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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/03/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2674/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 7 marzo 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2674 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Del Rosso ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio in Firenze, alla Via Degli Artisti n. 29, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE E in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Firenze al Viale Belfiore n. 28/a presso gli avv.ti Patrizia Colella e Paola Forgione che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti, rep. n.37590 racc. 7131 del 23.01.2023 per atto del Notar in Roma;
Persona_1 CONVENUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 30.7.2024 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: CP_1 dichiarare che l non ha diritto alla restituzione della somma di euro 37.583,71 da parte della CP_1 ricorrente. Con vittoria di compenso e spese da distrarre a favore dell'avvocata antistataria.
2. L' si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere il ricorso e CP_1 le domande tutte in esso avanzate perché infondate. Vinte le spese.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale ritiene che il ricorso proposto sia infondato per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, non possa trovare accoglimento.
5. In fatto, è pacifico e, comunque, comprovato dai documenti in atti, che: - con comunicazione del 13.2.2024 l ha richiesto alla ricorrente la restituzione della somma di euro 37.583,71, CP_1 percepita nel periodo 1.6.2013 – 31.7.2023, a titolo di pensione di inabilità civile (docc.1 e 2 fasc. ric.);
- la prestazione era stata concessa alla ricorrente dal marzo 2011 (doc. 3 fasc. ric.) a seguito dell'accertamento di una inabilità pari al 100% ed erogata ininterrottamente fino al 31.7.2023, mentre, a seguito di visita di revisione nel 2013, la percentuale di invalidità era stata ridotta e, pertanto, era venuto meno il diritto alla percezione di provvidenze come invalida civile, superando la ricorrente il limite di reddito per avere l'assegno di invalidità. 6. Parte ricorrente rivendica nel presente giudizio l'irripetibilità dell'indebito (oggettivo) in ragione della propria buona fede e della situazione creata da di affidamento incolpevole, non avendo CP_1 l'Istituto proceduto nel termine di legge, ex art. 37, co. 8 l. n. 488/1998, a disporre l'immediata pagina 1 di 3 sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica della insussistenza del requisito sanitario.
7. Ciò posto, deve considerarsi, in diritto, che, come chiarito dal giudice di legittimità, l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento è comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento, condizione quest'ultima che legittima il recupero di tutte le somme, anche quelle erogate in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di accertamento negativo (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 24180/2022). In ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dalla L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, (D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 ter, convertito in L. n. 425 del 1996, L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dal D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5, avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (Cass. civ., Sez. VI, 19.12.2019, n. 34013; Cass., Sez. Lav., 26.04.2002, n. 6091). In tal senso, si è espressa recentemente anche Cass. 05.01.2023, n. 248, statuendo che in tema di invalidità civile la revoca dei relativi benefici assistenziali, produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica" e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni (Cass. n. 34013/2019; Cass. n. 26162/2016; Cass. n. 26096/2010), aggiungendo che l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, esclude possa darsi, comunque, rilievo ai principi di irripetibilità delle prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021, . Pt_2
8. Applicati allora tali consolidati principi di diritto alla fattispecie di causa, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, il verbale sanitario relativo alla visita di revisione (doc. 1 fasc. , trasmesso alla CP_1 ricorrente mediante raccomandata a.r. regolarmente ricevuta in data 30.5.2013 e non impugnato, sia univoco nell'accertare e dichiarare l'odierna ricorrente, all'esito della visita di revisione del 16.5.2013, invalida nella misura 80% e non più del 100%.
9. Nel verbale di revisione datato 23.5.2013 si legge, infatti, “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) Percentuale: 80%”. È pacifico che la ricorrente, alla data di ricevimento del verbale di revisione, percepisse, a far data dal 1.3.2011, la pensione di inabilità civile quale invalido totale (v. doc. 3 fasc. ric.). Indefettibile presupposto normativo della percezione della pensione di inabilità civile è, fra gli altri, il riconoscimento dell'inabilità totale e permanente (100%).
10. A parere del giudicante, pertanto, deve ritenersi che la ricezione di un verbale sanitario dal quale risulti, in modo non suscettibile di essere equivocato (come nel caso di specie), che non si integra più il requisito sanitario richiesto dalla legge per fruire della prestazione in godimento, sia sufficiente a escludere ogni incolpevole affidamento del soggetto nella perdurante spettanza dell'originario beneficio, pur nelle more della adozione da parte dell dei relativi provvedimenti di sospensione CP_1 e revoca.
11. Di conseguenza, deve ritenersi sussistente il diritto dell alla ripetizione dell'indebito. CP_1
12. La materia sulla quale verte la controversia e l'estrema complessità delle questioni interpretative poste dalla fattispecie di causa giustificano senza dubbio l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti ex art. 92 c.p.c.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- respinge il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Firenze, 7.3.2025 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 7 marzo 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2674 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Del Rosso ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio in Firenze, alla Via Degli Artisti n. 29, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE E in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Firenze al Viale Belfiore n. 28/a presso gli avv.ti Patrizia Colella e Paola Forgione che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti, rep. n.37590 racc. 7131 del 23.01.2023 per atto del Notar in Roma;
Persona_1 CONVENUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 30.7.2024 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: CP_1 dichiarare che l non ha diritto alla restituzione della somma di euro 37.583,71 da parte della CP_1 ricorrente. Con vittoria di compenso e spese da distrarre a favore dell'avvocata antistataria.
2. L' si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere il ricorso e CP_1 le domande tutte in esso avanzate perché infondate. Vinte le spese.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale ritiene che il ricorso proposto sia infondato per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, non possa trovare accoglimento.
5. In fatto, è pacifico e, comunque, comprovato dai documenti in atti, che: - con comunicazione del 13.2.2024 l ha richiesto alla ricorrente la restituzione della somma di euro 37.583,71, CP_1 percepita nel periodo 1.6.2013 – 31.7.2023, a titolo di pensione di inabilità civile (docc.1 e 2 fasc. ric.);
- la prestazione era stata concessa alla ricorrente dal marzo 2011 (doc. 3 fasc. ric.) a seguito dell'accertamento di una inabilità pari al 100% ed erogata ininterrottamente fino al 31.7.2023, mentre, a seguito di visita di revisione nel 2013, la percentuale di invalidità era stata ridotta e, pertanto, era venuto meno il diritto alla percezione di provvidenze come invalida civile, superando la ricorrente il limite di reddito per avere l'assegno di invalidità. 6. Parte ricorrente rivendica nel presente giudizio l'irripetibilità dell'indebito (oggettivo) in ragione della propria buona fede e della situazione creata da di affidamento incolpevole, non avendo CP_1 l'Istituto proceduto nel termine di legge, ex art. 37, co. 8 l. n. 488/1998, a disporre l'immediata pagina 1 di 3 sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica della insussistenza del requisito sanitario.
7. Ciò posto, deve considerarsi, in diritto, che, come chiarito dal giudice di legittimità, l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento è comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento, condizione quest'ultima che legittima il recupero di tutte le somme, anche quelle erogate in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di accertamento negativo (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 24180/2022). In ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dalla L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, (D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 ter, convertito in L. n. 425 del 1996, L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dal D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5, avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (Cass. civ., Sez. VI, 19.12.2019, n. 34013; Cass., Sez. Lav., 26.04.2002, n. 6091). In tal senso, si è espressa recentemente anche Cass. 05.01.2023, n. 248, statuendo che in tema di invalidità civile la revoca dei relativi benefici assistenziali, produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica" e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni (Cass. n. 34013/2019; Cass. n. 26162/2016; Cass. n. 26096/2010), aggiungendo che l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, esclude possa darsi, comunque, rilievo ai principi di irripetibilità delle prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021, . Pt_2
8. Applicati allora tali consolidati principi di diritto alla fattispecie di causa, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, il verbale sanitario relativo alla visita di revisione (doc. 1 fasc. , trasmesso alla CP_1 ricorrente mediante raccomandata a.r. regolarmente ricevuta in data 30.5.2013 e non impugnato, sia univoco nell'accertare e dichiarare l'odierna ricorrente, all'esito della visita di revisione del 16.5.2013, invalida nella misura 80% e non più del 100%.
9. Nel verbale di revisione datato 23.5.2013 si legge, infatti, “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) Percentuale: 80%”. È pacifico che la ricorrente, alla data di ricevimento del verbale di revisione, percepisse, a far data dal 1.3.2011, la pensione di inabilità civile quale invalido totale (v. doc. 3 fasc. ric.). Indefettibile presupposto normativo della percezione della pensione di inabilità civile è, fra gli altri, il riconoscimento dell'inabilità totale e permanente (100%).
10. A parere del giudicante, pertanto, deve ritenersi che la ricezione di un verbale sanitario dal quale risulti, in modo non suscettibile di essere equivocato (come nel caso di specie), che non si integra più il requisito sanitario richiesto dalla legge per fruire della prestazione in godimento, sia sufficiente a escludere ogni incolpevole affidamento del soggetto nella perdurante spettanza dell'originario beneficio, pur nelle more della adozione da parte dell dei relativi provvedimenti di sospensione CP_1 e revoca.
11. Di conseguenza, deve ritenersi sussistente il diritto dell alla ripetizione dell'indebito. CP_1
12. La materia sulla quale verte la controversia e l'estrema complessità delle questioni interpretative poste dalla fattispecie di causa giustificano senza dubbio l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti ex art. 92 c.p.c.
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P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- respinge il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Firenze, 7.3.2025 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
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