Ordinanza cautelare 24 gennaio 2025
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 11/05/2026, n. 2956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2956 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02956/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03979/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3979 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TO TI di TA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Soprano, Lodovico Visone, Francesco Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar RR Centrale Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
nei confronti
AR D’HI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Baldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti presentati il 15 novembre 2024:
1) della nota prot. n. 15220 del 20.05.2024 a firma del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar RR Centrale, trasmessa a mezzo p.e.c. alla ricorrente società in data 27.05.2024, avente ad oggetto “TO di Castellammare di TA – procedura inerente all’affidamento in concessione ex art. 36 cod. nav. della durata massima di anni 10 Rif. Avviso Pubblico Prot. n. 31059 del 21.11.2023”;
2) della nota prot. n. 15216 del 20.05.2024, a firma del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar RR Centrale, trasmessa a mezzo p.e.c. alla ricorrente società in data 27.05.2024, avente ad oggetto “TO di Castellammare di TA – Procedura inerente all’affidamento in concessione ex art. 36 cod. nav. di una concessione demaniale marittima della durata massima di anni 10 avente ad oggetto il mantenimento e la gestione di un approdo turistico per navi da diporto (giga e mega yachts), dalla superficie complessiva di mq 20.694,83, con onere a carico del concessionario di opere di valorizzazione e riqualificazione di alcuni manufatti ed opere infrastrutturali insistenti nel TO di Castellammare di TA e alla installazione di una cabina e di colonnine elettriche per la ricarica delle auto ed altre opere/finiture Rif. Avviso Pubblico Prot. n. 31059 del 21.11.2023 – Osservazioni ad avviso prot. n. 67 del 02/01/2024”;
3) della nota prot. n. 15231 del 23.05.2024, a firma del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar RR Centrale, trasmessa alla ricorrente società in data 27.05.2024, avente ad oggetto “TO di Castellammare di TA – Procedura inerente all’affidamento in concessione ex art. 36 cod. nav. di una concessione demaniale marittima della durata massima di anni 10 avente ad oggetto il mantenimento e la gestione di un approdo turistico per navi da diporto (giga e mega yachts), dalla superficie complessiva di mq 20.694,83, con onere a carico del concessionario di opere di valorizzazione e riqualificazione di alcuni manufatti ed opere infrastrutturali insistenti nel TO di Castellammare di TA e alla installazione di una cabina e di colonnine elettriche per la ricarica delle auto ed altre opere/finiture Rif. Avviso Pubblico Prot. n. 31059 del 21.11.2023 – Lettera di invito”;
4) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi lesivi per la ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23 dicembre 2024:
5) della delibera n. 54 della seduta del 28.10.2024 del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar RR Centrale con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della concessione in esame in favore della ricorrente, avente ad oggetto “TO di Castellammare di TA – Procedura di evidenza pubblica per l’affidamento in concessione ex art. 36 cod. nav. di una concessione demaniale marittima della durata di anni 10, avente ad oggetto il mantenimento e la gestione di un approdo turistico per navi da diporto (giga e mega yachts) dalla superficie complessiva di mq 20.694,83, con onere a carico del concessionario di opere di valorizzazione e riqualificazione di alcuni manufatti ed opere infrastrutturali insistenti nel TO di Castellammare di TA (e installazione di una cabina e di colonnine elettriche per la ricarica delle auto ed altre opere/forniture), ivi compresa l’installazione di una colonnina dotata di due attacchi per acqua/luce asservita all’ormeggio delle unità navali in forza alla Capitaneria”;
6) della nota prot. n. 31383 del 21.11.2024, a firma del Segretario Generale dell’AdSP del Mar RR Centrale, avente ad oggetto “TO di Castellammare di TA – Procedura di evidenza pubblica per l’affidamento in concessione ex art. 36 cod. nav. di una concessione demaniale marittima della durata di anni 10, avente ad oggetto il mantenimento e la gestione di un approdo turistico per navi da diporto (giga e mega yachts) dalla superficie complessiva di mq 20.694,83, con onere a carico del concessionario di opere di valorizzazione e riqualificazione di alcuni manufatti ed opere infrastrutturali insistenti nel TO di Castellammare di TA (e installazione di una cabina e di colonnine elettriche per la ricarica delle auto ed altre opere/forniture), ivi compresa l’installazione di una colonnina dotata di due attacchi per acqua/luce asservita all’ormeggio delle unità navali in forza alla Capitaneria. Richiesta adempimenti per stipula atto formale”;
7) della nota prot. n. 23903 del 03.09.2024, con cui l’AdSP ha aggiudicato alla ricorrente in via provvisoria la concessione in esame;
8) del Regolamento d’uso delle Aree Demaniali Marittime ricadenti nella giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare RR Centrale, nella parte in cui include tra i criteri di comparazione anche il rialzo offerto sul canone annuale;
9) di tutti gli ulteriori atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; nonché per l’accertamento dell’intervenuta proroga/rinnovo/rilascio della concessione in favore della ricorrente ai sensi del D.P.R. n. 509/1997, ovvero, in ogni caso, alle condizioni indicate nella istanza di rinnovo formulata dalla medesima ricorrente all’AdSP prot. n. 11882 del 12.05.2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar RR Centrale Napoli e di AR D’HI S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa RI ZI D'IO e uditi nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1. La società ricorrente è concessionaria della gestione dell’approdo turistico di Castellamare di TA dal 2013 e, in vista della scadenza della propria concessione, il 12 maggio 2022 presentava istanza per il rilascio di nuova concessione demaniale per la durata di 15 anni, avente ad oggetto il mantenimento e la gestione per l’approdo turistico per navi di grandi dimensioni (dai 50 ai 180 metri), corredandola di un nuovo progetto e relativo piano di investimenti.
A fronte dell’istanza della ricorrente, l’Autorità di sistema portuale del Mar RR (AdSP), in data 21 novembre 2023, rendeva nota al mercato la presentazione dell’istanza da parte della ricorrente, consentendo ad eventuali interessati la formulazione di apposite domande in concorrenza e, il successivo 2 gennaio 2024, rendeva noto che la AR d’HI aveva manifestato interesse per l’affidamento della medesima concessione, concedendo termine ai controinteressati per la formulazione di eventuali osservazioni.
La ricorrente, dunque, si opponeva alla ammissione alla procedura della predetta società, asserendo che la stessa era sprovvista dei relativi requisiti, in quanto, tra l’altro, non sarebbe un operatore affidabile e, inoltre, il suo porto sarebbe destinato ad accogliere solo navi della lunghezza fino a 50 mt.
Sennonché, l’ASDP rigettava le osservazioni presentate da TO TI di TA e con nota n.15231 del 27 maggio 2024 indiceva la licitazione privata.
Alla data di convocazione per l’apertura delle buste, l’Autorità rendeva noto che la società AR d’HI non aveva presentato alcuna offerta, risultando la ricorrente l’unica partecipante e aggiudicataria della procedura, avendo offerto un canone pari ad euro 1.062.262,65, con un aumento, dunque, del 650% di quello originariamente previsto.
1.1 Con il ricorso introduttivo, la società TO TI di TA è insorta avverso gli atti epigrafati (avviso pubblico, lettera di invito a licitazione privata), lamentando, in estrema e doverosa sintesi, di essere stata costretta a partecipare ad una procedura competitiva che, tuttavia, non avrebbe dovuto svolgersi, stante l’asserita assenza di concorrenti titolati nonché ad offrire condizioni di aggiudicazione più svantaggiose, avendo offerto un canone demaniale aumentato del 650% rispetto a quello inizialmente calcolato ed approvato. In tesi di parte, in mancanza di valide domande di concorrenza, avrebbe dovuto essere accolta l’istanza di concessione originariamente presentata, con il relativo canone, significativamente più basso di quello offerto.
1.2 A sostegno dell’impugnativa la ricorrente ha articolato due motivi, con cui deduce:
I. violazione art. 97 Cost; art 3 e 7.D della lex specialis – violazione dell’art. 1362 c.c. ed eccesso di potere per travisamento, difetto di motivazione e carenza di istruttoria.
Secondo la prospettazione ricorsuale, l’Autorità Portuale avrebbe dovuto rilasciare il titolo concessorio in favore di essa ricorrente ai sensi dell’art. 36 C.N., alle condizioni meno gravose previste nell’istanza originaria, senza avviare alcuna licitazione privata. Invero, ove avesse effettuato il preliminare accertamento sulla sussistenza dei requisiti professionali, come del resto prescritto dagli artt. 7 e 13 dell’Avviso pubblico, l’ASP non avrebbe dovuto ammettere AR d’HI alla procedura in questione, non avendo quest’ultima mai gestito approdi turistici per navi da diporto di dimensioni superiori a 100 mt e non avendo gestito 300 approdi nell’anno 2022;
II. violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi generali in materia di pubbliche gare – violazione dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023. Lamenta la ricorrente che la società AR d’HI avrebbe dovuto essere esclusa anche perché sprovvista dei necessari requisiti di affidabilità di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare, risultando senz’altro integrata la causa di esclusione per irregolarità fiscali stabilita dall’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023.
2. Si è costituita in resistenza l’Autorità Portuale del Mar RR, difendendo la legittimità dei propri atti e la pretestuosità delle avverse pretese sostenute dalla ricorrente, la quale, avendo liberamente partecipato alla procedura e formulato autonomamente la propria offerta, poi risultata aggiudicataria, sarebbe pertanto priva di interesse concreto all’impugnativa, dolendosi, in sostanza, del factum proprium, ossia delle condizioni formulate della propria offerta.
3. Si è inoltre costituita la società AR D’HI s.p.a, eccependo in rito la tardività del ricorso principale, oltre alla carenza di legittimazione e di interesse della ricorrente e, nel merito, l’infondatezza delle avverse censure.
4. A seguito dell’esame della documentazione depositata in giudizio da parte dell’AdSP in relazione al procedimento di verifica dei requisiti condotto nei confronti della AR di HI s.p.a., la ricorrente ha presentato motivi aggiunti, con cui ha articolato ulteriori censure a sostegno dell’illegittimità degli atti impugnati. In particolare, la documentazione presentata dalla controinteresata dimostrerebbe anche la mancanza del possesso del requisito stabilito dall’art. 7.d, punto 2), dell’Avviso di pubblicazione, concernente “l’esercizio effettivo della attività di gestione di insediamenti di cui all’art. 3 per almeno un triennio – anche per periodi non consecutivi – nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale … ”, in quanto la AR di HI S.p.A. non avrebbe gestito, negli anni 2020 e 2022, accosti per navi da diporto nella misura prescritta dall’Avviso pubblico né avrebbe mai gestito un approdo turistico per navi da diporto di dimensioni fino a 130 mt, come, invece, richiesto dal combinato disposto di cui agli artt. 3 e 7.D del medesimo Avviso.
5. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, TO TI di TA ha impugnato la successiva delibera n. 54 del 28.10.2024, con cui l’AdSP ha provveduto alla aggiudicazione in via definitiva della concessione in suo favore, per un canone concessorio offerto pari ad € 1.062.262,65.
A sostegno dell’impugnativa ha dedotto:
- l’illegittimità della procedura comparativa ex art. 37 cod. nav., in quanto avviata e conclusa in assenza di effettive offerte concorrenti, non potendosi considerare tale la mera manifestazione di interesse non seguita da alcuna offerta vincolante, con conseguente impossibilità di procedere ad alcuna reale comparazione;
- ulteriore illegittimità della procedura perché indetta e celebrata in applicazione di una disciplina diversa da quella che regola la relativa fattispecie; in tesi di parte l’art. 18 della L. n. 84/1994 sarebbe relativo alle sole operazioni portuali e non ricomprenderebbe, nell’ambito di applicazione, anche le concessioni/convenzioni per la nautica da diporto. Nella specie rileverebbe invece la normativa ordinaria – e speciale – delle concessioni/convenzioni contratto di cui al d.P.R. n. 509/1997, che regola le concessioni per approdi turistici, la quale prevede la valutazione dei progetti in conferenza di servizi e la determinazione del canone secondo parametri legali, senza ricorso a procedure competitive fondate su criteri economici; l’AdSP avrebbe quindi illegittimamente indetto una gara fondata su criteri non previsti dalla legge, in contrasto con il regime giuridico della concessione e con la disciplina convenzionale (motivi II e IV);
- illegittimità propria e derivata in ragione dell’inserimento del canone tra i criteri di selezione delle offerte, ritenendolo illegittimo in quanto elemento predeterminato per legge e sottratto alla disponibilità delle parti. La sua valorizzazione in chiave competitiva contrasterebbe con la natura tributaria del canone e con i principi di legalità e riserva di legge ex art. 23 Cost. (motivi 3 e 5);
- irragionevolezza e sproporzione della procedura, che avrebbe imposto un rialzo abnorme del canone, in assenza di concorrenza effettiva, generando una situazione di indebita compressione della posizione della ricorrente. In presenza di una valutazione positiva del progetto, l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla proroga o al rinnovo della concessione, senza ricorrere a meccanismi competitivi, in quanto privi di presupposto;
- l’illegittimità derivata degli atti impugnati, in quanto affetti dai medesimi vizi già fatti valere con il ricorso introduttivo e con i precedenti motivi aggiunti, con conseguente richiesta di annullamento complessivo della sequenza procedimentale e riconoscimento del diritto alla proroga o al rinnovo della concessione.
6. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 171/2025, ritenendo il Collegio non sussistere i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare accessiva ai secondi motivi aggiunti, rilevando “ che appare dubbia l’ammissibilità dell’impugnativa a fronte della mancata tempestiva impugnazione dell’avviso pubblico nonché in ragione dell’accettazione, da parte della ricorrente, peraltro, risultata aggiudicataria, delle regole della competizione concorrenziale, con presentazione di un’offerta contrattuale liberamente formulata ”.
7. All’udienza pubblica del 26 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, è inammissibile.
8.1 Per ragioni di semplificazione espositiva, conviene principiare l’esame delle censure dal secondo ricorso per motivi aggiunti, con cui la ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione definitiva disposta in proprio favore, insistendo nella tesi dell’illegittimità della procedura e della determinazione del canone.
Sotto un primo aspetto, rileva il Collegio che manca un interesse concreto ed attuale all’impugnativa, contestandosi, in sostanza, la legittimità in sé delle regole della procedura selettiva, in ragione, in particolare, dei criteri di aggiudicazione e della attribuzione del maggior punteggio in funzione del rialzo sul canone concessorio, posto a base della procedura.
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, le clausole della lex specialis immediatamente lesive devono essere impugnate nel termine decadenziale decorrente dalla loro conoscenza, senza che sia consentito differire l’impugnazione all’esito della procedura.
A ben vedere, infatti, la ricorrente censura le modalità di svolgimento della procedura concorrenziale a prescindere dalla concreta incidenza sui conseguenti atti applicativi e, in particolare, sulle valutazioni della Commissione (a sé favorevoli in quanto aggiudicataria), adducendo l’intrinseca e assoluta lesività di clausole già fissate a monte dall’amministrazione, ossia profili che erano chiaramente evincibili sin dalla pubblicazione dell’avviso e che avrebbero dovuto essere tempestivamente contestati, imponendosi la loro immediata e tempestiva impugnativa.
Peraltro, a tutto concedere, va rilevato come nella specie alcun interesse concreto all’esame della censura sussisterebbe comunque. Invero, in applicazione delle regole controverse, declinate con la formulazione di un’offerta economica autonoma e consapevole da parte della stessa deducente, ne è conseguita l’aggiudicazione della concessione in suo favore, avendo l’ASP ritenuto detta offerta, per come formulata, senz’altro conveniente per l’interesse pubblico.
Dunque, è evidente che alcun danno è direttamente derivato alla società ricorrente dalla disposta aggiudicazione, con la quale, anzi, la stessa ha conseguito l’anelato bene della vita; al contrario va sottolineato che le lamentate conseguenze negative, sul piano economico, in connessione con le previste condizioni di aggiudicazione della concessione (in tesi di part epregiudizievoli perché meno convenienti) devono imputarsi esclusivamente alle proprie, autonome e liberamente assunte, scelte negoziali e valutazioni imprenditoriali.
8.2 Il ricorso in esame è poi inammissibile anche sotto l’ulteriore profilo di censura, con cui la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’aggiudicazione per assenza di offerte in concorrenza.
Al riguardo basti rilevare che, come emerge dalla espressa previsione della lettera di invito ( cfr . paragrafo 18), l’AdSP si era riservata di non aggiudicare la concessione ove alcuna offerta fosse risultata idonea o conveniente e di aggiudicare, comunque, anche in presenza di una sola offerta valida, come accaduto nel caso in esame. Dunque, a ben vedere, nemmeno è configurabile un interesse giuridicamente apprezzabile della ricorrente a dolersi di un pregiudizio che trova piuttosto origine nel comportamento volontario della parte, secondo il consolidato principio del divieto di venire contra factum proprium.
La ricorrente, infatti, aderendo alla procedura competitiva senza riserve e traendone utilità con l’aggiudicazione, non può successivamente contestarne la legittimità al solo fine di conseguire condizioni più favorevoli rispetto a quelle offerte.
8.3 Sotto concorrente aspetto, passando all’esame del ricorso principale, come integrato dai primi motivi aggiunti, non può ritenersi idonea a radicare l’interesse all’impugnativa degli atti prodromici all’aggiudicazione, la prospettata illegittimità della mancata esclusione della controinteressata dalla procedura, già a fronte della propria manifestazione di interesse.
Anche a voler ipotizzare l’esclusione di quest’ultima, la ricorrente non conseguirebbe alcuna utilità concreta, essendo comunque risultata aggiudicataria della concessione e considerato, comunque, che un eventuale annullamento dell’intera procedura non implicherebbe affatto la pretesa della ricorrente a conseguire la concessione sulla base del canone posto a base di gara, ben potendo l’ASP avviare una nuova procedura selettiva.
Le censure, pertanto, difettano del requisito della strumentalità rispetto a un possibile vantaggio giuridico, risolvendosi in una contestazione meramente teorica e priva di incidenza sostanziale sulla propria posizione.
Invero, l’eventuale accoglimento delle censure determinerebbe un risultato incoerente con la posizione assunta dalla stessa parte, la quale mira, in sostanza, a conservare l’utilità dell’aggiudicazione liberandosi al contempo degli oneri economici derivanti dall’offerta formulata.
9. In conclusione, il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse e per mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti, restando assorbite tutte le ulteriori questioni di merito.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso s sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’AdSP e della controinteressata, che liquida in complessivi €. 3.000,00 (€. 1.500,00 in favore di ciascuna parte), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RA LE, Presidente
RI ZI D'IO, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| RI ZI D'IO | RI RA LE |
IL SEGRETARIO