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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 510/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott. Salvatore GRILLO Presidente dott. Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Marcello TRAVAGLIONE Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nel giudizio di opposizione ex art.
5-ter, L. 89/2001 iscritto al RGN. 510/2025 V.G., promosso da:
C.F. , e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nella qualità di eredi di C.F. , nato C.F._2 Persona_1 C.F._3
a Foggia il 16 Febbraio 1948 ed ivi deceduto il 14 Giugno 2020, rappresentate e difese dall'Avv.
Antonella VILLANI (C.F. , pec: C.F._4 Email_1
-OPPONENTI-
contro
: il (C.F.: , in persona del Ministro pro-tempore - Controparte_1 P.IVA_1
NON COSTITUITO-
-OPPOSTO-
AVVERSO il decreto n. cronol. 1324/2025 del 20/03/2025 della Corte d'Appello di Bari, sezione II° civile in persona del Giudice designato, nel procedimento iscritto al RGN 101/2025 V.G., col quale veniva rigettata la domanda di equa riparazione proposta dalle odierne opponenti, con due distinti ricorsi di poi riuniti, per l'irragionevole durata del giudizio di appello introdotto innanzi al Tribunale di Foggia, iscritto al RGN 8649/17 e definito con la sentenza n. 3297/23 pubblicata il 29.12.2023, per la riforma della sentenza n. 1530/2017 del Giudice di Pace di Foggia depositata il 27.10.2017, resa nel giudizio iscritto al RGN 4009/2016.
pagina 1 di 4 Il G.D., riteneva che “la durata del giudizio civile va valutata complessivamente, dovendosi tenere conto sia dello svolgimento del processo di primo grado, iscritto a ruolo al nr. 4009/2016 RG del
Giudice di Pace di Foggia, definito con sentenza 1530/2017, depositata in data 27 ottobre 2017” e che la causa per il sig. (deceduto il 14 giugno 2020), “ha avuto una durata complessiva Persona_1
inferiore a cinque anni”.
Con ricorso tempestivamente depositato il 03.04.2025 le opponenti impugnavano il decreto per la
VIOLAZIONE E FALSA INTERPRETAZIONE dell'Art. 300 C.p.c. e dell'Art. 2, co. 2 ter, L. 89/01, deducendo che “nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 330 C.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata nella fase attiva del rapporto processuale … per cui nessun valore ha la circostanza per la quale queste ultime non si siano mai costituite nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Foggia. E ciò perché, l'allora procuratore costituito per il de cuius, Sig. , non ha mai dichiarato l'evento interruttivo, Persona_1 consentendo la prosecuzione del giudizio come se quest'ultimo fosse ancora in vita; indi, poiché
l'intero giudizio prendeva le mosse in data 13 Ottobre 2016, con l'iscrizione a ruolo del procedimento
n. 4009/2016 del Giudice di Pace di Foggia, è altrettanto vero che lo stesso si concludeva soltanto con la sentenza n. 3297/2023 del Tribunale Ordinario di Foggia, depositata in data 29 Dicembre 2023.
Ovvero dopo ben sette anni e due mesi.
Le opponenti eccepivano anche la VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA in quanto il diritto loro negato, era stato riconosciuto in favore di altri eredi col decreto n. 1020 del 18
Marzo 2025 – RGN. 99/25 VG della stessa Corte d'Appello reso da altro G.D..
NON Si costituiva il . Controparte_1
Le censure non convincono. in tema di equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89 l'erede ha diritto di conseguire iure successionis l'indennizzo maturato dal de cuius per l'eccessiva protrazione di un processo che lo vide parte anche prima dell'entrata in vigore della citata legge (a partire, tuttavia, dal 1 agosto 1973), nonché iure proprio l'indennizzo dovuto in relazione all'ulteriore decorso della medesima procedura, dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualità di parte costituendosi in giudizio, mentre al periodo decorrente dalla data della domanda fino a quella del decesso della parte originaria, in caso di mancata costituzione in giudizio dell'erede, non può essere cumulato il periodo di pendenza successivo al decesso, attesa la mancanza di una parte processuale attiva, danneggiata dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo (Cass. n. 24771 del 2015). Più precisamente "anche se la
pagina 2 di 4 irragionevole durata del processo è stata già acquisita nel segmento temporale nel quale era parte il de cuius e permane in relazione alla valutazione della posizione del successore -che subentra in un processo oggettivamente irragionevole-, per la commisurazione dell'indennizzo dovrà prendersi quale parametro di riferimento la costituzione dell'erede in giudizio, posto che il sistema sanzionatorio delineato dalla legge n. 89 del 2001 non si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia subito danni patrimoniali e non patrimoniali, ed in relazione ad indennizzi modulabili in base al concreto patema subito”; l'indennizzo, infatti, “non opera automaticamente, ma è fondato sul concreto danno subìto dalla parte a causa dei ritardi della giustizia, sicché si creano diverse frazioni temporali del processo che debbono essere valutate separatamente”(Cass. n. 17991/2016).
In altri termini, non può assumersi come riferimento temporale di determinazione del danno l'intera durata del procedimento, ma è necessario procedere ad una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata.
Nel caso in esame tenuto conto che dall'introduzione del giudizio di primo grado, iscritto a ruolo in data 13.10.2016 e definito con la sentenza n. 1530/17 pubblicata il 27.10.2017, sono trascorsi 1 anno e
14 giorni, e che dalla iscrizione a ruolo del giudizio di appello in data 23.11.2017 al decesso del sig.
(avvenuto 14.06.2020) sono trascorsi anni 2, mesi 6 mesi e giorni 25, come Persona_1 correttamente ritenuto dal G.D., per quanto attiene l'indennizzo richiesto “iure hereditatis” dalle opponenti, dall'inizio del giudizio (13.10.2016) al decesso del loro dante causa (14.06.2020) non è decorso il termine (di anni cinque) di ragionevole durata del doppio grado di giudizio;
ne queste ultime si sono costituite in giudizio maturando un autonomo diritto iure proprio all'indennizzo (Corte di
Cassazione, Sezione Civile n. 17685 del 21.06.2021).
Assolutamente infondato è il richiamo all'art. 3 della Costituzione, atteso che la divergenza col provvedimento richiamato attiene alla diversa interpretazione della medesima norma che questa Corte territoriale ha operato applicando i sopra richiamati principi della Suprema Corte.
L'opposizione viene, quindi, rigettata.
Nulla per le spese atteso che l'opposto non si è costituito
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari - terza sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione ex art. 5 ter, L. 89/2001, iscritto al RGN. 510/2025 V.G., proposto con ricorso depositato il
03.04.2025 da e contro il , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
pagina 3 di 4 avverso il decreto n. cronol. 1324/2025 del 20/03/2025, reso nel procedimento iscritto al RGN
101/2025 V.G., così decide:
1. rigetta l'opposizione;
2. nulla per le spese.
Così deciso Bari, nella camera di consiglio del 07.05.2025. il Consigliere Ausiliario relatore
Avv. Marcello Travaglione
il Presidente
dott. Salvatore Grillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott. Salvatore GRILLO Presidente dott. Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Marcello TRAVAGLIONE Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nel giudizio di opposizione ex art.
5-ter, L. 89/2001 iscritto al RGN. 510/2025 V.G., promosso da:
C.F. , e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nella qualità di eredi di C.F. , nato C.F._2 Persona_1 C.F._3
a Foggia il 16 Febbraio 1948 ed ivi deceduto il 14 Giugno 2020, rappresentate e difese dall'Avv.
Antonella VILLANI (C.F. , pec: C.F._4 Email_1
-OPPONENTI-
contro
: il (C.F.: , in persona del Ministro pro-tempore - Controparte_1 P.IVA_1
NON COSTITUITO-
-OPPOSTO-
AVVERSO il decreto n. cronol. 1324/2025 del 20/03/2025 della Corte d'Appello di Bari, sezione II° civile in persona del Giudice designato, nel procedimento iscritto al RGN 101/2025 V.G., col quale veniva rigettata la domanda di equa riparazione proposta dalle odierne opponenti, con due distinti ricorsi di poi riuniti, per l'irragionevole durata del giudizio di appello introdotto innanzi al Tribunale di Foggia, iscritto al RGN 8649/17 e definito con la sentenza n. 3297/23 pubblicata il 29.12.2023, per la riforma della sentenza n. 1530/2017 del Giudice di Pace di Foggia depositata il 27.10.2017, resa nel giudizio iscritto al RGN 4009/2016.
pagina 1 di 4 Il G.D., riteneva che “la durata del giudizio civile va valutata complessivamente, dovendosi tenere conto sia dello svolgimento del processo di primo grado, iscritto a ruolo al nr. 4009/2016 RG del
Giudice di Pace di Foggia, definito con sentenza 1530/2017, depositata in data 27 ottobre 2017” e che la causa per il sig. (deceduto il 14 giugno 2020), “ha avuto una durata complessiva Persona_1
inferiore a cinque anni”.
Con ricorso tempestivamente depositato il 03.04.2025 le opponenti impugnavano il decreto per la
VIOLAZIONE E FALSA INTERPRETAZIONE dell'Art. 300 C.p.c. e dell'Art. 2, co. 2 ter, L. 89/01, deducendo che “nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 330 C.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata nella fase attiva del rapporto processuale … per cui nessun valore ha la circostanza per la quale queste ultime non si siano mai costituite nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Foggia. E ciò perché, l'allora procuratore costituito per il de cuius, Sig. , non ha mai dichiarato l'evento interruttivo, Persona_1 consentendo la prosecuzione del giudizio come se quest'ultimo fosse ancora in vita; indi, poiché
l'intero giudizio prendeva le mosse in data 13 Ottobre 2016, con l'iscrizione a ruolo del procedimento
n. 4009/2016 del Giudice di Pace di Foggia, è altrettanto vero che lo stesso si concludeva soltanto con la sentenza n. 3297/2023 del Tribunale Ordinario di Foggia, depositata in data 29 Dicembre 2023.
Ovvero dopo ben sette anni e due mesi.
Le opponenti eccepivano anche la VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA in quanto il diritto loro negato, era stato riconosciuto in favore di altri eredi col decreto n. 1020 del 18
Marzo 2025 – RGN. 99/25 VG della stessa Corte d'Appello reso da altro G.D..
NON Si costituiva il . Controparte_1
Le censure non convincono. in tema di equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89 l'erede ha diritto di conseguire iure successionis l'indennizzo maturato dal de cuius per l'eccessiva protrazione di un processo che lo vide parte anche prima dell'entrata in vigore della citata legge (a partire, tuttavia, dal 1 agosto 1973), nonché iure proprio l'indennizzo dovuto in relazione all'ulteriore decorso della medesima procedura, dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualità di parte costituendosi in giudizio, mentre al periodo decorrente dalla data della domanda fino a quella del decesso della parte originaria, in caso di mancata costituzione in giudizio dell'erede, non può essere cumulato il periodo di pendenza successivo al decesso, attesa la mancanza di una parte processuale attiva, danneggiata dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo (Cass. n. 24771 del 2015). Più precisamente "anche se la
pagina 2 di 4 irragionevole durata del processo è stata già acquisita nel segmento temporale nel quale era parte il de cuius e permane in relazione alla valutazione della posizione del successore -che subentra in un processo oggettivamente irragionevole-, per la commisurazione dell'indennizzo dovrà prendersi quale parametro di riferimento la costituzione dell'erede in giudizio, posto che il sistema sanzionatorio delineato dalla legge n. 89 del 2001 non si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia subito danni patrimoniali e non patrimoniali, ed in relazione ad indennizzi modulabili in base al concreto patema subito”; l'indennizzo, infatti, “non opera automaticamente, ma è fondato sul concreto danno subìto dalla parte a causa dei ritardi della giustizia, sicché si creano diverse frazioni temporali del processo che debbono essere valutate separatamente”(Cass. n. 17991/2016).
In altri termini, non può assumersi come riferimento temporale di determinazione del danno l'intera durata del procedimento, ma è necessario procedere ad una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata.
Nel caso in esame tenuto conto che dall'introduzione del giudizio di primo grado, iscritto a ruolo in data 13.10.2016 e definito con la sentenza n. 1530/17 pubblicata il 27.10.2017, sono trascorsi 1 anno e
14 giorni, e che dalla iscrizione a ruolo del giudizio di appello in data 23.11.2017 al decesso del sig.
(avvenuto 14.06.2020) sono trascorsi anni 2, mesi 6 mesi e giorni 25, come Persona_1 correttamente ritenuto dal G.D., per quanto attiene l'indennizzo richiesto “iure hereditatis” dalle opponenti, dall'inizio del giudizio (13.10.2016) al decesso del loro dante causa (14.06.2020) non è decorso il termine (di anni cinque) di ragionevole durata del doppio grado di giudizio;
ne queste ultime si sono costituite in giudizio maturando un autonomo diritto iure proprio all'indennizzo (Corte di
Cassazione, Sezione Civile n. 17685 del 21.06.2021).
Assolutamente infondato è il richiamo all'art. 3 della Costituzione, atteso che la divergenza col provvedimento richiamato attiene alla diversa interpretazione della medesima norma che questa Corte territoriale ha operato applicando i sopra richiamati principi della Suprema Corte.
L'opposizione viene, quindi, rigettata.
Nulla per le spese atteso che l'opposto non si è costituito
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari - terza sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione ex art. 5 ter, L. 89/2001, iscritto al RGN. 510/2025 V.G., proposto con ricorso depositato il
03.04.2025 da e contro il , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
pagina 3 di 4 avverso il decreto n. cronol. 1324/2025 del 20/03/2025, reso nel procedimento iscritto al RGN
101/2025 V.G., così decide:
1. rigetta l'opposizione;
2. nulla per le spese.
Così deciso Bari, nella camera di consiglio del 07.05.2025. il Consigliere Ausiliario relatore
Avv. Marcello Travaglione
il Presidente
dott. Salvatore Grillo
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