TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 02/04/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2139/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2139/2023 R.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Focaccia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Viale della Lirica
n. 7, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTRICE
E
), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Coletta, CP_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lugo (RA), Galleria del Corso n. 20, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, conferimento ai Servizi Sociali del compito di sostenere e rafforzare il rapporto padre-figlia anche organizzando incontri tra gli stessi consentendo, ove possibile, che gli stessi si vedano un pomeriggio alla settimana nonché del compito di sostenere le capacità genitoriali delle parti in punto di dialogo, codecisione al fine di ridurre la conflittualità tra le
pagina 1 di 3 stesse nell'interesse della figlia minore;
versamento da parte del padre a titolo di concorso nel mantenimento della figlia assegno mensile di € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo vigente presso questo Tribunale;
assegno unico universale interamente alla madre, spese di lite compensate”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/8/2023 ha chiesto regolamentarsi Parte_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale rispetto alla figlia nata il [...] Persona_1 dall'unione con , ed i rapporti economici con il padre della minore alle condizioni di cui CP_1
al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26/1/2024 si è costituito , che, CP_1 contestate le allegazioni dell'attrice, ha domandato regolamentarsi diversamente l'esercizio della responsabilità genitoriale rispetto alla figlia ed i rapporti economici con la madre della predetta, rispetto a quanto richiesto dall'attrice.
Intervenuto il PM in causa, il Giudice delegato ha adottato in data 13.2.24 i provvedimenti temporanei ed urgenti.
All'udienza del 30/1/2025 il giudice relatore delegato ha formulato alle parti la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, a cui le parti hanno aderito, e all'udienza del 20/2/2025 ha rimesso la causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3, c.p.c.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti, in adesione alla proposta conciliativa del giudice relatore delegato, non si appalesano in contrasto con gl'interessi della figlia minore, né con norme imperative o di ordine pubblico e possono pertanto essere in questa sede omologati.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, come da accordi conclusi dalle parti, in adesione alla proposta conciliativa del giudice relatore delegato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2139/2023 R.G., così provvede:
A] omologa le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti in adesione alla proposta conciliativa del giudice relatore delegato, sopra riportate in corsivo e qui da intendersi richiamate e trascritte;
B] compensa le spese di lite.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 2/4/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2139/2023 R.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Focaccia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Viale della Lirica
n. 7, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTRICE
E
), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Coletta, CP_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lugo (RA), Galleria del Corso n. 20, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, conferimento ai Servizi Sociali del compito di sostenere e rafforzare il rapporto padre-figlia anche organizzando incontri tra gli stessi consentendo, ove possibile, che gli stessi si vedano un pomeriggio alla settimana nonché del compito di sostenere le capacità genitoriali delle parti in punto di dialogo, codecisione al fine di ridurre la conflittualità tra le
pagina 1 di 3 stesse nell'interesse della figlia minore;
versamento da parte del padre a titolo di concorso nel mantenimento della figlia assegno mensile di € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo vigente presso questo Tribunale;
assegno unico universale interamente alla madre, spese di lite compensate”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/8/2023 ha chiesto regolamentarsi Parte_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale rispetto alla figlia nata il [...] Persona_1 dall'unione con , ed i rapporti economici con il padre della minore alle condizioni di cui CP_1
al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26/1/2024 si è costituito , che, CP_1 contestate le allegazioni dell'attrice, ha domandato regolamentarsi diversamente l'esercizio della responsabilità genitoriale rispetto alla figlia ed i rapporti economici con la madre della predetta, rispetto a quanto richiesto dall'attrice.
Intervenuto il PM in causa, il Giudice delegato ha adottato in data 13.2.24 i provvedimenti temporanei ed urgenti.
All'udienza del 30/1/2025 il giudice relatore delegato ha formulato alle parti la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, a cui le parti hanno aderito, e all'udienza del 20/2/2025 ha rimesso la causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3, c.p.c.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti, in adesione alla proposta conciliativa del giudice relatore delegato, non si appalesano in contrasto con gl'interessi della figlia minore, né con norme imperative o di ordine pubblico e possono pertanto essere in questa sede omologati.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, come da accordi conclusi dalle parti, in adesione alla proposta conciliativa del giudice relatore delegato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2139/2023 R.G., così provvede:
A] omologa le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti in adesione alla proposta conciliativa del giudice relatore delegato, sopra riportate in corsivo e qui da intendersi richiamate e trascritte;
B] compensa le spese di lite.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 2/4/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3