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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/07/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 644 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Fiumicino, Via Anco Marzio n. 102, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Adalberto Maria Siano, che la rappresenta e difende per procura alle liti
RICORRENTE
E
Controparte_1
CP_2
CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22.04.2021 , assumendo di aver lavorato Parte_1 alle dipendenze della e di (soggetti distinti tali da Controparte_1 CP_2 configurare un unico centro di imputazione del rapporto lavorativo) dal 01.04.2018 al 30.06.2019, data in cui è stata licenziata verbalmente da , svolgendo le mansioni di cameriera CP_2
Bar, Tavola calda, Self –Service, pur non essendo stato il rapporto di lavoro mai regolarizzato, chiedeva al Tribunale di:
- accertare e dichiarare che tra in qualità di lavoratrice, e la e il Parte_1 CP_1
Sig. , quali datori di lavoro, è intercorso un unico rapporto di lavoro di CP_2 natura subordinata per il periodo che va dal 01.04.2018 al 30.06.2019, con conseguente diritto della ricorrente all'inquadramento nella categoria di cameriera Bar, Tavola calda, TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Self -Service al V° livello del CCNL Pubblici Esercizi – Confesercenti, ovvero con l'eventuale diversa durata e/o mansioni e/o orari e conseguente eventuale diverso inquadramento normativo e retributivo, che dovessero risultare in corso di causa;
- per l'effetto, condannare in solido le parti convenute e/o singolarmente, ovvero in proporzione alle responsabilità, che verranno riscontrate in corso di causa, al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 17.367,27, salvi eventuali errori ed omissioni e l'aggiunta di ulteriori eventuali spettanze, di cui € 1.909,47 a titolo di
T.F.R., così come specificato nel conteggio allegato, ovvero al pagamento di quella eventuale diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cc e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 432 cpc. Tutte le somme con rivalutazione monetaria, per effetto del maggior danno patito e patiendo, in conseguenza della diminuzione del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cpc e 150 disp.att. cpc, oltre agli interessi, nella misura legale, maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
- Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre sg, cpa e Iva, come per legge.
La e , ritualmente citati restavano contumaci. Controparte_1 CP_2
La causa, istruita documentalmente con l'interrogatorio formale e con la prova testimoniale, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, a seguito di differimento imposto dall'assenza per congedo di questo Giudice (a fronte della quale non venivano previsti meccanismi sostitutivi del magistrato assente, in relazione alla presente controversia), veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Osserva, innanzitutto, il Giudice che la ricorrente ha convenuto in giudizio non soltanto la società titolare dell'attività commerciale presso la quale assume di aver Controparte_1 prestato l'attività lavorativa subordinata in relazione alla quale svolge la domanda di pagamento di differenze retributive, ma anche personalmente (nella visura in atti indicato quale CP_2 amministratore unico della società in questione).
Ciò sulla scorta dell'assunto secondo cui ella avrebbe svolto la prestazione lavorativa alle dipendenze di due datori di lavoro, soggettivamente distinti, ma svolgenti attività collegate in senso
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giuridico ed economico per il raggiungimento di uno scopo comune, con conseguente configurabilità di una ipotesi di cd codatorialità e responsabilità solidale di entrambi i datori di lavoro in ordine all'adempimento dei diritti derivanti al lavoratore dall'intero ed unico rapporto di lavoro.
Ed, infatti, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di accertare l'unicità del rapporto di lavoro, con conseguente contitolarità e solidarietà passiva della e di . CP_1 CP_2
Sennonchè, nelle stesse allegazioni di parte ricorrente non viene neppure dedotto quali sarebbero le distinte attività esercitate dai due soggetti evocati in giudizio né, a ben vedere, viene dedotto che la lavorasse contemporaneamente sia per la società che per la persona fisica Pt_1
(che svolgevano attività collegate). Viene, invero, allegato lo svolgimento di un unico rapporto di lavoro presso il ristorante Doking 9, sito in Fiumicino (RM), alla Via Monte Cadria n. 9, gestito
(quando all'assunzione, alle direttive, al licenziamento) dall'amministratore . Neppure CP_2 vengono allegati elementi di fatto da quali desumere che agisse, nei rapporti con la CP_2 ricorrente, in proprio e non nella qualità di amministratore della società titolare dell'attività commerciale.
In mancanza di puntuali allegazioni di tal fatta, evidentemente l'istruttoria svolta non poteva apportare elementi utili al fine di dimostrare l'assunto di parte ricorrente. In ogni caso la teste
[...] ha potuto soltanto confermare di aver visto la ricorrente lavorare presso il ristorante Testimone_1 ma ha precisato di non sapere chi fosse il datore di lavoro della ricorrente e di non conoscere CP_2
. Il teste poi, ha riferito soltanto di averla vista “prendere delle direttive da
[...] Testimone_2 un signore” ed ha precisato di non sapere chi fosse, non conoscendo . CP_2
Alla luce di tali considerazioni non può essere accolta la domanda di accertamento in ordine ad una ipotesi di codatorialità discendente dalla assunzione della qualifica datoriale sia da parte di una persona fisica che da parte della società.
3. D'altro canto, la circostanza che la ricorrente abbia lavorato, con le modalità tipiche del lavoro subordinato, per la – società titolare del ristorante Doking 9 ove si Controparte_1 svolgeva la prestazione lavorativa – dal 01.04.2018 al 30.06.2019, senza soluzione di continuità, con orario di lavoro a tempo pieno, può ritenersi ammessa ex art. 232 c.p.c, dalla mancata risposta della convenuta all'interrogatorio formale ritualmente deferito, valutata in uno con gli altri elementi probatori in atti.
In particolare, costituisce valido riscontro probatorio la testimonianza di che ha Testimone_1 dichiarato di aver visto la ricorrente lavorare presso il ristorante Doking 9 che si trova a Fiumicino,
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Isola Sacra, nelle occasioni in cui vi si è recata (la prima volta nell'estate del 2018, a volte a pranzo verso le 12,30 – 12,45 e a volte a cena tra le 20,00 e le 21,00).
Ulteriore riscontro probatorio è costituito dalla testimonianza di che ha Testimone_2 riferito di averla vista servire ai tavoli, apparecchiare e sparecchiare, pulire per terra presso il ristorante Doking 9 quando si recava lì a mangiare, a pranzo in mezzo alla settimana verso le 12.30 ed il sabato sera verso le 20.00 circa.
4. Tanto acclarato, deve dirsi che, in difetto della prova della diretta applicazione del CCNL
Pubblici Esercizi al rapporto di lavoro de quo – non è stato né allegato né provato che vi sia stata una espressa pattuizione sul punto – , esso assume rilievo, atteso il settore merceologico in cui opera parte datoriale, per la determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente spettante alla ricorrente ex art. 36 Cost. (sulla possibilità che il giudice, chiamato a determinare il trattamento retributivo proporzionale e sufficiente ex art. 36 Cost. faccia riferimento - come parametri esterni per la determinazione del giusto corrispettivo - alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali di categoria, cfr. da ultimo Cassazione civile sez. lav., 02/10/2023, n.27711).
In particolare, tenuto conto delle mansioni descritte dai testi escussi, la retribuzione spettante alla ricorrente ex art. 36 Cost. va individuata prendendo quale riferimento i minimi retributivi previsti per il livello V nel quale viene contemplato proprio il profilo professionale del cameriere.
5. Deve, pertanto, ritenersi fondato il diritto della ricorrente di percepire una retribuzione commisurata all'orario lavorativo a tempo pieno ed ai minimi tariffari previsti dal CCNL Pubblici
Esercizi, per il livello V in relazione al periodo dal 01.04.2018 al 30.06.2019.
6. Fondato è poi il diritto della ricorrente alla 13° mensilità, trattandosi di emolumento retributivo che, per giurisprudenza consolidata, concorre a definire la retribuzione sufficiente spettante al lavoratore ex art. 36 Cost.
7. Nulla spetta, invece, alla ricorrente per quattordicesima mensilità e permessi, istituti collettivi di fonte esclusivamente pattizia che non possono ritenersi, nel caso di specie, necessari a determinare la conformità della retribuzione al più volte citato parametro costituzionale.
8. Quanto alle ferie, poi, vale premettere, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che il lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva di quelle non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando
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irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (sul punto v. Cass. n. 9599/13, 26985/09, 22751/04).
Ebbene, nel corso dell'istruttoria non sono emersi elementi utili a provare la mancata fruizione di ferie da parte della ricorrente (ed infatti, i testi escussi, come clienti del ristorante, non lo frequentavano quotidianamente e non potevano notare se ci fossero stati o meno periodi di assenza), con conseguente inapplicabilità del disposto dell'art. 232 c.p.c.
9. Per quanto concerne la domanda volta ad ottenere la retribuzione dovuta per le festività intercorrenti nel periodo di svolgimento del rapporto lavorativo, osserva il Tribunale come la ricorrente non ha neppure allegato, nel ricorso introduttivo, i fatti costitutivi dai quali discenderebbe il vantato diritto, omettendo di indicare quali fossero le festività cadenti nel periodo suddetto in relazione alle quali la domanda è svolta.
10. Infine, quanto alle spettanze di fine rapporto, va riconosciuto il diritto della ricorrente al tfr, stante il disposto dell'art. 2120 cc ed essendo stata provata in giudizio la durata del rapporto di lavoro tra le parti, la risoluzione dello stesso e la misura della retribuzione spettante alla lavoratrice.
11. Certo l'an dei crediti oggetto di causa nei termini sopra acclarati, per la determinazione del quantum debeatur si ha riguardo ai conteggi prodotti da parte attrice, elaborati con calcoli esatti sulla scorta dei minimi retributivi previsti dal ccnl indicato per il livello V, che appaiono congrui e analitici.
Spettano pertanto alla ricorrente:
- differenze retributive per paga base euro 21.024,57 – euro 12.000,00 (che la ricorrente ha dichiarato di aver percepito, cfr conteggi allegati al ricorso) = euro 9.024,57
- tredicesima mensilità euro 1.752,05
- tfr euro 1.909,47
e così complessivamente € 12.686,09.
Sull'importo in questione spettano altresì alla ricorrente ex art. 429 cpc la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
12. Alla luce delle svolte considerazioni la che non ha provato Controparte_1 come suo onere di aver corrisposto alla lavoratrice le somme dovute, ma anzi rimanendo contumace ha rinunciato a qualsiasi difesa, va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 12.686,09 per i titoli indicati oltre accessori come pure specificato.
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Vanno invece respinte tutte le domande avanzate nei confronti di CP_2 personalmente.
13. Nei rapporti tra la ricorrente e la le spese di lite seguono come Controparte_1 di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento
(tenendo conto che l'art. 5 del citato decreto stabilisce che “Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”). Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nulla sulle spese nei rapporti tra la ricorrente e attesa la contumacia della CP_2 parte vittoriosa.
PQM
Ogni altra istanza disattesa, condanna la al pagamento in favore Controparte_1 della ricorrente della somma complessiva di € 12.686,09 per i titoli di cui in motivazione, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Respinge le domande avanzate nei confronti di . CP_2
Condanna la al pagamento in favore della ricorrente delle spese di Controparte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 3.099,25 di cui € 2.695,00 per compensi ed € 404,25 per spese generali oltre iva e cpa.
Civitavecchia, 14.07.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 644 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Fiumicino, Via Anco Marzio n. 102, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Adalberto Maria Siano, che la rappresenta e difende per procura alle liti
RICORRENTE
E
Controparte_1
CP_2
CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22.04.2021 , assumendo di aver lavorato Parte_1 alle dipendenze della e di (soggetti distinti tali da Controparte_1 CP_2 configurare un unico centro di imputazione del rapporto lavorativo) dal 01.04.2018 al 30.06.2019, data in cui è stata licenziata verbalmente da , svolgendo le mansioni di cameriera CP_2
Bar, Tavola calda, Self –Service, pur non essendo stato il rapporto di lavoro mai regolarizzato, chiedeva al Tribunale di:
- accertare e dichiarare che tra in qualità di lavoratrice, e la e il Parte_1 CP_1
Sig. , quali datori di lavoro, è intercorso un unico rapporto di lavoro di CP_2 natura subordinata per il periodo che va dal 01.04.2018 al 30.06.2019, con conseguente diritto della ricorrente all'inquadramento nella categoria di cameriera Bar, Tavola calda, TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Self -Service al V° livello del CCNL Pubblici Esercizi – Confesercenti, ovvero con l'eventuale diversa durata e/o mansioni e/o orari e conseguente eventuale diverso inquadramento normativo e retributivo, che dovessero risultare in corso di causa;
- per l'effetto, condannare in solido le parti convenute e/o singolarmente, ovvero in proporzione alle responsabilità, che verranno riscontrate in corso di causa, al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 17.367,27, salvi eventuali errori ed omissioni e l'aggiunta di ulteriori eventuali spettanze, di cui € 1.909,47 a titolo di
T.F.R., così come specificato nel conteggio allegato, ovvero al pagamento di quella eventuale diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cc e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 432 cpc. Tutte le somme con rivalutazione monetaria, per effetto del maggior danno patito e patiendo, in conseguenza della diminuzione del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cpc e 150 disp.att. cpc, oltre agli interessi, nella misura legale, maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
- Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre sg, cpa e Iva, come per legge.
La e , ritualmente citati restavano contumaci. Controparte_1 CP_2
La causa, istruita documentalmente con l'interrogatorio formale e con la prova testimoniale, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, a seguito di differimento imposto dall'assenza per congedo di questo Giudice (a fronte della quale non venivano previsti meccanismi sostitutivi del magistrato assente, in relazione alla presente controversia), veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Osserva, innanzitutto, il Giudice che la ricorrente ha convenuto in giudizio non soltanto la società titolare dell'attività commerciale presso la quale assume di aver Controparte_1 prestato l'attività lavorativa subordinata in relazione alla quale svolge la domanda di pagamento di differenze retributive, ma anche personalmente (nella visura in atti indicato quale CP_2 amministratore unico della società in questione).
Ciò sulla scorta dell'assunto secondo cui ella avrebbe svolto la prestazione lavorativa alle dipendenze di due datori di lavoro, soggettivamente distinti, ma svolgenti attività collegate in senso
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
giuridico ed economico per il raggiungimento di uno scopo comune, con conseguente configurabilità di una ipotesi di cd codatorialità e responsabilità solidale di entrambi i datori di lavoro in ordine all'adempimento dei diritti derivanti al lavoratore dall'intero ed unico rapporto di lavoro.
Ed, infatti, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di accertare l'unicità del rapporto di lavoro, con conseguente contitolarità e solidarietà passiva della e di . CP_1 CP_2
Sennonchè, nelle stesse allegazioni di parte ricorrente non viene neppure dedotto quali sarebbero le distinte attività esercitate dai due soggetti evocati in giudizio né, a ben vedere, viene dedotto che la lavorasse contemporaneamente sia per la società che per la persona fisica Pt_1
(che svolgevano attività collegate). Viene, invero, allegato lo svolgimento di un unico rapporto di lavoro presso il ristorante Doking 9, sito in Fiumicino (RM), alla Via Monte Cadria n. 9, gestito
(quando all'assunzione, alle direttive, al licenziamento) dall'amministratore . Neppure CP_2 vengono allegati elementi di fatto da quali desumere che agisse, nei rapporti con la CP_2 ricorrente, in proprio e non nella qualità di amministratore della società titolare dell'attività commerciale.
In mancanza di puntuali allegazioni di tal fatta, evidentemente l'istruttoria svolta non poteva apportare elementi utili al fine di dimostrare l'assunto di parte ricorrente. In ogni caso la teste
[...] ha potuto soltanto confermare di aver visto la ricorrente lavorare presso il ristorante Testimone_1 ma ha precisato di non sapere chi fosse il datore di lavoro della ricorrente e di non conoscere CP_2
. Il teste poi, ha riferito soltanto di averla vista “prendere delle direttive da
[...] Testimone_2 un signore” ed ha precisato di non sapere chi fosse, non conoscendo . CP_2
Alla luce di tali considerazioni non può essere accolta la domanda di accertamento in ordine ad una ipotesi di codatorialità discendente dalla assunzione della qualifica datoriale sia da parte di una persona fisica che da parte della società.
3. D'altro canto, la circostanza che la ricorrente abbia lavorato, con le modalità tipiche del lavoro subordinato, per la – società titolare del ristorante Doking 9 ove si Controparte_1 svolgeva la prestazione lavorativa – dal 01.04.2018 al 30.06.2019, senza soluzione di continuità, con orario di lavoro a tempo pieno, può ritenersi ammessa ex art. 232 c.p.c, dalla mancata risposta della convenuta all'interrogatorio formale ritualmente deferito, valutata in uno con gli altri elementi probatori in atti.
In particolare, costituisce valido riscontro probatorio la testimonianza di che ha Testimone_1 dichiarato di aver visto la ricorrente lavorare presso il ristorante Doking 9 che si trova a Fiumicino,
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Isola Sacra, nelle occasioni in cui vi si è recata (la prima volta nell'estate del 2018, a volte a pranzo verso le 12,30 – 12,45 e a volte a cena tra le 20,00 e le 21,00).
Ulteriore riscontro probatorio è costituito dalla testimonianza di che ha Testimone_2 riferito di averla vista servire ai tavoli, apparecchiare e sparecchiare, pulire per terra presso il ristorante Doking 9 quando si recava lì a mangiare, a pranzo in mezzo alla settimana verso le 12.30 ed il sabato sera verso le 20.00 circa.
4. Tanto acclarato, deve dirsi che, in difetto della prova della diretta applicazione del CCNL
Pubblici Esercizi al rapporto di lavoro de quo – non è stato né allegato né provato che vi sia stata una espressa pattuizione sul punto – , esso assume rilievo, atteso il settore merceologico in cui opera parte datoriale, per la determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente spettante alla ricorrente ex art. 36 Cost. (sulla possibilità che il giudice, chiamato a determinare il trattamento retributivo proporzionale e sufficiente ex art. 36 Cost. faccia riferimento - come parametri esterni per la determinazione del giusto corrispettivo - alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali di categoria, cfr. da ultimo Cassazione civile sez. lav., 02/10/2023, n.27711).
In particolare, tenuto conto delle mansioni descritte dai testi escussi, la retribuzione spettante alla ricorrente ex art. 36 Cost. va individuata prendendo quale riferimento i minimi retributivi previsti per il livello V nel quale viene contemplato proprio il profilo professionale del cameriere.
5. Deve, pertanto, ritenersi fondato il diritto della ricorrente di percepire una retribuzione commisurata all'orario lavorativo a tempo pieno ed ai minimi tariffari previsti dal CCNL Pubblici
Esercizi, per il livello V in relazione al periodo dal 01.04.2018 al 30.06.2019.
6. Fondato è poi il diritto della ricorrente alla 13° mensilità, trattandosi di emolumento retributivo che, per giurisprudenza consolidata, concorre a definire la retribuzione sufficiente spettante al lavoratore ex art. 36 Cost.
7. Nulla spetta, invece, alla ricorrente per quattordicesima mensilità e permessi, istituti collettivi di fonte esclusivamente pattizia che non possono ritenersi, nel caso di specie, necessari a determinare la conformità della retribuzione al più volte citato parametro costituzionale.
8. Quanto alle ferie, poi, vale premettere, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che il lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva di quelle non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (sul punto v. Cass. n. 9599/13, 26985/09, 22751/04).
Ebbene, nel corso dell'istruttoria non sono emersi elementi utili a provare la mancata fruizione di ferie da parte della ricorrente (ed infatti, i testi escussi, come clienti del ristorante, non lo frequentavano quotidianamente e non potevano notare se ci fossero stati o meno periodi di assenza), con conseguente inapplicabilità del disposto dell'art. 232 c.p.c.
9. Per quanto concerne la domanda volta ad ottenere la retribuzione dovuta per le festività intercorrenti nel periodo di svolgimento del rapporto lavorativo, osserva il Tribunale come la ricorrente non ha neppure allegato, nel ricorso introduttivo, i fatti costitutivi dai quali discenderebbe il vantato diritto, omettendo di indicare quali fossero le festività cadenti nel periodo suddetto in relazione alle quali la domanda è svolta.
10. Infine, quanto alle spettanze di fine rapporto, va riconosciuto il diritto della ricorrente al tfr, stante il disposto dell'art. 2120 cc ed essendo stata provata in giudizio la durata del rapporto di lavoro tra le parti, la risoluzione dello stesso e la misura della retribuzione spettante alla lavoratrice.
11. Certo l'an dei crediti oggetto di causa nei termini sopra acclarati, per la determinazione del quantum debeatur si ha riguardo ai conteggi prodotti da parte attrice, elaborati con calcoli esatti sulla scorta dei minimi retributivi previsti dal ccnl indicato per il livello V, che appaiono congrui e analitici.
Spettano pertanto alla ricorrente:
- differenze retributive per paga base euro 21.024,57 – euro 12.000,00 (che la ricorrente ha dichiarato di aver percepito, cfr conteggi allegati al ricorso) = euro 9.024,57
- tredicesima mensilità euro 1.752,05
- tfr euro 1.909,47
e così complessivamente € 12.686,09.
Sull'importo in questione spettano altresì alla ricorrente ex art. 429 cpc la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
12. Alla luce delle svolte considerazioni la che non ha provato Controparte_1 come suo onere di aver corrisposto alla lavoratrice le somme dovute, ma anzi rimanendo contumace ha rinunciato a qualsiasi difesa, va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 12.686,09 per i titoli indicati oltre accessori come pure specificato.
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Vanno invece respinte tutte le domande avanzate nei confronti di CP_2 personalmente.
13. Nei rapporti tra la ricorrente e la le spese di lite seguono come Controparte_1 di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento
(tenendo conto che l'art. 5 del citato decreto stabilisce che “Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”). Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nulla sulle spese nei rapporti tra la ricorrente e attesa la contumacia della CP_2 parte vittoriosa.
PQM
Ogni altra istanza disattesa, condanna la al pagamento in favore Controparte_1 della ricorrente della somma complessiva di € 12.686,09 per i titoli di cui in motivazione, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Respinge le domande avanzate nei confronti di . CP_2
Condanna la al pagamento in favore della ricorrente delle spese di Controparte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 3.099,25 di cui € 2.695,00 per compensi ed € 404,25 per spese generali oltre iva e cpa.
Civitavecchia, 14.07.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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