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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 933/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile composta dai Sigg. Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Tiziana MACCARRONE Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 933/2022 promossa da: sito in Torino, via Santa Chiara n. 15 (P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore in persona del legale Controparte_1
rappresentante ing. elettivamente domiciliato in Torino, via Cavalli n. 38, presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Michele Cardone, da cui è rappresentato e difeso come da procura in formato digitale telematico allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado
APPELLANTE contro
, nata a [...] il [...], (C.F. ) e Controparte_2 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], (C.F. ), elettivamente domiciliate CP_3 C.F._2
in Torino, corso Giulio Cesare n. 37, presso lo studio dell'avv. Olimpio Graziosi, da cui sono rappresentate e difese come da procura in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLATE
e contro
, nato ad [...] il [...], (C.F. , Controparte_4 C.F._3
, nata a [...] il [...], (C.F. ) e Controparte_5 C.F._4
, nato a [...] il [...], (C.F. ), CP_6 C.F._5 elettivamente domiciliati in Torino, corso Giulio Cesare n. 37 presso lo studio dell'avv. Olimpio
pagina 1 di 13 Graziosi, da cui sono rappresentati e difesi come da procura allegata alla costituzione in data
16/12/2022
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2604/2022 pronunciata dal Tribunale di Torino in data 14/06/2022
- Revisione tabelle millesimali
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Contrariis rejectis, piaccia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, in totale riforma della sentenza n.
2604/2022 del Tribunale di Torino del 12.06.2022 pubblicata il 14.06.2022, notificata il 15.06.2022 dichiarare che nel caso di specie non sussistono i presupposti dedotti da parte attrice e richiesti dall'art. 69 disp. att. c.c. per la modifica/revisione delle tabelle millesimali allegate al Regolamento del Condominio di Via Santa Chiara n. 15 Torino e per l'effetto annullare la tabella millesimale redatta dal CT Ing. ; Persona_1
– Condannare parte attrice e le parti intervenute a restituire tutte le somme che l'appellante dovesse loro corrispondere per effetto della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio ivi comprese le spese liquidate dal Giudice di primo grado al CT o, in subordine, con integrale compensazione delle spese di lite e di CT”.
Per le appellate e Controparte_2 Controparte_3
“Voglia la Corte Ecc.ma,
Ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta
– Dichiarare inammissibile l'atto d'appello proposto dal Parte_2
avverso la sentenza n° 2604/2022 del Tribunale di Torino,
– Confermare integralmente la sentenza n. 2604/2022 del Tribunale di Torino assolvendo le appellate
e da ogni domanda contro di loro ex adverso proposta. Controparte_2 Controparte_3
Con il favore delle spese ed onorari del presente grado di giudizio, oltre rimborso forf. 15%, IVA e
CPA come per legge”.
Per gli appellati e Controparte_4 Controparte_5 CP_6
[...]
“Voglia la Corte Ecc.ma,
Ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta
- preliminarmente, dichiarare irrituale la produzione del verbale assemblea condominio via Santa
Chiara n. 15 Torino e, per l'effetto, ordinarne l'espunzione dal fascicolo di causa;
pagina 2 di 13 - dichiarare INAMMISSIBILE l'atto d'appello proposto dal Parte_3
, in persona dell'amministratore pro tempore. avverso la sentenza n° 2604/2022 del Tribunale
[...] di Torino, per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, in ogni caso, rigettare le domande tutte dell'appellante
, assolvendo gli appellati , Parte_3 Controparte_5
e da ogni domanda contro di loro ex adverso proposta, con Controparte_4 CP_6
integrale conferma della sentenza n° 2604/2022 del Tribunale di Torino.
- Confermare integralmente la sentenza n. 2604/2022 del Tribunale di Torino assolvendo gli appellati
, e da ogni domanda contro di loro Controparte_5 Controparte_4 CP_6 ex adverso proposta”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27/09/2018 e Controparte_2 Controparte_3
convenivano dinanzi al Tribunale di Torino il in Torino, al Parte_3
fine di ottenere la modifica e/o revisione delle tabelle dei millesimi.
Esponevano, in particolare, che la tabella millesimale allegata al Regolamento di Condominio registrato presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino era stata redatta in base ai parametri in vigore nel lontano 1925 e teneva conto dell'ubicazione dell'edificio, posto in prossimità del mercato di Porta Palazzo, privilegiando la caratteristica commerciale del quartiere e, di conseguenza, attribuendo maggior valore alle unità immobiliari situate al piano terreno e interrato “per la possibilità di conservazione dei generi alimentari, riservando maggior pregio agli infernotti sottostanti le cantine, ove nei mesi estivi la temperatura è di circa 4/5°”, rispetto ai piani terzo e quarto fuori terra e al piano mansarde.
Inoltre, riferivano le parti attrici come i numerosi interventi di ristrutturazione/trasformazione, posti in essere da alcuni condomini nel corso del tempo, avessero modificato la struttura delle singole unità immobiliari, “alterando in modo sensibile il rapporto inizialmente esistente tra le diverse proprietà esclusive e le parti comuni”. Ancora, evidenziavano come negli anni '60 fosse stato installato l'ascensore, “tuttora esistente nella sua consistenza originaria e regolarmente funzionante con tabella millesimale autonoma”, che escludeva l'unità immobiliare al piano soffitte.
Assumevano quindi le attrici che, per le mutate condizioni dell'edificio, le tabelle millesimali del 1933 non rispecchiavano più la corretta corrispondenza tra il valore proporzionale dei singoli piani allo stato di fatto originario, richiamavano pertanto l'art. 69 disp. att. c.c., secondo cui i valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti e corretti, anche nell'interesse di uno solo dei condomini, quando, nel corso del tempo siano intervenute variazioni idonee a determinare una discrasia pagina 3 di 13 tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e le proprietà comuni, cioè quando, per le mutate condizioni dell'edificio, sia stato notevolmente alterato il rapporto originario dei suddetti valori.
Si costituiva in giudizio il in Torino, eccependo Parte_3
l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 69 disp. att. c.c. per l'accoglimento della domanda attorea, argomentando che le condizioni richieste per poter procedere alla modifica delle tabelle sono state limitate al verificarsi di specifiche situazioni, espressamente indicate nella disposizione richiamata e non riconducibili a quelle rappresentate da e Controparte_2 Controparte_3
All'udienza del 06/02/2019 veniva depositata comparsa di intervento volontario da parte di e i quali allegavano di CP_6 Controparte_5 Controparte_4
essere proprietari di immobili siti nel medesimo stabile in Torino, di via Santa Chiara n. 15, aderendo alle domande proposte delle attrici, sull'assunto che i valori espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di Condominio non corrispondessero più all'effettivo valore proporzionale delle singole unità immobiliari.
Depositate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., il Tribunale ammetteva le prove orali richieste da parte attrice e, quindi, ritenendo il processo “sufficientemente istruito”, con ordinanza del 14/07/2020 fissava udienza di precisazione delle conclusioni e all'esito tratteneva la causa a decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
Quindi con ordinanza del 06/04/2021, ravvisatane la necessità, disponeva CT al fine di accertare se se sussistesse o meno la dedotta divergenza tra il valore effettivo delle unità immobiliari e quello tabellarmente previsto, incaricando il c.t.u., in caso di risposta positiva, di predisporre una nuova tabella millesimale.
A seguito del deposito della CT, il Tribunale in data 14/06/2022 pronunciava sentenza, con la quale, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava l'intervenuta modificazione del rapporto fra l'attuale valore dei singoli appartamenti e l'originaria tabella millesimale del Condominio in Torino, via Santa
Chiara n. 15; dichiarava che la tabella millesimale redatta dal CT stabiliva l'esatto rapporto tra millesimi e singole proprietà, così come disposto dall'art. 68 disp. att. c.c., sicché essa costituiva la base per la quantificazione delle spese a carico dei singoli condomini;
ordinando al CONDOMINIO di via Santa Chiara n. 15 in Torino, in persona dell'amministratore pro tempore, di allegare tale tabella millesimale al Regolamento di Condominio in sostituzione della precedente;
infine ordinava la trascrizione della sentenza in calce al Regolamento di Condominio a carico della parte soccombente, condannando altresì il soccombente alla rifusione delle spese di lite e ponendo a suo Parte_3
carico le spese di CT.
pagina 4 di 13 Avverso la predetta sentenza, notificata in data 15/06/2022, ha proposto appello il
[...]
in Torino con atto di citazione notificato in data 01/07/2022, con il quale ha Parte_3
chiesto, in integrale riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta in primo grado e con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Controparte_2 Controparte_3
Si sono costituite in giudizio e chiedendo che Controparte_2 Controparte_3
l'impugnazione sia dichiarata inammissibile, ex art. 342 c.p.c., o comunque rigettata.
Con atto del 16/12/2022, e Controparte_4 Controparte_5 CP_6
si sono costituiti in giudizio, eccependo, in via preliminare, l'irritualità della produzione del
[...] verbale dell'assemblea condominiale del 24/10/2022, nonché l'inammissibilità dell'atto d'appello, ex art. 342 c.p.c., ed infine chiedendo, nel merito, la conferma integrale dell'impugnata sentenza.
Precisate all'udienza del 17/01/2024 le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa veniva quindi trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata
La sentenza di primo grado ha accolto la domanda attorea, rilevando, innanzitutto, che “in base ai documenti prodotti da parte attrice” i condomini all'assemblea del 27/09/2018 erano stati informati della domanda di revisione delle tabelle millesimali intentata dalle attrici ed “avevano deciso all'unanimità di procedere alle spese condominiali approvate per il tetto sulla base dei nuovi valori accertandi”; nel presente giudizio, invece, il si era opposto alla domanda di revisione Parte_3
delle tabelle, sostenendo l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti stabiliti dall'art. 69 disp. att.
c.c., atteso che le modifiche apportate da alcuni condomini nei propri appartamenti costituirebbero un mero mutamento della destinazione, che non inciderebbe sul valore dei singoli lotti.
Dalle risultanze di causa era invece emerso che due condomini ( e avevano apportato CP_7 CP_8
sostanziali modifiche ai loro appartamenti, posti al terzo piano dello stabile, collegandoli con una scala a chiocciola alle mansarde, ubicate al piano superiore, laddove, tali ambienti nelle planimetrie originarie si presentavano “del tutto autonomi, privi di ogni collegamento con il piano inferiore e, ai fini condominiali, forniti di specifico valore millesimale”. Di conseguenza, attualmente, alcuni appartamenti - ai fini dell'attribuzione del valore millesimale - risulterebbero, per una parte, locali ad uso abitazione, per altra parte, soffitte, o, per altra parte ancora, solai, con attribuzione di differenti coefficienti tabellari.
Il Tribunale ha dunque ritenuto che la discrasia sopra descritta costituisse il ““rilevante errore” richiesto dal legislatore per determinare la variazione dei valori millesimali attribuiti dalle tabelle originarie alle unità immobiliari”; inoltre era stata appurata “la realizzazione di un nuovo ultimo piano
pagina 5 di 13 destinato ad abitazione che, invece, era inesistente nel progetto e nella costruzione originaria dello stabile” (v. pag. 2 sentenza impugnata).
Tanto premesso, la sentenza impugnata ha ravvisato i presupposti per la modifica della tabella millesimale, “modifica che si impone ogniqualvolta, nel tempo, si sia verificata una apprezzabile divergenza tra il valore millesimale attribuito originariamente ed il valore attuale delle singole unità immobiliari.” (v. pag. 2 sentenza impugnata).
Il Giudice di primo grado ha poi citato la sentenza n. 6222/1997 delle SSUU della Cassazione, secondo la quale l'errore richiamato dall'art. 69 n. 1 disp. att. c.c. è quello che determina una divergenza tra la realtà oggettiva e i valori espressi nella tabella, situazione che può derivare, oltre che da un originario errore di fatto o da un errore di diritto conseguente all'utilizzo di criteri di calcolo scorretti, anche dall'intervenuto mutamento delle condizioni di parte dell'edificio, come è avvenuto nella fattispecie in esame, in cui vi è stata una sopraelevazione con incremento di superficie;
un incremento o diminuzione delle unità immobiliari.
Le questioni preliminari
Anzitutto, deve rilevarsi come e Controparte_4 Controparte_5
si siano costituiti per la prima udienza, fissata al 22/12/2022, con una memoria CP_6 depositata telematicamente in data 16/12/2022, tale atto, se pure intitolato “Note scritte”, ha certamente il contenuto di una comparsa di costituzione e risposta, in esso viene espressa, nelle prime righe,
l'inequivoca volontà di costituirsi in giudizio e in allegato all'atto è prodotta la procura alle liti.
Nella medesima data i predetti appellati depositavano, infatti. separatamente le “note” per l'udienza del
16/12/2022, fissata con le forme della trattazione scritta.
Sempre in via preliminare, e con riferimento alla costituzione in giudizio risulta infondata l'eccezione d'inammissibilità del deposito da parte del appellante della delibera assembleare in Parte_3
data 24/10/2022, atteso che si tratta della delibera con la quale è stata ratificata la proposizione dell'appello, sicché la sua funzione è stata quella di regolarizzare, ex art. 182 c.p.c., il difetto di autorizzazione ancor prima dell'udienza di comparizione.
Secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti,
“l'amministratore di condominio, in base al disposto dell'art. 1131 c.c., comma 2 e 3, può anche costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dall'assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione” (C. Cass. SS.UU. n. 18331/2010).
pagina 6 di 13 È evidente, dunque, come la delibera in oggetto non configuri né un documento nuovo, né un documento di cui avrebbe dovuto essere autorizzata dalla Corte la produzione, attenendo alla giustificazione del potere di agire in giudizio e nello specifico del potere d'impugnare.
Del tutto inconferenti risultano, da ultimo, le considerazioni svolte dagli appellati in ordine al fatto che quella delibera, al momento della loro costituzione, non fosse ancora stata loro comunicata, dal momento che non ne viene messa in discussione l'esistenza.
I motivi d'appello
Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante sostiene che la CT non potesse trovare ingresso nel presente procedimento. Precisa, infatti, che essa è stata disposta dopo che la causa era stata trattenuta una prima volta decisione, a seguito di rimessione della stessa sul ruolo.
Assume il che la CT né poteva, né doveva essere ammessa per tre ragioni: 1) parte Parte_3
attrice, a conclusione della prima fase del giudizio (ma anche dopo), non aveva dimostrato la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 69 disp. att. c.c.; di conseguenza 2) la perizia ha assunto natura esplorativa sopperendo all'omissione di parte attrice;
3) il quesito così come formulato, non è stato indicato da parte attrice.
Il motivo è infondato.
Tutt'altro che veritiero è l'assunto secondo cui le odierne appellate non avrebbero dimostrato la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 69 disp. att c.c. nella prima fase del giudizio, infatti, dalla lettura dell'atto di citazione in primo grado, e oltre ad Controparte_2 Controparte_3 affermare in termini generici che “numerosi interventi posti in essere da alcuni condomini via via susseguitisi nel tempo, hanno modificato la struttura delle singole unità immobiliari, alterando in modo sensibile il rapporto inizialmente esistente tra le diverse proprietà esclusive e le parti comuni”, hanno prospettato che le tabelle millesimali “risalenti al lontano 1933, non rappresentano più la corretta corrispondenza tra il valore proporzionale dei singoli piano allo stato di fatto originario con riferimento alla ripartizione attuale delle spese”.
Hanno poi precisato che gli immobili di proprietà delle condomine e situati al terzo CP_8 CP_7 piano, “in spregio alla originaria consistenza”, sono stati ampliati con il recupero di vani mansardati raggiungibili direttamente dai loro alloggi.
Da quanto osservato è evidente che il presupposto dell'art. 69 disp att. c.c. e, in particolare, del numero
2), secondo cui le tabelle millesimali possono essere rettificate o modificate quando, “per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore
pagina 7 di 13 proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione”, è stato allegato con l'atto di citazione in primo grado.
Non solo, quel presupposto ha trovato anche riscontro nelle prove testimoniali svolte, avendo ad oggetto i capi ammessi la dimostrazione delle trasformazioni delle unità immobiliari, che hanno comportato l'accorpamento delle soffitte soprastanti gli alloggi, siti al terzo piano dello stabile, ai quali sono state collegate direttamente da una scala interna.
In alcun altro modo e avrebbero potuto dimostrare in Controparte_2 Controparte_3
concreto quale fosse la divergenza di valore delle singole unità immobiliari rispetto alle tabelle millesimali, se non allegando e provando per testi che vi erano state delle modifiche, che avevano comportato un incremento di superfici di alcune unità immobiliari. Correttamente, quindi, il Giudice ha demandato al CT l'accertamento del valore proporzionale delle singole unità immobiliare e la congruità di quello rispetto alle tabelle millesimali allegate al Regolamento condominiale.
Peraltro, l'asserita “mancata sussistenza” di presupposti contrasta con il secondo motivo d'appello, con cui il appellante riferisce espressamente che, a sostegno della propria domanda, le Parte_3
appellate indicavano - riferendosi alla fattispecie di cui al n. 2, e non a quella del n. 1, dell'art. 69, disp. att. c.c. - come presupposti quelli “1) della supposta mutuata condizioni dei piani a beneficio di quelli inferiori che hanno accesso agli infernotti;
2) degli interventi edilizi su alcune unità che ne avrebbero asseritamente modificato la struttura e, infine 3) dell'intervenuta installazione dell'impianto di ascensore”. Circostanze, dunque, che, quantomeno in parte, indicano l'intervenuto mutamento di alcune unità immobiliari.
Con il secondo motivo d'appello il in Torino, asserisce che Parte_3
la pronuncia “eccede il petitum”, con ciò violando il disposto dall'art. 112 c.p.c.
In specie rileva come il Tribunale abbia fondato la decisione esclusivamente sull'ipotesi del “rilevante errore”, che qualifica anche “di fatto”, con ciò riferendosi alla fattispecie indicata dal n. 1, art. 69, disp. att. c.c., mai invocata dalle odierne appellate che, invece, fondavano la propria pretesa sulla fattispecie di cui al n. 2 del medesimo articolo.
Anche tale motivo non può trovare accoglimento, poiché, essendo corretto – per quanto già sopra precisato - che e nei loro atti introduttivi hanno richiamato Controparte_2 Controparte_3 la fattispecie di cui al n. 2 dell'art. 69, disp. att., c.c., a nulla rileva il riferimento fatto dal primo
Giudice all'ipotesi dell'“errore”, evocativo della fattispecie contemplata dal n. 1 della disposizione codicistica.
pagina 8 di 13 Detto altrimenti – effettivamente - la sentenza si riferisce impropriamente, almeno nei suoi passaggi iniziali, al “rilevante errore”, per poi in realtà argomentare, con ciò dimostrando come sia quella la concreta ratio decidendi, in ordine all'intervenuta “alterazione” delle condizioni di parte dell'edificio.
E, come precisato poc'anzi, è lo stesso a sostenere che i presupposti indicati dalle Parte_3
appellate sono la mutata condizione dei piani, per effetto di interventi edilizi, che hanno comportato l'accorpamento di unità, ubicate al piano soffitte, agli appartamenti posti al piano inferiore.
Alcuna pronuncia ultra petita è dunque riscontrabile nel caso di specie.
Al di là dell'ondivaga ed imprecisa motivazione espressa dal Tribunale, non v'è dubbio che le condizioni, che hanno condotto a ritenere sussistenti i presupposti per procedere alla revisione della tabella millesimale, siano quelle di cui al n. 2 dell'art. 69 disp. att. c.c., e cioè proprio quelle descritte nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado da e Controparte_2 Controparte_3
Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte “…rientra nella potestas decidendi del giudice la facoltà di procedere alla qualificazione giuridica …fermo restando che tale potere trova un limite in relazione agli effetti giuridici che la parte vuole conseguire deducendo un certo fatto, nel senso che la prospettazione di parte vincola il giudice a trarre dai fatti esposti l'effetto giuridico domandato.” (v.
Cass. 28/06/2010 n. 15383; in senso conforme Cass. n. 21484/2007).
Nel caso di specie il primo Giudice, nel ritenere di poter disporre l'effetto giuridico domandato (la revisione delle tabelle millesimali), ha dunque avuto riguardo proprio ai fatti dedotti dalle parti attrici, e cioè la modifica della struttura di alcune unità immobiliari (v. punto 7) atto di citazione) o l'ampliamento della originaria consistenza di alcuni appartamenti per effetto del recupero di vani mansardati raggiungibili direttamente dagli alloggi (v. punto 7) atto di citazione), circostanze queste che hanno comportato un'alterazione del valore proporzionale di quelle unità immobiliari.
L'equivoco ingenerato dalla motivazione della sentenza impugnata deriva dal fatto che essa pare confondere – anche se di fatto ciò non ha avuto concreta incidenza nella decisione della causa – tra l'errore nella formazione della tabella millesimale, che, in quanto tale, deve consistere in un vizio genetico, che si è verificato al momento della loro redazione/approvazione, e che può essere dipeso da un'erronea rappresentazione di fatto, ovvero da un'erronea applicazione dei coefficienti di calcolo;
e la diversa ipotesi (la fattispecie appunto di cui al n. 2 dell'art. 69 disp. att. c.p.c.), in cui le tabelle non viziate da errore all'origine non siano più idonee, per fatti sopravvenuti, a rappresentare correttamente i valori proporzionali delle unità immobiliari, poiché risulta sensibilmente modificato il valore di alcune di esse.
pagina 9 di 13 Con il terzo motivo di gravame il lamenta l'erronea Parte_3
valutazione delle prove orali esperite, prove attraverso le quali avrebbe dovuto essere dimostrata la sussistenza dei presupposti di cui al n. 2 dell'art. 69 disp. att., c.c.
Sostiene il che siano state le stesse appellate a fornire la prova per testi che le soffitte Parte_3
“erano già collegate attraverso una scala interna agli appartamenti di proprietà” e CP_7 CP_8
(cfr. capo 1 e 2, art. 183, comma 6, n. 2). Ritiene che gli interventi realizzati nei sottotetti non abbiano modificato la superficie delle unità interessate, che già comprendevano siffatti locali, e che, pertanto, quegli interventi non possono essere ritenuti idonei a conferire alle unità immobiliari interessate una consistenza ed un valore diversi da quelli attribuiti dalle originarie tabelle.
Evidenzia poi che “di fronte alla prova sulla consistenza delle unità immobiliari site al terzo e ultimo piano fornita dall'attrice, ovvero del collegamento a tali unità attraverso una scala interna delle soffitte di proprietà già millesimate, nessun valore può essere attribuito alle planimetrie catastali la cui funzione probatoria, come noto, è solo sussidiaria.” (v. pag. 11 atto d'appello).
Sostiene, infine, parte appellante che non vi sia stato alcun errore rilevante – di calcolo o materiale – idoneo a determinare la variazione dei valori millesimali attribuiti dalle tabelle originarie alle unità immobiliari “avendo le modifiche di destinazione d'uso delle soffitte interessate lasciato immutata la cubatura reale ovvero la superficie effettivamente godibile e, quindi, le caratteristiche proprie dell'immobile”.
Il motivo è infondato.
Il capo di prova n. 1, dedotto dalle parti attrici, era così formulato “Vero che, nel 1995, ho richiesto ed ottenuto dal Comune di Torino concessione in sanatoria per il mutamento di destinazione d'uso delle soffitte soprastanti l'alloggio sito al terzo piano dello stabile di Torino già di mia Parte_3 proprietà ed a questo collegate direttamente da una scala interna”, ed il capo n. 2: “Vero che, la condomina ha incorporato all'appartamento di sua proprietà i locali all'origine destinati a CP_7 sottotetti e soffitte”.
I testi e hanno precisato che le soffitte erano collegate alle sottostanti Testimone_1 Testimone_2
unità immobiliari da una scala retrattile, che con i lavori di ristrutturazione è stata sostituita, con altra scala interna a chiocciola, come pure è mutata la destinazione d'uso di tali soffitte.
Nello specifico il teste ha riferito di avere ottenuto nel 1995 la concessione in Testimone_1
sanatoria per il mutamento della destinazione d'uso delle soffitte soprastanti il suo appartamento, ubicato al terzo piano, cui sono state collegate con una scala interna, appartamento da lui poi venduto.
Parimenti conferma di tali fatti è desumibile dalle dichiarazioni testimoniali di Tes_3
pagina 10 di 13 funzionario del Comune di Torino, che ha riferito della presentazione di plurime pratiche amministrative, relative a modifiche interne agli appartamenti di quel Condominio.
E' del tutto evidente come quelle trasformazioni, che hanno condotto alla realizzazione di appartamenti, distribuiti su due livelli, abbiano inciso sul valore di quelle unità immobiliari, il cui valore non può quindi essere correttamente rappresentato dalla somma aritmetica del valore millesimale attribuito alle precedenti soffitte con quello dell'appartamento sottostante cui sono state unite, per cui è privo di pregio il rilievo di parte appellante, secondo cui alle soffitte erano già attribuiti
“propri e specifici valori millesimali”, poiché quelli esprimevano il valore proporzionale di quei vani, che erano dei monolocali, ubicati all'ultimo piano, privo di ascensore, e, vista l'epoca di costruzione dello stabile, dotati di servizi igienici in comune con le altre unità del piano.
Gli appartamenti del terzo piano, per effetto di quelle trasformazioni, che hanno comportato come precisato dai testi anche la modifica della destinazione d'uso di vani ubicati al piano soffitte, poiché evidentemente quelli, o alcuni di essi, non avevano quale destinazione d'uso quella abitativa, ma erano ripostigli o locali di sgombero (per questo collegati all'alloggio sottostante da una scala retrattile), hanno pertanto avuto un incremento di superficie delle unità immobiliari destinate ad uso abitativo, condizione questa che integra i presupposti di cui al n. 2 dell'art. 69 disp. att. c.c.
Le considerazioni svolte denotano quindi l'infondatezza della tesi esposta con l'atto d'appello, secondo cui le superfici rilevate non si sarebbero modificate nel corso degli anni, la modifica della destinazione d'uso delle soffitte avrebbe lasciato immutata la cubatura reale o ancora non avrebbe modificato “la superficie godibile e quindi le caratteristiche proprie degli immobili.”
La modifica è consistita nel rendere abitativi, con conseguente incremento/ampliamento delle unità immobiliari, cui quei locali sono stati collegati, dei vani che prima non avevano quella destinazione d'uso e a cui la tabella allegata al Regolamento attribuiva complessivamente 25 millesimi, per 13 vani di differenti dimensioni, di cui il n. 4 e il n. 5 già comunicanti tra di loro.
Tutto ciò è altresì comprovato dalle modifiche riportate nelle planimetrie catastali, mentre quanto sostenuto da parte appellante, circa l'impossibilità di attribuire valore probatorio alle planimetrie catastali, risulta nel caso di specie del tutto fuori luogo, poiché pare riferirsi al valore meramente residuale che le risultanze catastali hanno nel fornire la prova della titolarità del diritto, non certo nel rappresentare la consistenza di fatto delle unità immobiliari cui si riferiscono, aspetto per il quale sono venute in rilievo nel presente giudizio.
Le alterazioni di valore hanno poi trovato conferma nella CT espletata, per cui, anticipando un argomento sviluppato dal CONDOMINIO appellante in seno al sesto motivo d'impugnazione, proprio pagina 11 di 13 l'elaborato peritale ha dato conferma di come quelle trasformazioni abbiano comportato l'alterazione per più di un quinto del valore proporzionale di quelle unità immobiliari.
Basti infatti considerare la tabella di raffronto per piano tra i precedenti ed i nuovi valori millesimali riportata a pag. 10 della CT.
Sulla base delle sopra esposte argomentazioni risulta, pertanto, assorbito il quarto motivo
d'impugnazione, con cui l'appellante contesta la sussistenza delle tre circostanze su cui il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione, e cioè sopraelevazione di superficie, l'incremento di superficie e l'incremento o diminuzione delle unità immobiliari, avendo ampiamente chiarito quali siano gli effettivi presupposti che hanno condotto alla revisione della tabella millesimale.
Infine, con il quinto motivo l'appellante rileva come il Tribunale abbia richiamato la delibera del
27/09/2018, con cui i condomini, all'unanimità, avrebbero approvato che le spese del rifacimento del tetto con l'accordo che sarebbero state ripartite in base alle nuove tabelle millesimali, benché tale delibera non risulti essere stata prodotta da controparte.
Il tema di questa delibera, menzionato nella sentenza impugnata, è invero del tutto irrilevante. Si tratta infatti di un passaggio della motivazione, che non ha avuto alcuna incidenza sulla decisione, dal momento che la causa non verte su eventuali rimborsi delle spese sostenute.
Con il settimo motivo d'appello il censura la sentenza per avere posto a suo integrale Parte_3
carico le spese di lite e CT, nonostante la soccombenza reciproca, che dovrebbe essere ravvisata nel fatto di non avere il Tribunale accolto la richiesta di condanna per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.
L'assunto è errato, poiché il non aver pronunciato condanna per responsabilità aggravata, non integra una soccombenza reciproca, dovendo quella essere valutata con riferimento alle contrapposte domande di merito e quindi nel caso di specie il è integralmente soccombente. Parte_3
L'appello deve pertanto essere integralmente respinto.
Le spese del giudizio
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore degli appellati, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore indeterminato fascia bassa.
Tenuto conto della natura della controversia e del pregio delle difese svolte, debbono applicarsi i compensi compresi tra il minimo e il medio per le fasi di studio ed introduttiva ed i minimi per la fase decisionale, limitata alla trattazione delle medesime questioni di fatto e diritto già contenute negli atti introduttivi, senza riconoscimento di alcun compenso per la fase di trattazione, non essendo state svolte nel corso della prima udienza alcuna delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. (v. Cass.
16/04/2021 n. 10206), e così:
pagina 12 di 13 € 950,00 per la fase di studio;
€ 850,00 per la fase introduttiva;
€ 956,00 per la fase decisionale, e così complessivi € 2.756,00, il tutto oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori.
Stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in Parte_3
Torino avverso la sentenza n. 2604/2022 pronunciata in data 14/06/2022 dal Tribunale di Torino, respinge l'appello, confermando l'impugnata sentenza;
condanna in Torino a rifondere a e Parte_3 Controparte_2 le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.756,00 per compensi, oltre Controparte_3
rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
condanna in Torino a rifondere a Parte_3 CP_4
, e le spese del presente giudizio, che si
[...] Controparte_5 CP_6 liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, Parte_3
in Torino, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...] quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio in data 22/05/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Ufficio per il Processo
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile composta dai Sigg. Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Tiziana MACCARRONE Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 933/2022 promossa da: sito in Torino, via Santa Chiara n. 15 (P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore in persona del legale Controparte_1
rappresentante ing. elettivamente domiciliato in Torino, via Cavalli n. 38, presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Michele Cardone, da cui è rappresentato e difeso come da procura in formato digitale telematico allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado
APPELLANTE contro
, nata a [...] il [...], (C.F. ) e Controparte_2 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], (C.F. ), elettivamente domiciliate CP_3 C.F._2
in Torino, corso Giulio Cesare n. 37, presso lo studio dell'avv. Olimpio Graziosi, da cui sono rappresentate e difese come da procura in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLATE
e contro
, nato ad [...] il [...], (C.F. , Controparte_4 C.F._3
, nata a [...] il [...], (C.F. ) e Controparte_5 C.F._4
, nato a [...] il [...], (C.F. ), CP_6 C.F._5 elettivamente domiciliati in Torino, corso Giulio Cesare n. 37 presso lo studio dell'avv. Olimpio
pagina 1 di 13 Graziosi, da cui sono rappresentati e difesi come da procura allegata alla costituzione in data
16/12/2022
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2604/2022 pronunciata dal Tribunale di Torino in data 14/06/2022
- Revisione tabelle millesimali
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Contrariis rejectis, piaccia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, in totale riforma della sentenza n.
2604/2022 del Tribunale di Torino del 12.06.2022 pubblicata il 14.06.2022, notificata il 15.06.2022 dichiarare che nel caso di specie non sussistono i presupposti dedotti da parte attrice e richiesti dall'art. 69 disp. att. c.c. per la modifica/revisione delle tabelle millesimali allegate al Regolamento del Condominio di Via Santa Chiara n. 15 Torino e per l'effetto annullare la tabella millesimale redatta dal CT Ing. ; Persona_1
– Condannare parte attrice e le parti intervenute a restituire tutte le somme che l'appellante dovesse loro corrispondere per effetto della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio ivi comprese le spese liquidate dal Giudice di primo grado al CT o, in subordine, con integrale compensazione delle spese di lite e di CT”.
Per le appellate e Controparte_2 Controparte_3
“Voglia la Corte Ecc.ma,
Ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta
– Dichiarare inammissibile l'atto d'appello proposto dal Parte_2
avverso la sentenza n° 2604/2022 del Tribunale di Torino,
– Confermare integralmente la sentenza n. 2604/2022 del Tribunale di Torino assolvendo le appellate
e da ogni domanda contro di loro ex adverso proposta. Controparte_2 Controparte_3
Con il favore delle spese ed onorari del presente grado di giudizio, oltre rimborso forf. 15%, IVA e
CPA come per legge”.
Per gli appellati e Controparte_4 Controparte_5 CP_6
[...]
“Voglia la Corte Ecc.ma,
Ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta
- preliminarmente, dichiarare irrituale la produzione del verbale assemblea condominio via Santa
Chiara n. 15 Torino e, per l'effetto, ordinarne l'espunzione dal fascicolo di causa;
pagina 2 di 13 - dichiarare INAMMISSIBILE l'atto d'appello proposto dal Parte_3
, in persona dell'amministratore pro tempore. avverso la sentenza n° 2604/2022 del Tribunale
[...] di Torino, per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, in ogni caso, rigettare le domande tutte dell'appellante
, assolvendo gli appellati , Parte_3 Controparte_5
e da ogni domanda contro di loro ex adverso proposta, con Controparte_4 CP_6
integrale conferma della sentenza n° 2604/2022 del Tribunale di Torino.
- Confermare integralmente la sentenza n. 2604/2022 del Tribunale di Torino assolvendo gli appellati
, e da ogni domanda contro di loro Controparte_5 Controparte_4 CP_6 ex adverso proposta”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27/09/2018 e Controparte_2 Controparte_3
convenivano dinanzi al Tribunale di Torino il in Torino, al Parte_3
fine di ottenere la modifica e/o revisione delle tabelle dei millesimi.
Esponevano, in particolare, che la tabella millesimale allegata al Regolamento di Condominio registrato presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino era stata redatta in base ai parametri in vigore nel lontano 1925 e teneva conto dell'ubicazione dell'edificio, posto in prossimità del mercato di Porta Palazzo, privilegiando la caratteristica commerciale del quartiere e, di conseguenza, attribuendo maggior valore alle unità immobiliari situate al piano terreno e interrato “per la possibilità di conservazione dei generi alimentari, riservando maggior pregio agli infernotti sottostanti le cantine, ove nei mesi estivi la temperatura è di circa 4/5°”, rispetto ai piani terzo e quarto fuori terra e al piano mansarde.
Inoltre, riferivano le parti attrici come i numerosi interventi di ristrutturazione/trasformazione, posti in essere da alcuni condomini nel corso del tempo, avessero modificato la struttura delle singole unità immobiliari, “alterando in modo sensibile il rapporto inizialmente esistente tra le diverse proprietà esclusive e le parti comuni”. Ancora, evidenziavano come negli anni '60 fosse stato installato l'ascensore, “tuttora esistente nella sua consistenza originaria e regolarmente funzionante con tabella millesimale autonoma”, che escludeva l'unità immobiliare al piano soffitte.
Assumevano quindi le attrici che, per le mutate condizioni dell'edificio, le tabelle millesimali del 1933 non rispecchiavano più la corretta corrispondenza tra il valore proporzionale dei singoli piani allo stato di fatto originario, richiamavano pertanto l'art. 69 disp. att. c.c., secondo cui i valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti e corretti, anche nell'interesse di uno solo dei condomini, quando, nel corso del tempo siano intervenute variazioni idonee a determinare una discrasia pagina 3 di 13 tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e le proprietà comuni, cioè quando, per le mutate condizioni dell'edificio, sia stato notevolmente alterato il rapporto originario dei suddetti valori.
Si costituiva in giudizio il in Torino, eccependo Parte_3
l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 69 disp. att. c.c. per l'accoglimento della domanda attorea, argomentando che le condizioni richieste per poter procedere alla modifica delle tabelle sono state limitate al verificarsi di specifiche situazioni, espressamente indicate nella disposizione richiamata e non riconducibili a quelle rappresentate da e Controparte_2 Controparte_3
All'udienza del 06/02/2019 veniva depositata comparsa di intervento volontario da parte di e i quali allegavano di CP_6 Controparte_5 Controparte_4
essere proprietari di immobili siti nel medesimo stabile in Torino, di via Santa Chiara n. 15, aderendo alle domande proposte delle attrici, sull'assunto che i valori espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di Condominio non corrispondessero più all'effettivo valore proporzionale delle singole unità immobiliari.
Depositate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., il Tribunale ammetteva le prove orali richieste da parte attrice e, quindi, ritenendo il processo “sufficientemente istruito”, con ordinanza del 14/07/2020 fissava udienza di precisazione delle conclusioni e all'esito tratteneva la causa a decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
Quindi con ordinanza del 06/04/2021, ravvisatane la necessità, disponeva CT al fine di accertare se se sussistesse o meno la dedotta divergenza tra il valore effettivo delle unità immobiliari e quello tabellarmente previsto, incaricando il c.t.u., in caso di risposta positiva, di predisporre una nuova tabella millesimale.
A seguito del deposito della CT, il Tribunale in data 14/06/2022 pronunciava sentenza, con la quale, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava l'intervenuta modificazione del rapporto fra l'attuale valore dei singoli appartamenti e l'originaria tabella millesimale del Condominio in Torino, via Santa
Chiara n. 15; dichiarava che la tabella millesimale redatta dal CT stabiliva l'esatto rapporto tra millesimi e singole proprietà, così come disposto dall'art. 68 disp. att. c.c., sicché essa costituiva la base per la quantificazione delle spese a carico dei singoli condomini;
ordinando al CONDOMINIO di via Santa Chiara n. 15 in Torino, in persona dell'amministratore pro tempore, di allegare tale tabella millesimale al Regolamento di Condominio in sostituzione della precedente;
infine ordinava la trascrizione della sentenza in calce al Regolamento di Condominio a carico della parte soccombente, condannando altresì il soccombente alla rifusione delle spese di lite e ponendo a suo Parte_3
carico le spese di CT.
pagina 4 di 13 Avverso la predetta sentenza, notificata in data 15/06/2022, ha proposto appello il
[...]
in Torino con atto di citazione notificato in data 01/07/2022, con il quale ha Parte_3
chiesto, in integrale riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta in primo grado e con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Controparte_2 Controparte_3
Si sono costituite in giudizio e chiedendo che Controparte_2 Controparte_3
l'impugnazione sia dichiarata inammissibile, ex art. 342 c.p.c., o comunque rigettata.
Con atto del 16/12/2022, e Controparte_4 Controparte_5 CP_6
si sono costituiti in giudizio, eccependo, in via preliminare, l'irritualità della produzione del
[...] verbale dell'assemblea condominiale del 24/10/2022, nonché l'inammissibilità dell'atto d'appello, ex art. 342 c.p.c., ed infine chiedendo, nel merito, la conferma integrale dell'impugnata sentenza.
Precisate all'udienza del 17/01/2024 le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa veniva quindi trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata
La sentenza di primo grado ha accolto la domanda attorea, rilevando, innanzitutto, che “in base ai documenti prodotti da parte attrice” i condomini all'assemblea del 27/09/2018 erano stati informati della domanda di revisione delle tabelle millesimali intentata dalle attrici ed “avevano deciso all'unanimità di procedere alle spese condominiali approvate per il tetto sulla base dei nuovi valori accertandi”; nel presente giudizio, invece, il si era opposto alla domanda di revisione Parte_3
delle tabelle, sostenendo l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti stabiliti dall'art. 69 disp. att.
c.c., atteso che le modifiche apportate da alcuni condomini nei propri appartamenti costituirebbero un mero mutamento della destinazione, che non inciderebbe sul valore dei singoli lotti.
Dalle risultanze di causa era invece emerso che due condomini ( e avevano apportato CP_7 CP_8
sostanziali modifiche ai loro appartamenti, posti al terzo piano dello stabile, collegandoli con una scala a chiocciola alle mansarde, ubicate al piano superiore, laddove, tali ambienti nelle planimetrie originarie si presentavano “del tutto autonomi, privi di ogni collegamento con il piano inferiore e, ai fini condominiali, forniti di specifico valore millesimale”. Di conseguenza, attualmente, alcuni appartamenti - ai fini dell'attribuzione del valore millesimale - risulterebbero, per una parte, locali ad uso abitazione, per altra parte, soffitte, o, per altra parte ancora, solai, con attribuzione di differenti coefficienti tabellari.
Il Tribunale ha dunque ritenuto che la discrasia sopra descritta costituisse il ““rilevante errore” richiesto dal legislatore per determinare la variazione dei valori millesimali attribuiti dalle tabelle originarie alle unità immobiliari”; inoltre era stata appurata “la realizzazione di un nuovo ultimo piano
pagina 5 di 13 destinato ad abitazione che, invece, era inesistente nel progetto e nella costruzione originaria dello stabile” (v. pag. 2 sentenza impugnata).
Tanto premesso, la sentenza impugnata ha ravvisato i presupposti per la modifica della tabella millesimale, “modifica che si impone ogniqualvolta, nel tempo, si sia verificata una apprezzabile divergenza tra il valore millesimale attribuito originariamente ed il valore attuale delle singole unità immobiliari.” (v. pag. 2 sentenza impugnata).
Il Giudice di primo grado ha poi citato la sentenza n. 6222/1997 delle SSUU della Cassazione, secondo la quale l'errore richiamato dall'art. 69 n. 1 disp. att. c.c. è quello che determina una divergenza tra la realtà oggettiva e i valori espressi nella tabella, situazione che può derivare, oltre che da un originario errore di fatto o da un errore di diritto conseguente all'utilizzo di criteri di calcolo scorretti, anche dall'intervenuto mutamento delle condizioni di parte dell'edificio, come è avvenuto nella fattispecie in esame, in cui vi è stata una sopraelevazione con incremento di superficie;
un incremento o diminuzione delle unità immobiliari.
Le questioni preliminari
Anzitutto, deve rilevarsi come e Controparte_4 Controparte_5
si siano costituiti per la prima udienza, fissata al 22/12/2022, con una memoria CP_6 depositata telematicamente in data 16/12/2022, tale atto, se pure intitolato “Note scritte”, ha certamente il contenuto di una comparsa di costituzione e risposta, in esso viene espressa, nelle prime righe,
l'inequivoca volontà di costituirsi in giudizio e in allegato all'atto è prodotta la procura alle liti.
Nella medesima data i predetti appellati depositavano, infatti. separatamente le “note” per l'udienza del
16/12/2022, fissata con le forme della trattazione scritta.
Sempre in via preliminare, e con riferimento alla costituzione in giudizio risulta infondata l'eccezione d'inammissibilità del deposito da parte del appellante della delibera assembleare in Parte_3
data 24/10/2022, atteso che si tratta della delibera con la quale è stata ratificata la proposizione dell'appello, sicché la sua funzione è stata quella di regolarizzare, ex art. 182 c.p.c., il difetto di autorizzazione ancor prima dell'udienza di comparizione.
Secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti,
“l'amministratore di condominio, in base al disposto dell'art. 1131 c.c., comma 2 e 3, può anche costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dall'assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione” (C. Cass. SS.UU. n. 18331/2010).
pagina 6 di 13 È evidente, dunque, come la delibera in oggetto non configuri né un documento nuovo, né un documento di cui avrebbe dovuto essere autorizzata dalla Corte la produzione, attenendo alla giustificazione del potere di agire in giudizio e nello specifico del potere d'impugnare.
Del tutto inconferenti risultano, da ultimo, le considerazioni svolte dagli appellati in ordine al fatto che quella delibera, al momento della loro costituzione, non fosse ancora stata loro comunicata, dal momento che non ne viene messa in discussione l'esistenza.
I motivi d'appello
Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante sostiene che la CT non potesse trovare ingresso nel presente procedimento. Precisa, infatti, che essa è stata disposta dopo che la causa era stata trattenuta una prima volta decisione, a seguito di rimessione della stessa sul ruolo.
Assume il che la CT né poteva, né doveva essere ammessa per tre ragioni: 1) parte Parte_3
attrice, a conclusione della prima fase del giudizio (ma anche dopo), non aveva dimostrato la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 69 disp. att. c.c.; di conseguenza 2) la perizia ha assunto natura esplorativa sopperendo all'omissione di parte attrice;
3) il quesito così come formulato, non è stato indicato da parte attrice.
Il motivo è infondato.
Tutt'altro che veritiero è l'assunto secondo cui le odierne appellate non avrebbero dimostrato la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 69 disp. att c.c. nella prima fase del giudizio, infatti, dalla lettura dell'atto di citazione in primo grado, e oltre ad Controparte_2 Controparte_3 affermare in termini generici che “numerosi interventi posti in essere da alcuni condomini via via susseguitisi nel tempo, hanno modificato la struttura delle singole unità immobiliari, alterando in modo sensibile il rapporto inizialmente esistente tra le diverse proprietà esclusive e le parti comuni”, hanno prospettato che le tabelle millesimali “risalenti al lontano 1933, non rappresentano più la corretta corrispondenza tra il valore proporzionale dei singoli piano allo stato di fatto originario con riferimento alla ripartizione attuale delle spese”.
Hanno poi precisato che gli immobili di proprietà delle condomine e situati al terzo CP_8 CP_7 piano, “in spregio alla originaria consistenza”, sono stati ampliati con il recupero di vani mansardati raggiungibili direttamente dai loro alloggi.
Da quanto osservato è evidente che il presupposto dell'art. 69 disp att. c.c. e, in particolare, del numero
2), secondo cui le tabelle millesimali possono essere rettificate o modificate quando, “per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore
pagina 7 di 13 proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione”, è stato allegato con l'atto di citazione in primo grado.
Non solo, quel presupposto ha trovato anche riscontro nelle prove testimoniali svolte, avendo ad oggetto i capi ammessi la dimostrazione delle trasformazioni delle unità immobiliari, che hanno comportato l'accorpamento delle soffitte soprastanti gli alloggi, siti al terzo piano dello stabile, ai quali sono state collegate direttamente da una scala interna.
In alcun altro modo e avrebbero potuto dimostrare in Controparte_2 Controparte_3
concreto quale fosse la divergenza di valore delle singole unità immobiliari rispetto alle tabelle millesimali, se non allegando e provando per testi che vi erano state delle modifiche, che avevano comportato un incremento di superfici di alcune unità immobiliari. Correttamente, quindi, il Giudice ha demandato al CT l'accertamento del valore proporzionale delle singole unità immobiliare e la congruità di quello rispetto alle tabelle millesimali allegate al Regolamento condominiale.
Peraltro, l'asserita “mancata sussistenza” di presupposti contrasta con il secondo motivo d'appello, con cui il appellante riferisce espressamente che, a sostegno della propria domanda, le Parte_3
appellate indicavano - riferendosi alla fattispecie di cui al n. 2, e non a quella del n. 1, dell'art. 69, disp. att. c.c. - come presupposti quelli “1) della supposta mutuata condizioni dei piani a beneficio di quelli inferiori che hanno accesso agli infernotti;
2) degli interventi edilizi su alcune unità che ne avrebbero asseritamente modificato la struttura e, infine 3) dell'intervenuta installazione dell'impianto di ascensore”. Circostanze, dunque, che, quantomeno in parte, indicano l'intervenuto mutamento di alcune unità immobiliari.
Con il secondo motivo d'appello il in Torino, asserisce che Parte_3
la pronuncia “eccede il petitum”, con ciò violando il disposto dall'art. 112 c.p.c.
In specie rileva come il Tribunale abbia fondato la decisione esclusivamente sull'ipotesi del “rilevante errore”, che qualifica anche “di fatto”, con ciò riferendosi alla fattispecie indicata dal n. 1, art. 69, disp. att. c.c., mai invocata dalle odierne appellate che, invece, fondavano la propria pretesa sulla fattispecie di cui al n. 2 del medesimo articolo.
Anche tale motivo non può trovare accoglimento, poiché, essendo corretto – per quanto già sopra precisato - che e nei loro atti introduttivi hanno richiamato Controparte_2 Controparte_3 la fattispecie di cui al n. 2 dell'art. 69, disp. att., c.c., a nulla rileva il riferimento fatto dal primo
Giudice all'ipotesi dell'“errore”, evocativo della fattispecie contemplata dal n. 1 della disposizione codicistica.
pagina 8 di 13 Detto altrimenti – effettivamente - la sentenza si riferisce impropriamente, almeno nei suoi passaggi iniziali, al “rilevante errore”, per poi in realtà argomentare, con ciò dimostrando come sia quella la concreta ratio decidendi, in ordine all'intervenuta “alterazione” delle condizioni di parte dell'edificio.
E, come precisato poc'anzi, è lo stesso a sostenere che i presupposti indicati dalle Parte_3
appellate sono la mutata condizione dei piani, per effetto di interventi edilizi, che hanno comportato l'accorpamento di unità, ubicate al piano soffitte, agli appartamenti posti al piano inferiore.
Alcuna pronuncia ultra petita è dunque riscontrabile nel caso di specie.
Al di là dell'ondivaga ed imprecisa motivazione espressa dal Tribunale, non v'è dubbio che le condizioni, che hanno condotto a ritenere sussistenti i presupposti per procedere alla revisione della tabella millesimale, siano quelle di cui al n. 2 dell'art. 69 disp. att. c.c., e cioè proprio quelle descritte nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado da e Controparte_2 Controparte_3
Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte “…rientra nella potestas decidendi del giudice la facoltà di procedere alla qualificazione giuridica …fermo restando che tale potere trova un limite in relazione agli effetti giuridici che la parte vuole conseguire deducendo un certo fatto, nel senso che la prospettazione di parte vincola il giudice a trarre dai fatti esposti l'effetto giuridico domandato.” (v.
Cass. 28/06/2010 n. 15383; in senso conforme Cass. n. 21484/2007).
Nel caso di specie il primo Giudice, nel ritenere di poter disporre l'effetto giuridico domandato (la revisione delle tabelle millesimali), ha dunque avuto riguardo proprio ai fatti dedotti dalle parti attrici, e cioè la modifica della struttura di alcune unità immobiliari (v. punto 7) atto di citazione) o l'ampliamento della originaria consistenza di alcuni appartamenti per effetto del recupero di vani mansardati raggiungibili direttamente dagli alloggi (v. punto 7) atto di citazione), circostanze queste che hanno comportato un'alterazione del valore proporzionale di quelle unità immobiliari.
L'equivoco ingenerato dalla motivazione della sentenza impugnata deriva dal fatto che essa pare confondere – anche se di fatto ciò non ha avuto concreta incidenza nella decisione della causa – tra l'errore nella formazione della tabella millesimale, che, in quanto tale, deve consistere in un vizio genetico, che si è verificato al momento della loro redazione/approvazione, e che può essere dipeso da un'erronea rappresentazione di fatto, ovvero da un'erronea applicazione dei coefficienti di calcolo;
e la diversa ipotesi (la fattispecie appunto di cui al n. 2 dell'art. 69 disp. att. c.p.c.), in cui le tabelle non viziate da errore all'origine non siano più idonee, per fatti sopravvenuti, a rappresentare correttamente i valori proporzionali delle unità immobiliari, poiché risulta sensibilmente modificato il valore di alcune di esse.
pagina 9 di 13 Con il terzo motivo di gravame il lamenta l'erronea Parte_3
valutazione delle prove orali esperite, prove attraverso le quali avrebbe dovuto essere dimostrata la sussistenza dei presupposti di cui al n. 2 dell'art. 69 disp. att., c.c.
Sostiene il che siano state le stesse appellate a fornire la prova per testi che le soffitte Parte_3
“erano già collegate attraverso una scala interna agli appartamenti di proprietà” e CP_7 CP_8
(cfr. capo 1 e 2, art. 183, comma 6, n. 2). Ritiene che gli interventi realizzati nei sottotetti non abbiano modificato la superficie delle unità interessate, che già comprendevano siffatti locali, e che, pertanto, quegli interventi non possono essere ritenuti idonei a conferire alle unità immobiliari interessate una consistenza ed un valore diversi da quelli attribuiti dalle originarie tabelle.
Evidenzia poi che “di fronte alla prova sulla consistenza delle unità immobiliari site al terzo e ultimo piano fornita dall'attrice, ovvero del collegamento a tali unità attraverso una scala interna delle soffitte di proprietà già millesimate, nessun valore può essere attribuito alle planimetrie catastali la cui funzione probatoria, come noto, è solo sussidiaria.” (v. pag. 11 atto d'appello).
Sostiene, infine, parte appellante che non vi sia stato alcun errore rilevante – di calcolo o materiale – idoneo a determinare la variazione dei valori millesimali attribuiti dalle tabelle originarie alle unità immobiliari “avendo le modifiche di destinazione d'uso delle soffitte interessate lasciato immutata la cubatura reale ovvero la superficie effettivamente godibile e, quindi, le caratteristiche proprie dell'immobile”.
Il motivo è infondato.
Il capo di prova n. 1, dedotto dalle parti attrici, era così formulato “Vero che, nel 1995, ho richiesto ed ottenuto dal Comune di Torino concessione in sanatoria per il mutamento di destinazione d'uso delle soffitte soprastanti l'alloggio sito al terzo piano dello stabile di Torino già di mia Parte_3 proprietà ed a questo collegate direttamente da una scala interna”, ed il capo n. 2: “Vero che, la condomina ha incorporato all'appartamento di sua proprietà i locali all'origine destinati a CP_7 sottotetti e soffitte”.
I testi e hanno precisato che le soffitte erano collegate alle sottostanti Testimone_1 Testimone_2
unità immobiliari da una scala retrattile, che con i lavori di ristrutturazione è stata sostituita, con altra scala interna a chiocciola, come pure è mutata la destinazione d'uso di tali soffitte.
Nello specifico il teste ha riferito di avere ottenuto nel 1995 la concessione in Testimone_1
sanatoria per il mutamento della destinazione d'uso delle soffitte soprastanti il suo appartamento, ubicato al terzo piano, cui sono state collegate con una scala interna, appartamento da lui poi venduto.
Parimenti conferma di tali fatti è desumibile dalle dichiarazioni testimoniali di Tes_3
pagina 10 di 13 funzionario del Comune di Torino, che ha riferito della presentazione di plurime pratiche amministrative, relative a modifiche interne agli appartamenti di quel Condominio.
E' del tutto evidente come quelle trasformazioni, che hanno condotto alla realizzazione di appartamenti, distribuiti su due livelli, abbiano inciso sul valore di quelle unità immobiliari, il cui valore non può quindi essere correttamente rappresentato dalla somma aritmetica del valore millesimale attribuito alle precedenti soffitte con quello dell'appartamento sottostante cui sono state unite, per cui è privo di pregio il rilievo di parte appellante, secondo cui alle soffitte erano già attribuiti
“propri e specifici valori millesimali”, poiché quelli esprimevano il valore proporzionale di quei vani, che erano dei monolocali, ubicati all'ultimo piano, privo di ascensore, e, vista l'epoca di costruzione dello stabile, dotati di servizi igienici in comune con le altre unità del piano.
Gli appartamenti del terzo piano, per effetto di quelle trasformazioni, che hanno comportato come precisato dai testi anche la modifica della destinazione d'uso di vani ubicati al piano soffitte, poiché evidentemente quelli, o alcuni di essi, non avevano quale destinazione d'uso quella abitativa, ma erano ripostigli o locali di sgombero (per questo collegati all'alloggio sottostante da una scala retrattile), hanno pertanto avuto un incremento di superficie delle unità immobiliari destinate ad uso abitativo, condizione questa che integra i presupposti di cui al n. 2 dell'art. 69 disp. att. c.c.
Le considerazioni svolte denotano quindi l'infondatezza della tesi esposta con l'atto d'appello, secondo cui le superfici rilevate non si sarebbero modificate nel corso degli anni, la modifica della destinazione d'uso delle soffitte avrebbe lasciato immutata la cubatura reale o ancora non avrebbe modificato “la superficie godibile e quindi le caratteristiche proprie degli immobili.”
La modifica è consistita nel rendere abitativi, con conseguente incremento/ampliamento delle unità immobiliari, cui quei locali sono stati collegati, dei vani che prima non avevano quella destinazione d'uso e a cui la tabella allegata al Regolamento attribuiva complessivamente 25 millesimi, per 13 vani di differenti dimensioni, di cui il n. 4 e il n. 5 già comunicanti tra di loro.
Tutto ciò è altresì comprovato dalle modifiche riportate nelle planimetrie catastali, mentre quanto sostenuto da parte appellante, circa l'impossibilità di attribuire valore probatorio alle planimetrie catastali, risulta nel caso di specie del tutto fuori luogo, poiché pare riferirsi al valore meramente residuale che le risultanze catastali hanno nel fornire la prova della titolarità del diritto, non certo nel rappresentare la consistenza di fatto delle unità immobiliari cui si riferiscono, aspetto per il quale sono venute in rilievo nel presente giudizio.
Le alterazioni di valore hanno poi trovato conferma nella CT espletata, per cui, anticipando un argomento sviluppato dal CONDOMINIO appellante in seno al sesto motivo d'impugnazione, proprio pagina 11 di 13 l'elaborato peritale ha dato conferma di come quelle trasformazioni abbiano comportato l'alterazione per più di un quinto del valore proporzionale di quelle unità immobiliari.
Basti infatti considerare la tabella di raffronto per piano tra i precedenti ed i nuovi valori millesimali riportata a pag. 10 della CT.
Sulla base delle sopra esposte argomentazioni risulta, pertanto, assorbito il quarto motivo
d'impugnazione, con cui l'appellante contesta la sussistenza delle tre circostanze su cui il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione, e cioè sopraelevazione di superficie, l'incremento di superficie e l'incremento o diminuzione delle unità immobiliari, avendo ampiamente chiarito quali siano gli effettivi presupposti che hanno condotto alla revisione della tabella millesimale.
Infine, con il quinto motivo l'appellante rileva come il Tribunale abbia richiamato la delibera del
27/09/2018, con cui i condomini, all'unanimità, avrebbero approvato che le spese del rifacimento del tetto con l'accordo che sarebbero state ripartite in base alle nuove tabelle millesimali, benché tale delibera non risulti essere stata prodotta da controparte.
Il tema di questa delibera, menzionato nella sentenza impugnata, è invero del tutto irrilevante. Si tratta infatti di un passaggio della motivazione, che non ha avuto alcuna incidenza sulla decisione, dal momento che la causa non verte su eventuali rimborsi delle spese sostenute.
Con il settimo motivo d'appello il censura la sentenza per avere posto a suo integrale Parte_3
carico le spese di lite e CT, nonostante la soccombenza reciproca, che dovrebbe essere ravvisata nel fatto di non avere il Tribunale accolto la richiesta di condanna per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.
L'assunto è errato, poiché il non aver pronunciato condanna per responsabilità aggravata, non integra una soccombenza reciproca, dovendo quella essere valutata con riferimento alle contrapposte domande di merito e quindi nel caso di specie il è integralmente soccombente. Parte_3
L'appello deve pertanto essere integralmente respinto.
Le spese del giudizio
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore degli appellati, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore indeterminato fascia bassa.
Tenuto conto della natura della controversia e del pregio delle difese svolte, debbono applicarsi i compensi compresi tra il minimo e il medio per le fasi di studio ed introduttiva ed i minimi per la fase decisionale, limitata alla trattazione delle medesime questioni di fatto e diritto già contenute negli atti introduttivi, senza riconoscimento di alcun compenso per la fase di trattazione, non essendo state svolte nel corso della prima udienza alcuna delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. (v. Cass.
16/04/2021 n. 10206), e così:
pagina 12 di 13 € 950,00 per la fase di studio;
€ 850,00 per la fase introduttiva;
€ 956,00 per la fase decisionale, e così complessivi € 2.756,00, il tutto oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori.
Stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in Parte_3
Torino avverso la sentenza n. 2604/2022 pronunciata in data 14/06/2022 dal Tribunale di Torino, respinge l'appello, confermando l'impugnata sentenza;
condanna in Torino a rifondere a e Parte_3 Controparte_2 le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.756,00 per compensi, oltre Controparte_3
rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
condanna in Torino a rifondere a Parte_3 CP_4
, e le spese del presente giudizio, che si
[...] Controparte_5 CP_6 liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, Parte_3
in Torino, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...] quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio in data 22/05/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Ufficio per il Processo
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