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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/12/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3397 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ES TI;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ES TI;
RESISTENTE
Oggetto: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con CP_1
in data 21.08.2005 in Roggiano Gravina (CS) dal quale non sono nati figli, ha
[...] dedotto che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile ed ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché statuizioni in ordine alle questioni accessorie.
Il convenuto si costituiva, depositando la propria comparsa unitamente all'accordo raggiunto dalle parti in merito alle condizioni di separazione e divorzio congiunto.
1 La comune volontà delle parti di addivenire alla separazione consente di ritenere che la convivenza sia divenuta intollerabile.
Deve essere pertanto dichiarata la separazione dei coniugi.
Quanto alle questioni accessorie, deve essere recepito l'accordo delle parti, in base al quale “1) i coniugi vivranno separati liberi di stabilire ovunque riterranno fissare la loro residenza· 2) La casa coniugale e tutti gli arredi rimangono nella disponibilità esclusiva della , in quanto di sua proprietà; 3) il sig. Parte_2 Controparte_1 verserà, entro e non oltre i primi dieci giorni di ogni mese, un assegno mensile di mantenimento alla sig.ra dell'importo di € 200,00”. Parte_1
La causa deve essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, dovendo proseguire in relazione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
- rimette la causa in istruttoria ai fini della decisione sulle domande aventi quali oggetto e presupposto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti con contestuale ordinanza;
- rimette alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.11.2025
Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco Dott. Andrea Palma
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3397 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ES TI;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ES TI;
RESISTENTE
Oggetto: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con CP_1
in data 21.08.2005 in Roggiano Gravina (CS) dal quale non sono nati figli, ha
[...] dedotto che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile ed ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché statuizioni in ordine alle questioni accessorie.
Il convenuto si costituiva, depositando la propria comparsa unitamente all'accordo raggiunto dalle parti in merito alle condizioni di separazione e divorzio congiunto.
1 La comune volontà delle parti di addivenire alla separazione consente di ritenere che la convivenza sia divenuta intollerabile.
Deve essere pertanto dichiarata la separazione dei coniugi.
Quanto alle questioni accessorie, deve essere recepito l'accordo delle parti, in base al quale “1) i coniugi vivranno separati liberi di stabilire ovunque riterranno fissare la loro residenza· 2) La casa coniugale e tutti gli arredi rimangono nella disponibilità esclusiva della , in quanto di sua proprietà; 3) il sig. Parte_2 Controparte_1 verserà, entro e non oltre i primi dieci giorni di ogni mese, un assegno mensile di mantenimento alla sig.ra dell'importo di € 200,00”. Parte_1
La causa deve essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, dovendo proseguire in relazione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
- rimette la causa in istruttoria ai fini della decisione sulle domande aventi quali oggetto e presupposto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti con contestuale ordinanza;
- rimette alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.11.2025
Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco Dott. Andrea Palma
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