Art. 1. Articolo unico
Per l'applicazione della legge 28 luglio 1967, n. 669 , nei riguardi dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica romana, si provvede con decreti del Ministro per l'interno, previe intese con i rappresentanti delle singole confessioni religiose che ne facciano richiesta.
Per l'applicazione della legge 28 luglio 1967, n. 669 , nei riguardi dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica romana, si provvede con decreti del Ministro per l'interno, previe intese con i rappresentanti delle singole confessioni religiose che ne facciano richiesta.