Decreto presidenziale 14 novembre 2022
Ordinanza cautelare 7 dicembre 2022
Sentenza 31 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, ordinanza cautelare 07/12/2022, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/12/2022
N. 04818/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della IA
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4818 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e in qualità di esercenti la potestà sul proprio figlio minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casoria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonietta Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosanna Panariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento n. -OMISSIS- del 14/10/2022 a firma del Dirigente Ambito Sociale di Zona n. 18 di “decadimento” dello status di priorità per assenza di cure domiciliari, con blocco dell'erogazione del beneficio dell'assegno di cura e degli atti presupposti e in particolare della Circolare Regione IA n. -OMISSIS- del 11/10/2022 della Circolare Regione IA n. -OMISSIS- del 01/09/2021, della Circolare Regione IA n. -OMISSIS-del 22/12/2021, e della Del. G.R.C. n. 325 del 30/06/2020 se ed in quanto lesiva e dell’atto recante sospensione dell’erogazione dell’assegno di cura del 29/08/2022 a firma del Dirigente Ambito Sociale di Zona n. 18 e per la condanna al risarcimento del danno ingiusto per mancata erogazione dell'assegno di cura a causa dell'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e mancato esercizio di quella obbligatoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casoria e della Regione IA;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il ricorso non presenti apprezzabili profili di fondatezza dato che: a) i criteri di priorità applicati dal comune di Casoria corrispondono a quanto previsto dalla regione IA a partire dalla Delibera G.R. n. 325 del 30 giugno 2020; b) le previsioni in punto di priorità previste dalla regione IA non appaiono manifestamente irragionevoli o incongrue anche alla luce della circostanza che l’erogazione dell’assegno di cura ha carattere sostitutivo “delle ore di prestazioni di assistenza tutelare ed aiuto infermieristico garantite dall'O.S.S. (operatore sociosanitario)”;
Ritenuto in ordine alle spese del giudizio cautelare, di disporne la compensazione, data la particolarità della fattispecie e la novità della questione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della IA (Sezione Sesta) respinge l’istanza di tutela cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore
Angela Fontana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Soricelli | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.