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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/03/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1613/2020 R.G.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 25/03/2025, alle ore 10.06, viene chiamata la causa indicata in epigrafe.
È presente per , in sostituzione dell'Avv. Marchese l'Avv. Gabriella Donzì, la CP_1 quale si riporta in atti e insiste.
È presente per , in sostituzione dell'Avv. Scaffidi Lallaro, l'Avv. Fabiana Controparte_2
Scaffidi Lallaro, la quale si riporta agli atti processuali e alle note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1613/2020 R.G. promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
col patrocinio dell'Avv. Francesco Marchese,
Attore -
nei confronti di:
Pag. 1 di 8 (C.F.: ), Controparte_3 C.F._2
col patrocinio dell'Avv. Tino Scaffidi,
-Convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN
FATTO ED IN DIRITTO
Le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti.
Con atto di citazione notificato in data 05/11/2020, ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Patti, al Controparte_3
fine di ottenere - previa dichiarazione di autenticità della sottoscrizione relativa alla scrittura del 28/01/2001 - la condanna di quest'ultima, nella qualità di erede di Persona_1
alla corresponsione in proprio favore della complessiva somma di euro 62.768,33,
[...]
come da atto di precetto notificato in data 19/10/2020 in forza di D.I. n. 9/2001 emesso dal
Tribunale di Sant'Agata di Militello.
Si è costituita in giudizio contestando la pretesa Controparte_3 creditoria dell'attore nonché l'autenticità della sottoscrizione relativa alla scrittura del
28/01/2001; ha chiesto, quindi, il rigetto delle domande avversarie.
All'esito dell'udienza del 06/04/2021, il G.I., dato atto della tempestiva richiesta dei termini ex art. 183 comma 6 CPC e ritenuta l'utilità per l'oggetto della controversia e per i rapporti di affinità tra le parti, ha disposto l'avvio del procedimento di mediazione.
Avviata la procedura di mediazione a cura di la stessa si è Parte_1
conclusa con esito negativo.
Quindi, considerati il disconoscimento della convenuta e la richiesta di perizia calligrafica dell'attore, è stata disposta consulenza grafologica ai sensi dell'art. 219 CPC.
Poi, con ordinanza del 23/12/2023 il Giudice, rilevato che le parti non hanno offerto scritture di comparazione utili ai fini della CTU grafologica e reputata, quindi, la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, per la discussione della causa.
All'udienza del 25 Marzo 2025, le parti hanno discusso giusta verbale di udienza.
Pag. 2 di 8 *****
La domanda di non può trovare accoglimento per i motivi di Parte_1
seguito esposti.
L'attore ha dedotto di aver a suo tempo stipulato, insieme alla propria moglie _4
il contratto PABC n. 8595.04292.000.45 con Sicilcassa nonché la sovvenzione
[...]
fiduciaria n. 1818.542.0346.26 con Banco di Sicilia S.p.A, nell'esclusivo interesse del fratello il quale non poteva intrattenere rapporti bancari. Parte_1 Persona_1
Ha, altresì, precisato che tutte le somme messe a disposizione dagli istituti di credito sono state utilizzate esclusivamente da e che i conti, fittiziamente Persona_1
intestati agli attori, erano andati in sofferenza, sicché il Banco di Sicilia, anche quale successore di Sicilcassa, aveva richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Sant'Agata di Militello il
D.I. n. 9/01 per l'ammontare di £. 44.024.884, oltre interessi.
L'attore ha, quindi, asserito che in data 28/01/2001 ha rilasciato Persona_1
la dichiarazione datata 28/01/2001 - redatta dalla figlia di quest'ultimo - Persona_2
con cui ha riconosciuto come proprio il debito di cui al D.I. n. 9/2001 emesso in favore del
Banco di Sicilia.
L'attore ha prodotto in giudizio detta dichiarazione, che di seguito si trascrive, riportante in calce la sottoscrizione di “IL SOTTOSCRITTO Persona_1 [...]
NATO A FICARRA IL 19.05-1951 RESIDENTE IN PIRAINO VIA Parte_2
RAGUSA N. 46 DICHIARO CHE IL DEBITO AFFERENTE AL DECRETO INGIUNTIVO N.
9/2001 – N. 5736/00 A FAVORE DEL BANCO DI SICILIA CHE È SUBENTRATO ALLA
C.C.R.V.E. È STATO CONTRATTO DA MIO FRATELLO E DA MIA COGNATA NEL MIO
INTERESSE E SONO IO PERSONALMENTE OBBLIGATO A PAGARE E MI IMPEGNO A
PAGARE IL PREDETTO DEBITO E TALE RICONOSCIMENTO DI DEBITO VALE SIA
PER ME CHE PER I MIEI AVENTI CAUSA. ATTUALMENTE PER PRENDERE TEMPO
ABBIAMO FATTO OPPOSIZIONE AL PREDETTO DECRETO INGIUNTIVO, MA
QUANDO VERRÀ IL TEMPO DE PAGAMENTO DOVRÒ PROVVEDERE
PERSONALMENTE AL PAGAMENTO. LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.
28.1.2001. ”. Email_1 Persona_1
Pag. 3 di 8 Come da documentazione in atti, in pendenza del giudizio di opposizione, Parte_1
e la moglie hanno convenuto in giudizio
[...] Controparte_4 Controparte_3
dinanzi Tribunale di Patti (causa civile iscritta la n. 1325/06 R.G.), volto ad
[...] ottenere la manleva dall'erede di Persona_1
Nell'ambito di detto giudizio in cui la convenuta ha contestato la pretesa creditoria degli attori, sono stati escussi come testimoni i figli di e Parte_1 Persona_1 _4
, nonché il figlio di . Tes_1 Parte_1 Tes_1
Il giudizio è stato definito con la sentenza n. 305/2012 con cui è stata rigettata la domanda degli attori perché “per quanto emerge da tale scrittura l'obbligo dell'interponente sorgerebbe al momento in cui viene il tempo di pagare, e tale tempo non era certo venuto alla data della domanda, perché il D.I. a quella data era opposto e non era stata emessa sentenza di rigetto”.
Successivamente, a seguito del rigetto dell'opposizione, con atto di precetto notificato a titolare del credito a seguito di successivi Parte_1 Controparte_5
atti di fusione per incorporazione e di cessioni in blocco ivi specificati, ha chiesto il pagamento di quanto dovuto in forza del contratto PABC n. 8595.04292.000.45 e della sovvenzione fiduciaria n. 1818.542.0346.26, ossia della complessiva somma di euro
62.768,33, oltre interessi.
L'attore, quindi, ritenuto che con l'atto di precetto è maturato l'obbligo assunto da con la scrittura del 28/01/2001, e per esso, ai sensi dell'art. 754 Persona_1
CC, dall'erede (tenuto conto della rinuncia all'eredità dei Controparte_3 figli e ), ha citato quest'ultima dinanzi al Tribunale di Patti al fine di ottenerne _4 Tes_1
l'adempimento.
Senonché la convenuta ha contestato l'assunzione di debito da parte del Controparte_2
marito, negando che egli abbia mai ricevuto e/o utilizzato le somme che gli istituti di credito hanno erogato ai coniugi in virtù dei rapporti bancari indicati in Parte_3
citazione.
Ha, altresì, tempestivamente contestato formalmente sia il contenuto che la sottoscrizione della dichiarazione del 28/01/2001, dichiarando di non conoscere/riconoscere la scrittura e la
Pag. 4 di 8 sottoscrizione del proprio dante causa , e ciò nel rispetto di quanto disciplinato Parte_1 dall'art. 214 CPC.
I. Sulla ricognizione di debito.
Secondo il disposto dell'art. 2702 CC, la scrittura privata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da parte di chi la sottoscrive e se ne assume la paternità.
L'art. 214 CPC dispone che “I. Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata se intende disconoscerla è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione. II. Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore”.
Sicché gli eredi possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione al fine di evitare che la scrittura acquisti efficacia probatoria nei loro confronti, con la conseguenza che la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione ai sensi dell'art. 216 CPC.
Orbene, l'attore a seguito di disconoscimento della convenuta, ha proposto istanza di verificazione senza produrre, però, idonea documentazione necessaria alla comparazione, rendendo impossibile la disposta consulenza grafologica.
Ciò ha impedito che l'attore possa valersi di detta scrittura al fine di dimostrare la ricognizione di debito da parte di Persona_1
A tal fine non sono da ritenersi rilevanti neppure le dichiarazioni testimoniali rese dai figli di e di nell'ambito del citato giudizio iscritto Persona_1 Parte_1
al n. 1325/06 R.G., volto ad ottenere la manleva dall'erede di Persona_1
Invero, come si evince dal verbale di udienza prodotto dall'attore, figlia di Persona_2
ha dichiarato di aver redatto la scrittura de qua precisando che Persona_1
“la data apposta sulla ricognizione di debito “28/01/2001” non l'ho scritta io. La firma apposta in calce a tale dichiarazione non risponde né alla grafia di mio padre né al suo normale modo di firmarsi come “ ”. Parte_2
Anche , fratello di ha affermato “nulla so sulla dichiarazione a Testimone_2 _4
firma di mio padre che mi viene posta in visione. Neanche la sottoscrizione su questa
Pag. 5 di 8 dichiarazione appartiene a mio padre che si firmava sempre come . Parte_2
Non riconosco neppure la grafia come appartenente a mio padre. La grafia con cui è scritta la dichiarazione di riconoscimento di debito appartiene a mia sorella;
la stessa mi disse _4
di averla scritta su richiesta di mio zio Dichiaro che la data apposta Parte_1 su tale scrittura “28/01/2001” non è scritta di pugno da mia sorella. Preciso che ho abitato con mio padre fino alla sua morte avvenuta nel 2001 e, solo nel 2004 ho avuto notizia ed ho visto la scrittura di disconoscimento...”.
Neppure possono ritenersi utili le dichiarazioni rese da , figlio di Testimone_2
il quale, sebbene abbia confermato come vera la circostanza di cui alla Parte_1
Cont lettera c) delle memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 (“vero o no che volendo il sig.
tenere indenne il fratello e la cognata, dalle conseguenze delle Persona_1
azioni giudiziarie intraprese dal Banco di Sicilia per il recupero del debito assunto per suo conto, in data 28\01\01 in presenza oltre che dei sig.ri e Parte_1 _4
, anche dei propri figli e , sottoscrisse la dichiarazione di
[...] Persona_2 Tes_1 riconoscimento di debito”), al contempo ha dichiarato di aver appreso di detta circostanza in quanto riferita dal padre.
Pertanto, per le ragioni esposte, la scrittura datata 28/01/2001 non può avere efficacia probatoria sui fatti dedotti da parte attrice.
Il. Sulla fonte negoziale.
Come anticipato, l'attore sostiene di aver ottenuto i finanziamenti dagli istituti di credito nell'esclusivo interesse di e che le somme erogate sono state Persona_1 utilizzate esclusivamente da quest'ultimo; afferma, altresì che si Persona_1
è obbligato a restituire detta somma “quando verrà il tempo del pagamento”.
Sicché, ritiene che tra le parti sia stato stipulato un contratto di mutuo disciplinato dall'art. 1813 CC, secondo cui: “il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.
Di contro, come già accennato, la convenuta ha contestato l'assunzione del CP_3
debito da parte del marito ed ha espressamente negato che il marito abbia mai ricevuto e/o
Pag. 6 di 8 utilizzato le somme che gli istituti di credito hanno erogato ai coniugi Parte_4
in virtù dei rapporti bancari indicati in citazione.
[...]
Pertanto, alla luce delle contestazioni sollevate, l'attore avrebbe dovuto provare tutte gli elementi costitutivi della domanda secondo le ordinarie regole sulla ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 CC.
La Suprema Corte ha affermato che “la prova della materiale consegna, nel senso della messa a disposizione del denaro o delle altre cose mutuate in favore del mutuatario, costituisce condizione dell'azione il cui onere (ex art. 2697 c.c.) ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione” (Cassazione civile sez.
II, 22/11/2021, n. 35959).
Pertanto, il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue, quindi, che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione.
Nel caso che ci occupa, l'attore non solo non ha dato prova della ricognizione di debito da parte di ma non ha neppure provato la datio rei. Persona_1
In relazione al caso in esame, la convenuta ha espressamente negato la “datio” CP_3 di denaro, con la conseguenza che l'attore avrebbe dovuto fornirne la prova.
Pertanto, considerato che l'attore non ha provato la fonte negoziale della propria domanda, la stessa deve essere rigettata.
3. Spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M n. 55/14, come aggiornati con D.M. n. 147/2022, in ragione dell'attività difensiva che si è resa in concreto necessaria, in base allo scaglione di riferimento, e con esclusione della fase istruttoria, non espletata.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
1. RIGETTA LA DOMANDA ATTOREA;
2. CONDANNA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE Parte_1
IN FAVORE DI RICCIARDO RIZZO CELESTINA CHE SI LIQUIDANO IN EURO
4.217,00, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E CPA OVE DOVUTI
COME PER LEGGE;
Così deciso in Patti il 25/03/2025.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 8 di 8
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 25/03/2025, alle ore 10.06, viene chiamata la causa indicata in epigrafe.
È presente per , in sostituzione dell'Avv. Marchese l'Avv. Gabriella Donzì, la CP_1 quale si riporta in atti e insiste.
È presente per , in sostituzione dell'Avv. Scaffidi Lallaro, l'Avv. Fabiana Controparte_2
Scaffidi Lallaro, la quale si riporta agli atti processuali e alle note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1613/2020 R.G. promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
col patrocinio dell'Avv. Francesco Marchese,
Attore -
nei confronti di:
Pag. 1 di 8 (C.F.: ), Controparte_3 C.F._2
col patrocinio dell'Avv. Tino Scaffidi,
-Convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN
FATTO ED IN DIRITTO
Le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti.
Con atto di citazione notificato in data 05/11/2020, ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Patti, al Controparte_3
fine di ottenere - previa dichiarazione di autenticità della sottoscrizione relativa alla scrittura del 28/01/2001 - la condanna di quest'ultima, nella qualità di erede di Persona_1
alla corresponsione in proprio favore della complessiva somma di euro 62.768,33,
[...]
come da atto di precetto notificato in data 19/10/2020 in forza di D.I. n. 9/2001 emesso dal
Tribunale di Sant'Agata di Militello.
Si è costituita in giudizio contestando la pretesa Controparte_3 creditoria dell'attore nonché l'autenticità della sottoscrizione relativa alla scrittura del
28/01/2001; ha chiesto, quindi, il rigetto delle domande avversarie.
All'esito dell'udienza del 06/04/2021, il G.I., dato atto della tempestiva richiesta dei termini ex art. 183 comma 6 CPC e ritenuta l'utilità per l'oggetto della controversia e per i rapporti di affinità tra le parti, ha disposto l'avvio del procedimento di mediazione.
Avviata la procedura di mediazione a cura di la stessa si è Parte_1
conclusa con esito negativo.
Quindi, considerati il disconoscimento della convenuta e la richiesta di perizia calligrafica dell'attore, è stata disposta consulenza grafologica ai sensi dell'art. 219 CPC.
Poi, con ordinanza del 23/12/2023 il Giudice, rilevato che le parti non hanno offerto scritture di comparazione utili ai fini della CTU grafologica e reputata, quindi, la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, per la discussione della causa.
All'udienza del 25 Marzo 2025, le parti hanno discusso giusta verbale di udienza.
Pag. 2 di 8 *****
La domanda di non può trovare accoglimento per i motivi di Parte_1
seguito esposti.
L'attore ha dedotto di aver a suo tempo stipulato, insieme alla propria moglie _4
il contratto PABC n. 8595.04292.000.45 con Sicilcassa nonché la sovvenzione
[...]
fiduciaria n. 1818.542.0346.26 con Banco di Sicilia S.p.A, nell'esclusivo interesse del fratello il quale non poteva intrattenere rapporti bancari. Parte_1 Persona_1
Ha, altresì, precisato che tutte le somme messe a disposizione dagli istituti di credito sono state utilizzate esclusivamente da e che i conti, fittiziamente Persona_1
intestati agli attori, erano andati in sofferenza, sicché il Banco di Sicilia, anche quale successore di Sicilcassa, aveva richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Sant'Agata di Militello il
D.I. n. 9/01 per l'ammontare di £. 44.024.884, oltre interessi.
L'attore ha, quindi, asserito che in data 28/01/2001 ha rilasciato Persona_1
la dichiarazione datata 28/01/2001 - redatta dalla figlia di quest'ultimo - Persona_2
con cui ha riconosciuto come proprio il debito di cui al D.I. n. 9/2001 emesso in favore del
Banco di Sicilia.
L'attore ha prodotto in giudizio detta dichiarazione, che di seguito si trascrive, riportante in calce la sottoscrizione di “IL SOTTOSCRITTO Persona_1 [...]
NATO A FICARRA IL 19.05-1951 RESIDENTE IN PIRAINO VIA Parte_2
RAGUSA N. 46 DICHIARO CHE IL DEBITO AFFERENTE AL DECRETO INGIUNTIVO N.
9/2001 – N. 5736/00 A FAVORE DEL BANCO DI SICILIA CHE È SUBENTRATO ALLA
C.C.R.V.E. È STATO CONTRATTO DA MIO FRATELLO E DA MIA COGNATA NEL MIO
INTERESSE E SONO IO PERSONALMENTE OBBLIGATO A PAGARE E MI IMPEGNO A
PAGARE IL PREDETTO DEBITO E TALE RICONOSCIMENTO DI DEBITO VALE SIA
PER ME CHE PER I MIEI AVENTI CAUSA. ATTUALMENTE PER PRENDERE TEMPO
ABBIAMO FATTO OPPOSIZIONE AL PREDETTO DECRETO INGIUNTIVO, MA
QUANDO VERRÀ IL TEMPO DE PAGAMENTO DOVRÒ PROVVEDERE
PERSONALMENTE AL PAGAMENTO. LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.
28.1.2001. ”. Email_1 Persona_1
Pag. 3 di 8 Come da documentazione in atti, in pendenza del giudizio di opposizione, Parte_1
e la moglie hanno convenuto in giudizio
[...] Controparte_4 Controparte_3
dinanzi Tribunale di Patti (causa civile iscritta la n. 1325/06 R.G.), volto ad
[...] ottenere la manleva dall'erede di Persona_1
Nell'ambito di detto giudizio in cui la convenuta ha contestato la pretesa creditoria degli attori, sono stati escussi come testimoni i figli di e Parte_1 Persona_1 _4
, nonché il figlio di . Tes_1 Parte_1 Tes_1
Il giudizio è stato definito con la sentenza n. 305/2012 con cui è stata rigettata la domanda degli attori perché “per quanto emerge da tale scrittura l'obbligo dell'interponente sorgerebbe al momento in cui viene il tempo di pagare, e tale tempo non era certo venuto alla data della domanda, perché il D.I. a quella data era opposto e non era stata emessa sentenza di rigetto”.
Successivamente, a seguito del rigetto dell'opposizione, con atto di precetto notificato a titolare del credito a seguito di successivi Parte_1 Controparte_5
atti di fusione per incorporazione e di cessioni in blocco ivi specificati, ha chiesto il pagamento di quanto dovuto in forza del contratto PABC n. 8595.04292.000.45 e della sovvenzione fiduciaria n. 1818.542.0346.26, ossia della complessiva somma di euro
62.768,33, oltre interessi.
L'attore, quindi, ritenuto che con l'atto di precetto è maturato l'obbligo assunto da con la scrittura del 28/01/2001, e per esso, ai sensi dell'art. 754 Persona_1
CC, dall'erede (tenuto conto della rinuncia all'eredità dei Controparte_3 figli e ), ha citato quest'ultima dinanzi al Tribunale di Patti al fine di ottenerne _4 Tes_1
l'adempimento.
Senonché la convenuta ha contestato l'assunzione di debito da parte del Controparte_2
marito, negando che egli abbia mai ricevuto e/o utilizzato le somme che gli istituti di credito hanno erogato ai coniugi in virtù dei rapporti bancari indicati in Parte_3
citazione.
Ha, altresì, tempestivamente contestato formalmente sia il contenuto che la sottoscrizione della dichiarazione del 28/01/2001, dichiarando di non conoscere/riconoscere la scrittura e la
Pag. 4 di 8 sottoscrizione del proprio dante causa , e ciò nel rispetto di quanto disciplinato Parte_1 dall'art. 214 CPC.
I. Sulla ricognizione di debito.
Secondo il disposto dell'art. 2702 CC, la scrittura privata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da parte di chi la sottoscrive e se ne assume la paternità.
L'art. 214 CPC dispone che “I. Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata se intende disconoscerla è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione. II. Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore”.
Sicché gli eredi possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione al fine di evitare che la scrittura acquisti efficacia probatoria nei loro confronti, con la conseguenza che la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione ai sensi dell'art. 216 CPC.
Orbene, l'attore a seguito di disconoscimento della convenuta, ha proposto istanza di verificazione senza produrre, però, idonea documentazione necessaria alla comparazione, rendendo impossibile la disposta consulenza grafologica.
Ciò ha impedito che l'attore possa valersi di detta scrittura al fine di dimostrare la ricognizione di debito da parte di Persona_1
A tal fine non sono da ritenersi rilevanti neppure le dichiarazioni testimoniali rese dai figli di e di nell'ambito del citato giudizio iscritto Persona_1 Parte_1
al n. 1325/06 R.G., volto ad ottenere la manleva dall'erede di Persona_1
Invero, come si evince dal verbale di udienza prodotto dall'attore, figlia di Persona_2
ha dichiarato di aver redatto la scrittura de qua precisando che Persona_1
“la data apposta sulla ricognizione di debito “28/01/2001” non l'ho scritta io. La firma apposta in calce a tale dichiarazione non risponde né alla grafia di mio padre né al suo normale modo di firmarsi come “ ”. Parte_2
Anche , fratello di ha affermato “nulla so sulla dichiarazione a Testimone_2 _4
firma di mio padre che mi viene posta in visione. Neanche la sottoscrizione su questa
Pag. 5 di 8 dichiarazione appartiene a mio padre che si firmava sempre come . Parte_2
Non riconosco neppure la grafia come appartenente a mio padre. La grafia con cui è scritta la dichiarazione di riconoscimento di debito appartiene a mia sorella;
la stessa mi disse _4
di averla scritta su richiesta di mio zio Dichiaro che la data apposta Parte_1 su tale scrittura “28/01/2001” non è scritta di pugno da mia sorella. Preciso che ho abitato con mio padre fino alla sua morte avvenuta nel 2001 e, solo nel 2004 ho avuto notizia ed ho visto la scrittura di disconoscimento...”.
Neppure possono ritenersi utili le dichiarazioni rese da , figlio di Testimone_2
il quale, sebbene abbia confermato come vera la circostanza di cui alla Parte_1
Cont lettera c) delle memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 (“vero o no che volendo il sig.
tenere indenne il fratello e la cognata, dalle conseguenze delle Persona_1
azioni giudiziarie intraprese dal Banco di Sicilia per il recupero del debito assunto per suo conto, in data 28\01\01 in presenza oltre che dei sig.ri e Parte_1 _4
, anche dei propri figli e , sottoscrisse la dichiarazione di
[...] Persona_2 Tes_1 riconoscimento di debito”), al contempo ha dichiarato di aver appreso di detta circostanza in quanto riferita dal padre.
Pertanto, per le ragioni esposte, la scrittura datata 28/01/2001 non può avere efficacia probatoria sui fatti dedotti da parte attrice.
Il. Sulla fonte negoziale.
Come anticipato, l'attore sostiene di aver ottenuto i finanziamenti dagli istituti di credito nell'esclusivo interesse di e che le somme erogate sono state Persona_1 utilizzate esclusivamente da quest'ultimo; afferma, altresì che si Persona_1
è obbligato a restituire detta somma “quando verrà il tempo del pagamento”.
Sicché, ritiene che tra le parti sia stato stipulato un contratto di mutuo disciplinato dall'art. 1813 CC, secondo cui: “il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.
Di contro, come già accennato, la convenuta ha contestato l'assunzione del CP_3
debito da parte del marito ed ha espressamente negato che il marito abbia mai ricevuto e/o
Pag. 6 di 8 utilizzato le somme che gli istituti di credito hanno erogato ai coniugi Parte_4
in virtù dei rapporti bancari indicati in citazione.
[...]
Pertanto, alla luce delle contestazioni sollevate, l'attore avrebbe dovuto provare tutte gli elementi costitutivi della domanda secondo le ordinarie regole sulla ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 CC.
La Suprema Corte ha affermato che “la prova della materiale consegna, nel senso della messa a disposizione del denaro o delle altre cose mutuate in favore del mutuatario, costituisce condizione dell'azione il cui onere (ex art. 2697 c.c.) ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione” (Cassazione civile sez.
II, 22/11/2021, n. 35959).
Pertanto, il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue, quindi, che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione.
Nel caso che ci occupa, l'attore non solo non ha dato prova della ricognizione di debito da parte di ma non ha neppure provato la datio rei. Persona_1
In relazione al caso in esame, la convenuta ha espressamente negato la “datio” CP_3 di denaro, con la conseguenza che l'attore avrebbe dovuto fornirne la prova.
Pertanto, considerato che l'attore non ha provato la fonte negoziale della propria domanda, la stessa deve essere rigettata.
3. Spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M n. 55/14, come aggiornati con D.M. n. 147/2022, in ragione dell'attività difensiva che si è resa in concreto necessaria, in base allo scaglione di riferimento, e con esclusione della fase istruttoria, non espletata.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
1. RIGETTA LA DOMANDA ATTOREA;
2. CONDANNA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE Parte_1
IN FAVORE DI RICCIARDO RIZZO CELESTINA CHE SI LIQUIDANO IN EURO
4.217,00, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E CPA OVE DOVUTI
COME PER LEGGE;
Così deciso in Patti il 25/03/2025.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
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