Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 4730/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 4730/2020 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo – contributo
l. 219/81”, riservato in decisione all'udienza collegiale del 30.10.2024, e vertente
TRA
, in persona del Sindaco pro - tempore, Parte_1 Parte_2
con sede alla piazza Municipio n. 1, in , c.f.
[...] Parte_1
; P.I , rappresentato e difeso giusta mandato a P.IVA_1 P.IVA_2
margine del presente atto, dall'Avv.to Edonolfo Nittolo, c.f. C.F._1
, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 30.11.2020, e
[...]
con questi elettivamente domiciliato presso e nello studio dello stesso in
Avellino, alla Via Padre Paolo Manna n. 33. Il predetto fa esplicita richiesta di ottenere comunicazioni e notificazioni a mezzo fax al n. 0825/26787 o tramite PEC all'indirizzo: Email_1
APPELLANTE
E
, c.f. , nata a [...] 25 Controparte_1 CodiceFiscale_2 Parte_1
agosto 1948 e residente in [...], quale figlia Parte_1
ed erede dei signori (deceduto in Capriglia I. il 7.2.2000) e Persona_1
(deceduta in I. il 7.4.2001), nonché di Persona_2 Parte_1
amministratrice e delegata ex L. 219/1981 degli Eredi di (sig. CP_2
e ) e di e Controparte_3 CP_4 Parte_3 Parte_4
( , e Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato conferito in data Pt_8
10.6.2015 a margine dell'atto di citazione del 25 agosto 2015 a valere anche per la fase di appello, dall'Avv. Maria Carmela Picariello, c.f.
[...]
, PEC: con C.F._3 Email_2
elezione di domicilio telematico presso il su indicato indirizzo PEC. L'Avv.
Maria Carmela Picariello dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al seguente fax n. 0825/21239 ed al seguente indirizzo PEC:
Email_3
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'PP , in persona del legale Parte_1
rapp.te pro - tempore, come da atto introduttivo.
Per l'appellata , rigettare l'appello in quanto Controparte_1 3
infondato, condannando il , in persona del Sindaco Parte_1
pro - tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di gravame e della fase soprassessoria, con distrazione in favore del difensore antistatario.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con citazione del 17.12.2020 il , in Parte_1
persona del legale rapp.te pro - tempore, proponeva appello avverso la
sentenza del Tribunale di Avellino n. 1689/2020 del 18.11.2020 con la quale detto giudice, in accoglimento della domanda originariamente innanzi allo stesso proposta nei confronti del predetto istante con citazione del 31.8.2015
da , quale figlia ed erede dei signori Controparte_1 Persona_1
(deceduto in Capriglia I. il 7.2.2000) e (deceduta in Capriglia Persona_2
I. il 7.4.2001), nonché di amministratrice e delegata ex L. 219/1981 degli Eredi
di (sig. e ) e di CP_2 Controparte_3 CP_4 [...]
e ( , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , aveva così provveduto: Pt_7 Parte_8
“1) accerta il diritto dell'attrice nella qualità alla erogazione del
contributo per la ricostruzione dell'edificio di via Casale 11/13 che nella sua
misura massima è pari ad euro 204.162,72 euro;
2) condanna il convenuto a corrispondere all'attrice nella Pt_1
qualità nei modi e termini di legge il contributo di cui innanzi, determinandolo
in concreto sulla base della effettiva spesa sostenuta e documentata a
consuntivo dei lavori;
3) condanna il convenuto a pagare all'attrice nella qualità le spese del 4
giudizio che si liquidano in euro 40,00 per esborsi e in euro 13.430,00 per
compenso, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pone le spese
della consulenza tecnica di ufficio a spese del attribuisce le liquidate Pt_1
spese di lite all'avvocato Maria Carmela Picariello, dichiaratasi
antistataria”.
Il , in persona del legale rapp.te pro – Parte_1
tempore, conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Controparte_1
Appello chiedendo, per i motivi meglio ivi indicati ed in riforma della gravata decisione, accogliersi le seguenti conclusioni:
“- Preliminarmente, disporre la sospensione, ex artt. 283 e 351 c.p.c.,
dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Avellino, seconda
sezione, emessa dal dottor Raffaele Califano n. 1689 e pubblicata in data
18/11/2020 e notificata al presso il difensore costituito in data Pt_1
18/11/2020 a mezzo pec;
- annullare e riformare integralmente l'appellata sentenza del
Tribunale di Avellino, emessa dal dottor Raffaello Califano numero 1689 del
2020 pubblicata in data 18/11/2020 e notificata al presso il difensore Pt_1
costituito in data 18/11/2020, per i motivi esposti nella narrativa che precede,
dichiarando in via preliminare la nullità ed inammissibilità della espletata
CTU, e di conseguenza il rigetto della domanda introduttiva di primo grado,
in quanto infondata in fatto ed in diritto e carente dal punto di vista
probatorio;
- Comunque riformare la sentenza di primo grado disponendo il
rigetto della domanda dell'appellata non essendo il diritto al contributo di
questa prioritario rispetto agli altri aventi diritto per i motivi esposti e quindi 5
non potendo rientrare in alcun modo nella priorità di cui alla lettera A,
dovendo collocarsi in coda a quelli della lettera B come previsto
espressamente per legge.
- in via subordinata, disporre nuova CTU affinché prenda in esame
solo ed esclusivamente i documenti prodotti all'interno del giudizio de quo e
comunque in via ulteriormente subordinata ridurre l'ammontare del
contributo ex lege n. 219/1981, liquidato dal Tribunale in favore
dell'appellato, alla somma esattamente spettante, eventualmente da
determinarsi a mezzo di CTU.
- Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa del 29.3.2021 si costituiva l'appellata
[...]
, eccependo l'inammissibilità della proposta impugnazione per CP_1
violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, contestando la stessa per le ragioni ivi meglio indicate, chiedendone il rigetto, previo diniego della richiesta sospensione della efficacia esecutiva della gravata decisione, con vittoria di spese e competenze del grado, nonché distrazione in favore del difensore anticipatario.
Con ordinanza del 22.4.2021 la Corte di Appello rigettava la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della gravata decisione, invitando le parti a precisare le loro conclusioni all'udienza prefissata.
Successivamente, dopo alcuni rinvii di ufficio, la causa, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.10.2024, veniva quindi riservata in decisione, con assegnazione dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
************** 6
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello, ai sensi dell'art. 342, n.1, c.p.c., come sollevata da parte dell'appellato . Controparte_5
Ed invero, l'atto introduttivo contiene infatti censure alla motivazione della sentenza di primo grado, essendo pertanto conforme alla detta norma,
come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017,
secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,
conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito, con il primo motivo di gravame il Parte_1
deduce innanzitutto la nullità della espletata c.t.u., oltre che la carenza
[...]
ed inottemperanza di parte attrice rispetto all'onere probatorio collegato alla sua domanda introduttiva, nonché la violazione ed errata interpretazione dell'art. 2967 c.c.
A dire dell'istante, la consulenza disposta dal giudice di primo grado era stata chiaramente esplorativa, sopperendo di fatto alle carenze probatoria di parte attrice, avendo il tecnico nominato, per poter espletare la propria 7
attività, acquisito dall'ufficio tecnico del circa 250 Parte_1
pagine di documenti amministrativi, previa una sorta di delega “in bianco” del
Tribunale; tale provvedimento era stato impugnato da esso PP ad ogni udienza, come anche nel verbale di accesso.
Il Comune deduceva che la chiesta CTU avrebbe dovuto avere ad oggetto - al fine di determinare la priorità del contributo - i soli atti depositati dalle parti, ovvero dei quali fosse stata chiesta l'acquisizione ex art. 210 e\o
213 cpc, avendo invece la stessa - mediante l'acquisizione e la disamina di ciò
che non era stato prodotto - di fatto sopperito alla carenza dell'onere probatorio di parte attrice, che non aveva neanche prodotto la originaria richiesta del contributo presentata all'Ente.
Orbene, al fine di meglio comprendere le ragioni della decisione che sul punto la Corte ritiene di assumere, è bene precisare la motivazione sul punto fatta propria dal primo giudice, come di seguito riportata:
“Il contesta la bontà della consulenza tecnica espletata Pt_1
poiché esplorativa, con essa si sarebbero acquisite in causa e/o esaminate
prove (la più ampia documentazione amministrativa dell'ente) in modo
illegittimo in spregio al principio secondo il quale l'onere della prova ricade
in capo a colui che afferma, nel caso di specie all'attrice, e chiede non
tenersene conto, con il che la domanda sarebbe da considerare infondata e di
conseguenza da rigettare.
In ordine a tale contestazione valgono due rilievi.
Il primo, ben posto in evidenza dallo stesso ausiliario, che alle
risultanze degli accertamenti esperiti, sia pure con minore dovizia di
particolari e qualche incertezza comunque non dirimente, si perviene anche 8
sulla base della sola documentazione depositata in atti dalle parti (v. rel. Ctu
pp. 44-55).
Il secondo, che diversa dalla consulenza cosiddetta esplorativa è la
consulenza cosiddetta percipiente.
La consulenza esplorativa è inammissibile poiché con essa si tende a
ricercare illeciti e o inadempimenti della parte convenuta che l'attore afferma
sussistere in via di ipotesi o senza comunque individuarne i fatti costitutivi,
che pure sono in buona misura ad esso accessibili, neppure in via di
allegazione.
Diversa è la consulenza percipiente. Essa presuppone l'esistenza di
fatti il cui accertamento richiede conoscenze e cognizioni tecniche non
ordinarie e non comuni e l'accesso a dati e fatti di non facile e ordinaria
ricognizione e non nella disponibilità, sia pure indiretta, dell'attore.
Qualora si versa in queste ipotesi, l'attore ha da allegare la mancanza
del risultato che il corretto adempimento della prestazione da parte del
convenuto gli avrebbe assicurato. Ha inoltre da allegare i fatti costitutivi del
suo diritto. Ma quando per l'accertamento o la prova di qualcuno di tali fatti
servano competenze tecniche che solo uno specialista del relativo settore
possiede e occorra esaminare eventi e documenti che per loro natura e
tipologia non sono e non potrebbero esserlo, nella disponibilità dell'attore,
neppure indiretta, ecco che il giudice deve disporre indagini tecniche di tipo
percipiente ed ecco che gli accertamenti svolti dall'ausiliario e le relative
risultanze entrano di pieno diritto e del tutto legittimamente tra il materiale
probatorio di causa che il giudice ha da valutare per la decisione della
controversia. Unico limite per l'esperto nominato e per il giudice è il recinto 9
dei fatti allegati dall'attore, oltre il quale nessuno dei due può spingersi (Cfr.
da ultimo Cass. 3717/2019 e Cass. 6155/2009).
Orbene, nel caso di specie, l'attrice ha allegato l'esistenza del suo
diritto, ha allegato la mancanza del risultato che il diritto le avrebbe dovuto
garantire, ha allegato i fatti costituitivi del suo diritto: la sussistenza della
priorità all'assegnazione del contributo, l'utilizzazione dei fondi a tanto
destinati da parte dell'ente in favore di terzi non aventi medesima priorità e
anche l'individuazione di specifici terzi.
Ne consegue, che gli accertamenti tecnici esperiti in causa sono
pienamente legittimi e validi e dunque tali da poter far parte del materiale
probatorio da utilizzarsi dal giudice per la decisone della causa”.
Orbene, per affrontare il tema in maniera corretta, pare utile richiamare quanto sul punto precisato dalla Suprema Corte (v. Cassazione civile , sez. III,
07/09/2023, n. 26144), secondo la quale “In materia di consulenza tecnica
d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini
commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire,
anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi
alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -,
tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a
condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a
fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e
salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare
fatti principali rilevabili d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la
sentenza di merito che, nell'ambito di una consulenza tecnica percipiente volta
ad accertare la condizione urbanistica di un immobile, aveva ritenuto 10
legittimamente utilizzabile dal c.t.u. un file autocad dal quale era possibile
risalire agli interventi abusivi apportati sul bene nel corso del tempo, dallo
stesso c.t.u. autonomamente acquisito al di fuori della produzione
documentale delle parti).
Orbene, nella specie, il nominato c.t.u. ha chiaramente specificato nella propria relazione di essersi innanzitutto avvalso, al fine di giungere alle proprie conclusioni, della documentazione allegata agli atti (pagg. 44 - 55
della relativa relazione); lo stesso ha quindi successivamente precisato che,
fermo restando quanto innanzi espresso, una valutazione più completa della controversia, in risposta a tutti i quesiti posti, poteva essere eseguita considerando anche la documentazione reperita presso il Comune di Parte_1
. Ha quindi concluso che tale più approfondito esame confermava,
[...]
rafforzandole, le conclusioni già in precedenza raggiunte.
Tale percorso argomentativo è stato quindi condiviso dal primo giudice, il quale ha appunto precisato, come sopra esposto, che “…alle
risultanze degli accertamenti esperiti, sia pure con minore dovizia di
particolari e qualche incertezza comunque non dirimente, si perviene anche
sulla base della sola documentazione depositata in atti dalle parti (v. rel. Ctu
pp. 44-55)”
Ciò posto, appare del tutto evidente che l'impugnazione proposta,
quanto alla prima censura sopra evidenziata, appare del tutto inammissibile.
Ed invero, parte PP non ha innanzitutto minimamente specificato nel dettaglio quali sarebbero stati i fatti principali posti a base della domanda attorea dimostrati attraverso documentazione illegittimamente acquisita dal c.t.u. 11
Per altro verso, non ha neanche censurato, quantomeno in maniera specifica, la ricostruzione operata dal c.t.u., nella parte in cui lo stesso ha ritenuto provata la domanda attorea già solo sulla base della documentazione regolarmente allegata e, quindi, prescindendo da qualsivoglia eventuale illegittima acquisizione da parte del nominato c.t.u.
Con il secondo motivo di gravame l'PP chiede invece la riforma della parte della sentenza di primo grado in cui il Tribunale ha ritenuto che la pratica dell'attrice avesse la priorità temporale tra quelle da finanziare,
ai sensi dell'art. 3, legge n. 32/1992, nonché sull'erronea valutazione delle considerazioni della CTU, nonché sulla omessa applicazione del DL 576\96
convertito con la L. 677\96, art. 11ter (cfr. pagina 6 della sentenza di primo grado).
E' bene precisare che, con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado, assumeva che il proprio dante causa - Controparte_1
unitamente alla madre - Sig. e aveva Persona_2 Persona_1
richiesto, ai sensi della l. 291/81 e nei termini di legge (31.3.1984), il contributo per la ricostruzione dell'immobile di sua proprietà, gravemente danneggiato dal sisma del 1980, sito in , Via Casale 13, Parte_1
ricadente nel Piano di Recupero e posto all'interno del Condominio
convenzionale (costituito cioè ai soli fine della detta ricostruzione) di Via
Casale 11\13; di tale originaria richiesta, e della relativa data, non vi è traccia in atti.
L'istante chiariva tuttavia che, in data 28.4.1988, il predetto
[...]
aveva inoltrato al Comune di il progetto per la Per_1 Parte_1
ricostruzione dell'immobile. 12
assumeva quindi che l'istanza di era Controparte_1 Persona_1
stata accolta dal che, con atto prot. 2276 del 2.8.2001, aveva richiesto Pt_1
al Ministero dei Lavori Pubblici il finanziamento nominativo per l'intero immobile di Via Casale e per l'importo di Lit. 148.443.242; la pratica, come da elenco dei beneficiari approvato con delibera di C.C. n. 50 del 10.9.2001
(in atti allegata alla produzione di primo grado di parte attrice), era state quindi collocata nell'elenco dei beneficiari al n. 44 dei beneficiari aventi diritto ai
sensi della lett. b) l. 32/1992 (circostanza questa documentata e non oggetto di contestazione tra le parti).
La domanda originaria risulta quindi indiscutibilmente fondata sull'affermazione del diritto di , in proprio e quale delegata Controparte_1
condominiale, al contributo dovutole, secondo tale priorità, essendo quindi del tutto al di fuori del thema decidendum l'eventuale affermazione del diritto della predetta alla priorità di cui alla lett. a) di cui alla l. 32/1992, o, comunque,
a qualsiasi altro diverso titolo.
Non assume poi rilevanza, alla luce di quanto testé indicato, la circostanza che non vi sia traccia in atti dell'originaria domanda di
[...]
, avendo in ogni caso il Comune riconosciuto il suo diritto - e quindi Per_1
della sua dante causa - al contributo determinato ed al Controparte_1
collocamento in graduatoria della predetta, nei termini sopra indicati.
In realtà, quindi, oggetto dell'originario giudizio era l'affermazione da parte dell'attrice secondo la quale il contributo ad essa spettante sarebbe stato distratto in favore di soggetti non aventi titolo o, comunque, non aventi analoga priorità e/o la cui pratica presentava un numero cronologico di presentazione successivo a quello ad essa assegnato;
ciò con particolare 13
riguardo al contributo invece assegnato in favore del Controparte_6
, il cui progetto di ristrutturazione era stato presentato solo in data
[...]
7.2.2003 e per il quale era stata addirittura adottata, in tempi celerissimi, una variante del Piano di Recupero ed i cui condomini non risultavano precedentemente inclusi nelle graduatorie, nenache a mezzo del loro delegato,
Persona_3
Il già con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo Pt_1
grado, non ha contestato che il menzionato condominio di non fosse CP_6
nell'elenco relativo alle priorità di cui alla lettera “b”, sostenendo che lo stesso vi appartenesse però comunque;
ciò in quanto l'Ente, al fine di ottenere un unico comparto con il piano di recupero, posto che detto condominio era posto all'interno del centro storico del Comune, aveva seguito un iter procedimentale diverso, costituendo il relativo progetto una variante rispetto allo strumento urbanistico del relativo Piano.
Secondo il come sostenuto in primo grado, l'ordine Pt_1
cronologico al quale aveva fatto riferimento la non poteva essere quello CP_1
dell'elenco di cui alla lettera b), in cui entravano sia il Controparte_6
che quello attoreo, ma a definire la graduatorie era stata la data della
[...]
presentazione della domanda e l'approvazione del progetto, definitivo in uno a tutte le varianti;
a ciò andava aggiunto che, per la particolarissima tipologia del condominio di - che andava ad innestarsi come comparto CP_6
complesso e particolare all'interno dell'insediamento urbanistico,
modificando di fatto il piano di recupero - quest'ultimo aveva certamente una priorità tale da non poter essere in alcun modo superata dalla domanda attorea.
Il nominato c.t.u., attraverso una dettagliata ricostruzione dell'intero 14
iter amministrativo riguardante la vicenda in esame, ha evidenziato come fosse collocato in posizione prioritaria rispetto agli Persona_1
appartenenti al , e ciò sia ove si fosse considerato Controparte_6
lo stesso come avente diritto alla proprietà a) - allo stesso non attribuita nella graduatoria approvata sopra menzionata e neanche rivendicata dall'appellata in primo grado - sia considerando lo stesso collocato in graduatoria tra i titolari della priorità b), come risulta di fatto essere avvenuto con il n.44.
Infatti, il nominato c.t.u., a prescindere da una serie di ulteriori considerazioni dallo stesso effettuate, alle pagg. 49/50 dell'espletata c.t.u.,
precisava che “Qualora, per sola ipotesi, discostandosi dalla conclusione del
Ctu non si dovesse ritenere giustificata la posizione del all'interno CP_1
della graduatoria in priorità a), e si reputasse opportuno procedere, nelle
considerazioni svolte, dalla 44a posizione della lett. b) occupata nella
graduatoria rielaborata del settembre 2001, può essere affermato – già sulla
base degli atti allegati ‐ che vi sono almeno 5 posizioni di soggetti in priorità
b) (sig. , sig.ra , sigg.ri CP_7 Controparte_8 Controparte_9
sigg.ri e sig.ra ) che
[...] Controparte_10 Persona_4
non dovevano precedere il sig. , poiché non sono inseriti nella CP_1
precedente graduatoria integrata del maggio 1999 - neanche tra i soggetti
non inclusi per non aver prodotto la documentazione a conferma dei requisiti
dichiarati o momentaneamente esclusi in pendenza di giudizio presso il
Tribunale di Avellino ‐ e/o non inseriti nell'elenco da finanziare trasmesso nel
2001 al Ministero LL.PP. Ufficio Terremoto.
Sempre in ordine alla graduatoria rielaborata del 10.9.01, così come
alle precedenti graduatorie del 1999, dovendo osservare il disposto del co.2 15
art. 3 L 32/92, tutti i condomini di non in possesso della priorità CP_6
derivante dal possedere un'unica abitazione - escluso quindi il solo sig.
‐ dovevano comparire in priorità c) per il solo fatto di Controparte_11
essere proprietari di immobili inclusi nel piano di recupero del centro storico,
prescindendo - ex lege ‐ sia dalla presentazione della domanda che da quella
del progetto, non essendo corretto giustificare la loro assenza con il richiamo
del punto 3 della Delibera CIPE 11.10.94, che invece disciplina aspetti
totalmente differenti”.
Ciò posto, a sostegno della propria censura, l'PP richiama,
come già evidenziato in primo grado nella propria comparsa, l'art. 3, comma
2, lettera b), della legge 22.1.1992, n. 32 (recante “Disposizioni in ordine alla
ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi
sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato
con D.lgs. 30 marzo 1990, n. 76”), secondo il quale le disponibilità finanziarie rese disponibili dal di cui all'art. 2, comma 4, per la ricostruzione delle Pt_9
zone terremotate, finalizzate alle esigenze abitative, sono utilizzate, “…in via
prioritaria e in ordine successivo, senza ammissione di deroga, in favore:
a) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una unica abitazione,
ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie in conseguenza degli
eventi sismici di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n.
76 del 1990, sempreché abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la
prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della
ricostruzione o della riparazione delle unità abitative;
b) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una unica abitazione, 16
che abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda ed
entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della
riparazione delle unità abitative;
c) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di immobili inclusi nei
piani di recupero dei centri storici dei comuni classificati come disastrati o
gravemente danneggiati, che risultino approvati alla data di entrata in vigore
della presente legge, limitatamente agli interventi connessi con la posizione
delle porzioni immobiliari danneggiate dal sisma”.
Il Comune rileva sul punto che il Tribunale di Avellino, sulla scorta della relazione del c.t.u., aveva collocato parte attorea nell'ambito dei soggetti di cui alla lettera a), rispetto alla lettera b), come richiesto in citazione dalla stessa istante in tutti i propri atti.
Il primo giudice, quanto alla priorità da applicare, aveva omesso qualsivoglia giudizio o valutazione, riportandosi esclusivamente alle considerazioni del CTU, le cui osservazioni erano state semplicemente pedissequamente riportate in sentenza.
Sul punto osserva innanzitutto la Corte che il Tribunale non ha effettivamente chiarito quale fosse la priorità spettante al limitandosi CP_1
a richiamare alcuni stralci della relazione del nominato c.t.u. e dichiarando di condividere le conclusioni dallo stesso raggiunte;
il primo giudice non ha quindi né affermato, contrariamente a quanto deduce parte PP, che il andasse collocato il graduatoria con priorità a), né ha però chiaramente CP_1
fatto riferimento alla sua posizione in graduatoria sulla base della priorità b).
Se sotto questo aspetto va senz'altro integrata la motivazione chiarendo espressamente che, come sopra precisato, l'unica posizione 17
rilevante ai fini del presente giudizio, in quanto sin dall'inizio rivendicata dall'istante, è quella relativa all'elenco dei soggetti aventi priorità b), ciò non significa che l'impugnazione del debba ritenersi fondata. Pt_1
Quest'ultimo continua infatti a fondare le proprie doglianze sulla questione relativa al mancato reperimento dell'iniziale domanda di contributo di ed al fatto che il c.t.u. abbia ritenuto di fare allo scopo Persona_1
riferimento alla data di presentazione del progetto (28.4.1988), basandosi sull'affermazione che, in base al disposto dell'art.18, comma 4, T.U. D.lgs.
76/90, “per le unità immobiliari incluse nei Piani di Recupero ai fini
dell'assegnazione dei contributi si prescinde dalla domanda…” (v. pag. 45
della relazione tecnica).
L'PP non contesta l'ammissibilità della domanda della CP_1
relativa al contributo, pur non essendo stata reperita quella presentata entro l'iniziale termine fissato dalla legge (31.3.1984), ma, piuttosto, il fatto che la richiesta - sia pure ricondotta alla presentazione del progetto del 28.4.1988, e quindi entro il termine del 30.6.1988 di cui al D.L. n. 576\del 1996, convertito con la legge n. 677 del 1996 - sia stata collocata nell'elenco tra quelle presentate entro il 31.3.1984.
L'PP conclude quindi che la domanda del andava posta CP_1
in coda, non potendo in alcun caso essere considerata prioritaria rispetto a quelle di cui alle lettere a), b e c); ciò a dire dell'istante in base al disposto dell'art. 11 ter del menzionato D.L. n. 576\del 1996, convertito con la legge n. 677 del 1996, secondo il quale “le domande medesime vengono trasmesse
ai comuni interessati per l'istruttoria da effettuarsi secondo le norme e le
priorità di cui alla lettera A, B e C del comma due e al pari di quelle presentate 18
ai comuni di tutte le regioni interessate dal 10 aprile 1984 al 30 giugno 1988,
sono poste se accolte in prosieguo alle graduatorie già predisposte;
l'erogazione dei relativi contributi avverrà nell'ambito delle risultanti
disponibilità di bilancio”.
Orbene, tale affermazione si pone innanzitutto in contrasto con quanto risultante dall'elenco approvato con la delibera di C.C. n. 50 del 10.9.2001,
già sopra menzionata e contenente espressamente “Elenco degli aventi diritto
ai contributi di cui all'art. 3 della legge 32/92 come modificato dall'art. 11
ter della legge 677/96”; quest'ultima infatti, nel richiamare espressamente le delibere del 13.7.1993 e dell'11.10.1994, nonché l'interpretazione del Pt_9
menzionato art. 11ter fornita dal , Controparte_12
riconosce espressamente in favore di la priorità b) e la Persona_1
collocazione al n. 44 della graduatoria tra i soggetti aventi diritto alla stessa.
Il ha in tale sede espressamente dichiarato di aver tenuto Pt_1
conto, nella formazione dell'elenco, tra l'altro, della presentazione della domanda entro il 30.6.1988 e del protocollo di presentazione del progetto.
La posizione dell'PP si pone peraltro anche in contrasto con la stessa posizione difensiva assunta in primo grado, avendo lo stesso in tale sede espressamente che “gli attori si possono vedere attribuire la richiesta di
contributo con la priorità di cui alla lettera B che le compete, ma non
certamente la precedenza fra i titolari della detta causa di priorità, che, per
converso, non le compete e ne le può competere..” (v. comparsa di costituzione, in fine alla stessa).
D'altra parte, quanto al ., come già Controparte_6
precisato, il stesso ha affermato in primo grado che “il condominio Pt_1 19
di non era nell'elenco della lettera “b”, ancorché vi CP_6
appartenesse”; ciò, secondo il comparente, e come sembrerebbe di comprendere dal tenore delle sue difese, in quanto posto all'interno del centro storico del avendo pertanto l'ente seguito un diverso iter Pt_1
procedimentale.
Peraltro, ove l'PP abbia originariamente fatto riferimento alla priorità c) di cui all'art. 3 della l. n. 32/1992, si tratta comunque di soggetti collocati in posizione successiva e con minore priorità rispetto a quelli inseriti in elenco con priorità b).
In conclusione, non solo l'PP non censura espressamente quanto affermato dal c.t.u in ordine alla posizione spettante ai soggetti facenti parte del , come sopra richiamato, ma, soprattutto, non Controparte_6
fornisce alcun elemento atto a modificare le conclusioni cui è giunto sul punto il primo giudice, sia pure con un percorso motivazionale che questa Corte ha ritenuto di integrare come sopra precisato.
Con ulteriore motivo di gravame l'PP chiede riformarsi la gravata sentenza quantomeno nella parte riguardante il quantum liquidato in favore dell'appellata, ritenendo non potersi confermare l'attribuzione in favore della stessa del contributo ex lege n. 219/1981, “come sbrigativamente
calcolato dal CTU (in ragione di € 204.162,72)”, e non invece nella misura di
€ 120.281,48, come richiesto del resto in primo grado.
Orbene, osserva la Corte che il c.t.u. ha sul punto chiarito a pag. 70
della propria relazione i criteri in base ai quali è stato determinato l'importo del contributo in questione, in particolare riconoscendo l'importo massimo spettante ad ogni condomino con l'applicazione del costo di intervento vigente 20
per l'anno 2011 (Min. Infrastrutture e Trasporti, Decreto 9 agosto 2012 in GU
n. 242 del 16.10.2012), come da tabella ivi inserita, ricalcolando quindi all'attualità il contributo dovuto per la pratica di ricostruzione del fabbricato di via Casale, partendo da quello determinato dalla apposita Commissione in data 21.1.2010, per complessivi € 120 281,48.
Va innanzitutto sul punto evidenziato che, contrariamente a quanto deduce parte PP, l'attrice ha originariamente richiesto la determinazione dell'importo del contributo nella misura effettivamente spettante, o comunque nell'importo stabilito dalla Commissione nella misura di € 120.281,48, oltre agli aggiornamenti di cui alla l. 219/81 ed agli interessi moratori;
la condanna emessa dal Tribunale è quindi del tutto in linea con l'originaria domanda proposta dall'attrice.
Quanto al merito della censura, la stessa non affronta minimamente il percorso motivazionale del c.t.u., siccome richiamato - sia pure del tutto genericamente e senza specifica menzione di tali aspetti - dal primo giudice,
trattandosi di motivo di gravame non solo di dubbia ammissibilità ma,
soprattutto, certamente infondato.
Quanto infine all'ultimo motivo di censura, riguardante la presunta lesione del principio del contraddittorio, non avendo le parti presentato innanzi al Tribunale le proprie conclusioni contemporaneamente - sia pure entrambe alla prefissata udienza di discussione del 15.10.2020 - per effetto di una riapertura del verbale legata ad un equivoco quanto all'orario prefissato,
l'PP non ha minimamente neanche accennato a quale pregiudizio lo stesso avrebbe per tale ragione subito rispetto alle proprie facoltà difensive;
si tratta pertanto di rilievo di mera forma, del tutto privo di riflessi sul richiamato 21
principio del contraddittorio al quale, infatti, l'PP non ha fatto alcun riferimento nella comparsa conclusionale presentata in primo grado.
In conclusione, sulla base delle considerazioni che precedono, essendo risultati infondati tutti i motivi di gravame, va rigettata la proposta impugnazione, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Avellino n. 1689/2020 del 18.11.2020.
Le spese e competenze del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'PP , in persona del Parte_1
legale rapp.te pro - tempore, e si liquidano di ufficio in favore dell'appellata come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione Controparte_1
di riferimento (da € 52.001,00 ad € 260.000,00) di cui al D.M. 55/2014
recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per
la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base al valore dichiarato della controversia, nonché tenendo conto del grado di difficoltà delle questioni trattate;
nulla viene liquidato per l'attività istruttoria, non essendosi la stessa svolta nel presente grado.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. va disposta la distrazione di dette spese e competenze in favore dell'Avv. Maria Carmela Picariello, dichiaratasi anticipataria.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'PP , in persona del legale rapp.te pro Parte_1
– tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. 22
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con citazione del 17.12.2020 dal , in Parte_1
persona del legale rapp.te pro - tempore, nei confronti di , Controparte_1
ed avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1689/2020 del
18.11.2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata sentenza;
2) Condanna il , in persona del legale Parte_1
rapp.te pro - tempore, al pagamento in favore di , Controparte_1
delle spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio,
che liquida in complessivi € 8.000,00 per compensi, oltre rimb. forf.
spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa,
se dovute;
3) Dispone la distrazione di spese e competenze di cui al capo che precede, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Maria Carmela
Picariello, dichiaratasi anticipataria;
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'PP , in persona del legale Parte_1
rapp.te pro – tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.2.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE 23
Fulvio Dacomo