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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/07/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 133/2025 r.g. P.U. – SUB 1 promosso da (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Nicola Maragna, presso il cui studio sito in San Bonifacio (VR), Via Camporosolo, n. 26, è elettivamente domiciliata;
nei confronti di
(C.F./P. Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede legale in Castelfranco Emilia (MO), Via Circondaria Nord, n. 157 – Contr presso rappresentata e difesa, dall'avv. Michele Rubilotta, presso il cui studio, sito in
Formigine (MO), Via Farini, n. 14, è elettivamente domiciliata.
***
Con ricorso del 15/5/2025 è stata proposta da omanda di apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale nei confronti di , lamentando il Controparte_1 mancato pagamento della somma di € 185.976,00 (come da atto di precetto) dovuta in forza della sentenza n. 736/2023 (R.G. n. 4056/2020) emessa dal Tribunale di Modena e passata in giudicato, pedissequo atto di precetto e successivo tentativo di pignoramento presso terzi, concluso con esito negativo;
in subordine, chiedeva l'apertura della liquidazione controllata.
Il procedimento si è svolto regolarmente ed all'udienza del 11/6/2025, rilevata preliminarmente la regolarità della notifica, perfezionatasi mediante PEC inviata a cura della Cancelleria in data
16/5/2025, il ricorrente ha chiesto un termine per poter replicare alla memoria di costituzione
1 (depositata solo il giorno precedente l'udienza) della resistente, con la quale si eccepiva: 1) la natura di impresa minore della resistente;
2) l'insussistenza di uno stato di insolvenza;
3) l'incapienza della resistente che precluderebbe l'apertura anche della liquidazione controllata.
All'udienza del 2/7/2025, la ricorrente insisteva per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale o in subordine di liquidazione controllata, mentre la resistente, nel riportarsi alla propria memoria, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda, contestando le difese della ricorrente.
Ciò posto, si deve considerare che la resistente ha sede legale nella circoscrizione di questo Tribunale
(che è quindi competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII e che i documenti e la visura camerale prodotta ne comprovano la qualità di imprenditore commerciale.
Tanto premesso, esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite:
- ritenuto che ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante, il credito vantato possa ritenersi sufficientemente provato in forza della sentenza n. 736/2023 (R.G. n. 4056/2020) emessa dal Tribunale di Modena e passata in giudicato, pedissequo atto di precetto e successivo tentativo di pignoramento mobiliare, concluso con esito negativo.
È, infatti, ormai pacifico nella giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare che non ha motivo di essere disattesa, in ragione dell'uguale tenore delle norme che (Cass., Sez. Un., n.
1521 del 23/1/2013) “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 della legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (in termini, da ultimo, Cass. ord. n. 30827 del
28/11/2018);
- ritenuto che, pur essendosi costituito nel presente giudizio, il debitore non abbia assolto l'onere della prova circa il mancato superamento dei requisiti di cui agli artt. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII.
Sul punto, preme rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha rilevato, già sotto la vigenza della legge fallimentare - orientamento in relazione al quale non vi è motivo di discostarsi, stante l'eguale tenore della norma – aveva chiarito che il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) n. 3 CCII, costituito da un indebitamento complessivo almeno pari ad euro 500.000, deve essere valutato solo con riferimento al momento della dichiarazione di fallimento (ora liquidazione giudiziale), non anche al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza, in quanto pag. 2 di 7 “la mancata previsione, nella L. Fall., lett. c) del riferimento al triennio antecedente, presente invece per le soglie dimensionali indicate nelle lett. a-b), non è certamente casuale;
è significativo in tal senso l'uso di tempi diversi dei verbi con riferimento alle altre soglie dimensionali (“avere avuto” a proposito dell'attivo patrimoniale e “avere realizzato” a proposito dei ricavi, in entrambi i casi “nei tre esercizi antecedenti”), a differenza dell'infinito presente (“avere”) utilizzato per l'indebitamento, che deve risultare dalla contabilità dell'impresa al momento della dichiarazione di fallimento. (Cass.,
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3158 del 08/02/2018; Cass. n. 17951/2016 e Cass. n. 10952/2015).
Ed invero, sebbene dallo stato patrimoniale al 31/12/2024 (doc. 5 resistente) emergano debiti di ammontare pari a € 481.569,88, il dato della scrittura contabile (peraltro non depositata al registro imprese) non può ritenersi attendibile, posto che l'importo dovuto all'istante è riportato in €
141.713,60 (voce “finanziamento Lemon Way”) e non per l'ammontare della somma di € 185.976,00 portata nell'atto di precetto (in cui sono computati la sola somma capitale e le spese di lite senza interessi, doc. 2), alla quale vanno aggiunti ulteriori € 41.433,17, per interessi maturati dalla pubblicazione della sentenza. Tale sola rettifica comporta il superamento della soglia prevista dall'art. 2, comma 1, lett. d), n.3) CCII (totale € 567.264,75).
A nulla valgono, sul punto, le contestazioni della resistente, la quale, in primis parte dall'erronea premessa che la soglia summenzionata debba essere verificata al 31/12/2024 e non alla data di apertura della liquidazione giudiziale;
in secundis, le contestazioni in ordine all'ammontare del credito della ricorrente (cfr. verbale di udienza del 2/7/2025) sono infondate, posto che i fatti eccepiti sono antecedenti alla sentenza passata in giudicato (che peraltro è del 4/5/2023, peraltro il relativo importo avrebbe dovuto essere riconosciuto nel bilancio al 31/12/2024) su cui si fonda il credito;
da ultimo, gli interessi calcolati al tasso indicato dalla resistente (9,5%) - pur non essendo stato prodotto in atti il contratto e, pertanto, non essendo possibile riscontrare la veridicità di quanto affermato -, sarebbero pari ad € 33.973,71 che, se sommati all'ammontare dei debiti indicati dalla resistente (€
481.569) e alle spese di lite riconosciute in sentenza all'odierna ricorrente, porterebbero ad un ammontare di debiti di € 559.805,11.
Il bilancio al 31/12/2024 non tiene nemmeno conto dell'intero debito erariale e previdenziale, riportato per l'importo di € 174.504,71, mentre dall'istruttoria sono emersi debiti, già trasmessi all'agente della riscossione (cfr. informativa Agenzia Entrate Riscossione), pari a complessivi €
259.715,60, di cui solo circa 33.000 sono relativi a cartelle notificate nel 2025.
pag. 3 di 7 In ogni caso, dalla sola istruttoria sono emersi debiti per complessivi € 446.133,6 (al netto degli interessi sul credito della ricorrente) che, se sommati anche ai soli debiti verso i fornitori (€
130.215,03) indicati nello stato patrimoniale al 31/12/2024 (doc. 5 resistente), portano all'evidente superamento del limite di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) n. 3 CCII.
Basti allora sul punto rilevare, mutuando l'orientamento già consolidatosi sotto la vigenza della legge fallimentare, che a fronte di bilanci e situazioni patrimoniali inattendibili, l'imprenditore, che rimane onerato della dimostrazione circa la ricorrenza dei requisiti della non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale (per tutte: Cassazione 1 dicembre 2016, n. 24548; Cassazione 30 giugno 2014, n. 14790), non ha correttamente adempiuto al proprio onere probatorio di fornire una chiara, trasparente, completa ed intellegibile rappresentazione della situazione economica, finanziaria e contabile dell'impresa;
- ritenuto che sussista altresì il requisito di cui all'art. 49, co. 5, CCII, poiché il credito vantato dalla ricorrente ammonta quantomeno ad € 185.976 e dall'istruttoria sono emersi ulteriori debiti scaduti pari ad € 259.715,60 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione oltre che € 442,00 nei confronti di Agenzia dell'Entrate, non ancora trasmessi all'Agente della Riscossione;
- ritenuto che l'insolvenza, che si manifesta in base alla definizione fornita dall'art. 2, co. 1 lett b),
CCII in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, risulti provata. Si rammenta che la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare in cui era prevista una identica definizione di insolvenza (art. 6), aveva avuto modo di chiarire che “il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (cfr. Cass. n. 7252 del 27/03/2014; in termini, da ultimo, Cass. n. 6978 del 11/03/2019).
Segnatamente, dalla complessiva esposizione debitoria, sopra descritta, emergono debiti scaduti per oltre 500.000 euro. A ciò si aggiunga:
pag. 4 di 7 a) l'infruttuosità del pignoramento presso terzi, avendo i terzi reso dichiarazione negativa (docc.
5-6 ricorrente);
b) dallo stato patrimoniale della resistente al 31/12/2024 è emerso un patrimonio netto negativo pari a € - 308.605,98, già negativo dal bilancio chiuso al 31/12/2021 per - € 173.535; mentre dal conto economico al 31/12/2024 risulta una perdita di esercizio pari a - € 47.487,94;
c) la resistente, pur contestando il proprio stato di insolvenza, lo ha sostanzialmente ammesso, affermando di essere incapiente (pag. 4 memoria di costituzione) e precisando peraltro che
“neppure si potrebbe sostenere che la procedura, eventualmente autorizzata, possa fondarsi su inesistenti beni mobili o immobili o di futura generazione e/o redditi futuri, in quanto anche in tale eventuale visione non si potrebbero rinvenire redditi nemmeno in prospettiva futura né quanto a commesse che possano essere utilmente acquisite e di dimensioni tali da poter soddisfare il ceto creditorio. Non vi è allo stato attuale alcuna prevedibile ragione per presumere che vi possano essere redditi futuri dei quali si possa ritenere verosimile la percezione da parte del debitore”;
- ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge;
- rilevato che, tutto quanto precede, in uno con la possibile maturazione (ex art. 6 CCII) di ingenti debiti prededucibili, induce il Tribunale a statuire circa la cessazione dell'attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII (e fermo quando previsto dal comma III), essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione, peraltro non ipotizzabile;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F./P. Iva , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Castelfranco P.IVA_1
Contr Emilia (MO), Via Circondaria Nord, n. 157 – presso nomina
Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi e quale Curatore l'avv. Emanuele Adani iscritto all'elenco dei Gestori della crisi di impresa nonché all'Ordine degli Avvocati di Modena, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi depositati pag. 5 di 7 nell'ambito di procedure fallimentari risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 16/10/2025 ad ore 12.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna
pag. 6 di 7 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 3/7/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Dott.ssa Ester Russo
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 133/2025 r.g. P.U. – SUB 1 promosso da (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Nicola Maragna, presso il cui studio sito in San Bonifacio (VR), Via Camporosolo, n. 26, è elettivamente domiciliata;
nei confronti di
(C.F./P. Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede legale in Castelfranco Emilia (MO), Via Circondaria Nord, n. 157 – Contr presso rappresentata e difesa, dall'avv. Michele Rubilotta, presso il cui studio, sito in
Formigine (MO), Via Farini, n. 14, è elettivamente domiciliata.
***
Con ricorso del 15/5/2025 è stata proposta da omanda di apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale nei confronti di , lamentando il Controparte_1 mancato pagamento della somma di € 185.976,00 (come da atto di precetto) dovuta in forza della sentenza n. 736/2023 (R.G. n. 4056/2020) emessa dal Tribunale di Modena e passata in giudicato, pedissequo atto di precetto e successivo tentativo di pignoramento presso terzi, concluso con esito negativo;
in subordine, chiedeva l'apertura della liquidazione controllata.
Il procedimento si è svolto regolarmente ed all'udienza del 11/6/2025, rilevata preliminarmente la regolarità della notifica, perfezionatasi mediante PEC inviata a cura della Cancelleria in data
16/5/2025, il ricorrente ha chiesto un termine per poter replicare alla memoria di costituzione
1 (depositata solo il giorno precedente l'udienza) della resistente, con la quale si eccepiva: 1) la natura di impresa minore della resistente;
2) l'insussistenza di uno stato di insolvenza;
3) l'incapienza della resistente che precluderebbe l'apertura anche della liquidazione controllata.
All'udienza del 2/7/2025, la ricorrente insisteva per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale o in subordine di liquidazione controllata, mentre la resistente, nel riportarsi alla propria memoria, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda, contestando le difese della ricorrente.
Ciò posto, si deve considerare che la resistente ha sede legale nella circoscrizione di questo Tribunale
(che è quindi competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII e che i documenti e la visura camerale prodotta ne comprovano la qualità di imprenditore commerciale.
Tanto premesso, esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite:
- ritenuto che ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante, il credito vantato possa ritenersi sufficientemente provato in forza della sentenza n. 736/2023 (R.G. n. 4056/2020) emessa dal Tribunale di Modena e passata in giudicato, pedissequo atto di precetto e successivo tentativo di pignoramento mobiliare, concluso con esito negativo.
È, infatti, ormai pacifico nella giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare che non ha motivo di essere disattesa, in ragione dell'uguale tenore delle norme che (Cass., Sez. Un., n.
1521 del 23/1/2013) “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 della legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (in termini, da ultimo, Cass. ord. n. 30827 del
28/11/2018);
- ritenuto che, pur essendosi costituito nel presente giudizio, il debitore non abbia assolto l'onere della prova circa il mancato superamento dei requisiti di cui agli artt. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII.
Sul punto, preme rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha rilevato, già sotto la vigenza della legge fallimentare - orientamento in relazione al quale non vi è motivo di discostarsi, stante l'eguale tenore della norma – aveva chiarito che il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) n. 3 CCII, costituito da un indebitamento complessivo almeno pari ad euro 500.000, deve essere valutato solo con riferimento al momento della dichiarazione di fallimento (ora liquidazione giudiziale), non anche al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza, in quanto pag. 2 di 7 “la mancata previsione, nella L. Fall., lett. c) del riferimento al triennio antecedente, presente invece per le soglie dimensionali indicate nelle lett. a-b), non è certamente casuale;
è significativo in tal senso l'uso di tempi diversi dei verbi con riferimento alle altre soglie dimensionali (“avere avuto” a proposito dell'attivo patrimoniale e “avere realizzato” a proposito dei ricavi, in entrambi i casi “nei tre esercizi antecedenti”), a differenza dell'infinito presente (“avere”) utilizzato per l'indebitamento, che deve risultare dalla contabilità dell'impresa al momento della dichiarazione di fallimento. (Cass.,
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3158 del 08/02/2018; Cass. n. 17951/2016 e Cass. n. 10952/2015).
Ed invero, sebbene dallo stato patrimoniale al 31/12/2024 (doc. 5 resistente) emergano debiti di ammontare pari a € 481.569,88, il dato della scrittura contabile (peraltro non depositata al registro imprese) non può ritenersi attendibile, posto che l'importo dovuto all'istante è riportato in €
141.713,60 (voce “finanziamento Lemon Way”) e non per l'ammontare della somma di € 185.976,00 portata nell'atto di precetto (in cui sono computati la sola somma capitale e le spese di lite senza interessi, doc. 2), alla quale vanno aggiunti ulteriori € 41.433,17, per interessi maturati dalla pubblicazione della sentenza. Tale sola rettifica comporta il superamento della soglia prevista dall'art. 2, comma 1, lett. d), n.3) CCII (totale € 567.264,75).
A nulla valgono, sul punto, le contestazioni della resistente, la quale, in primis parte dall'erronea premessa che la soglia summenzionata debba essere verificata al 31/12/2024 e non alla data di apertura della liquidazione giudiziale;
in secundis, le contestazioni in ordine all'ammontare del credito della ricorrente (cfr. verbale di udienza del 2/7/2025) sono infondate, posto che i fatti eccepiti sono antecedenti alla sentenza passata in giudicato (che peraltro è del 4/5/2023, peraltro il relativo importo avrebbe dovuto essere riconosciuto nel bilancio al 31/12/2024) su cui si fonda il credito;
da ultimo, gli interessi calcolati al tasso indicato dalla resistente (9,5%) - pur non essendo stato prodotto in atti il contratto e, pertanto, non essendo possibile riscontrare la veridicità di quanto affermato -, sarebbero pari ad € 33.973,71 che, se sommati all'ammontare dei debiti indicati dalla resistente (€
481.569) e alle spese di lite riconosciute in sentenza all'odierna ricorrente, porterebbero ad un ammontare di debiti di € 559.805,11.
Il bilancio al 31/12/2024 non tiene nemmeno conto dell'intero debito erariale e previdenziale, riportato per l'importo di € 174.504,71, mentre dall'istruttoria sono emersi debiti, già trasmessi all'agente della riscossione (cfr. informativa Agenzia Entrate Riscossione), pari a complessivi €
259.715,60, di cui solo circa 33.000 sono relativi a cartelle notificate nel 2025.
pag. 3 di 7 In ogni caso, dalla sola istruttoria sono emersi debiti per complessivi € 446.133,6 (al netto degli interessi sul credito della ricorrente) che, se sommati anche ai soli debiti verso i fornitori (€
130.215,03) indicati nello stato patrimoniale al 31/12/2024 (doc. 5 resistente), portano all'evidente superamento del limite di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) n. 3 CCII.
Basti allora sul punto rilevare, mutuando l'orientamento già consolidatosi sotto la vigenza della legge fallimentare, che a fronte di bilanci e situazioni patrimoniali inattendibili, l'imprenditore, che rimane onerato della dimostrazione circa la ricorrenza dei requisiti della non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale (per tutte: Cassazione 1 dicembre 2016, n. 24548; Cassazione 30 giugno 2014, n. 14790), non ha correttamente adempiuto al proprio onere probatorio di fornire una chiara, trasparente, completa ed intellegibile rappresentazione della situazione economica, finanziaria e contabile dell'impresa;
- ritenuto che sussista altresì il requisito di cui all'art. 49, co. 5, CCII, poiché il credito vantato dalla ricorrente ammonta quantomeno ad € 185.976 e dall'istruttoria sono emersi ulteriori debiti scaduti pari ad € 259.715,60 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione oltre che € 442,00 nei confronti di Agenzia dell'Entrate, non ancora trasmessi all'Agente della Riscossione;
- ritenuto che l'insolvenza, che si manifesta in base alla definizione fornita dall'art. 2, co. 1 lett b),
CCII in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, risulti provata. Si rammenta che la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare in cui era prevista una identica definizione di insolvenza (art. 6), aveva avuto modo di chiarire che “il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (cfr. Cass. n. 7252 del 27/03/2014; in termini, da ultimo, Cass. n. 6978 del 11/03/2019).
Segnatamente, dalla complessiva esposizione debitoria, sopra descritta, emergono debiti scaduti per oltre 500.000 euro. A ciò si aggiunga:
pag. 4 di 7 a) l'infruttuosità del pignoramento presso terzi, avendo i terzi reso dichiarazione negativa (docc.
5-6 ricorrente);
b) dallo stato patrimoniale della resistente al 31/12/2024 è emerso un patrimonio netto negativo pari a € - 308.605,98, già negativo dal bilancio chiuso al 31/12/2021 per - € 173.535; mentre dal conto economico al 31/12/2024 risulta una perdita di esercizio pari a - € 47.487,94;
c) la resistente, pur contestando il proprio stato di insolvenza, lo ha sostanzialmente ammesso, affermando di essere incapiente (pag. 4 memoria di costituzione) e precisando peraltro che
“neppure si potrebbe sostenere che la procedura, eventualmente autorizzata, possa fondarsi su inesistenti beni mobili o immobili o di futura generazione e/o redditi futuri, in quanto anche in tale eventuale visione non si potrebbero rinvenire redditi nemmeno in prospettiva futura né quanto a commesse che possano essere utilmente acquisite e di dimensioni tali da poter soddisfare il ceto creditorio. Non vi è allo stato attuale alcuna prevedibile ragione per presumere che vi possano essere redditi futuri dei quali si possa ritenere verosimile la percezione da parte del debitore”;
- ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge;
- rilevato che, tutto quanto precede, in uno con la possibile maturazione (ex art. 6 CCII) di ingenti debiti prededucibili, induce il Tribunale a statuire circa la cessazione dell'attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII (e fermo quando previsto dal comma III), essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione, peraltro non ipotizzabile;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F./P. Iva , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Castelfranco P.IVA_1
Contr Emilia (MO), Via Circondaria Nord, n. 157 – presso nomina
Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi e quale Curatore l'avv. Emanuele Adani iscritto all'elenco dei Gestori della crisi di impresa nonché all'Ordine degli Avvocati di Modena, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi depositati pag. 5 di 7 nell'ambito di procedure fallimentari risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 16/10/2025 ad ore 12.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna
pag. 6 di 7 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 3/7/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Dott.ssa Ester Russo
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