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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/09/2025, n. 3802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3802 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in
______________________ persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al n°
Per ___________________ 2737 R.G.L. 2024, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello
Parte_1
CUGLIANDRO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso
lo studio di questi, in Palermo, Via Salvatore MECCIO n° 22;
Ricorrente
Il Cancelliere
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Parte_2
PALESANO, giusta procura generale richiamata in memoria di costituzione,
ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale, in Palermo,
Piazza Marina 39;
Resistente
OGGETTO: REVOCA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E Il Cancelliere
IMPUGNAZIONE SANZIONE DISCIPLINARE.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 24/09/2024, ha pronunciato SENTENZA avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara illegittima la revoca della posizione organizzativa adottata dal
nei confronti di , con Parte_2 Parte_1
1 determina dirigenziale n° 10594 del 7/11/2022 ed il conseguente diritto
del medesimo ad esservi reinserito sino alla naturale scadenza.
Condanna il al pagamento dell'importo complessivo Parte_2
di Euro 7.857,44, a titolo di indennità di posizione maturata dal lavoratore
dalla data della revoca e sino al 31/01/2024, oltre gli accessori come per
legge.
Dichiara altresì l'illegittimità della sanzione disciplinare della multa di
ore quattro di retribuzione, inflitta al con nota n° 266/2023 e Pt_1
conseguentemente la annulla.
Condanna il alla restituzione dell'importo di Euro Parte_2
62,31, trattenuto per la suddetta causale, con gli accessori di legge.
Condanna il al pagamento delle spese Parte_2
processuali, che liquida in Euro 3.504,00, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23/02/2024, , funzionario contabile del Parte_1
, sin dal 10/11/1997, premesso di essere titolare di posizione Parte_2
organizzativa di Responsabile contenzioso e Tributi minori presso il Settore Tributi,
conferitagli con determina dirigenziale del 26/10/2020, lamentò che con successiva determina del n° 10594 del 7/11/2022, tale posizione organizzativa gli era stata revocata, con la seguente motivazione:
“Nella considerazione oggettiva che la S.V., adducendo motivazioni da iper lavoro, si è autodeterminato a non presenziare alle udienze in CTP e CTR, post lock-down, né ha
mai formulato di suo pugno alcuna deduzione legale (tanto è vero che in assenza della
Sig.ra non si è effettuata alcuna costituzione in giudizio per con le Parte_3 CP_1
gravi conseguenze per l'Ente), nella considerazione altrettanto oggettiva del clima poco
sereno ed armonioso determinatosi presso il servizio Contenzioso e tributi minori, si
comunica che in Sua assenza la scrivente funzione dirigenziale, n.q. di capo Area,
seppur oberata da responsabilità gravose, ha presenziato diuturnamente alle udienze, ha
2 coordinato gli operatori del servizio, pertanto non si ritiene più opportuna la P.O. a lei
conferita con D.D. della scrivente che si sta provvedendo a revocare” .
Si doleva, inoltre, che con nota dell'8/11/2022, la Dirigente del Settore Risorse
Umane gli aveva contestato la:
“violazione degli obblighi di cui all'art. 57 c.1 e 3, lett. a) e h) del C.C.N.L. 21.5.18 e
all'art. 3, commi 1, 2 e 4 e all'art. 12 comma 1 del Codice di Comportamento dei
dipendenti del adottato con Delibera di G.C. n. 39 del 27.03.2014” Parte_2
precisando quanto segue: “Con nota prot. n. 15 ris. del 27.10.2022, acquisita al
protocollo dello scrivente Settore al n. 1551 ris. del 28.10.2022 e successiva mail del
03.11.2022, assunta al protocollo al n. 1562 del 04.11.2022, la Capo Area delle Entrate
e dei Tributi Comunali ha segnalato il comportamento da Lei tenuto allorquando non
ha esitato l'atto di annullamento di un avviso tributario che avrebbe dovuto
essere prodotto nell'udienza innanzi alla Commissione Tributaria del 17.10.2022. Dalle
relazioni a firma della responsabile dell'istruttoria, allegate alla segnalazione di che
trattasi, si rileva come la stessa abbia dichiarato di aver completato l'istruttoria della
pratica di che trattasi, già in data 20.07.2022 in vista dell'udienza di sospensione, ed
inserito, nella cartella informatica rgr 22-1128 dei ricorsi, tutta la documentazione
istruttoria. Inoltre, pur trovandosi in malattia dal 13 settembre al 10 ottobre, ha per il
tramite di altra collega presente in servizio, predisposto un fascicolo cartaceo contenente
tutta la documentazione, comprensiva dell'atto di annullamento che si sarebbe dovuto
produrre in udienza, da sottoporre alla Sua visione ed a Lei consegnato dalla dipendente
incaricata, nei giorni immediatamente precedenti all'udienza di che trattasi. Nella
segnalazione si evidenzia come il non avere sottoscritto ed esitato l'atto di
annullamento da parte Sua presenti profili di particolare gravità posto che, nel
Suo ruolo, al momento dei fatti, di P.O. Responsabile del Contenziosoera
particolarmente edotto delle conseguenze della Sua inadempienza, in termini di danno
erariale, attesa la probabile soccombenza dell'Amministrazione e la conseguente
condanna alle spese processuali” .
3 A tale contestazione aveva fatto seguito l'applicazione della sanzione disciplinare della multa pari a 4 ore di retribuzione (Euro 62,31), trattenutagli dagli emolumenti corrisposti.
Dedusse l'illegittimità sia del provvedimento di revoca, che di quello disciplinare, contestandone le ragioni sottostanti e chiese la condanna dell'Ente
locale a reintegrarlo nella posizione organizzativa, sino alla originaria scadenza,
con conseguente corresponsione della retribuzione di posizione, nonché
l'annullamento della sanzione disciplinare inflittagli e la restituzione dell'importo trattenutogli, in esecuzione della medesima.
Il costituitosi tardivamente con memoria difensiva, ha Parte_2
dedotto l'infondatezza delle domande avversarie, invocandone il rigetto.
All'udienza del 24/09/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da suindicato dispositivo.
Il ricorso è fondato nei sensi di cui alle seguenti considerazioni.
Per quanto concerne la revoca della posizione organizzativa, va rilevato che l'art. 18,
comma 3, C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 2019 -2021 prevede che gli incarichi
possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a
intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della
performance individuale.
Il provvedimento adottato, che può inquadrarsi in tale ultima causa di revoca, appare tuttavia illegittimo, atteso che la mancata presenza del DEL NOCE alle udienze della
CTP e della CTR è smentita dai report analitici periodicamente inviati dal lavoratore,
nel periodo compreso tra il 1° semestre 21 e il Settembre 2022, che dimostrano lo svolgimento di una consistente attività del tutto inconciliabile con una asserita performance negativa ( v. produzione ricorrente).
E' poi evidente che in un ufficio dove si registrava da anni una rilevante carenza di personale ( v. nota della Dirigente in data 23/04/2021), con riduzione dell'organico a sole cinque unità e mancata evasione di 180 ricorsi rispetto ai 1.760 pendenti, il ricorrente era costretto ad operare una selezione, dedicandosi soltanto ai procedimenti di maggior rilievo.
4 La stessa Dirigente Dr.ssa aveva, nella predetta nota, sottolineato Persona_1
l'encomiabile attività svolta dall'ufficio, da ritenersi eccellente, pur nella inadeguatezza dell'organico, manifestando la propria lode nei confronti del personale dipendente.
Alla luce di ciò, deve escludersi che la performance del abbia assunto un Pt_1
connotato di negatività, tale da giustificare la revoca della posizione organizzativa.
Pertanto, la stessa va dichiarata illegittima, con diritto del ad esservi Pt_1
reinserito sino alla naturale scadenza e la condanna del alla Parte_2
corresponsione dell'indennità di posizione ( pari ad Euro 491,09 mensili ) dal 7/11/2022
( data della revoca) sino al 31/01/2024 ( mese antecedente al deposito dell'atto introduttivo) quantificata nelle conclusioni del ricorso in Euro 7.857,44 oltre gli accessori come per legge.
Ciò posto, anche la sanzione disciplinare della multa pari a 4 ore di retribuzione deve ritenersi illegittima.
Ed, infatti, è stata contestato al di non avere esitato un atto di Pt_1
annullamento di un avviso tributario, che avrebbe dovuto essere prodotto all'udienza della Commissione tributaria del 17/10/2022.
A tal proposito emerge chiaramente che l'attività descritta nell'atto di conferimento della posizione organizzativa era quella di analisi e controllo, quale responsabile del procedimento per entrambi i gradi del giudizio e quindi in relazione all'attività
processuale, mentre nulla viene specificamente attributo alla competenza del ricorrente, in ordine alla supervisione di atti amministrativi di annullamento in funzione propedeutica dell'attività del dirigente, che rimaneva unico titolare del potere di annullamento.
Anche la deposizione della dipendente nel corso del procedimento Parte_3
disciplinare, ha evidenziato che solo per il tributo IMU l'attività preparatoria al provvedimento di annullamento veniva svolta per prassi esclusivamente dall'Ufficio
contenzioso e che la bozza dell'atto di annullamento era sottoposta al funzionario per la sigla e poi alla firma del Capo Area e del Dirigente del Servizio.
Tali dichiarazioni confermano che il ruolo del era limitato all'apposizione di Pt_1
una sigla e che ciò era frutto di una mera prassi dell'ufficio, senza che vi fosse una previsione di natura regolamentare che prevedesse uno specifico obbligo a carico del ricorrente, nell'ambito della sequenza procedimentale.
5 Pertanto, la sanzione disciplinare inflitta , alla luce di tali considerazioni, appare viziata da illegittimità e deve essere annullata, con conseguente condanna del alla Pt_2
restituzione dell'importo della sanzione trattenuto sugli emolumenti del Pt_1
pari ad Euro 62,31, con gli accessori di legge.
Rimane assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 24/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Fabio Civiletti
6
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in
______________________ persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al n°
Per ___________________ 2737 R.G.L. 2024, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello
Parte_1
CUGLIANDRO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso
lo studio di questi, in Palermo, Via Salvatore MECCIO n° 22;
Ricorrente
Il Cancelliere
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Parte_2
PALESANO, giusta procura generale richiamata in memoria di costituzione,
ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale, in Palermo,
Piazza Marina 39;
Resistente
OGGETTO: REVOCA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E Il Cancelliere
IMPUGNAZIONE SANZIONE DISCIPLINARE.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 24/09/2024, ha pronunciato SENTENZA avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara illegittima la revoca della posizione organizzativa adottata dal
nei confronti di , con Parte_2 Parte_1
1 determina dirigenziale n° 10594 del 7/11/2022 ed il conseguente diritto
del medesimo ad esservi reinserito sino alla naturale scadenza.
Condanna il al pagamento dell'importo complessivo Parte_2
di Euro 7.857,44, a titolo di indennità di posizione maturata dal lavoratore
dalla data della revoca e sino al 31/01/2024, oltre gli accessori come per
legge.
Dichiara altresì l'illegittimità della sanzione disciplinare della multa di
ore quattro di retribuzione, inflitta al con nota n° 266/2023 e Pt_1
conseguentemente la annulla.
Condanna il alla restituzione dell'importo di Euro Parte_2
62,31, trattenuto per la suddetta causale, con gli accessori di legge.
Condanna il al pagamento delle spese Parte_2
processuali, che liquida in Euro 3.504,00, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23/02/2024, , funzionario contabile del Parte_1
, sin dal 10/11/1997, premesso di essere titolare di posizione Parte_2
organizzativa di Responsabile contenzioso e Tributi minori presso il Settore Tributi,
conferitagli con determina dirigenziale del 26/10/2020, lamentò che con successiva determina del n° 10594 del 7/11/2022, tale posizione organizzativa gli era stata revocata, con la seguente motivazione:
“Nella considerazione oggettiva che la S.V., adducendo motivazioni da iper lavoro, si è autodeterminato a non presenziare alle udienze in CTP e CTR, post lock-down, né ha
mai formulato di suo pugno alcuna deduzione legale (tanto è vero che in assenza della
Sig.ra non si è effettuata alcuna costituzione in giudizio per con le Parte_3 CP_1
gravi conseguenze per l'Ente), nella considerazione altrettanto oggettiva del clima poco
sereno ed armonioso determinatosi presso il servizio Contenzioso e tributi minori, si
comunica che in Sua assenza la scrivente funzione dirigenziale, n.q. di capo Area,
seppur oberata da responsabilità gravose, ha presenziato diuturnamente alle udienze, ha
2 coordinato gli operatori del servizio, pertanto non si ritiene più opportuna la P.O. a lei
conferita con D.D. della scrivente che si sta provvedendo a revocare” .
Si doleva, inoltre, che con nota dell'8/11/2022, la Dirigente del Settore Risorse
Umane gli aveva contestato la:
“violazione degli obblighi di cui all'art. 57 c.1 e 3, lett. a) e h) del C.C.N.L. 21.5.18 e
all'art. 3, commi 1, 2 e 4 e all'art. 12 comma 1 del Codice di Comportamento dei
dipendenti del adottato con Delibera di G.C. n. 39 del 27.03.2014” Parte_2
precisando quanto segue: “Con nota prot. n. 15 ris. del 27.10.2022, acquisita al
protocollo dello scrivente Settore al n. 1551 ris. del 28.10.2022 e successiva mail del
03.11.2022, assunta al protocollo al n. 1562 del 04.11.2022, la Capo Area delle Entrate
e dei Tributi Comunali ha segnalato il comportamento da Lei tenuto allorquando non
ha esitato l'atto di annullamento di un avviso tributario che avrebbe dovuto
essere prodotto nell'udienza innanzi alla Commissione Tributaria del 17.10.2022. Dalle
relazioni a firma della responsabile dell'istruttoria, allegate alla segnalazione di che
trattasi, si rileva come la stessa abbia dichiarato di aver completato l'istruttoria della
pratica di che trattasi, già in data 20.07.2022 in vista dell'udienza di sospensione, ed
inserito, nella cartella informatica rgr 22-1128 dei ricorsi, tutta la documentazione
istruttoria. Inoltre, pur trovandosi in malattia dal 13 settembre al 10 ottobre, ha per il
tramite di altra collega presente in servizio, predisposto un fascicolo cartaceo contenente
tutta la documentazione, comprensiva dell'atto di annullamento che si sarebbe dovuto
produrre in udienza, da sottoporre alla Sua visione ed a Lei consegnato dalla dipendente
incaricata, nei giorni immediatamente precedenti all'udienza di che trattasi. Nella
segnalazione si evidenzia come il non avere sottoscritto ed esitato l'atto di
annullamento da parte Sua presenti profili di particolare gravità posto che, nel
Suo ruolo, al momento dei fatti, di P.O. Responsabile del Contenziosoera
particolarmente edotto delle conseguenze della Sua inadempienza, in termini di danno
erariale, attesa la probabile soccombenza dell'Amministrazione e la conseguente
condanna alle spese processuali” .
3 A tale contestazione aveva fatto seguito l'applicazione della sanzione disciplinare della multa pari a 4 ore di retribuzione (Euro 62,31), trattenutagli dagli emolumenti corrisposti.
Dedusse l'illegittimità sia del provvedimento di revoca, che di quello disciplinare, contestandone le ragioni sottostanti e chiese la condanna dell'Ente
locale a reintegrarlo nella posizione organizzativa, sino alla originaria scadenza,
con conseguente corresponsione della retribuzione di posizione, nonché
l'annullamento della sanzione disciplinare inflittagli e la restituzione dell'importo trattenutogli, in esecuzione della medesima.
Il costituitosi tardivamente con memoria difensiva, ha Parte_2
dedotto l'infondatezza delle domande avversarie, invocandone il rigetto.
All'udienza del 24/09/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da suindicato dispositivo.
Il ricorso è fondato nei sensi di cui alle seguenti considerazioni.
Per quanto concerne la revoca della posizione organizzativa, va rilevato che l'art. 18,
comma 3, C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 2019 -2021 prevede che gli incarichi
possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a
intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della
performance individuale.
Il provvedimento adottato, che può inquadrarsi in tale ultima causa di revoca, appare tuttavia illegittimo, atteso che la mancata presenza del DEL NOCE alle udienze della
CTP e della CTR è smentita dai report analitici periodicamente inviati dal lavoratore,
nel periodo compreso tra il 1° semestre 21 e il Settembre 2022, che dimostrano lo svolgimento di una consistente attività del tutto inconciliabile con una asserita performance negativa ( v. produzione ricorrente).
E' poi evidente che in un ufficio dove si registrava da anni una rilevante carenza di personale ( v. nota della Dirigente in data 23/04/2021), con riduzione dell'organico a sole cinque unità e mancata evasione di 180 ricorsi rispetto ai 1.760 pendenti, il ricorrente era costretto ad operare una selezione, dedicandosi soltanto ai procedimenti di maggior rilievo.
4 La stessa Dirigente Dr.ssa aveva, nella predetta nota, sottolineato Persona_1
l'encomiabile attività svolta dall'ufficio, da ritenersi eccellente, pur nella inadeguatezza dell'organico, manifestando la propria lode nei confronti del personale dipendente.
Alla luce di ciò, deve escludersi che la performance del abbia assunto un Pt_1
connotato di negatività, tale da giustificare la revoca della posizione organizzativa.
Pertanto, la stessa va dichiarata illegittima, con diritto del ad esservi Pt_1
reinserito sino alla naturale scadenza e la condanna del alla Parte_2
corresponsione dell'indennità di posizione ( pari ad Euro 491,09 mensili ) dal 7/11/2022
( data della revoca) sino al 31/01/2024 ( mese antecedente al deposito dell'atto introduttivo) quantificata nelle conclusioni del ricorso in Euro 7.857,44 oltre gli accessori come per legge.
Ciò posto, anche la sanzione disciplinare della multa pari a 4 ore di retribuzione deve ritenersi illegittima.
Ed, infatti, è stata contestato al di non avere esitato un atto di Pt_1
annullamento di un avviso tributario, che avrebbe dovuto essere prodotto all'udienza della Commissione tributaria del 17/10/2022.
A tal proposito emerge chiaramente che l'attività descritta nell'atto di conferimento della posizione organizzativa era quella di analisi e controllo, quale responsabile del procedimento per entrambi i gradi del giudizio e quindi in relazione all'attività
processuale, mentre nulla viene specificamente attributo alla competenza del ricorrente, in ordine alla supervisione di atti amministrativi di annullamento in funzione propedeutica dell'attività del dirigente, che rimaneva unico titolare del potere di annullamento.
Anche la deposizione della dipendente nel corso del procedimento Parte_3
disciplinare, ha evidenziato che solo per il tributo IMU l'attività preparatoria al provvedimento di annullamento veniva svolta per prassi esclusivamente dall'Ufficio
contenzioso e che la bozza dell'atto di annullamento era sottoposta al funzionario per la sigla e poi alla firma del Capo Area e del Dirigente del Servizio.
Tali dichiarazioni confermano che il ruolo del era limitato all'apposizione di Pt_1
una sigla e che ciò era frutto di una mera prassi dell'ufficio, senza che vi fosse una previsione di natura regolamentare che prevedesse uno specifico obbligo a carico del ricorrente, nell'ambito della sequenza procedimentale.
5 Pertanto, la sanzione disciplinare inflitta , alla luce di tali considerazioni, appare viziata da illegittimità e deve essere annullata, con conseguente condanna del alla Pt_2
restituzione dell'importo della sanzione trattenuto sugli emolumenti del Pt_1
pari ad Euro 62,31, con gli accessori di legge.
Rimane assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 24/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Fabio Civiletti
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