TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/11/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1329/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
SA AI, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1329/2020,
PROMOSSA DA
in persona del legale rapp.te p.t. (P.I.: ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Oreste Nastari, presso il cui studio, in Brindisi, al Corso Roma, n. 8 è elettivamente domiciliata parte attrice
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. (P.I.: ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Pietro Piccoli, presso il cui studio, in Ceglie Messapica, alla Via S. Anna n. 49, è elettivamente domiciliata parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 03.07.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto l'opposizione presentata dalla Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 322/2020, con cui il Tribunale di Brindisi, su ricorso di
[...]
dichiaratasi creditrice dell'importo indicato nella fattura n. 2 del 02.05.2019 in Controparte_1 virtù di contratto di subappalto, ha ingiunto alla il pagamento della somma di Parte_1
€ 7.040,00, oltre interessi moratori di cui al D. Lgs. n.231/2022, nonché le spese processuali, liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compensi, oltre oneri di legge.
1.1 Con l'atto di citazione in opposizione, notificato in data 09.04.2020, Parte_1
ha chiesto la revoca, nullità, inefficacia e/o annullamento del d.i. opposto per insussistenza
[...]
Pag. 1 a 4 del credito, con conseguente declaratoria di carenza di legittimazione attiva della stessa, vinte le spese di lite con condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
A fondamento di tale richiesta, l'opponente ha dedotto l'inesistenza di qualsiasi rapporto contrattuale con la società precisando che il contratto di subappalto per Controparte_1
l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza dei prospetti dei fabbricati della , Controparte_2 siti in Fasano, al lotto 25, in Via Piave, 158, scala B, è stato sottoscritto in data 04.02.2019 dall'opponente, in qualità di subappaltante, e dalla diversa società Controparte_3 in qualità di subappaltatrice.
Ha aggiunto, poi, che tali lavori sono stati avviati il 21.01.2019 e terminati il 05.02.2019, ma mai collaudati, senza che la avesse prodotto alcuna fattura, sia perché Controparte_3 cessata il 16.03.2019, sia perché non in possesso di un DURC regolare, con contestazioni svolte anche in sede penale.
Ha, quindi, contestato la veridicità della fattura prodotta in sede monitoria da controparte, anche perché avulsa dal relativo contratto di subappalto, indicando la mera identità soggettiva del socio unico della e della Controparte_3 Controparte_1
In conclusione, ha dedotto l'inesistenza della legittimazione attiva della ricorrente in via monitoria.
2. La si è costituita in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
28.09.2020, chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del d.i., vinte le spese di lite.
Al riguardo, ha precisato di aver titolo a chiedere il pagamento indicato in sede monitoria, essendo stata parte del contratto di subappalto: alla data di conclusione dei lavori, la
[...] era subentrata, infatti, alla Controparte_1 Controparte_4
3. La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, con i testimoni richiesti e ammessi.
All'esito dell'istruttoria, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate.
La causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini per gli scritti finali di cui all'art. 190 c.p.c. in cui le parti hanno ribadito le proprie difese e conclusioni.
***
4. L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni di seguito esposte.
4.1 Il credito azionato in via monitoria dalla non risulta provato dal Controparte_1 creditore ricorrente in via monitoria e , quindi, attore in senso sostanziale, gravato dal relativo onere probatorio a norma dell'art. 2697 c.c. come chiarito da S.U. n. 13533/2001.
Pag. 2 a 4 In primo luogo, i contratti di subappalto depositati da ambedue le parti, pur avendo il medesimo contenuto e la stessa data di sottoscrizione (04.02.2019), riportano una diversa società subappaltatrice destando più di un dubbio.
Al riguardo, va rilevato che la è stata costituita successivamente alla Controparte_1 sottoscrizione del contratto, ossia in data 05.02.2019, come risulta dalla visura camerale in atti. È documentale, allora, la prova che alla data del 04.02.2019 della stipulazione del contratto di subappalto, la subappaltatrice non esistesse ancora. Controparte_1
D'altronde, va osservato che la ha iniziato la propria attività, sempre secondo Controparte_1 la visura camerale in atti, il giorno 22.03.2019, ossia un mese dopo la conclusione dei lavori oggetto del subappalto terminati il 05.02.2019 (dato non contestato specificamente dall'opposta).
In secondo luogo, non ha dato alcuna prova di essere subentrata nella Controparte_1 posizione contrattuale della , estinta e cancellata dal registro delle Controparte_3 imprese.
In mancanza di successione societaria o di cessione di credito, il credito della società estinta si trasferisce, infatti, automaticamente ai soci.
Tale principio è stato avallato da una recentissima sentenza della Cass. SS.UU. n. 19750/2025, secondo cui l'estinzione di una società non comporta automaticamente l'estinzione dei crediti che si trasferiscono automaticamente ai soci, anche laddove non iscritti nel bilancio di liquidazione, salvo prova di una rinuncia inequivoca, comunicata al debitore.
È evidente, pertanto, che la è carente non tanto di legittimazione attiva Controparte_1 quanto di titolarità attiva, non avendo dato prova della fonte (contrattuale) del credito azionato in via monitoria.
In breve, non ha dato prova di essere creditrice dell'importo richiesto in pagamento a fronte della diversità e autonomia giuridico-soggettiva della rispetto alla Controparte_1 [...]
, a nulla valendo a tal fine l'identità della figura del socio unico. Controparte_3
4.2 Alla luce di tali considerazioni si deve, quindi, accogliere l'opposizione e revocare il d.i. opposto.
5. All'accoglimento dell'opposizione segue la condanna dell'opposto al pagamento delle spese di lite, in virtù dei principi di soccombenza e di causalità posti dall'art. 91 c.p.c.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.000, in considerazione del valore della causa (€ 7.040,00).
Pag. 3 a 4 5.1 Non risultano sussistenti, invece, i presupposti per la condanna di cui all'art. 93, comma 6, c.p.c.: la vicenda penale che ha coinvolto i rappresentanti legali della e Parte_1 della impediscono, invero, di individuare una scorrettezza processuale Controparte_3 esclusiva in capo alla sola società opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 322/2020;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore della che liquida in € 5.077,00 Parte_1
a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Brindisi, 05.11.2025
La Giudice
SA AI
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
SA AI, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1329/2020,
PROMOSSA DA
in persona del legale rapp.te p.t. (P.I.: ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Oreste Nastari, presso il cui studio, in Brindisi, al Corso Roma, n. 8 è elettivamente domiciliata parte attrice
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. (P.I.: ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Pietro Piccoli, presso il cui studio, in Ceglie Messapica, alla Via S. Anna n. 49, è elettivamente domiciliata parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 03.07.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto l'opposizione presentata dalla Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 322/2020, con cui il Tribunale di Brindisi, su ricorso di
[...]
dichiaratasi creditrice dell'importo indicato nella fattura n. 2 del 02.05.2019 in Controparte_1 virtù di contratto di subappalto, ha ingiunto alla il pagamento della somma di Parte_1
€ 7.040,00, oltre interessi moratori di cui al D. Lgs. n.231/2022, nonché le spese processuali, liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compensi, oltre oneri di legge.
1.1 Con l'atto di citazione in opposizione, notificato in data 09.04.2020, Parte_1
ha chiesto la revoca, nullità, inefficacia e/o annullamento del d.i. opposto per insussistenza
[...]
Pag. 1 a 4 del credito, con conseguente declaratoria di carenza di legittimazione attiva della stessa, vinte le spese di lite con condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
A fondamento di tale richiesta, l'opponente ha dedotto l'inesistenza di qualsiasi rapporto contrattuale con la società precisando che il contratto di subappalto per Controparte_1
l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza dei prospetti dei fabbricati della , Controparte_2 siti in Fasano, al lotto 25, in Via Piave, 158, scala B, è stato sottoscritto in data 04.02.2019 dall'opponente, in qualità di subappaltante, e dalla diversa società Controparte_3 in qualità di subappaltatrice.
Ha aggiunto, poi, che tali lavori sono stati avviati il 21.01.2019 e terminati il 05.02.2019, ma mai collaudati, senza che la avesse prodotto alcuna fattura, sia perché Controparte_3 cessata il 16.03.2019, sia perché non in possesso di un DURC regolare, con contestazioni svolte anche in sede penale.
Ha, quindi, contestato la veridicità della fattura prodotta in sede monitoria da controparte, anche perché avulsa dal relativo contratto di subappalto, indicando la mera identità soggettiva del socio unico della e della Controparte_3 Controparte_1
In conclusione, ha dedotto l'inesistenza della legittimazione attiva della ricorrente in via monitoria.
2. La si è costituita in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
28.09.2020, chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del d.i., vinte le spese di lite.
Al riguardo, ha precisato di aver titolo a chiedere il pagamento indicato in sede monitoria, essendo stata parte del contratto di subappalto: alla data di conclusione dei lavori, la
[...] era subentrata, infatti, alla Controparte_1 Controparte_4
3. La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, con i testimoni richiesti e ammessi.
All'esito dell'istruttoria, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate.
La causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini per gli scritti finali di cui all'art. 190 c.p.c. in cui le parti hanno ribadito le proprie difese e conclusioni.
***
4. L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni di seguito esposte.
4.1 Il credito azionato in via monitoria dalla non risulta provato dal Controparte_1 creditore ricorrente in via monitoria e , quindi, attore in senso sostanziale, gravato dal relativo onere probatorio a norma dell'art. 2697 c.c. come chiarito da S.U. n. 13533/2001.
Pag. 2 a 4 In primo luogo, i contratti di subappalto depositati da ambedue le parti, pur avendo il medesimo contenuto e la stessa data di sottoscrizione (04.02.2019), riportano una diversa società subappaltatrice destando più di un dubbio.
Al riguardo, va rilevato che la è stata costituita successivamente alla Controparte_1 sottoscrizione del contratto, ossia in data 05.02.2019, come risulta dalla visura camerale in atti. È documentale, allora, la prova che alla data del 04.02.2019 della stipulazione del contratto di subappalto, la subappaltatrice non esistesse ancora. Controparte_1
D'altronde, va osservato che la ha iniziato la propria attività, sempre secondo Controparte_1 la visura camerale in atti, il giorno 22.03.2019, ossia un mese dopo la conclusione dei lavori oggetto del subappalto terminati il 05.02.2019 (dato non contestato specificamente dall'opposta).
In secondo luogo, non ha dato alcuna prova di essere subentrata nella Controparte_1 posizione contrattuale della , estinta e cancellata dal registro delle Controparte_3 imprese.
In mancanza di successione societaria o di cessione di credito, il credito della società estinta si trasferisce, infatti, automaticamente ai soci.
Tale principio è stato avallato da una recentissima sentenza della Cass. SS.UU. n. 19750/2025, secondo cui l'estinzione di una società non comporta automaticamente l'estinzione dei crediti che si trasferiscono automaticamente ai soci, anche laddove non iscritti nel bilancio di liquidazione, salvo prova di una rinuncia inequivoca, comunicata al debitore.
È evidente, pertanto, che la è carente non tanto di legittimazione attiva Controparte_1 quanto di titolarità attiva, non avendo dato prova della fonte (contrattuale) del credito azionato in via monitoria.
In breve, non ha dato prova di essere creditrice dell'importo richiesto in pagamento a fronte della diversità e autonomia giuridico-soggettiva della rispetto alla Controparte_1 [...]
, a nulla valendo a tal fine l'identità della figura del socio unico. Controparte_3
4.2 Alla luce di tali considerazioni si deve, quindi, accogliere l'opposizione e revocare il d.i. opposto.
5. All'accoglimento dell'opposizione segue la condanna dell'opposto al pagamento delle spese di lite, in virtù dei principi di soccombenza e di causalità posti dall'art. 91 c.p.c.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.000, in considerazione del valore della causa (€ 7.040,00).
Pag. 3 a 4 5.1 Non risultano sussistenti, invece, i presupposti per la condanna di cui all'art. 93, comma 6, c.p.c.: la vicenda penale che ha coinvolto i rappresentanti legali della e Parte_1 della impediscono, invero, di individuare una scorrettezza processuale Controparte_3 esclusiva in capo alla sola società opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 322/2020;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore della che liquida in € 5.077,00 Parte_1
a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Brindisi, 05.11.2025
La Giudice
SA AI
Pag. 4 a 4