore della società ABILA S.R.L., egli aveva svolto esclusivamente attività di gestione e direzione. Negando in particolare di avere partecipato con abitualità e prevalenza al lavoro aziendale, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'impugnato avviso di addebito. Si è costituito in giudizio l ribadendo la doverosità dell'iscrizione del ricorrente nella CP_2
Gestione Commercianti, con conseguente addebito contributivo.
La causa è stata istruita tramite assunzione della prova testimoniale richiesta dall'Istituto e quindi rinviata per la discussione in trattazione scritta ex art. 127 bis c.p.c.. La presente decisione viene quindi assunta all'esito del deposito delle note difensive di entrambe le parti.
2. L'opponente ha allegato di avere costituito nel novembre 2021 la società ABILA S.R.L., di cui era Amministratore, insieme ad un altro socio, , il quale Parte_2
ultimo “aveva -in via esclusiva ed assorbente- compiti esecutivi o materiali, oltre che organizzativi e direttivi, di natura intellettuale”.
Queste le argomentazioni svolte dal ricorrente per contestare l'avversa pretesa contributiva:
“nel dettaglio, all'oggetto sociale (consulenza in materia informatica, produzione e sviluppo di software/hardware) veniva data concretezza ed attuazione imprenditoriale in ragione della presenza, del lavoro e delle conoscenze tecnico/informatiche del socio Parte_2
. Diversamente, il sig. , quale Amministratore, non possedendo, peraltro,
[...] Parte_1
idonee ed adeguate capacità e cognizioni tecnico-scientifiche per sviluppare e creare software avanzati ad alto valore tecnologico (finalità primaria dell'oggetto sociale), svolgeva in via complementare, ma assorbente, l'attività propria dell'Amministratore di società (attività di supervisione del lavoro del secondo socio, attuazione delle politiche commerciali, delle strategie di mercato, della scelta dei fornitori e della determinazione dei prezzi, di fare da referente per clienti e fornitori ed istituti di credito, di assumere dipendenti o collaboratori esterni). Il sig. è stato -sostanzialmente- un socio di capitali, con capacità e Parte_1
professionalità gestionali, senza adeguate o sufficienti capacità e cognizioni tecnico- informatiche, tanto avanzate, da poter affiancare o coadiuvare l'altro socio nella creazione e sviluppo di softwares”.
Secondo la tesi dell , invece, il sig. svolge attività all'interno della CP_1 Parte_1
società in modo abituale e prevalente, esercitando funzioni e mansioni che incidono sul raggiungimento dell'oggetto sociale che implicano partecipazione al lavoro aziendale in modo funzionale all'organizzazione aziendale e ai risultati da ottenere, in particolare curando i
2 rapporti con i clienti, gli istituti di credito ed i fornitori, non avendo la società dipendenti e/o collaboratori.
3. Occorre prendere le mosse dal quadro normativo e giurisprudenziale in cui si iscrive la fattispecie in esame.
L' art. 2 comma 26 l. n. 335 del 1995 dispone che sono tenuti all'iscrizione presso un'apposita gestione separata dell i soggetti che esercitino per professione abituale, ancorché non CP_2
esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, commi 1 e 2 e succ. mod ed int. del
T.U.I.R. (oggi art. 53), tra cui gli amministratori e i sindaci di s.r.l..
D'altra parte, il comma 203 dell'art. 1 della L. n. 662 del 23 dicembre 1996, il quale ha modificato l'art. 29 della L. n. 160 del 3 giugno 1975, così prevede:
L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
L'obbligo dell'iscrizione nella Gestione artigiani, commercianti, coltivatori diretti risulta quindi esteso ai soci di s.r.l., che prestino nella società un'attività lavorativa abituale e prevalente.
L'estensione dell'obbligo assicurativo ha la finalità di evitare che la prestazione di lavoro del socio all'interno della società, per effetto dello schermo rappresentato dalla società stessa, possa essere sottratta alla contribuzione, cui sono invece tenuti, i commercianti imprenditori individuali.
Il comma 208, art. 1, della L. n. 662/1996, il quale, col richiamo al comma 203, prevede:
"Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la
3 loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all Controparte_1
decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente
[...] all'attività prevalente (…) ".
Era sorto un acceso dibattito sul problema se il socio lavoratore amministratore di s.r.l., in qualità di amministratore e di socio, fosse tenuto a iscriversi soltanto nella Gestione separata
(per l'attività di amministratore ritenuta prevalente), o se fosse tenuto a iscriversi anche nella
Gestione commercianti in qualità di socio-lavoratore.
Nello specifico, il punto era verificare, a fronte dell'esercizio di varie attività che imporrebbero l'iscrizione in due distinte gestioni assicurative (gestione separata per l'attività di amministratore;
gestione commercianti per l'attività lavorativa), a quale di queste il socio dovesse iscriversi e pagare i contributi, se a quella relativa all'attività cd. prevalente, come previsto dell' art. 1, comma 208, l. n. 662/1996, ovvero se, non valendo in questo caso il principio della prevalenza o assorbimento, egli fosse obbligato ad iscriversi ad entrambe.
Inizialmente una sentenza a Sezioni Unite della Cassazione (n. 3240 del 12 febbraio 2010) si era schierata per la tesi della iscrizione unica, ma subito è intervenuto il legislatore -che con l'art. 12 del D.L. n. 78/2010- ha imposto un'interpretazione autentica, e quindi retroattiva, del comma 208 cit., precisando a chiare lettere che il criterio della prevalenza si intende riferito soltanto alle attività di artigiano, commerciante o coltivatore diretto.
La Cassazione quindi, con un ulteriore intervento delle Sezioni Unite le quali, con le sentenze gemelle del 8 agosto 2011, nn. 17074 e 17076 si sono adeguate alla intervenuta norma interpretativa, ha affermato che per le attività autonome plurime svolte da commercianti, artigiani e coltivatori diretti, il criterio della prevalenza vale esclusivamente al fine di individuare l'unica gestione assicurativa cui versare i contributi, ma non vale ad escludere un obbligo di iscrizione ad un'eventuale ulteriore gestione, se tale obbligo deriva dallo svolgimento di altre attività autonome diverse da quelle citate dal legislatore.
La Cassazione, inoltre, ha confermato che, stante la natura interpretativa della norma, essa trova applicazione retroattiva. Infatti, secondo la Cassazione del 2011, come confermato anche dalla più recente ordinanza n. 8666/2013, la norma dell'art. 1, comma 208, cit., anche prima dell'intervento interpretativo, applicava il criterio della prevalenza esclusivamente ai soggetti di cui al comma precedente (cioè ai commercianti, artigiani e coltivatori diretti). Pertanto, già
4 nel testo originario del comma 208 era contenuta l'interpretazione volta ad escludere dall'ambito applicativo del principio dell'assorbimento tutte le attività lavorative autonome che non fossero quelle di commerciante, artigiano e coltivatore diretto.
Con sentenza n. 15 del 26 gennaio 2012 la Corte Costituzionale ha affermato che l'interpretazione autentica dell'art. 12 è legittima, in quanto non introduce un nuovo significato della norma in esame, ma rende esplicito e valido uno dei possibili significati del comma 208 art. 1, della L. n. 662/1996, e quindi obbedisce all'interesse pubblico di fare chiarezza su una disposizione che si è mostrata sempre di incerta interpretazione e fonte di contenzioso.
2.2. Dal quadro normativo e giurisprudenziale esaminato discende allora che il giudice non deve verificare la prevalenza dell'attività di amministratore su quella di socio-lavoratore, ai fini della individuazione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata, ma deve tuttavia sempre verificare l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, come richieste dall' art. 1 comma 203 l. n. 662/1996, ai fini dell'insorgere dell'obbligo di iscrizione anche alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali.
Rimane il problema di stabilire come debbano essere intesi tali elementi.
Se può ritenersi che il carattere della abitualità di per sé possa presupporre una certa frequenza da parte del socio nello svolgimento di attività lavorativa aziendale, concretantesi nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa, maggiori problemi interpretativi pone l'elemento della prevalenza, trattandosi di un concetto che, come messo in evidenza dalle
Sezioni Unite del 2010, si declina in maniera diversa a seconda che si sia nell'ambito del comma 203 ovvero del comma 208. La prevalenza di cui al comma 208 (che, tuttavia, come detto, non trova più applicazione con riferimento a soci-lavoratori ed amministratori di s.r.l.) si riferisce infatti alle varie attività svolte da uno stesso soggetto, nell'esercizio di una o più imprese, e postula un giudizio comparativo tra tali attività, al fine di stabilire verso quale gestione nasce l'obbligo contributivo. Viceversa, la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, prevista ai fini della iscrizione alla gestione commercianti, si riferisce all'apporto del soggetto all'attività della propria impresa e alla sua preminenza rispetto all'attività prestata dagli altri soggetti al suo interno.
5 Va quindi operata una valutazione dell'impatto che il lavoro svolto dal socio ha sull'attività aziendale nel suo complesso e, dunque, rispetto a tutti gli altri fattori di produzione. Occorre anche individuare qualitativamente le attività prettamente commerciali e, dunque, il discrimen tra l'attività di amministratore e quella aziendale-commerciale di socio-lavoratore. Sul punto, sempre le Sezioni Unite del 2010 avevano dato atto del fatto che "non esistono disposizioni che indicano in dettaglio quali compiti siano demandati alla figura dell'amministratore nella s.r.l.
È vero, però, che non può farsi rientrare nell'incarico solo il compimento di atti giuridici, poiché all'amministratore è affidata la gestione della società e, dunque, una attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte, ancorché quest'ultimo non debba essere caratterizzato dall'abitualità dell'impegno esecutivo. Tali elementi si distinguono da quelli richiesti per la iscrizione alla gestione commercianti. Invero detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente".
Su questa specifica questione, va segnalata la pronuncia della Corte di Cassazione n.
5360/2012, la quale ha sottolineato come non conti, ai fini dell'iscrizione alla Gestione commercianti, solo l'attività esecutiva ma anche quella organizzativa, in quanto per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, dal momento che, anche con tale attività, il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.
Importanti spunti per compiere la verifica in esame si colgono nell'ordinanza n. 10426/2018 della Corte di Cassazione, ove si afferma che “secondo la più recente giurisprudenza di questa
Corte (tra le tante Cass. 8474/2017) - che ha riconsiderato in senso estensivo il punto già esaminato dalla sentenza della Sez. Unite 3240 del 12.2.2010- il requisito della partecipazione
6 personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl
(ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa; tale tesi meglio si attaglia all'interpretazione più logica della norma volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella stessa sentenza delle Sezioni Unite 3240/2010; ed aderisce poi maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di srl con la norma in esame, evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l'attività del socio di srl, ancorchè rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi;
in base ai lavori preparatori, per come risulta anche dal parere (n. 926/1998), reso dal Consiglio di Stato su interpello del
Ministero del Lavoro, la norma dettata dal comma 203 era finalizzata infatti ad eliminare, tra
l'altro, i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell'iscrizione nella gestione dei soci di srl
e ad evitare che grazie allo schermo della struttura societaria la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale;
e nel contempo a superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata;
in tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato da questa Corte (5360/2012) deve, altresì, precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa;
tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di
7 amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata;
occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata;
non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione); si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c.; e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza;
laddove
l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi”.
In precedenza la Corte, nell'ordinanza n. 8613/2017, aveva avuto modo di osservare che “ai fini dell'affermazione dell'obbligo della doppia iscrizione (nella gestione separata e nella gestione commercianti) è necessario che, nella situazione data, del socio amministratore di una società di capitali che partecipi personalmente al lavoro aziendale, la prestazione offerta abbia carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca
l'oggetto dell'impresa”, aggiungendo che “la verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale "coesistenza" è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo - cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600 -) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della
8 prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (Cass. n. 11685 del 2012)”.
3. Applicando tali principi al caso di specie, la pretesa dell appare condivisibile. CP_1
Il teste , che è stato l'unico socio del ricorrente nel periodo Parte_2
in contestazione, ha sì confermato che “la società svolgeva attività di consulenza informatica.
Si trattava di lavoro di gestione delle infrastrutture informatiche di un'azienda e sviluppo siti web”, ma, rispetto all'attività svolta dal , ha riferito che, non essendovi Parte_1
dipendenti, l'attività di consulenza informatica era svolta non solo da consulenti esterni ma anche dai soci direttamente. In particolare il teste ha riferito: “poteva capitare che il sig.
svolgesse attività di consulenza, ma lui per lo più si occupava della parte Parte_1
amministrativa e aveva rapporti con il commercialista. Il Sig. si occupava di Parte_1
consulenza soprattutto nel senso di decidere se l'attività richiesta dal cliente dovesse essere affidata ad un collaboratore esterno o dovesse essere gestita internamente. Se si trattava ad esempio di una richiesta dell'azienda-cliente che voleva controllare la sicurezza della propria rete informatica, il sig. decideva se poteva dare lui una mano al cliente e faceva Parte_1
lui l'attività, sennò incaricava consulenti esterni specializzati”. Il teste ha poi spiegato che per i siti web l'attività era affidata per lo più a consulenti esterni, ma questo inizialmente, essendosi poi l'attività spostata soprattutto sulla consulenza, rispetto alla quale era il lavoro tecnico ad essere affidato ai collaboratori esterni, sicchè i soci erano “il collante tra il cliente ed il collaboratore esterno”. Il teste ha poi smentito quanto dedotto dal ricorrente, secondo cui all'oggetto sociale (consulenza in materia informatica, produzione e sviluppo di software/hardware) veniva data concretezza ed attuazione imprenditoriale in ragione della presenza, del lavoro e delle conoscenze tecnico/informatiche del socio Pt_2 Parte_2
, in quanto ha, al contrario, spiegato di essersi egli occupato per lo più della parte
[...]
commerciale, per reperire clienti, “oltre a dare un aiuto amministrativo”. Il teste si è dichiarato
“amministratore a tutti gli effetti”.
9 Va quindi ribadito, richiamando i principi giurisprudenziali sopra passati in rassegna, che ai fini dell'iscrizione alla Gestione Commercianti la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale si riferisce all'apporto del soggetto all'attività della propria impresa ed alla sua preminenza rispetto all'attività prestata dagli altri soggetti al suo interno e che per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi l'espletamento non soltanto di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, dal momento che, anche con tale attività il socio si ingerisce direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.
Ebbene, nella fattispecie in esame, risulta accertato che il o forniva Parte_1
direttamente attività di consulenza, o faceva da tramite tra i clienti ed i consulenti esterni, perciò in quest'ultima veste sostanzialmente svolgeva attività di coordinamento delle prestazioni altrui, sia pure congiuntamente ad altre attività tipiche dell'amministratore, in tal modo dando il proprio personale apporto al lavoro dell'azienda, apporto che, come premesso, può consistere anche solo nella direzione ed organizzazione del lavoro altrui.
Correttamente pertanto l ha accertato l'obbligo del ricorrente di iscrizione anche alla CP_2
Gestione Commercianti.
In definitiva il ricorso va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
nei confronti dell ,
[...] Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, rigetta le domande del ricorrente;
condanna a rifondere all le spese del giudizio, che liquida in € Parte_1 CP_2
1.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge.
Lecco, 5 maggio 2025.
10 Il Giudice
Federica Trovò
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