Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/04/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 08/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 2527/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. COSTA ALESSANDRO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. PEZZALI PAOLA;
Controparte_1
, rappr.e e dif. dall'avv. DAPRILE BARBARA;
CP_2
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.02.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe – premesso di prestare attività lavorativa retribuita alle dipendenze di a mezzo di contratto a tempo Controparte_1 indeterminato;
che, con sentenza n. 4117/2009, il Tribunale di Bari –
Sezione Lavoro, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato a suo tempo stipulato riconoscendo il diritto del ricorrente alla riammissione in servizio e condannando Controparte_1 al ripristino del rapporto di lavoro ed alla corresponsione di tutte
[...] le retribuzioni maturate a decorrere dal 19 ottobre 2004 sino all'effettivo ripristino dello stesso rapporto di lavoro;
che, in ottemperanza della suddetta sentenza, provvedeva al pagamento delle Controparte_1 retribuzioni spettanti al ricorrente versando le relative somme al netto degli oneri fiscali e previdenziali, come risulta da copia della busta paga
e il ricorrente un verbale di conciliazione in sede sindacale, nel
[...] quale il lavoratore rinunciava agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio con obbligo di restituzione degli importi liquidati per i periodi non lavorati, mentre Controparte_1 procedeva immediatamente all'assunzione del lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
che, a seguito della sottoscrizione del suddetto verbale di conciliazione, il ricorrente provvedeva alla restituzione a mediante concorde piano di rientro, Controparte_1 delle somme liquidate al lordo dei contributi fiscali e previdenziali, nel senso che le somme da restituire erano comprensive anche degli oneri previdenziali ammontanti ad € 10.203,08, che avrebbe Controparte_1 dovuto già aver versato al competente istituto previdenziale;
che l'importo che il ricorrente si impegnava a restituire ammontava ad € 94.424,78 a fronte di una percezione di € 60.257,00; che, tuttavia, dall'estratto conto contributivo del ricorrente non risultava che avesse Controparte_1 provveduto alla regolarizzazione della posizione contributiva relativa al periodo di cui alla sentenza sopracitata (19 ottobre 2004 – 4 maggio 2009), pur avendo imposto all'odierno esponente la restituzione delle retribuzioni al lordo delle ritenute previdenziali;
che, con PEC del 3 novembre 2023 inviata a e all il ricorrente diffidava sia CP_1 CP_2 [...] che l “a documentare – qualora effettivamente avvenuto Controparte_1 CP_2
– il versamento degli oneri previdenziali relativi al mio assistito con immediato e conseguente aggiornamento dell'estratto conto contributivo.
Qualora, invece, tanto non sia ancora avvenuto, con la presente diffido formalmente alla restituzione in favore della mia Controparte_1 cliente della somma relativa agli oneri previdenziali illegittimamente percepita da a seguito del verbale di conciliazione Controparte_1 sindacale in questione ovvero alla decurtazione della stessa dalle somme ancora in corso di restituzione da parte del mio cliente”; che detta missiva non veniva mai riscontrata né da né dall – CP_1 CP_2 agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “A. accertare se ha provveduto o meno al versamento in favore CP_1 dell degli oneri previdenziali relativi alle retribuzioni corrisposte CP_2 in applicazione della sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro n. 4117/2009 (19 ottobre 2004 – 4 maggio 2009) e, nell'affermativa, ordinare all la regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente;
CP_2
B. in ipotesi di accertamento di mancato versamento degli oneri previdenziali in questione da parte di condannare detta CP_1
Società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore del ricorrente dell'importo che quest'ultimo si
è obbligato a restituire a con il citato verbale di CP_1 conciliazione sindacale, a titolo di oneri previdenziali risultanti dalla busta paga in atti (salvo miglior conteggio pari ad € 10.203,08) – ovvero alla somma ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa - ovvero ad ottenere la decurtazione delle stesse dalle somme ancora in corso di restituzione per i motivi ed i titoli meglio indicati in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sul maturato economico;
C. condannare e l – o comunque chi di ragione in base CP_1 CP_2 al comportamento stragiudiziale e processuale - al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
costituitasi in giudizio, precisava in via Controparte_1 preliminare di aver - in ottemperanza alla sentenza n. 4117/09 del
19/02/2009 del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro - riammesso in servizio il ricorrente e di aver altresì liquidato in suo favore la somma al netto delle ritenute contributive e fiscali di euro € 64.039,49, risultante dal cedolino paga di agosto 2009, a titolo di retribuzioni per periodi non lavorati.
Dichiarava altresì di aver adempiuto gli oneri retributivi e contributivi a suo carico correttamente, come risultante dal cedolino di busta paga del mese di agosto 2009 e dai CUD, affermando che la discrasia inerente ai dati visibili sulla piattaforma digitale dell fosse dovuta a un problema di CP_2 natura tecnica inerente alla visibilità dei contributi versati da CP_1 nel periodo dal 2000 al 2010 da imputare all'ente previdenziale, che non aveva ancora completato la trasmigrazione dei Ipost.
Eccepiva, inoltre:
- la prescrizione decennale;
- di aver invitato l a regolarizzare la posizione del ricorrente;
CP_2
- l'infondatezza della domanda attorea di vedersi corrisposte le somme richieste in ricorso;
- in ogni caso l'inammissibilità e infondatezza della domanda, anche per effetto di quanto pattuito nel verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
L , costituitosi in giudizio in persona del proprio l.r.p.t., eccepiva CP_2 preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, per essere competente la Corte dei Conti, la nullità del ricorso, la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. del ricorrente, nonché la carenza di legittimazione attiva di quest'ultimo e la carenza di legittimazione passiva dell , l'improponibilità della domanda per omessa presentazione CP_2 di una preventiva domanda amministrativa, la nullità della domanda, e, nel merito, la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda formulata nei confronti dell e la prescrizione quinquennale CP_2 dei contributi.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via preliminare dichiarare
1) il difetto di giurisdizione;
2) l'inammissibilità dell'azione;
3) la carenza di interesse ad agire;
4) l'improponibilità della domanda;
5) la nullità della domanda;
Nel merito
Dichiarare la cessazione della materia del contendere e la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite atteso che l'aggiornamento dell'estratto conto è stato effettuato in data 27 novembre
2023 ossia in data antecedente l'iscrizione a ruolo del presente giudizio”.
Il ricorso non è fondato e va respinto per le medesime ragioni, condivise da questo giudice e di seguito riportate, con gli adattamenti alle specificità della fattispecie in esame, rese dalla Corte d'Appello di Bari su fattispecie analoga a quella che ci occupa (cfr. CdA Bari, n.
1252/2024).
Il ricorrente ha conciliato con una vertenza pendente (giusta verbale CP_1 di conciliazione sindacale del 02.02.2011 in atti) in tema di conversione di contratto a termine, e, in cambio di una nuova assunzione a tempo indeterminato, a far data appunto dal febbraio 2011 (ma, v. art. 7, con anzianità convenzionale, valida a tutti gli effetti contrattuali, dalla data di effettiva riammissione/ripresa del servizio, avvenuta in data 04.05.20098), aveva rinunciato agli effetti giuridici ed economici della pronuncia di primo grado favorevole (ma non definitiva) del Tribunale di
Bari; per l'effetto, si era impegnato a restituire a la CP_1 somma di euro 94.424,78 – pari agli importi liquidati dall'azienda per i periodi non lavorati – il tutto “secondo lo specifico piano di rateizzazione condiviso con la Società” e quale risultante da apposito allegato al cennato verbale di conciliazione, controfirmato da entrambe le parti, il quale prevedeva n. 240 rate mensili a decorrere da febbraio 2011, pari a 393,44 cadauna.
Parte ricorrente, in corso di pagamento rateale della somma, aveva però scoperto che non risultava aver mai pagato i contributi in CP_1 relazione al periodo “di non lavoro”, ovvero dalla notifica del ricorso introduttivo del 19 ottobre 2004 sino al 4 maggio 2009.
La vicenda dell'effettivo versamento o meno della contribuzione qui reclamata dal lavoratore (il quale assume, in sostanza, che essa non doveva essere restituita a in quanto giammai versata all' ente CP_1 previdenziale) è indubbiamente poco chiara, ove si consideri che, stando alle invero generiche rappresentazioni dell , pure evocato in giudizio, CP_2 tale contribuzione non risulta visualizzabile dall (nelle more CP_3 subentrato all'IPOST).
Vi è però che, a prescindere da tale questione, con l'art. 13 dell'accordo transattivo il lavoratore si è impegnato a restituire alla Società gli importi liquidati – con riferimento ai periodi non lavorati - pari a Euro
94.424,78, secondo lo specifico piano di rateizzazione condiviso con la
Società: facendo leva sul termine “restituire”, il lavoratore assume che non può essere restituito ciò che non è stato mai versato, vale a dire la contribuzione omessa, e che, diversamente opinando, si consentirebbe alla società datrice di lavoro un indebito arricchimento.
Non vi è dubbio che con la suddetta transazione non vengono modificati aspetti afferenti il preesistente rapporto, bensì se ne generano di nuovi intervenendo sulle condizioni e sulle modalità di restituzione delle somme ivi menzionate, che non hanno più alcun riferimento causale alla retribuzione comprensiva di contribuzione.
Del resto, come espressamente convenuto dalle stesse parti, il verbale di conciliazione prodotto in atti ha natura di accordo (transattivo e) novativo (v. punto 14 terzo capoverso) ed il relativo verbale di conciliazione - che non è stato impugnato dal lavoratore per dolo o errore - appare chiaro nel suo tenore letterale e non consente interpretazioni diverse laddove stabilisce l'obbligo a carico di quest'ultimo di corrispondere al datore di lavoro la somma complessiva di euro 94.424,78, secondo la rateizzazione concordata fra le parti.
E' noto che l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che - al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso - il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero (Cass. 14/07/2011, n. 15444) se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo, che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso» (Cass. 2 mar. 2020, n. 5674, in motiv. p. 5).
Orbene, nella specie, il verbale di conciliazione non solo costituisce espressamente, come detto, per volontà delle stesse parti, un nuovo
“accordo generale e novativo” (si rammenta all'uopo che con la transazione
“generale” le parti in lite chiudono definitivamente ogni contestazione su tutti i loro pregressi rapporti, costituendo una nuova situazione, all'interno della quale non è necessario individuare una concessione in relazione ad ogni singola vicenda implicata nel contratto, potendo la concessione di ciascuna parte tradursi anche nel totale sacrificio di una sola posizione, relativa ad uno dei vari affari coinvolti nel componimento di interessi, (v. Cass. n. 5139/2003), ma dà atto altresì che queste ultime
(v. punti 2, 3 e 4) rinunciano «agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio», per cui non vengono modificati aspetti afferenti il preesistente rapporto, ma se ne generano di nuovi intervenendo sulle condizioni e sulle modalità di restituzione delle somme ivi menzionate.
Pertanto, una volta riconosciuto l'ammontare del debito quale “liquidato dall'Azienda”, così come concordemente determinato in base al verbale di conciliazione sindacale, non è ammissibile, se non sulla scorta di comprovati dati errati ed inesatti, la successiva contestazione della quantificazione (v. sul punto Cass. 11 nov. 2016, n. 23093).
Ed allora non può che concludersi che, nell'ambito della conciliazione, avente come detto carattere transattivo e novativo, le parti erano libere di pattuire, nella loro autonomia, le rispettive controprestazioni laddove l'importo che l'istante si è impegnato a restituire rappresentava, in sostanza, il costo dell'operazione imposto dalla sentenza di primo grado a carico di per l'arco temporale in cui non vi era stata CP_1 alcuna prestazione, nessun rapporto lavorativo e nessuna valida posizione contributiva.
In altre parole, nella contemplazione dell'aliquid datum ed aliquid retentum, nel mentre si stabiliva che la lavoratrice lavoratore non aveva diritto ad alcuna retribuzione, né ad alcun contributo previdenziale, a carico di per il periodo antecedente la nuova assunzione, CP_1 ben potevano i contraenti convenire che, in cambio di un diritto alla assunzione (all'epoca della conciliazione ancora sub iudice), lo stesso lavoratore si obbligasse a corrispondere all'azienda un importo complessivo pari, come detto, al costo dell'operazione imposto dalla sentenza di primo grado.
La somma non aveva, quindi, natura retributiva (e/o contributiva), sicché non poteva darsi luogo ad alcuna questione relativa a lordo e netto (cfr., in termini, anche Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 421/2017 del
6.4.2017): l'impegno restitutorio assunto nell'accordo concerne piuttosto un importo predeterminato nell'ammontare, senza alcuna specificazione in termini di lordo-netto e, soprattutto, senza alcun riferimento agli oneri previdenziali per il periodo di non lavoro (cfr. Corte d'Appello di
Firenze, n. 421/2017, cit.).
D'altra parte, in alcuna pattuizione del verbale di conciliazione e neppure nell'allegato piano di rateizzazione viene fatto alcun riferimento a somme corrisposte a titolo retributivo e/o contributivo.
Né può qui trovare ingresso un'eventuale domanda restitutoria ovvero di ripetizione di indebito, atteso che quanto versato dal ricorrente rappresenta adempimento di uno specifico obbligo assunto dal richiamato accordo conciliativo, restando inconferente il richiamo a Cass. n.
23381/2020 citata dal lavoratore, la quale si è limitata, a ben vedere, a dichiarare inammissibile il ricorso proposto da avverso una sentenza CP_1 (di segno favorevole al lavoratore) resa dalla Corte di Appello di Firenze in una fattispecie analoga.
Per cui tale eventuale domanda avrebbe dovuto postulare la previa impugnativa del citato contratto transattivo per vizio del consenso, che qui non è stata proposta.
Senza contare che (cfr. Cass. n. 72 del 2011; Cass. 3 aprile 2003, n.
5141), ai sensi dell'art. 1969 c.c. (propriamente applicabile in tema di contratto di transazione), è rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della "res controversa" (e, quindi, su un antecedente logico della transazione) e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia (o che avrebbe potuto formare oggetto di controversia, cosiddetto caput controversum) (in termini anche Cass.
2.8.2007 n. 17015 la quale in applicazione di tale principio ha ritenuto che non è annullabile la transazione con la quale le parti abbiano convenuto un determinato corrispettivo come incentivo all'esodo ed a tacitazione di tutti i diritti del lavoratore in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto, in tal caso, l'errore, incidendo sulle reciproche concessioni, attiene direttamente all'oggetto della transazione e non già ad un suo presupposto).
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
La peculiarità e controvertibilità delle questioni trattate, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Bari 08.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli