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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/08/2025, n. 2860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2860 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12402/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.11.2004 da
1) Parte_1
nato a [...] il giorno 01 novembre 1985 cittadino italiano cod. fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il giorno 18 dicembre 1987 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Fabio Nicolicchia presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 12 settembre 2015 a Ferrara trascritto al Comune di Milano (Anno 2016 Numero 0141 Registro 03 Parte 2 Serie B)
□ separati con sentenza n. 2510/2024 pubblicata il 31/12/2024
(passata in giudicato)
pagina 1 di 8 con una figlia: nata a [...] il giorno 21 settembre 2017, cittadina italiana, cod. fisc. Pt_3
C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Milano (MI), in via Fogazzaro n. 14 assegnata al marito.
3) La figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Pt_3 paritetica presso entrambi i genitori e residenza anagrafica nella già casa coniugale.
3.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordin ario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse della figlia in merito.
3.2) I genitori, oltre a cooperare nell'esercizio della responsabilità genitoriale, sempre in funzione della crescita serena della minore, si impegnano reciprocamente:
a) ad agevolare in ogni modo possibile i rapporti tra la figlia e l'altro genitore;
b) a vivere i loro reciproci rapporti personali con uno spirito di armonia che permetta l'interrelazione e l'integrazione delle due figure genitoriali -entrambe necessarie per il pieno sviluppo ed equilibrio della minore;
c) a non denigrare sminuire o rappresentare in negativo agli occhi della figlia l'immagine dell'altro genitore, ma al contrario ad evidenziarne validità importanza e significato;
d) a non coinvolgere la figlia in eventuali tensioni fra essi genitori;
e) a scambiarsi ogni notizia da ritenersi utile per una sana ed equilibrata crescita della minore (es. scuola, insegnanti, attività, amici, ecc);
f) a contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano la figlia;
g) a non usare la minore come messaggero, mezzo di consegna o mezzi di comunicazione tra i genitori;
h) a non manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza della figlia, quan do la figlia si sposta da una casa all'altra.
4) Quanto alla frequentazione dei genitori paritaria con la figlia, fatti salvi diversi e migliori accordi per la figlia, hanno individuato un calendario dei tempi di permanenza della figlia perfettamente simmetrico e in base al quale essi genitori si avvicenderanno costantemente nel tempo come di seguito riportato:
• di lunedì starà con il padre, specificatamente dall'uscita di scuola (o dalle 11.00 se non Pt_3
c'è scuola) fino all'ora di entrata a scuola del giorno seguente ovvero alle ore 11.00 del martedì se non c'è scuola;
pagina 2 di 8 • di martedì starà con la madre specificatamente dall'uscita di scuola (o dalle 11.00 se Pt_3 non c'è scuola) fino all'ora di entrata a scuola del giorno seguente ovvero alle ore 11.00 del mercoledì se non c'è scuola;
• di mercoledì e giovedì starà con il genitore che non la terrà durante il weekend, più Pt_3 specificatamente dall'ora di uscita da scuola del mercoledì (o dalle 11.00 in caso non vada a scuola il mercoledì) fino all'ora di entrata a scuola del venerdì ovvero alle ore 11.00 di mattina del venerdì in caso non vada a scuola;
• a weekend alternati starà con il genitore che non l'ha tenuto nei due giorni precedenti Pt_3 al weekend, dunque dal venerdì - dall'ora di uscita da scuola (o dalle 11.00 in caso non vada a scuola) fino all'entrata a scuola del lunedì mattina o le 11.00 di mattina in caso non vada a scuola.
4.1) Resta bene inteso e concordato tra i genitori che nelle giornate di mercoledì e giovedì nonché nel weekend di competenza del padre, la madre avrà facoltà di frequentare la figlia previo avviso tempestivo avviso al padre nel rispetto delle esigenze della minore.
4.2) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, la minore starà con il padre dalla mattina del 24 dicembre sino a dopo cena, allorquando sarà accompagnata dal padre dalla madre, con la quale trascorrerà il periodo dal 25 dicembre sino alle ore 11 del 31 dicembre, allorquando tornerà dal padre, il quale la terrà sino al ritorno a scuola del 7 gennaio. Pt_3
4.3) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, la minore trascorrerà la Pasqua con un genitore e il Lunedì di Pasquetta con l'altro genitore.
4.4) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, la minore starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre.
Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà la minore in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con la minore all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per la figlia ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando la figlia con sé.
4.5) In occasione di comunioni/cresime, saggi, incontri con la scuola, gare sportive e in tutti gli altri eventi che vedono la figlia in qualche modo protagonista, la minore starà con entrambi i genitori compatibilmente con gli impegni di ciascuno, ad eccezione delle feste di compleanno della figlia, che saranno organizzate tenendo conto dei desideri della figlia.
4.6) In deroga alle regole ordinarie, la madre avrà la facoltà di trascorrere con la figlia il giorno del lei compleanno e la festa della mamma, anche se giorni riservati all'altro genitore, così come il padre avrà la facoltà di trascorrere con la figlia il giorno del di lui compleanno e la festa del papà anche se giorni riservati alla madre.
4.7) In deroga alle regole ordinarie, la minore starà con il genitore temporaneamente non collocatario qualora quello temporaneamente collocatario per ragioni di salute, di lavoro o per pagina 3 di 8 altri eventi straordinari non possa stare con la figlia nei giorni concordati, salvo che il genitore temporaneamente non collocatario non possa tenere con sé la minore, giacché in tale ultima ipotesi le spese di babysitter saranno a carico del genitore che in base agli accordi dovrebbe tenere la minore.
4.8) Ciascun genitore, nel proprio periodo di competenza, si assicurerà che la figlia svolga i compiti scolastici e avrà cura di accompagnare la figlia ove abbia necessità di recarsi per svolgere attività sportive, extrascolastiche e/o ricreative.
5) In caso di malattia della minore, il genitore che l'ha in custodia avvertirà tempestivamente l'altro genitore, garantendogli accesso a tutta la documentazione medica completa e a tutte le relative notizie.
6) Ciascun genitore potrà tenere contatti audio-video con la figlia, chiamando anche sul telefono dell'ex coniuge -anche di notte in presenza di esigenze urgenti e/o connesse allo stato di salute della minore- nonché sarà consentito alla bambina di telefonare all'altro genitore ogni qual volta lo desideri.
7) I genitori si impegnano a far conservare alla figlia rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ciascuno nei periodi di propria competenza, e ciò affinché possa avvenire la trasmissione di valori e tradizioni di fondamentale importanza per la costruzione della sua identità adulta.
8) I genitori concordano che, nel caso dovessero intraprendere una nuova relazione sentimentale, al fine di non turbare la minore alla quale va consentito di adeguarsi ai nuovi rapporti affettivi dei genitori con i tempi psicologici propri della sua età, il nuovo partner sarà introdotto gradualmente nella vita della minore, previo avviso all'altro genitore per un opportuno confronto sulle modalità e cautele più adatte al caso, in particolare con la cura e premura di far comprendere alla minore che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali e che l'affetto per lei non diminuirà per nessuna ragione.
9) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio anche della figlia, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza.
10) Avuto riguardo sia della disparità economica tra i genitori sia della collocazione paritetica della figlia presso entrambi i coniugi, per le spese ordinarie, il IG Parte_1 corrisponderà alla IGa un assegno di mantenimento per la figlia di importo Parte_2 pari ad € 500 (euro cinquecento,zerozero), con decorrenza dal mese successivo a quello in cui avrà trovato occupazione ovvero in ogni caso decorsi 6 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
10.1) Fino alla data di una nuova occupazione del IG e comunque per un periodo Pt_1 massimo di 6 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione il suddetto assegno di mantenimento sarà di importo mensile pari ad € 250 (euro duecentocinquanta,zerozero).
11) Le spese straordinarie per la figlia graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purché previamente concordate, salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
11.1) In deroga agli accordi di cui al punto 11 del presente, le spese straordinarie sportive graveranno integralmente sul padre, purché previamente concordate con lo stesso. pagina 4 di 8 11.2) In deroga agli accordi di cui al punto 11 del presente atto, le spese mediche che non richiedono un preventivo accordo di cui al successivo punto 11.3 nonché le cure dentistiche e ortodontiche e oculistiche presso strutture private saranno a carico del padre, ad eccezione dell'importo coperto dalla polizza sanitaria di cui è titolare la IGa Parte_2
11.3) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della figlia, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento le “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti”, sottoscritte anche dal Tribunale di Milano il 14 novembre 2017, che stabilisce che sono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) le visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) le cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) i trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) i tickets sanitari;
e) gli occhiali o le lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) i farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) le cure termali e fisioterapiche;
c) i trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) i farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) i libri di testo;
c) il materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) la dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e)
l'assicurazione scolastica;
f) il fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) le gite scolastiche senza pernottamento;
h) le spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) le gite scolastiche con pernottamento;
c) i corsi di recupero e lezioni private;
d) i corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) l'alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) il tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) il centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) i corsi di lingue;
b) i corsi di musica e strumenti musicali;
c) l'attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) le spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) la baby sitter;
f) i viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) le spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) l'acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
11.4) In merito alle spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, i separandi si danno sin da ora reciprocamente atto dell'intenzione di prolungare la frequentazione di istituto scolastico pagina 5 di 8 privato da parte della figlia minore con spese a carico esclusivo del padre sig. . Parte_1
11.5) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla, giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse della figlia e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori.
11.6) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, entro 30 giorni dall'esborso, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta di rimborso, in forma scritta e con prova di avvenuta ricezione, anche con mezzo telematico (e- mail), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere.
Al genitore anticipatario che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 15 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi. Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per la figlia potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
12) Le detrazioni per i figli a carico, se previste, sono ripartite nella misura del 100% in favore della IGa Parte_2
13) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per la figlia devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato alla figlia.
14) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
15) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano quanto segue.
A) I beni mobili sono stati già divisi bonariamente e, pertanto, con riferimento a tali beni, i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Presso la casa coniugale sono tuttavia ancora presenti beni di proprietà esclusiva della sig.ra pagina 6 di 8 (a titolo meramente esemplificativo vestiario, libri e complementi di arredo) che il IG Parte_2
consentirà alla stessa di recuperare non appena le sarà possibile. Pt_1
B) Le rate del mutuo gravante sulla già casa coniugale, ciascuna pari a circa € 500, saranno corrisposte integralmente dal IG , il quale rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa Parte_1 nei confronti della IGa a condizione che la stessa gli ceda la di lei quota di Parte_2 proprietà della casa coniugale.
C) Tenuto conto del contributo economico versato da ciascun coniuge per l'acquisto della casa coniugale e per il pagamento del mutuo, con riferimento alla casa coniugale, sita a Milano (MI), in via Fogazzaro n. 14, p.
1-S1, di proprietà di entrambi i coniugi, rappresentata al NCEU del comune di Milano al Foglio 440, numero 399, sub 765, zona cens. 002, categoria A03, classe 04, consistenza vani 6, superficie catastale tot. m2 108, rendita catastale € 821,17, quale condizione indispensabile e funzionale per la risoluzione della crisi coniugale, la IGa si Parte_2 impegna a cedere al IG , che accetta, la di lei quota di proprietà -pari al 50%- Parte_1 della predetta casa coniugale, unitamente a tutti i corrispondenti diritti che per legge, uso o destinazione sono comuni al fabbricato ai sensi dell'art.1117 c.c. e del regolamento di condominio, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà tradotta in millesimi e come meglio risulta dal titolo d'acquisto.
A titolo di corrispettivo per la suddetta cessione, all'atto del rogito avente ad oggetto la suddetta cessione de qua, il IG ha corrisposto alla IGa la somma Parte_1 Parte_2 pari ad € 30.000,00 (euro trentamila,zerozero) in un'unica soluzione, accollandosi il mutuo gravante su detto immobile con effetto liberatorio per la IGa Parte_2
D) Il conto corrente acceso per il pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale sarà utilizzato esclusivamente dal IG e pertanto eventuali giacenze saranno di sua Pt_1 spettanza.
E) Il conto corrente intestato alla figlia verrà cointestato anche alla madre e i genitori si impegnano a non disporre per alcuna ragione del denaro ivi depositato fino al compimento del 18° anno di età della figlia se non previo apposito accordo scritto.
F) Il cane PA intestato alla moglie seguirà gli spostamenti della figlia il periodo in cui è vigente il calendario ordinario e le relative eventuali spese straordinarie saranno ripartire in ragione del
50% ciascuno
G) Spese liti compensate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Milano il 12 settembre
2015 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa le spese tra le parti;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 23.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.11.2004 da
1) Parte_1
nato a [...] il giorno 01 novembre 1985 cittadino italiano cod. fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il giorno 18 dicembre 1987 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Fabio Nicolicchia presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 12 settembre 2015 a Ferrara trascritto al Comune di Milano (Anno 2016 Numero 0141 Registro 03 Parte 2 Serie B)
□ separati con sentenza n. 2510/2024 pubblicata il 31/12/2024
(passata in giudicato)
pagina 1 di 8 con una figlia: nata a [...] il giorno 21 settembre 2017, cittadina italiana, cod. fisc. Pt_3
C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Milano (MI), in via Fogazzaro n. 14 assegnata al marito.
3) La figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Pt_3 paritetica presso entrambi i genitori e residenza anagrafica nella già casa coniugale.
3.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordin ario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse della figlia in merito.
3.2) I genitori, oltre a cooperare nell'esercizio della responsabilità genitoriale, sempre in funzione della crescita serena della minore, si impegnano reciprocamente:
a) ad agevolare in ogni modo possibile i rapporti tra la figlia e l'altro genitore;
b) a vivere i loro reciproci rapporti personali con uno spirito di armonia che permetta l'interrelazione e l'integrazione delle due figure genitoriali -entrambe necessarie per il pieno sviluppo ed equilibrio della minore;
c) a non denigrare sminuire o rappresentare in negativo agli occhi della figlia l'immagine dell'altro genitore, ma al contrario ad evidenziarne validità importanza e significato;
d) a non coinvolgere la figlia in eventuali tensioni fra essi genitori;
e) a scambiarsi ogni notizia da ritenersi utile per una sana ed equilibrata crescita della minore (es. scuola, insegnanti, attività, amici, ecc);
f) a contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano la figlia;
g) a non usare la minore come messaggero, mezzo di consegna o mezzi di comunicazione tra i genitori;
h) a non manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza della figlia, quan do la figlia si sposta da una casa all'altra.
4) Quanto alla frequentazione dei genitori paritaria con la figlia, fatti salvi diversi e migliori accordi per la figlia, hanno individuato un calendario dei tempi di permanenza della figlia perfettamente simmetrico e in base al quale essi genitori si avvicenderanno costantemente nel tempo come di seguito riportato:
• di lunedì starà con il padre, specificatamente dall'uscita di scuola (o dalle 11.00 se non Pt_3
c'è scuola) fino all'ora di entrata a scuola del giorno seguente ovvero alle ore 11.00 del martedì se non c'è scuola;
pagina 2 di 8 • di martedì starà con la madre specificatamente dall'uscita di scuola (o dalle 11.00 se Pt_3 non c'è scuola) fino all'ora di entrata a scuola del giorno seguente ovvero alle ore 11.00 del mercoledì se non c'è scuola;
• di mercoledì e giovedì starà con il genitore che non la terrà durante il weekend, più Pt_3 specificatamente dall'ora di uscita da scuola del mercoledì (o dalle 11.00 in caso non vada a scuola il mercoledì) fino all'ora di entrata a scuola del venerdì ovvero alle ore 11.00 di mattina del venerdì in caso non vada a scuola;
• a weekend alternati starà con il genitore che non l'ha tenuto nei due giorni precedenti Pt_3 al weekend, dunque dal venerdì - dall'ora di uscita da scuola (o dalle 11.00 in caso non vada a scuola) fino all'entrata a scuola del lunedì mattina o le 11.00 di mattina in caso non vada a scuola.
4.1) Resta bene inteso e concordato tra i genitori che nelle giornate di mercoledì e giovedì nonché nel weekend di competenza del padre, la madre avrà facoltà di frequentare la figlia previo avviso tempestivo avviso al padre nel rispetto delle esigenze della minore.
4.2) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, la minore starà con il padre dalla mattina del 24 dicembre sino a dopo cena, allorquando sarà accompagnata dal padre dalla madre, con la quale trascorrerà il periodo dal 25 dicembre sino alle ore 11 del 31 dicembre, allorquando tornerà dal padre, il quale la terrà sino al ritorno a scuola del 7 gennaio. Pt_3
4.3) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, la minore trascorrerà la Pasqua con un genitore e il Lunedì di Pasquetta con l'altro genitore.
4.4) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, la minore starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre.
Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà la minore in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con la minore all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per la figlia ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando la figlia con sé.
4.5) In occasione di comunioni/cresime, saggi, incontri con la scuola, gare sportive e in tutti gli altri eventi che vedono la figlia in qualche modo protagonista, la minore starà con entrambi i genitori compatibilmente con gli impegni di ciascuno, ad eccezione delle feste di compleanno della figlia, che saranno organizzate tenendo conto dei desideri della figlia.
4.6) In deroga alle regole ordinarie, la madre avrà la facoltà di trascorrere con la figlia il giorno del lei compleanno e la festa della mamma, anche se giorni riservati all'altro genitore, così come il padre avrà la facoltà di trascorrere con la figlia il giorno del di lui compleanno e la festa del papà anche se giorni riservati alla madre.
4.7) In deroga alle regole ordinarie, la minore starà con il genitore temporaneamente non collocatario qualora quello temporaneamente collocatario per ragioni di salute, di lavoro o per pagina 3 di 8 altri eventi straordinari non possa stare con la figlia nei giorni concordati, salvo che il genitore temporaneamente non collocatario non possa tenere con sé la minore, giacché in tale ultima ipotesi le spese di babysitter saranno a carico del genitore che in base agli accordi dovrebbe tenere la minore.
4.8) Ciascun genitore, nel proprio periodo di competenza, si assicurerà che la figlia svolga i compiti scolastici e avrà cura di accompagnare la figlia ove abbia necessità di recarsi per svolgere attività sportive, extrascolastiche e/o ricreative.
5) In caso di malattia della minore, il genitore che l'ha in custodia avvertirà tempestivamente l'altro genitore, garantendogli accesso a tutta la documentazione medica completa e a tutte le relative notizie.
6) Ciascun genitore potrà tenere contatti audio-video con la figlia, chiamando anche sul telefono dell'ex coniuge -anche di notte in presenza di esigenze urgenti e/o connesse allo stato di salute della minore- nonché sarà consentito alla bambina di telefonare all'altro genitore ogni qual volta lo desideri.
7) I genitori si impegnano a far conservare alla figlia rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ciascuno nei periodi di propria competenza, e ciò affinché possa avvenire la trasmissione di valori e tradizioni di fondamentale importanza per la costruzione della sua identità adulta.
8) I genitori concordano che, nel caso dovessero intraprendere una nuova relazione sentimentale, al fine di non turbare la minore alla quale va consentito di adeguarsi ai nuovi rapporti affettivi dei genitori con i tempi psicologici propri della sua età, il nuovo partner sarà introdotto gradualmente nella vita della minore, previo avviso all'altro genitore per un opportuno confronto sulle modalità e cautele più adatte al caso, in particolare con la cura e premura di far comprendere alla minore che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali e che l'affetto per lei non diminuirà per nessuna ragione.
9) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio anche della figlia, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza.
10) Avuto riguardo sia della disparità economica tra i genitori sia della collocazione paritetica della figlia presso entrambi i coniugi, per le spese ordinarie, il IG Parte_1 corrisponderà alla IGa un assegno di mantenimento per la figlia di importo Parte_2 pari ad € 500 (euro cinquecento,zerozero), con decorrenza dal mese successivo a quello in cui avrà trovato occupazione ovvero in ogni caso decorsi 6 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
10.1) Fino alla data di una nuova occupazione del IG e comunque per un periodo Pt_1 massimo di 6 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione il suddetto assegno di mantenimento sarà di importo mensile pari ad € 250 (euro duecentocinquanta,zerozero).
11) Le spese straordinarie per la figlia graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purché previamente concordate, salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
11.1) In deroga agli accordi di cui al punto 11 del presente, le spese straordinarie sportive graveranno integralmente sul padre, purché previamente concordate con lo stesso. pagina 4 di 8 11.2) In deroga agli accordi di cui al punto 11 del presente atto, le spese mediche che non richiedono un preventivo accordo di cui al successivo punto 11.3 nonché le cure dentistiche e ortodontiche e oculistiche presso strutture private saranno a carico del padre, ad eccezione dell'importo coperto dalla polizza sanitaria di cui è titolare la IGa Parte_2
11.3) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della figlia, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento le “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti”, sottoscritte anche dal Tribunale di Milano il 14 novembre 2017, che stabilisce che sono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) le visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) le cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) i trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) i tickets sanitari;
e) gli occhiali o le lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) i farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) le cure termali e fisioterapiche;
c) i trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) i farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) i libri di testo;
c) il materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) la dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e)
l'assicurazione scolastica;
f) il fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) le gite scolastiche senza pernottamento;
h) le spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) le gite scolastiche con pernottamento;
c) i corsi di recupero e lezioni private;
d) i corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) l'alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) il tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) il centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) i corsi di lingue;
b) i corsi di musica e strumenti musicali;
c) l'attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) le spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) la baby sitter;
f) i viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) le spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) l'acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
11.4) In merito alle spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, i separandi si danno sin da ora reciprocamente atto dell'intenzione di prolungare la frequentazione di istituto scolastico pagina 5 di 8 privato da parte della figlia minore con spese a carico esclusivo del padre sig. . Parte_1
11.5) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla, giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse della figlia e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori.
11.6) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, entro 30 giorni dall'esborso, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta di rimborso, in forma scritta e con prova di avvenuta ricezione, anche con mezzo telematico (e- mail), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere.
Al genitore anticipatario che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 15 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi. Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per la figlia potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
12) Le detrazioni per i figli a carico, se previste, sono ripartite nella misura del 100% in favore della IGa Parte_2
13) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per la figlia devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato alla figlia.
14) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
15) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano quanto segue.
A) I beni mobili sono stati già divisi bonariamente e, pertanto, con riferimento a tali beni, i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Presso la casa coniugale sono tuttavia ancora presenti beni di proprietà esclusiva della sig.ra pagina 6 di 8 (a titolo meramente esemplificativo vestiario, libri e complementi di arredo) che il IG Parte_2
consentirà alla stessa di recuperare non appena le sarà possibile. Pt_1
B) Le rate del mutuo gravante sulla già casa coniugale, ciascuna pari a circa € 500, saranno corrisposte integralmente dal IG , il quale rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa Parte_1 nei confronti della IGa a condizione che la stessa gli ceda la di lei quota di Parte_2 proprietà della casa coniugale.
C) Tenuto conto del contributo economico versato da ciascun coniuge per l'acquisto della casa coniugale e per il pagamento del mutuo, con riferimento alla casa coniugale, sita a Milano (MI), in via Fogazzaro n. 14, p.
1-S1, di proprietà di entrambi i coniugi, rappresentata al NCEU del comune di Milano al Foglio 440, numero 399, sub 765, zona cens. 002, categoria A03, classe 04, consistenza vani 6, superficie catastale tot. m2 108, rendita catastale € 821,17, quale condizione indispensabile e funzionale per la risoluzione della crisi coniugale, la IGa si Parte_2 impegna a cedere al IG , che accetta, la di lei quota di proprietà -pari al 50%- Parte_1 della predetta casa coniugale, unitamente a tutti i corrispondenti diritti che per legge, uso o destinazione sono comuni al fabbricato ai sensi dell'art.1117 c.c. e del regolamento di condominio, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà tradotta in millesimi e come meglio risulta dal titolo d'acquisto.
A titolo di corrispettivo per la suddetta cessione, all'atto del rogito avente ad oggetto la suddetta cessione de qua, il IG ha corrisposto alla IGa la somma Parte_1 Parte_2 pari ad € 30.000,00 (euro trentamila,zerozero) in un'unica soluzione, accollandosi il mutuo gravante su detto immobile con effetto liberatorio per la IGa Parte_2
D) Il conto corrente acceso per il pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale sarà utilizzato esclusivamente dal IG e pertanto eventuali giacenze saranno di sua Pt_1 spettanza.
E) Il conto corrente intestato alla figlia verrà cointestato anche alla madre e i genitori si impegnano a non disporre per alcuna ragione del denaro ivi depositato fino al compimento del 18° anno di età della figlia se non previo apposito accordo scritto.
F) Il cane PA intestato alla moglie seguirà gli spostamenti della figlia il periodo in cui è vigente il calendario ordinario e le relative eventuali spese straordinarie saranno ripartire in ragione del
50% ciascuno
G) Spese liti compensate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Milano il 12 settembre
2015 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa le spese tra le parti;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 23.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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