Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 6530/2020.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Emanuele Pinto, pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 6530/2020 proposta da
( ), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
Avv. Loretta Palmitessa,
-parte attrice- contro
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 da Avv. Domenico Sportelli,
-parte convenuta- con l'intervento di
, Controparte_2
-terza chiamata in causa contumace-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1 essere coniuge separato della convenuta Controparte_1
Ha dichiarato che i coniugi, in regime di comunione dei beni, hanno acquistato un immobile in Conversano in data 04.06.2002 al prezzo di € 103.291,38 nonché un altro immobile in Monopoli in data 14.06.2010 al prezzo di € 48.000,00. Ha precisato che il pagamento del prezzo dell'immobile in Conversano è avvenuto
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per il tramite di un acconto di € 77.291,38 rinveniente dalla liquidazione di altro immobile di sua esclusiva proprietà; mentre la restante parte è stata oggetto di mutuo cointestato.
Ha concluso domandando: lo scioglimento della comunione;
l'accertamento della provenienza esclusiva della somma di €
77.291,38; la restituzione della metà di detta somma previo accertamento del relativo diritto di credito. Con vittoria di spese di lite (atto di citazione notificato in data
15.05.2020).
I.2.- La si è costituita in giudizio non Controparte_1 opponendosi allo scioglimento della comunione.
Ha dichiarato che i beni sono stati acquistati in regime di comunione legale tra i coniugi negando che l'attore abbia provveduto al pagamento di una quota parte dell'immobile in
Conversano tramite il prezzo ricavato dalla compravendita di altro bene personale.
Ha dichiarato che sulla casa familiare vi è provvedimento di assegnazione del godimento.
Ha concluso per: lo scioglimento della comunione;
il rigetto dell'avversa domanda di accertamento del credito e restituzione. Con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione e risposta depositata il 09.10.2020).
I.3.- In occasione della prima udienza del 12.10.2020 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quale creditore ipotecario. Controparte_2
I.4.- Previa verifica della regolarità della chiamata in causa, all'udienza del 22.03.2021 è stata dichiarata la Cont contumacia di non costituitasi.
I.5.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'interrogatorio formale della convenuta e l'escussione di tre testimoni. È stata altresì svolta una consulenza tecnica di ufficio per la valutazione dei beni.
I.6.- All'udienza del 25.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., sono state precisate le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice: reitera le conclusioni originarie;
b) parte convenuta: si riporta alle conclusioni in atti;
c) terza chiamata: contumace.
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All'esito, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Ciascuna parte ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- La domanda di divisione è meritevole di accoglimento nei termini di seguito indicati.
III.1.- Preliminarmente deve darsi atto che i coniugi domandano la divisione dei beni già oggetto della comunione legale dei beni scioltasi in data 20.03.2017 con la sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale
(cfr. doc. 3 fascicolo convenuta).
Più precisamente, la massa si compone di un appartamento con pertinenziale box auto sito nel Comune di Conversano (BA) alla
Via San Pio 3, identificato al Catasto Fabbricati di detto
Comune al foglio 53, p.lla 1454, sub. 6 et 44 nonché di un locale commerciale sito nel Comune di Monopoli (BA) alla Via
Indelli n. 11, identificato al Catasto Fabbricati di detto
Comune al foglio 11, p.lla 264, sub 2.
III.2.- Non vi è dubbio sulla contitolarità dei beni tra le parti, essendo stati entrambi acquistati in regime di comunione legale dei beni per il tramite di due atti pubblici di compravendita rispettivamente del 04.06.2002 per Notar
in Castellana Grotte, Rep./Racc.: 161414/25250 (cfr. Per_1 doc. 3 fascicolo attore) e del 14.06.2010 per Notar Per_2 in Bari Rep./Racc.: 40259/16175 (cfr. doc. 5 fascicolo attore).
III.3.- Quanto al valore dei beni, in corso di causa è stata svolta una consulenza tecnica la cui relazione, depositata in data 15.06.2023, non è stata oggetto di contestazioni tra le parti e può pertanto essere posta a fondamento delle operazioni di divisione.
In particolare, la Consulenza ha stimato l'appartamento in
Conversano per un valore di € 170.000,00 comprensivo del box pertinenziale. La consulente ha anche rilevato l'esistenza di difformità edilizie che incidono sul valore del bene per €
8.000,00. Ha inoltre rilevato l'esistenza di un diritto
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personale di godimento atipico derivante dall'assegnazione disposta in sede di separazione personale stimabile – secondo le indicazioni fornite da questo giudice avendo riguardo al verosimile termine massimo di raggiungimento dell'autonomia da parte della figlia minore delle parti nata nel 2006 – in €
75.000,00. Con la conseguenza che, in ogni altra ipotesi diversa dall'attribuzione della proprietà alla beneficiaria del diritto di godimento, il valore netto della proprietà deve considerarsi di € 95.000,00 circa.
Quanto all'immobile in Monopoli, la Consulenza ha stimato un valore di mercato di € 50.300,00 rilevando l'esistenza di difformità edilizie che incidono per € 4.300,00. Su tale bene Cont insiste un'ipoteca della connessa ad un piano di ammortamento di un mutuo che ha ultima rata nel corrente mese di giugno 2025 e che può, quindi, ritenersi di fatto non più significativa ai fini della divisione.
Pertanto, il valore complessivo della massa può ritenersi pari alla somma dei valori dei singoli di (170.000,00 +
50.300,00 =) € 220.300,00 decurtata, tuttavia, degli oneri necessari per la regolarizzazione edilizia e pari a (8.000,00
+ 4.300,00 =) € 12.300,00. Per un valore netto di (220.300 –
12.300 =) € 208.000,00.
I valori delle porzioni di ciascun coniuge, corrispondenti alla relativa metà, sono dunque stimabili in € 104.000,00 cadauno.
III.4.- Ciò posto, in conformità al criterio legale preferenziale della modalità di divisione in natura, questa deve avvenire attribuendo un bene immobile a ciascuna parte con la previsione del necessario conguaglio.
Più precisamente, alla convenuta deve essere attribuito l'appartamento in Conversano con la relativa pertinenza che ha un valore di (170.000 – 8.000=) € 162.000,00; mentre all'attore deve essere attribuito l'immobile in Monopoli che ha un valore di (50.300 – 4.300=) € 46.000,00. Al fine del pareggiamento delle porzioni deve essere previsto un conguaglio in denaro di € 58.000,00.
L'attribuzione deve seguire il criterio della conformità al godimento attuale dei beni. Infatti, l'appartamento in
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Conversano è stato già assegnato in godimento esclusivo alla presso cui sono collocate le figlie in forza CP_1 dell'accordo di separazione. Così come è pacifico tra le parti che l'immobile in Monopoli sia utilizzato dal per Pt_1
l'esercizio della propria attività di barbiere. Sicché una simile distribuzione garantisce sia le esigenze della famiglia che quelle professionali dell'attore, i cui redditi sono pur sempre rilevanti anche per i figli;
laddove la distribuzione inversa arrecherebbe un potenziale nocumento a detti interessi innescando ulteriori e inutili vicende giuridiche.
Peraltro, le parti con provvedimento del 09.11.2023 sono state espressamente invitate a manifestare una preferenza per l'attribuzione degli immobili. A tal proposito, l'attore ha manifestato la stessa attribuzione qui decisa mentre la convenuta nulla ha indicato. Con la conseguenza che la modalità di divisione accolta dal Tribunale può ritenersi conforme all'interesse di una parte e, al tempo stesso, almeno non difforme all'interesse dell'altra.
III.5.- In definitiva, i beni che già ricadevano nella comunione legale dei coniugi cessata per effetto della separazione personale devono essere divisi come segue in due porzioni di pari valore pari ad € 104.000,00 ciascuna.
III.5.1.- A è attribuita la porzione Controparte_1 composta della piena proprietà esclusiva dell'appartamento con pertinenziale box auto sito nel Comune di Conversano (BA) alla
Via San Pio 3, identificato al Catasto Fabbricati di detto
Comune al foglio 53, p.lla 1454, sub. 6 et 44; oltreché un debito in denaro, a titolo di conguaglio, pari ad € 56.000,00.
III.5.2.- A è attribuita la porzione composta Parte_1 della piena proprietà esclusiva del locale commerciale sito nel Comune di Monopoli (BA) alla Via Indelli n. 11, identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio
11, p.lla 264, sub 2 oltreché un credito in denaro, a titolo di conguaglio, pari ad € 56.000,00.
III.6.- Resta fermo che ogni spesa e/o onere e/o imposta e/o similia conseguenti all'esecuzione della divisione saranno ripartiti a carico dei condividenti nella misura della metà ciascuno.
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IV.- La domanda dell'attore di restituzione della somma di denaro pari ad € 38.645,69 non è meritevole di accoglimento.
L'attore pretende di ottenere dalla moglie la somma pari alla metà dell'importo da lui versato in via esclusiva e con denaro proprio a titolo di acconto per l'acquisto della casa familiare.
Benché possa ritenersi sufficientemente provato che la provvista che i coniugi utilizzarono per l'acconto derivò dalla vendita di altro immobile di proprietà esclusiva del marito, resta tuttavia l'inesistenza di un titolo giuridico che possa fondare la pretesa dell'attore.
Piuttosto, il bene acquistato per la maggior parte con denaro del marito è entrato a far parte della comunione legale sicché, al momento dello scioglimento di quella, la disciplina della relativa divisione resta regolata dall'art. 194 c.c. che stabilisce che l'attivo e il passivo sono ripartiti in parti eguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi necessari per l'acquisto. Né soccorre in favore del marito la disposizione normativa di cui all'art. 192, comma III, c.c. che trova applicazione limitatamente alle spese e agli investimenti del patrimonio comune e non anche in riferimento alla ripetizione del denaro personale impiegato per l'acquisto di beni costituenti oggetto della comunione legale. Diversamente opinando, infatti, si otterrebbe una interpretazione normativa in contrasto con l'art. 177, comma I, lett. a), c.c. e con l'art. 179, comma I, lett. f) che stabiliscono l'appartenenza senza condizioni alla comunione legale dei beni acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio e la possibilità di esclusione di quelli acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali solo in presenza di espressa dichiarazione nell'atto di acquisto (dello stesso avviso, ex multis, Cass. Civ., 13 luglio 2023, n. 2006).
Pertanto, la domanda di restituzione deve essere rigettata.
V.- Spese e compensi di giudizio seguono la parziale soccombenza a carico dell'attore che è tenuto alla rifusione nella misura della metà.
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I compensi devono essere determinati sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al
Tribunale del valore da € 52.000,01 ad € 260.000,00 (così determinato avendo riguardo al valore della causa derivante dalla somma tra il valore della quota parte della divisione e l'importo della pretesa restitutoria). Non sussistono i presupposti di cui all'art. 4, comma I, D.M. cit. per discostarsi dai valori medi:
Tabella parametri: giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale
Scaglione: da € 52.000,01 ad € 260.000,00
FASI VALORE MEDIO VARIAZIONE IMPORTO LIQUIDATO
€ 2.552,00 / € 2.552,00 Pt_2
Introduttiva € 1.628,00 / € 1.628,00
Istruttoria € 5.670,00 / € 5.670,00
Decisoria € 4.253,00 / € 4.253,00
TOTALE € 14.103,00
V.1.- Le spese di CTU, già liquidate in solido con decreto del 09.11.2023, nel rapporto interno tra le parti restano a carico di ciascuna per la metà trattandosi di attività svolta nell'interesse della divisione rispetto alla quale non è predicabile soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 6530/2020 introdotto da con atto Parte_1 di citazione notificato il 15.05.2020 nei confronti di
[...]
con l'intervento di Controparte_1 Controparte_2
ogni altra questione disattesa, così provvede:
[...]
1) ACCERTA il diritto alla divisione dei beni già oggetto di comunione legale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
e, precisamente, dell'appartamento con
[...] pertinenziale box auto sito nel Comune di Conversano (BA) alla Via San Pio 3, identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 53, p.lla 1454, sub. 6 et 44 nonché del locale commerciale sito nel Comune di Monopoli (BA)
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alla Via Indelli n. 11, identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 11, p.lla 264, sub 2;
2) DISPONE che la massa sia divisa tra e Parte_1 [...] in due porzioni eguali del valore di € Controparte_1
104.000,00 ciascuna e per l'effetto:
- ATTRIBUISCE a la piena proprietà Parte_1 esclusiva del locale commerciale sito nel Comune di
Monopoli (BA) alla Via Indelli n. 11, identificato al
Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 11, p.lla
264, sub 2 oltreché il credito in denaro, a titolo di conguaglio, pari ad € 56.000,00 a valere nei confronti di;
Controparte_1
- ATTRIBUISCE a la piena proprietà Controparte_1 esclusiva dell'appartamento con pertinenziale box auto sito nel Comune di Conversano (BA) alla Via San Pio 3, identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 53, p.lla 1454, sub. 6 et 44 oltreché l'obbligo di pagamento, a titolo di conguaglio, della somma di €
56.000,00 da versarsi in favore di Parte_1
- DISPONE che ogni spesa e/o onere e/o imposta e/o similia conseguente all'esecuzione delle operazioni di divisione deve essere ripartito tra i due condividenti nella misura della metà ciascuno;
3) RIGETTA ogni altra domanda;
4) CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
della metà di spese e compensi di Controparte_1 giudizio che, nella misura intera, si liquidano in €
14.103,00 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
5) DISPONE che, nel rapporto interno tra le parti, le spese di CTU restano definitivamente a carico di ciascuna per la metà.
Così deciso in Bari, 10 giugno 2025. Il Giudice
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