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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/12/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1009/2025 RG, introdotta da
(PERÙ, 04/11/1971), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. BONGO TIZIANA;
(ROMANIA, 05/09/1978), con il patrocinio dell'avv. Parte_2
BONGO TIZIANA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 09 agosto 2014 , con il rito civile presso il Comune di Roma, optando per il regime di comunione dei beni, come risulta dall'atto n.419, parte 1, anno 2014; che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune. Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Fiumicino (RM), in via Monte Solarolo n. 147 e dalla quale il marito si allontanerà tempestivamente, è assegnata alla moglie, la quale ivi abiterà con i figli.
3) I figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 CP_1 collocazione prevalente presso la madre nella già casa coniugale
4) A garanzia del diritto dei minori a mantenere rapporti significativi ed equilibrati con entrambi i genitori, il padre avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé i figli durante i giorni infrasettimanali, ma sempre previo avviso con la madre e compatibilmente con gli impegni dei minori, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera. In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, il padre terrà i minori nei periodi appresso indicati:
- un giorno infrasettimanale, con pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione al giorno scelto e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà i minori a casa della madre, individuati in ogni caso compatibilmente con le esigenze dei minori;
1 - a weekend alternati, più specificatamente dalla mattina del sabato sino alla sera della domenica. In ogni caso, tenuto conto della capacità di discernimento dei minori, i genitori si impegnano reciprocamente a tener conto dei desideri dei minori in ordine allo stare con l'uno o con l'altro, indipendentemente dalle facoltà sopra previste o concordate tra loro. 4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, vigerà il criterio dell'alternanza.
4.2) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, i minori staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre. Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà i minori in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con i minori all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per i figli ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando i figli con sé.
5) I genitori concordano che, nel caso dovessero intraprendere una nuova relazione sentimentale, al fine di non turbare i minori ai quali va consentito di adeguarsi ai nuovi rapporti affettivi dei genitori con i tempi psicologici propri della sua età, il nuovo partner sarà introdotto gradualmente nella vita dei minori, previo avviso all'altro genitore per un opportuno confronto sulle modalità e cautele più adatte al caso, in particolare con la cura e premura di far comprendere ai minori che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali e che l'affetto per loro non diminuirà l'affetto per loro per nessuna ragione.
6) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio dei figli, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza, con l'ulteriore intesa che i predetti documenti dei figli saranno conservati dal genitore prevalentemente collocatario.
7) Tenuto conto del fatto che il signor continuerà a Parte_1 farsi carico della propria quota delle rate del mutuo gravante sull'abitazione coniugale - ciascuna pari a circa euro 900 mensili- e che dovrà altresì sostenere le spese per la locazione di un nuovo alloggio, il medesimo si impegna a:
– cedere alla signora il 50% dell'importo mensile Parte_2 dell'assegno unico e universale per i figli, attualmente pari ad euro 470,00;
– corrispondere alla stessa, entro il giorno 28 di ogni mese, la somma di euro 300,00 (trecento/00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione. Il versamento potrà essere effettuato sul conto corrente bancario che sarà indicato dalla signora ovvero consegnato direttamente presso il suo domicilio, Parte_2 con rilascio di apposita quietanza. 7.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
2 7.2) Nel suddetto assegno di mantenimento non sono comprese le paghette, le quali saranno corrisposte da entrambi i genitori compatibilmente con le proprie condizioni reddituale e alle esigenze dei figli.
8) Quanto alle spese straordinarie per i figli (ossia quelle spese mediche, scolastiche, sportive, ludiche e occasionali da considerarsi straordinarie perché oggettivamente imprevedibili o perché, quantunque relative a spese prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori. 8.1) Al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria per fare accertare la natura della spesa, in difetto di altri accordi, i genitori si danno atto che avranno come riferimento il Protocollo d'intesa del Tribunale di Civitavecchia sulle spese per i figli, redatto il 15 gennaio 2015, che indica anche quali sono le spese straordinarie e quando devono essere previamente concordate. Pertanto sono:
- spese mediche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche, cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal SSN e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati, trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche, libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento e trasporto pubblico.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: Tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, materiale di corredo scolastico di inizio anno. 8.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla, giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
3 Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse della figlia e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori.
8.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, tendenzialmente con cadenza mensile, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta, in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere. Al genitore che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 7 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi. Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per la figlia potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
9) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per i figli devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio per la quale è stata sostenuta la spesa.
10) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100%.
11) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
12) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano quanto segue. A) La signora provvederà alla voltura delle utenze della già Parte_2 casa coniugale eventualmente ancora intestate al signor . Parte_1
B) Rimarrà attribuita al signor l'autovettura Fiat Parte_1
Panda, targata FN561FG, mentre alla sig.ra sarà attribuita Parte_2
l'autovettura Fiat Bravo, targata GY329HE. In caso di futura alienazione dei rispettivi veicoli, ciascuna parte tratterrà integralmente il ricavato della vendita del mezzo a sé intestato. C) Le rate del mutuo gravante sulla già casa coniugale saranno corrisposte da entrambi i coniugi, i quali verseranno la propria quota parte -pari al 50% dell'importo della rata- entro la scadenza della rata sul conto corrente su cui sono domiciliate le stesse. D) Le rate del prestito stipulato dal signor per Parte_1
l'acquisto della Fiat Panda saranno corrisposte in misura del 50% ciascuno da entrambi i coniugi, i quali verseranno la propria quota parte entro la scadenza della rata sul conto corrente su cui sono domiciliate le stesse. E) Il conto corrente intestato al signor , acceso presso Parte_1 la Banca Crédit Agricole, sarà destinato esclusivamente al pagamento delle rate del mutuo gravante sull'immobile adibito a casa coniugale, nonché ad eventuali esigenze personali del medesimo e, pertanto, le somme giacenti su detto conto -al netto degli importi eventualmente versati dalla signora ai soli fini del pagamento del Parte_2
4 mutuo ivi domiciliato- dovranno considerarsi di esclusiva spettanza del signor Parte_1
[...]
F) Il conto corrente accesso presso sarà utilizzato esclusivamente dalla CP_2 moglie e, pertanto, eventuali giacenze su detto conto, sono di spettanza esclusiva della madre. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1009/2025 R.G.V.G., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(PERÙ, 04/11/1971) e (ROMANIA,
[...] Parte_2
05/09/1978) relativamente al matrimonio celebrato in data 09 agosto 2014 , con il rito civile presso il Comune di Roma, optando per il regime di comunione dei beni, come risulta dall'atto n.419, parte 1, anno 2014, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 06/12/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone
5
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1009/2025 RG, introdotta da
(PERÙ, 04/11/1971), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. BONGO TIZIANA;
(ROMANIA, 05/09/1978), con il patrocinio dell'avv. Parte_2
BONGO TIZIANA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 09 agosto 2014 , con il rito civile presso il Comune di Roma, optando per il regime di comunione dei beni, come risulta dall'atto n.419, parte 1, anno 2014; che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune. Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Fiumicino (RM), in via Monte Solarolo n. 147 e dalla quale il marito si allontanerà tempestivamente, è assegnata alla moglie, la quale ivi abiterà con i figli.
3) I figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 CP_1 collocazione prevalente presso la madre nella già casa coniugale
4) A garanzia del diritto dei minori a mantenere rapporti significativi ed equilibrati con entrambi i genitori, il padre avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé i figli durante i giorni infrasettimanali, ma sempre previo avviso con la madre e compatibilmente con gli impegni dei minori, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera. In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, il padre terrà i minori nei periodi appresso indicati:
- un giorno infrasettimanale, con pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione al giorno scelto e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà i minori a casa della madre, individuati in ogni caso compatibilmente con le esigenze dei minori;
1 - a weekend alternati, più specificatamente dalla mattina del sabato sino alla sera della domenica. In ogni caso, tenuto conto della capacità di discernimento dei minori, i genitori si impegnano reciprocamente a tener conto dei desideri dei minori in ordine allo stare con l'uno o con l'altro, indipendentemente dalle facoltà sopra previste o concordate tra loro. 4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, vigerà il criterio dell'alternanza.
4.2) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, i minori staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre. Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà i minori in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con i minori all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per i figli ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando i figli con sé.
5) I genitori concordano che, nel caso dovessero intraprendere una nuova relazione sentimentale, al fine di non turbare i minori ai quali va consentito di adeguarsi ai nuovi rapporti affettivi dei genitori con i tempi psicologici propri della sua età, il nuovo partner sarà introdotto gradualmente nella vita dei minori, previo avviso all'altro genitore per un opportuno confronto sulle modalità e cautele più adatte al caso, in particolare con la cura e premura di far comprendere ai minori che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali e che l'affetto per loro non diminuirà l'affetto per loro per nessuna ragione.
6) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio dei figli, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza, con l'ulteriore intesa che i predetti documenti dei figli saranno conservati dal genitore prevalentemente collocatario.
7) Tenuto conto del fatto che il signor continuerà a Parte_1 farsi carico della propria quota delle rate del mutuo gravante sull'abitazione coniugale - ciascuna pari a circa euro 900 mensili- e che dovrà altresì sostenere le spese per la locazione di un nuovo alloggio, il medesimo si impegna a:
– cedere alla signora il 50% dell'importo mensile Parte_2 dell'assegno unico e universale per i figli, attualmente pari ad euro 470,00;
– corrispondere alla stessa, entro il giorno 28 di ogni mese, la somma di euro 300,00 (trecento/00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione. Il versamento potrà essere effettuato sul conto corrente bancario che sarà indicato dalla signora ovvero consegnato direttamente presso il suo domicilio, Parte_2 con rilascio di apposita quietanza. 7.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
2 7.2) Nel suddetto assegno di mantenimento non sono comprese le paghette, le quali saranno corrisposte da entrambi i genitori compatibilmente con le proprie condizioni reddituale e alle esigenze dei figli.
8) Quanto alle spese straordinarie per i figli (ossia quelle spese mediche, scolastiche, sportive, ludiche e occasionali da considerarsi straordinarie perché oggettivamente imprevedibili o perché, quantunque relative a spese prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori. 8.1) Al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria per fare accertare la natura della spesa, in difetto di altri accordi, i genitori si danno atto che avranno come riferimento il Protocollo d'intesa del Tribunale di Civitavecchia sulle spese per i figli, redatto il 15 gennaio 2015, che indica anche quali sono le spese straordinarie e quando devono essere previamente concordate. Pertanto sono:
- spese mediche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche, cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal SSN e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati, trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche, libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento e trasporto pubblico.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: Tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, materiale di corredo scolastico di inizio anno. 8.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla, giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
3 Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse della figlia e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori.
8.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, tendenzialmente con cadenza mensile, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta, in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere. Al genitore che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 7 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi. Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per la figlia potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
9) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per i figli devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio per la quale è stata sostenuta la spesa.
10) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100%.
11) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
12) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano quanto segue. A) La signora provvederà alla voltura delle utenze della già Parte_2 casa coniugale eventualmente ancora intestate al signor . Parte_1
B) Rimarrà attribuita al signor l'autovettura Fiat Parte_1
Panda, targata FN561FG, mentre alla sig.ra sarà attribuita Parte_2
l'autovettura Fiat Bravo, targata GY329HE. In caso di futura alienazione dei rispettivi veicoli, ciascuna parte tratterrà integralmente il ricavato della vendita del mezzo a sé intestato. C) Le rate del mutuo gravante sulla già casa coniugale saranno corrisposte da entrambi i coniugi, i quali verseranno la propria quota parte -pari al 50% dell'importo della rata- entro la scadenza della rata sul conto corrente su cui sono domiciliate le stesse. D) Le rate del prestito stipulato dal signor per Parte_1
l'acquisto della Fiat Panda saranno corrisposte in misura del 50% ciascuno da entrambi i coniugi, i quali verseranno la propria quota parte entro la scadenza della rata sul conto corrente su cui sono domiciliate le stesse. E) Il conto corrente intestato al signor , acceso presso Parte_1 la Banca Crédit Agricole, sarà destinato esclusivamente al pagamento delle rate del mutuo gravante sull'immobile adibito a casa coniugale, nonché ad eventuali esigenze personali del medesimo e, pertanto, le somme giacenti su detto conto -al netto degli importi eventualmente versati dalla signora ai soli fini del pagamento del Parte_2
4 mutuo ivi domiciliato- dovranno considerarsi di esclusiva spettanza del signor Parte_1
[...]
F) Il conto corrente accesso presso sarà utilizzato esclusivamente dalla CP_2 moglie e, pertanto, eventuali giacenze su detto conto, sono di spettanza esclusiva della madre. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1009/2025 R.G.V.G., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(PERÙ, 04/11/1971) e (ROMANIA,
[...] Parte_2
05/09/1978) relativamente al matrimonio celebrato in data 09 agosto 2014 , con il rito civile presso il Comune di Roma, optando per il regime di comunione dei beni, come risulta dall'atto n.419, parte 1, anno 2014, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 06/12/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone
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