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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/08/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2968/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CECERE Parte_1 C.F._1
VALERIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CECERE VALERIA
RICORRENTE contro
(C.F. - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA
[...] P.IVA_2
DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliati presso il difensore avv.
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato evocava in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Bologna, quale giudice del lavoro, il , chiedendo di annullare la Controparte_1 sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogatagli con provvedimento del 5.6.2024. Affermava che: 1) dal 29.3.2021 aveva svolto servizio presso l'Archivio Notarile di Bologna come assistente amministrativo occupandosi di amministrazione e contabilità; 2) non aveva mai avuto nessun problema, finché nel gennaio 2023 era arrivata una nuova dirigente, che aveva iniziato a riprenderlo continuamente, senza ragione;
3) aveva avviato un procedimento disciplinare narrando di un alterco avuto con lui dinanzi a un terzo esterno e a una dipendente;
in particolare, avrebbe accusato la dirigente di averle “rubato una ciabatta
pagina 1 di 4 dalla sua postazione” e di avere riportato notizie false all'INAIL per un infortunio avvenuto mesi prima;
4) si era difeso affermando che non era venuto a conoscenza dell'asportazione della ciabatta se non quando era avvenuta, così evidenziando la contraddittorietà con quanto riferito dalla dirigente, che affermava di averlo avvisato, e la mancata conferma delle accuse da chi era presente, che non aveva sentito le parole asseritamente riferite nella contestazione;
5) nonostante ciò gli era stata applicata la sanzione di due giorni di sospensione, applicatagli il 6 e 7 giugno 2024; 6) la sanzione era illegittima perché: a) era stata adottata da un organo monocratico e non collegiale, e quindi privo di competenza ad adottarla;
b) era stato violato il termine di cui all'art. 55-bis, comma 4, D.l.vo n. 165/01; c) non risultava affisso sul luogo di lavoro il codice disciplinare ex art. 25, comma 10, CCNL 6.7.1995; d) era insussistente
“l'infrazione addebitatagli” e, comunque, “assente il nesso di proporzionalità tra l'addebito e la sanzione, infatti non vi sono prove a sostegno della narrazione della Dirigente ma solo una valutazione discrezionale non aderente alla realtà, così come altresì rappresentata dai testi escussi e quindi una contraddittorietà motivazionale del provvedimento”. Si costituivano in giudizio il e l' Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto.
[...]
Affermavano che era stata adottata nel rispetto del procedimento di cui all'art. 55-bis D.l.vo n. 165/01 e che il fatto addebitato - nemmeno contestato dal ricorrente nel suo svolgimento materiale - era proporzionato alla sanzione irrogata.
Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 30.7.2025, con lettura del dispositivo e motivazione riservata. Lamenta il ricorrente l'insussistenza del fatto contestato o, comunque, la sproporzione della sanzione irrogata rispetto alla sua gravità. La censura è fondata. Dalla contestazione disciplinare (documento n. 4 di part resistente), risulta che al ricorrente è contestato di avere accusato la dirigente - con toni alterati e minacciosi - di avergli rubato una ciabatta e divere dichiarato il falso all'INAIL in occasione di un passato infortunio sul lavoro, e ciò in presenza sia di una dipendente che di un tecnico terzo. L'art. 16 del d.P.R. n. 62/13 dispone che: “La violazione degli obblighi previsti dal presente codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principî di gradualità e proporzionalità delle sanzioni”. L'art. 54, comma 3, D.l.vo n. 165/01 stabilisce che la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1. Ex art. 43, commi 3 e 4, CCNL Funzioni Centrali del 9.5.2022 (non prodotto dalle parti, ma conoscibile officiosamente: “La conoscibilità della fonte normativa si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo
pagina 2 di 4 nazionale di lavoro privatistico rispetto a quella in cui le questioni attengano ad un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre in quest'ultimo caso il giudice procede con mezzi propri (secondo il principio “iura novit curia”), nel primo il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio, che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, quarto comma, cod. proc. civ.” (Cass. civ., sez. lav., n. 19507/14), la sanzione disciplinare “dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: … b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
… h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti” (comma 3) e “La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3; b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3; …” (comma 4). Nel caso in esame, dall'esame dei verbali nel quale le due persone sono state sentite emerge senz'altro la discussione fra il ricorrente e la sua dirigente, ma i fatti non risultano completamente riferiti come quelli contestati. Quanto al fatto che costui ha accusato la Dirigente di avergli rubato la ciabatta, la teste ha riferito che il ricorrente chiese alla Dirigente come mai gli aveva tolto la Tes_1 ciabatta e il teste il tecnico incaricato, ha riferito che gli sembrava di avere Testimone_2 sentito che diceva che la Dirigente gli aveva preso, gli aveva rubato la ciabatta. Solo la teste ha riferito inoltre che aveva detto che avrebbe chiamato i Carabinieri, mentre il Tes_1 teste ha riferito di non averla sentita. Tes_2
Quanto al fatto che costui ha accusato la Dirigente di avere dichiarato il falso all'INAIL a proposito di un suo precedente infortunio, nessuno dei due testimoni ha riferito tale circostanza. Quanto infine al tono usato, la teste ha dichiarato che il ricorrente era Tes_1 alterato, parlava con veemenza e aveva uno sguardo infastidito, mentre il teste Testimone_2 ha dichiarato che il ricorrente era molto alterato, il tono della voce era molto alto, ma non aggressivo.
Se così è, anzitutto non è risultata in alcun modo confermata l'accusa alla dirigente di avere dichiarato il falso all'INAIL. Circa poi la ciabatta, non v'è dubbio che il ricorrente si sia alterato con la Dirigente per avergliela presa, quando è pacifico che la condotta della Dirigente era legittima - trattandosi di dotazione dell'ufficio che doveva essere spostata - e che, in ogni caso, il ricorrente non ne era proprietario. E tuttavia, da un lato, non è risultato con sufficiente certezza che l'abbia espressamente accusata di avergliela “rubata” (un testimone riferisce di non aver sentito l'espressione, un altro non ne è sicuro, così come un testimone riferisce di avergli sentito dire che avrebbe chiamato i Carabinieri, mentre l'altro non ha sentito la frase) e, dall'altro, non è emerso che la discussione – in cui pure il suo tono di voce era alto e alterato – abbia assunto toni minacciosi o offensivi, negati da entrambi i testimoni.
pagina 3 di 4 Dunque, la lite – seppure espressione di un'alterazione non giustificata nei confronti della Dirigente e avvenuta in presenza di terzi – non v'è prova che abbia integrato quella
“condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori”, rilevante disciplinarmente, di cui alla lettera b) del comma 3 del citato art. 43, che prevede la sanzione massima della multa, né ha tantomeno assunto quella “particolare gravità” richiesta dal comma 4 per meritare la sanzione della sospensione. In conseguenza di ciò, deve essere annullata la sanzione irrogata a il Parte_1
15.4.2024. La decisione in tal senso della controversia esime dalla valutazione delle altre questioni svolte, compresa quella relativa all'organo competente ad adottare la sanzione. La particolarità della vicenda trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 2968/24 R. G. LAV. promossa da Parte_1 contro il , in persona del Ministro pro tempore, e l' Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza Controparte_2 disattesa e respinta, così provvede:
- annulla la sanzione irrogata a il 15.4.2024; Parte_1
- compensa per intero fra le parti le spese processuali;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 30.7.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2968/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CECERE Parte_1 C.F._1
VALERIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CECERE VALERIA
RICORRENTE contro
(C.F. - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA
[...] P.IVA_2
DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliati presso il difensore avv.
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato evocava in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Bologna, quale giudice del lavoro, il , chiedendo di annullare la Controparte_1 sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogatagli con provvedimento del 5.6.2024. Affermava che: 1) dal 29.3.2021 aveva svolto servizio presso l'Archivio Notarile di Bologna come assistente amministrativo occupandosi di amministrazione e contabilità; 2) non aveva mai avuto nessun problema, finché nel gennaio 2023 era arrivata una nuova dirigente, che aveva iniziato a riprenderlo continuamente, senza ragione;
3) aveva avviato un procedimento disciplinare narrando di un alterco avuto con lui dinanzi a un terzo esterno e a una dipendente;
in particolare, avrebbe accusato la dirigente di averle “rubato una ciabatta
pagina 1 di 4 dalla sua postazione” e di avere riportato notizie false all'INAIL per un infortunio avvenuto mesi prima;
4) si era difeso affermando che non era venuto a conoscenza dell'asportazione della ciabatta se non quando era avvenuta, così evidenziando la contraddittorietà con quanto riferito dalla dirigente, che affermava di averlo avvisato, e la mancata conferma delle accuse da chi era presente, che non aveva sentito le parole asseritamente riferite nella contestazione;
5) nonostante ciò gli era stata applicata la sanzione di due giorni di sospensione, applicatagli il 6 e 7 giugno 2024; 6) la sanzione era illegittima perché: a) era stata adottata da un organo monocratico e non collegiale, e quindi privo di competenza ad adottarla;
b) era stato violato il termine di cui all'art. 55-bis, comma 4, D.l.vo n. 165/01; c) non risultava affisso sul luogo di lavoro il codice disciplinare ex art. 25, comma 10, CCNL 6.7.1995; d) era insussistente
“l'infrazione addebitatagli” e, comunque, “assente il nesso di proporzionalità tra l'addebito e la sanzione, infatti non vi sono prove a sostegno della narrazione della Dirigente ma solo una valutazione discrezionale non aderente alla realtà, così come altresì rappresentata dai testi escussi e quindi una contraddittorietà motivazionale del provvedimento”. Si costituivano in giudizio il e l' Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto.
[...]
Affermavano che era stata adottata nel rispetto del procedimento di cui all'art. 55-bis D.l.vo n. 165/01 e che il fatto addebitato - nemmeno contestato dal ricorrente nel suo svolgimento materiale - era proporzionato alla sanzione irrogata.
Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 30.7.2025, con lettura del dispositivo e motivazione riservata. Lamenta il ricorrente l'insussistenza del fatto contestato o, comunque, la sproporzione della sanzione irrogata rispetto alla sua gravità. La censura è fondata. Dalla contestazione disciplinare (documento n. 4 di part resistente), risulta che al ricorrente è contestato di avere accusato la dirigente - con toni alterati e minacciosi - di avergli rubato una ciabatta e divere dichiarato il falso all'INAIL in occasione di un passato infortunio sul lavoro, e ciò in presenza sia di una dipendente che di un tecnico terzo. L'art. 16 del d.P.R. n. 62/13 dispone che: “La violazione degli obblighi previsti dal presente codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principî di gradualità e proporzionalità delle sanzioni”. L'art. 54, comma 3, D.l.vo n. 165/01 stabilisce che la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1. Ex art. 43, commi 3 e 4, CCNL Funzioni Centrali del 9.5.2022 (non prodotto dalle parti, ma conoscibile officiosamente: “La conoscibilità della fonte normativa si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo
pagina 2 di 4 nazionale di lavoro privatistico rispetto a quella in cui le questioni attengano ad un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre in quest'ultimo caso il giudice procede con mezzi propri (secondo il principio “iura novit curia”), nel primo il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio, che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, quarto comma, cod. proc. civ.” (Cass. civ., sez. lav., n. 19507/14), la sanzione disciplinare “dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: … b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
… h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti” (comma 3) e “La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3; b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3; …” (comma 4). Nel caso in esame, dall'esame dei verbali nel quale le due persone sono state sentite emerge senz'altro la discussione fra il ricorrente e la sua dirigente, ma i fatti non risultano completamente riferiti come quelli contestati. Quanto al fatto che costui ha accusato la Dirigente di avergli rubato la ciabatta, la teste ha riferito che il ricorrente chiese alla Dirigente come mai gli aveva tolto la Tes_1 ciabatta e il teste il tecnico incaricato, ha riferito che gli sembrava di avere Testimone_2 sentito che diceva che la Dirigente gli aveva preso, gli aveva rubato la ciabatta. Solo la teste ha riferito inoltre che aveva detto che avrebbe chiamato i Carabinieri, mentre il Tes_1 teste ha riferito di non averla sentita. Tes_2
Quanto al fatto che costui ha accusato la Dirigente di avere dichiarato il falso all'INAIL a proposito di un suo precedente infortunio, nessuno dei due testimoni ha riferito tale circostanza. Quanto infine al tono usato, la teste ha dichiarato che il ricorrente era Tes_1 alterato, parlava con veemenza e aveva uno sguardo infastidito, mentre il teste Testimone_2 ha dichiarato che il ricorrente era molto alterato, il tono della voce era molto alto, ma non aggressivo.
Se così è, anzitutto non è risultata in alcun modo confermata l'accusa alla dirigente di avere dichiarato il falso all'INAIL. Circa poi la ciabatta, non v'è dubbio che il ricorrente si sia alterato con la Dirigente per avergliela presa, quando è pacifico che la condotta della Dirigente era legittima - trattandosi di dotazione dell'ufficio che doveva essere spostata - e che, in ogni caso, il ricorrente non ne era proprietario. E tuttavia, da un lato, non è risultato con sufficiente certezza che l'abbia espressamente accusata di avergliela “rubata” (un testimone riferisce di non aver sentito l'espressione, un altro non ne è sicuro, così come un testimone riferisce di avergli sentito dire che avrebbe chiamato i Carabinieri, mentre l'altro non ha sentito la frase) e, dall'altro, non è emerso che la discussione – in cui pure il suo tono di voce era alto e alterato – abbia assunto toni minacciosi o offensivi, negati da entrambi i testimoni.
pagina 3 di 4 Dunque, la lite – seppure espressione di un'alterazione non giustificata nei confronti della Dirigente e avvenuta in presenza di terzi – non v'è prova che abbia integrato quella
“condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori”, rilevante disciplinarmente, di cui alla lettera b) del comma 3 del citato art. 43, che prevede la sanzione massima della multa, né ha tantomeno assunto quella “particolare gravità” richiesta dal comma 4 per meritare la sanzione della sospensione. In conseguenza di ciò, deve essere annullata la sanzione irrogata a il Parte_1
15.4.2024. La decisione in tal senso della controversia esime dalla valutazione delle altre questioni svolte, compresa quella relativa all'organo competente ad adottare la sanzione. La particolarità della vicenda trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 2968/24 R. G. LAV. promossa da Parte_1 contro il , in persona del Ministro pro tempore, e l' Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza Controparte_2 disattesa e respinta, così provvede:
- annulla la sanzione irrogata a il 15.4.2024; Parte_1
- compensa per intero fra le parti le spese processuali;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 30.7.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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