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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 2854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2854 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43624/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, sezione XI civile, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43624/2023 promossa da:
(C.F. E P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO DE Parte_1 P.IVA_1
GIUSTI, ( ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIALE C.F._1
VITTORIO VENETO 32A, OLEVANO ROMANO (RM) opponente contro
(C.F. E P.IVA , con il patrocinio dell'avv. MARCO Controparte_1 P.IVA_2
V. SOLDI ( ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
CORSO VITTORIO EMANUELE II 28, CREMONA opposta
Oggetto: Somministrazione
Conclusioni:
Per l'opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, in via preliminare: essere autorizzato alla chiamata in causa della del Controparte_2
Tribunale di Napoli nella persona del curatore nominato, al fine di essere dallo stesso manlevato in caso di condanna della società al pagamento del quantum richiesto Parte_1 dalla controparte;
in via principale: revocare il decreto ingiuntivo n. 15208/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 3 ottobre 2023 per le motivazioni di cui in premessa;
In via subordinata dichiarare prescritte e non dovute le fatture relative al periogo di somministrazione dal giugno 2021 al 10 ottobre 2021; in via istruttoria:
In ipotesi di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, Curatela Fallimentare p.t, chiede ammettersi interrogatorio formale dello stesso sul seguente capitolo di prova: "VC che la società nel periodo di fatturazione oggetto di intimazione era inattiva”. Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Per l'opposta:
Voglia il Tribunale adito così giudicare:
- in via pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità dell'azione per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui alla delibera 209/2016/E/COM;
- nel merito, confermare il decreto ingiuntivo n. 15208/20230 del 3/10/2023 – R.G.
33.727/2023, notificato in data 10/10/2023 a (c.f. e p.iva , Parte_1 P.IVA_1 con sede in Napoli, Via Andrea D'Isernia n. 38, in persona dell'amministratore
, per le ragioni accertate in corso di causa e con la miglior Controparte_3 formula;
- condannare in ogni caso parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma pari ad € 44.778,31, ovvero alla maggior o minor somma accertata nell'ambito del giudizio, in ogni caso con interessi moratori e rivalutazione monetaria dalle scadenze contrattuali al soddisfo;
- condannare altresì parte opponente ex art. 96 III comma c.p.c. al pagamento in favore dell'opposta di una somma da determinarsi in via equitativa;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 19.11.2023, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 15208/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data
3.10.2023, con cui all'opponente era stato ingiunto il pagamento della somma di € 44.778,31, Cont in favore della creditrice istante (di seguito anche solo ”) quale Controparte_1
corrispettivo di forniture di energia elettrica.
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto per illegittimità della pretesa, eccependo che, nel periodo di fornitura in questione (settembre 2021 – marzo 2023), la società era impossibilitata a svolgere qualsivoglia attività lavorativa, in quanto dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 155 del 26 agosto 2019.
Tenutasi la prima udienza in data 19.06.2024, nessuno è comparso per parte opponente e, concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto, è stata fissata l'udienza del 30 ottobre
2024 per la rimessione in decisione della causa.
2 All'esito di tale udienza, sostituita dallo scambio di note scritte, la giudice ha pronunciato ordinanza, assegnando alla debitrice opponente un termine di giorni quindici dalla data di comunicazione dell'ordinanza per dare avvio al procedimento di conciliazione, con onere di dar prova dell'avvenuto adempimento mediante produzione documentale, da eseguire nel termine di giorni trenta dalla comunicazione dell'ordinanza.
E' stata quindi fissata l'udienza del 12 dicembre 2024 per la rimessione in decisione immediata della causa, senza concessione di ulteriori termini ex art. 189 c.p.c..
Con ordinanza del 12.12.24, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla sola parte opposta, la causa è stata assegnata in decisione immediata.
2. Tra le parti in causa è intercorso in data 6.07.2021 un contratto di somministrazione di energia elettrica, in forza dell'attivazione del servizio a tutele graduali.
Il credito azionato in via monitoria, per complessivi € 44.778,31, trae origine da una serie di fatture emesse nel periodo intercorrente tra agosto 2021 e marzo 2023, i cui importi sono rimasti non pagati.
La debitrice opponente ha eccepito l'illegittimità della richiesta di pagamento delle fatture intimate relative al periodo di fornitura richiamato (settembre 2021 – marzo 2023), in quanto in quel periodo la società era sottoposta a curatela fallimentare.
La creditrice opposta si è costituita contestando le avverse deduzioni e chiedendo - previa concessione della provvisoria esecutività - di confermare il decreto ingiuntivo.
3. In via pregiudiziale, occorre soffermarsi sull'eccezione di improcedibilità dell'opposizione formulata dall'opposta per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 3, c. 3.1, del Testo integrato conciliazione (c.d. TICO), approvato con delibera
209/2016/E/COM dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).
Il combinato disposto di cui all'art. 2, c. 2.1, e all'art. 6, c.
6.1 del TICO, disciplina – tra l'altro - le modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie tra clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione e gestori e prevede che sia solo ed esclusivamente il cliente o l'utente finale a dover attivare la procedura di conciliazione e, dunque, non anche l'operatore o il gestore, nelle ipotesi in cui siano quest'ultimi ad agire in giudizio.
Sulla base delle richiamate disposizioni normative, in adesione all'orientamento sul punto della recente giurisprudenza di merito, si ritiene che 1'onere di attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 3, co.
3.1 del TICO gravi su parte opponente, con la conseguenza che il mancato esperimento, da parte del cliente finale, del tentativo
3 obbligatorio di conciliazione comporta l'improcedibilità dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto (tra le molte, Tribunale di Torino 3878/22).
Nel corso del presente giudizio, in ottemperanza alla succitata disciplina, il Tribunale, con la richiamata ordinanza del 31.10.2024, ha assegnato alla debitrice opponente un termine di 15 giorni per dare avvio al procedimento di conciliazione.
Parte opponente non ha aderito a tale invito, omettendo di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Deve conseguentemente essere dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da Parte_1
4. Il regolamento delle spese del presente di giudizio segue la soccombenza con conseguente condanna dell'opponente al rimborso delle spese in favore della creditrice liquidate, visto il
D.M. 55/14 e avuto riguardo al valore della controversia, in € 5.810,00 per compensi (di cui
€1.701,00 per la fase di studio, € 1.2024,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.905,00 per la fase decisionale, in assenza di fase istruttoria) , oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. richiesta dalla opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara improcedibile l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma Parte_1
il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al rimborso delle spese del giudizio in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in € 5.810,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese e accessori di
[...]
legge.
Milano, 3.4.2025
La giudice
Licinia Petrella
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, sezione XI civile, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43624/2023 promossa da:
(C.F. E P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO DE Parte_1 P.IVA_1
GIUSTI, ( ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIALE C.F._1
VITTORIO VENETO 32A, OLEVANO ROMANO (RM) opponente contro
(C.F. E P.IVA , con il patrocinio dell'avv. MARCO Controparte_1 P.IVA_2
V. SOLDI ( ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
CORSO VITTORIO EMANUELE II 28, CREMONA opposta
Oggetto: Somministrazione
Conclusioni:
Per l'opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, in via preliminare: essere autorizzato alla chiamata in causa della del Controparte_2
Tribunale di Napoli nella persona del curatore nominato, al fine di essere dallo stesso manlevato in caso di condanna della società al pagamento del quantum richiesto Parte_1 dalla controparte;
in via principale: revocare il decreto ingiuntivo n. 15208/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 3 ottobre 2023 per le motivazioni di cui in premessa;
In via subordinata dichiarare prescritte e non dovute le fatture relative al periogo di somministrazione dal giugno 2021 al 10 ottobre 2021; in via istruttoria:
In ipotesi di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, Curatela Fallimentare p.t, chiede ammettersi interrogatorio formale dello stesso sul seguente capitolo di prova: "VC che la società nel periodo di fatturazione oggetto di intimazione era inattiva”. Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Per l'opposta:
Voglia il Tribunale adito così giudicare:
- in via pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità dell'azione per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui alla delibera 209/2016/E/COM;
- nel merito, confermare il decreto ingiuntivo n. 15208/20230 del 3/10/2023 – R.G.
33.727/2023, notificato in data 10/10/2023 a (c.f. e p.iva , Parte_1 P.IVA_1 con sede in Napoli, Via Andrea D'Isernia n. 38, in persona dell'amministratore
, per le ragioni accertate in corso di causa e con la miglior Controparte_3 formula;
- condannare in ogni caso parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma pari ad € 44.778,31, ovvero alla maggior o minor somma accertata nell'ambito del giudizio, in ogni caso con interessi moratori e rivalutazione monetaria dalle scadenze contrattuali al soddisfo;
- condannare altresì parte opponente ex art. 96 III comma c.p.c. al pagamento in favore dell'opposta di una somma da determinarsi in via equitativa;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 19.11.2023, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 15208/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data
3.10.2023, con cui all'opponente era stato ingiunto il pagamento della somma di € 44.778,31, Cont in favore della creditrice istante (di seguito anche solo ”) quale Controparte_1
corrispettivo di forniture di energia elettrica.
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto per illegittimità della pretesa, eccependo che, nel periodo di fornitura in questione (settembre 2021 – marzo 2023), la società era impossibilitata a svolgere qualsivoglia attività lavorativa, in quanto dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 155 del 26 agosto 2019.
Tenutasi la prima udienza in data 19.06.2024, nessuno è comparso per parte opponente e, concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto, è stata fissata l'udienza del 30 ottobre
2024 per la rimessione in decisione della causa.
2 All'esito di tale udienza, sostituita dallo scambio di note scritte, la giudice ha pronunciato ordinanza, assegnando alla debitrice opponente un termine di giorni quindici dalla data di comunicazione dell'ordinanza per dare avvio al procedimento di conciliazione, con onere di dar prova dell'avvenuto adempimento mediante produzione documentale, da eseguire nel termine di giorni trenta dalla comunicazione dell'ordinanza.
E' stata quindi fissata l'udienza del 12 dicembre 2024 per la rimessione in decisione immediata della causa, senza concessione di ulteriori termini ex art. 189 c.p.c..
Con ordinanza del 12.12.24, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla sola parte opposta, la causa è stata assegnata in decisione immediata.
2. Tra le parti in causa è intercorso in data 6.07.2021 un contratto di somministrazione di energia elettrica, in forza dell'attivazione del servizio a tutele graduali.
Il credito azionato in via monitoria, per complessivi € 44.778,31, trae origine da una serie di fatture emesse nel periodo intercorrente tra agosto 2021 e marzo 2023, i cui importi sono rimasti non pagati.
La debitrice opponente ha eccepito l'illegittimità della richiesta di pagamento delle fatture intimate relative al periodo di fornitura richiamato (settembre 2021 – marzo 2023), in quanto in quel periodo la società era sottoposta a curatela fallimentare.
La creditrice opposta si è costituita contestando le avverse deduzioni e chiedendo - previa concessione della provvisoria esecutività - di confermare il decreto ingiuntivo.
3. In via pregiudiziale, occorre soffermarsi sull'eccezione di improcedibilità dell'opposizione formulata dall'opposta per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 3, c. 3.1, del Testo integrato conciliazione (c.d. TICO), approvato con delibera
209/2016/E/COM dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).
Il combinato disposto di cui all'art. 2, c. 2.1, e all'art. 6, c.
6.1 del TICO, disciplina – tra l'altro - le modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie tra clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione e gestori e prevede che sia solo ed esclusivamente il cliente o l'utente finale a dover attivare la procedura di conciliazione e, dunque, non anche l'operatore o il gestore, nelle ipotesi in cui siano quest'ultimi ad agire in giudizio.
Sulla base delle richiamate disposizioni normative, in adesione all'orientamento sul punto della recente giurisprudenza di merito, si ritiene che 1'onere di attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 3, co.
3.1 del TICO gravi su parte opponente, con la conseguenza che il mancato esperimento, da parte del cliente finale, del tentativo
3 obbligatorio di conciliazione comporta l'improcedibilità dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto (tra le molte, Tribunale di Torino 3878/22).
Nel corso del presente giudizio, in ottemperanza alla succitata disciplina, il Tribunale, con la richiamata ordinanza del 31.10.2024, ha assegnato alla debitrice opponente un termine di 15 giorni per dare avvio al procedimento di conciliazione.
Parte opponente non ha aderito a tale invito, omettendo di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Deve conseguentemente essere dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da Parte_1
4. Il regolamento delle spese del presente di giudizio segue la soccombenza con conseguente condanna dell'opponente al rimborso delle spese in favore della creditrice liquidate, visto il
D.M. 55/14 e avuto riguardo al valore della controversia, in € 5.810,00 per compensi (di cui
€1.701,00 per la fase di studio, € 1.2024,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.905,00 per la fase decisionale, in assenza di fase istruttoria) , oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. richiesta dalla opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara improcedibile l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma Parte_1
il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al rimborso delle spese del giudizio in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in € 5.810,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese e accessori di
[...]
legge.
Milano, 3.4.2025
La giudice
Licinia Petrella
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