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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/11/2025, n. 3130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3130 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
III SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. AT Maresca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4180/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto riduzione di ipoteca e vertente
T R A
nato a [...] il [...] (c. f. e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (c. f. ), entrambi Parte_2 C.F._2
ivi residenti in contrada Vasili, s. n., rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Metafune (c.
f. ), che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di C.F._3
citazione ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Omegna, alla via Luigi
Comoli n. 15;
A T T O RI
E
nato a [...] il [...], (c. f. ), CP_1 C.F._4
elettivamente domiciliato in Presicce – Acquarica (LE), località Acquarica, via Caduti di
Marcinelle, n. 3, nello studio dell'avv. Giovanni Chiffi (c. f. ), che C.F._5 lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di costituzione (pec
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C O N V E N U T O
OGGETTO: RIDUZIONE DI IPOTECA
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
2. Gli attori hanno proposto due domande: una volta ad ottenere la riduzione delle ipoteche, l'altra di contenuto risarcitorio, prospettando sia la responsabilità ex art. 96 c.p.c.,
quanto la responsabilità ex art. 2043 c.c.
La prima richiesta è fondata sull'assunto in fatto che ha iscritto l'ipoteca CP_1
giudiziale su tutti i beni immobili che compongono il patrimonio immobiliare dei convenuti il cui valore eccede di oltre un terzo quello del credito garantito.
La seconda ha per oggetto il risarcimento del danno causato dall'illecito comportamento del creditore, consistente nell'aver iscritto l'ipoteca giudiziale su tutti i loro beni immobili in violazione dei limiti fissati dall'art. 2875 c.c. e del conseguente azzeramento del merito creditizio degli attori, che aveva determinato il rigetto delle innumerevoli domande rivolte ad istituti bancari – finanziari, finalizzate a conseguire le risorse da destinare al pagamento di quanto dovuto al creditore ipotecario, in modo da evitare l'esecuzione immobiliare dallo stesso intrapresa.
Si è ritualmente costituito il convenuto, assumendo l'infondatezza nel merito della spiegata domanda, sostenendo di aver rilasciato procura al per la Parte_1
prestazione di consenso alla cancellazione delle ipoteche.
3. Il G.U. all'udienza dell'1/04/25, preso atto a verbale del rifiuto della proposta conciliativa da parte degli attori e dell'accettazione della stessa proposta da parte del convenuto, si riservava di decidere sulle istanze istruttorie. E con successiva ordinanza rigettava tutte le istanze istruttorie degli attori, ritenute superflue o irrilevanti, ed assegnava alle parti i termini previsti dall'art. 189 cpc e rinviava all'udienza del 4
novembre 2025 per l'assunzione della causa in decisione.
4. In diritto, in ordine alla prima doglianza, gli attori hanno dedotto che i beni gravati dall'ipoteca giudiziale hanno un valore esorbitante rispetto all'importo del credito di oltre il triplo e che, pertanto, il creditore ipotecario aveva abusato del diritto di garantire il suo credito. Atteso che l'abuso era consistito nel rendere indisponibile tutto il patrimonio immobiliare, i debitori hanno sostenuto che l'illecito comportamento del creditore ha loro causato grave pregiudizio economico patrimoniale e non patrimoniale.
avrebbe illegittimamente iscritto l'ipoteca giudiziale su un numero di beni CP_1
immobili il cui valore eccedeva di oltre un terzo l'importo del credito in violazione dei principi di buona fede e correttezza, nonché degli artt. 2874 e 2875 cod. civ. e, pertanto, si chiedeva di disporne la riduzione, liberando dalle ipoteche i beni immobili elencati nell'atto di citazione.
La domanda è infondata e va rigettata.
Invero, dagli atti di causa emerge che le valutazioni del valore dei beni immobili ipotecati e successivamente pignorati nella proc. esec. imm. n. 109/2023 R.G.E. Trib. Lecce, da parte dell'ing. , tecnico incaricato dal ammontano a € 146.936,10 e sono state CP_2 Pt_3
trasmesse al creditore procedente il 15.5.2024 e, pertanto, in data successiva al 20.11.2023,
epoca in cui gli attori avevano chiesto la riduzione delle ipoteche, nonché successivamente alla procedura di mediazione obbligatoria (19.02.2024).
Risulta, poi, che il credito per cui pende l'anzidetta proc. esec. imm. n. 109/2023 R.G.E., di originari 80.000,00 euro, era diventato complessivamente di € 95.824,91, come emerge dalla nota di precisazione del credito depositata in quel procedimento l'1.07.2024, e che nell'esecuzione era intervenuto anche un altro creditore per un importo di euro 11.935,97.
L'ipoteca era stata, quindi, correttamente iscritta per un importo di euro 80.000,00 e l'iscrizione di ipoteca su un numero di beni il cui valore eccedeva quello del credito non comportava alcuna responsabilità a carico del creditore, tale da poter essere riconducibile all'interno della responsabilità da illecito aquiliano.
Il creditore ipotecario all'epoca in cui aveva iscritto l'ipoteca non aveva alcun elemento da cui trarre il valore di mercato dei beni ed una volta venuto a conoscenza del valore di stima si era recato dalla notaia ed aveva rilasciato procura allo stesso Persona_1 [...]
per la prestazione di consenso alla cancellazione delle ipoteche. Pt_1
Il rilascio della procura al debitore appare, pertanto, qualificabile come comportamento tenuto secondo correttezza e buona fede.
A mente dell'art. 2872 c.c., infatti, “se l'ipoteca è iscritta per una somma eccedente quella dovuta, o su più beni del necessario, il debitore o il terzo datore d'ipoteca può chiedere la riduzione dell'ipoteca”.
Ma la riduzione può avvenire volontariamente, cioè con dichiarazione del creditore,
oppure giudizialmente, su istanza del debitore, se il creditore non vi consente.
Nel caso di specie, il creditore, appena messo in condizione di appurare che la richiesta fosse almeno in parte fondata, si è dichiarato disposto a concedere una procura notarile per permettere ai debitori di procedere alla riduzione.
Nel caso in esame, il creditore non si è opposto: anzi, ha offerto un mezzo concreto per ottenere la riduzione, cioè una procura notarile.
Dunque, non si può dire che vi sia stato un rifiuto illegittimo o un comportamento inadempiente da parte del creditore.
La domanda di riduzione va, quindi, rigettata, in quanto il creditore aveva manifestato disponibilità a ridurre l'ipoteca, non vi è stato alcun rifiuto o comportamento illecito e manca sia il presupposto della riduzione giudiziale (che interviene solo in caso di rifiuto del creditore), sia qualsiasi danno risarcibile.
5. In ordine alla seconda domanda, di contenuto risarcitorio, anch'essa deve essere rigettata, in quanto il comportamento contestato non appare ascrivibile a illecita, Pt_4
fonte di responsabilità ex art. 2043 c.c. Come stabilito recentemente dalla giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass. civ., sez. III, 13
dicembre 2021, n. 39441 – Pres. – ) "In caso di iscrizione di ipoteca Parte_5 Parte_6
giudiziale su beni di valore eccedente rispetto all'importo del credito vantato, il creditore può essere
chiamato a rispondere, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per il danno subito dal debitore, consistente nella
difficoltà o impossibilità della negoziazione dei beni medesimi, ovvero nella difficoltà di accesso al
credito; invero, la previsione della speciale responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. – quale
responsabilità del soccombente che abbia abusato del diritto di agire o resistere in giudizio – non
esclude l'applicabilità della disciplina generale dell'illecito civile, atteso che il creditore è tenuto a
una condotta prudente e diligente, nonché informata al rispetto dei principi di buona fede e
correttezza, non solo in caso di ricorso a rimedi processuali, bensì, ancora prima, nell'attuazione dei
propri diritti contrattuali o negoziali e, dunque, anche del diritto di garanzia, che dev'essere
esercitato in termini consentanei con la sua funzione di mezzo volto a creare una situazione di
preferenza rispetto agli altri creditori e non per determinare situazioni di discredito sociale e
professionale e, conseguentemente, di blocco del patrimonio e dell'attività del debitore".
Applicando, pertanto, i principi generali dell'illecito civile, non risulta -nel caso di specie-
fornita alcuna prova del rifiuto ingiustificato, ovvero di alcun altro comportamento illecito, né tantomeno del rifiuto delle domande di finanziamento, ascrivibile al pignoramento immobiliare, ovvero all'eccesso di ipoteca. Non c'è alcun danno risarcibile,
in quanto il creditore non ha opposto resistenza ingiustificata, né ha violato alcun obbligo di collaborazione. Anzi, ha agito in modo corretto e collaborativo, fornendo procura notarile. Neppure sono state dimostrate le opportunità di vendita naufragate per via dell'ipoteca giudiziale iscritta.
Manca, pertanto, sia il presupposto della riduzione giudiziale (che interviene solo in caso di rifiuto del creditore), sia qualsiasi danno risarcibile.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, in persona della dott. AT Maresca,
definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 4180/2024 del R.G.A.C., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda
2) condanna gli attori in solido al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, C.P,A. ed
I.V.A..
Si comunichi.
Così deciso in Lecce, il 04/11/2025
Il GIUDICE
dr. AT Maresca