Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/03/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1485/2024 promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Parte_1 C.F._1
Graci, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 10.05.2024, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso l'ordinanza
– ingiunzione n. OI-000483794, chiedendo dichiararsene la nullità e/o l'annullabilità. Con condanna alle spese.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede CP_1
il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
_________________________
463/1983 convertito con modificazioni dalla legge n. 638/1983, il quale prevede che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Va altresì ricordato in punto di diritto che tale comma era stato precedentemente novellato dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8/2016, il quale all'art. 6 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Tanto premesso, la causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla decadenza ex art. 14 della legge n. 689/1981 (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si leggano Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”).
Segnatamente, l'opposizione risulta meritevole di accoglimento giacché – sebbene, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto” – l' , a fronte di contributi afferenti l'anno CP_1
2019, ha provveduto a formare l'atto di accertamento solo in data 27.09.2021, ovvero ben oltre il termine di novanta giorni prescritto per la notifica dello stesso, senza peraltro introdurre in giudizio elementi dai quali desumere la necessità di una complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica dell'omissione.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie l'opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. OI-000483794 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi richieste;
condanna l' al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese processuali che si liquidano in CP_1
complessivi 200,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 19 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo