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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, decreto cautelare 05/03/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00811/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01785/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1785 del 2025, proposto da
IA IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Liperoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per la ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI n. 06107/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorrente, dopo aver impugnato davanti al Tar, e ottenuto la sospensione, di un secondo provvedimento di diniego del riconoscimento di un titolo conseguito all’estero, contesta nella presente sede della ottemperanza un terzo provvedimento di diniego, deducendo la violazione della regola del c.d. “ one shot temperato”;
Ritenuto di dover riservare alla naturale sede collegiale la valutazione dell’ammissibilità della domanda in sede di ottemperanza, cui condurrebbe la valorizzazione della dedotta violazione della regola del c.d. “ one shot temperato”, anziché nella sede di cognizione dove era stato impugnato il secondo diniego (con il presente ricorso è stata proposta in via subordinata una domanda di annullamento, la cui cognizione spetterebbe al Tar);
Ritenuto che, nelle more di tale valutazione collegiale, la parte ricorrente ha dimostrato la sussistenza del presupposto della estrema gravità e urgenza tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, in quanto quale diretta conseguenza del diniego della istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero è stato avviato un procedimento di esclusione dalla graduatoria, sulla base della quale è stato instaurato l’attuale rapporto di lavoro della ricorrente (procedimento destinato a concludersi in data 17 marzo 2025 prima della prima camera di consiglio utile per la decisione collegiale);
ritenuto pertanto di dover accogliere la presente richiesta cautelare al fine di evitare che l’amministrazione possa adottare provvedimenti conseguenziali al contestato diniego prima della decisione da parte del collegio.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza nei sensi di cui in parte motiva fino alla data della camera di consiglio.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 25 marzo 2025.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 4 marzo 2025.
| Il Presidente |
| Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO