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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/05/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1592/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1592/2021 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. PADUA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO;
OPPONENTE contro p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MONTEROSSO TITO;
OPPOSTA nonché contro
(p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2 P.IVA_2 per essa, quale mandataria, (p.i. ), in persona del suo legale CP_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CULTRERA GIOVANNI;
CESSIONARIA DEL CREDITO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 330/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa il 16-17.02.2021 (R.G.
512/2021), in forza del quale è stato ingiunto a parte opponente di pagare, insieme ad altri soggetti intimati, in favore di la somma di €. 213.199,11, oltre interessi e spese del Controparte_1 procedimento monitorio.
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“in via cautelare:
- sospendere e/o revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 330/2021, sussistendo il fumus circa la fondatezza della spiegata opposizione, ed il periculum di una esecuzione palesemente dannosa e contra legem, per le ragioni esposte in atti, specie in considerazione della notifica di contestuale atto di precetto;
- sospendere e/o revocare in ogni caso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 330/21 nei confronti della garante, stante il troncante rilievo di nullità della fideiussione e/o delle relative clausole, fatta valere in atti, e la conseguente decadenza dall'azione; pagina 1 di 6 nel merito:
- revocare e/o dichiarare nullo, annullabile e/o inefficace nei confronti dell'opponente il D.I. n. 330/21, per carenza dei requisiti di legge, per le motivazioni tutte diffusamente esposte in atti;
- dichiarare comunque inopponibile a (C.F. ), nella Parte_1 CodiceFiscale_2 qualità di fideiussore, e pertanto revocare il decreto ingiuntivo n. 330/21 e/o dichiarare che nulla è dovuto dalla stessa per quanto esposto in narrativa, previa declaratoria della nullità della fideiussione e/o delle clausole in essa contenute e decadenza dall'azione da parte della opposta;
- in via gradata, accertare e dichiarare la legittima proposizione e la fondatezza dell'eccezione di compensazione sollevata dagli opponenti in relazione all'eccepita nullità delle clausole in punto di determinazione del TAN e del piano di ammortamento, degli interessi, in quanto affetti da usura ab origine, e/o in ragione dell'eventuale applicazione di interessi comunque illegittimi per contrasto con l'art. 117, 4° e 7° comma TUB, e/o con conseguente eventuale compensazione dei rapporti dare-avere sino a concorrenza;
- accertare il reale saldo di tutti i rapporti bancari oggetto di opposizione;
- comunque revocare e/o dichiarare nullo, annullabile e/o inefficace il D.I. n. 330/21, opposto nei confronti dell'opponente, per la parte che dovesse risultare non dovuta a seguito dei conteggi operati dalla disponenda CTU, in relazione ai vizi rilevati in atti;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
In sede di memorie ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. l'opponente ha tra l'altro precisato nel merito: l'“intervenuta decadenza della opposta dalla proponibilità dell'azione per le motivazioni tutte diffusamente esposte in atti”.
Parte opposta:
“preliminarmente rigettata la richiesta avversaria di sospensione della esecuzione del D.I. 330/2021:
1) Rigettare in toto l'opposizione a D.I. avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto ed inammissibile.
2) Confermare in ogni sua parte il D.I. n.330/2021 emesso dal Giudice del Tribunale di Ragusa in data
17/02/2021. Con il favore delle spese e compensi del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna attrice ha proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 330/2021, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Ragusa il 16-17.02.2021 (proc. n. 512/2021 R.G.) su ricorso di per il pagamento della complessiva somma di €. Controparte_1
213.199,11, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo debitorio dovuto in forza del contratto di mutuo chirografario n. 6705861 del 29.05.2009, stipulato tra la società
[...] ed il CO di IA (successivamente confluito in , Parte_2 CP_1 con ed altri quali soggetti fideiussori. Parte_1
Nello specifico l'opponente a sostegno dell'invocata revoca eccepiva: mancanza dei requisiti di ammissibilità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza nell'individuazione del tasso di interesse del contratto di mutuo, usura ab origine o, in via subordinata, indeterminatezza delle condizioni contrattuali ex art. 117 comma 4 TUB, non risultando esplicitati i parametri cui ancorare i tassi di interesse effettivamente applicati al rapporto;
in via ulteriormente gradata veniva inoltre eccepita l'illegittima capitalizzazione di interessi. L'opponente lamentava altresì la nullità totale o parziale della fideiussione per conformità allo schema ABI, nonché la decadenza dal diritto di agire nei confronti del fideiussore,
pagina 2 di 6 ai sensi dell'art. 1957 c.c.. Alla luce delle esposte contestazioni l'opponente chiedeva la revoca della provvisoria esecuzione del D.I. opposto.
Costituitasi in giudizio la convenuta questa invocava in via preliminare il rigetto della Controparte_1 richiesta avversaria di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, nel merito il rigetto della proposta opposizione siccome generica, infondata ed inammissibile, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza del 15.09.2021, in seguito ad un primo esame degli atti di causa, il G.I. sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto riteneva probabilmente fondata l'eccezione di decadenza della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c.. Inoltre, non essendo stato esperito il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità del giudizio di opposizione, ne veniva disposto l'avvio, con rinvio all'udienza del 12.01.2022 per l'eventuale prosecuzione del giudizio. Esperita negativamente la mediazione, come da verbale del 21.10.2021 in atti, all'udienza del 26.01.2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti.
Con deposito di comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. del 29.04.2024 si costituiva nel giudizio, in sostituzione di quale mandataria di (cessionaria del Controparte_1 CP_4 Controparte_2 credito azionato in virtù di contratto dell'11.11.2021 di cessione di crediti pecuniari individuati “in blocco”, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B.), la quale contestava le doglianze dell'opponente ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva in capo alla cessionaria in relazione a domande di ripetizione e/o risarcitorie generate da fatti, atti e comportamenti tenuti dalla titolare originario del credito, Controparte_1 producendo avviso di avvenuta cessione dei crediti pubblicato in G.U. Parte Seconda n. 137 del
18.11.2021.
All'esito della fase istruttoria il G.I. riteneva non necessario l'accertamento tecnico contabile richiesto da parte opponente nell'atto di citazione. Successivamente la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione deve essere accolta per i motivi che seguono.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato dalla peculiarità per cui l'opponente è attore solo in senso formale e l'opposto è formalmente convenuto ma sostanzialmente attore, nel senso che dovrà provare la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova. Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n.
13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. Civ. n.ri 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019,
25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015).
Va poi rilevato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., il quale dispone testualmente che: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
pagina 3 di 6 Orbene, nella fattispecie per cui è causa si evidenzia che l'opponente non ha in alcun modo contestato nei propri scritti difensivi la sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte del debitore principale, l'erogazione dello stesso e l'inadempienza rispetto al pagamento delle rate. In particolare, l'opponente non ha contestato che la società ha Parte_2 richiesto ed ottenuto dal CO di IA la concessione del mutuo chirografario n. 6705861 del 29.05.2009 dell'importo di €. 250.000,00, con rilascio di contestuale fideiussione specifica da parte della stessa opponente. Dette circostanze devono pertanto ritenersi pacifiche e non oggetto di prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Ciò posto, risulta assorbente l'esame dell'eccezione dell'opponente relativa alla decadenza dell'opposta dall'azione nei confronti del fideiussore, pur considerando il termine più ampio pattizio di 36 mesi e tenuto conto dell'eventuale sospensione o proroga dei termini di scadenza dell'obbligazione principale, in applicazione della normativa antiusura ed estorsione.
Ed infatti, dall'analisi delle difese e della documentazione in atti, il piano di ammortamento relativo al mutuo chirografario n. 6705861 del 29.05.2009 sarebbe scaduto il 31.05.2012 e l'azione giudiziaria della banca nei confronti del debitore principale non è stata intrapresa nel rispetto dei 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita. Anche a voler dare per dimostrato quanto sostenuto dall'opposta, e cioè che “l'opponente presentava in data 22/10/2010 istanza di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione, regolato dalla L.44/1999, ottenendo provvedimento autorizzativo della Prefettura di Messina del 29/10/2010, in forza del quale beneficiava ai sensi dell'art. 20 della sospensione dei termini previsti per il “… pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari”, e le ulteriori proroghe di cui ai citati decreti del 29.11.2011 e del 27.09.2012 (comunque non prodotti agli atti); anche ad ammettere ciò, risulta pur sempre il mancato rispetto del termine di 36 mesi, tenuto conto dell'azione intrapresa dalla banca con il ricorso monitorio iscritto a ruolo il 10.02.2021.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, non risulta peraltro provata la sospensione del mutuo per le vittime di estorsione fino all'1.06.2016, ciò in quanto il documento inoltrato in data 1.06.2016 dalla a prodotto dall'opposta in sede di comparsa di costituzione e Parte_2 Controparte_1 risposta (cfr. doc. 3), non costituisce ulteriore richiesta di proroga della sospensione del mutuo per cui è causa, bensì relazione al 27.05.2016, a firma di un legale incaricato dall'opponente, sullo stato di una precedente richiesta di accesso al fondo di solidarietà per le vittime di estorsione ed usura. Dette circostanze sono state prontamente contestate dall'opponente ed il relativo onere della prova, in virtù dei principi giurisprudenziali sopra citati, risultava ad esclusivo carico dell'opposta che, tra l'altro, non ha articolato difese né in sede di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. né in fase decisionale
(neanche da parte della cessionaria del credito). Ed ancora, la comunicazione dell'opposta di costituzione in mora e intimazione di pagamento del 12.05.2017 (con ricevuta di avvenuta consegna del 18.05.2017), riporta testualmente che “il finanziamento n. 6705861 presenta piano di ammortamento scaduto il 31.05.2012 con partite debitorie aperte. In conseguenza di quanto ora esposto intimiamo il pagamento del debito che residua in dipendenza del mutuo di cui sopra ammontante alla data del 12.05.2017 (…) € 174.282,96 per n. 4 rate scadute ed impagate € 36.340,77 per interessi di mora su rate scadute ed impagate, per un totale di euro 210.623,73”; facendo intendere che alla data della predetta comunicazione il mutuo risultava interamente scaduto e che non vi erano sospensioni in corso. Pertanto, anche volendo fare riferimento alla data del 18.05.2017 risultano decorsi i 36 mesi rispetto all'azione intrapresa dalla banca con il ricorso monitorio iscritto a ruolo il 10.02.2021. A nulla rilevano, inoltre, le difese dell'opposta volte all'inquadramento della lettera del 29.05.2009 quale contratto autonomo di garanzia, ai fini dell'esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 c.c..
pagina 4 di 6 Ed infatti dall'analisi della lettera di fideiussione in commento non paiono ricorrere gli estremi per qualificarla alla stregua di un contratto di garanzia autonomo. Al riguardo si osserva che: l'atto negoziale è inequivocabilmente denominato fideiussione;
all'art. 1 si afferma chiaramente che “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore”, a garanzia del corretto e puntuale adempimento di qualsiasi sua obbligazione verso CO di IA derivante dal mutuo chirografario per cui è causa;
all'art. 2 si afferma che l'obbligazione del fideiussore ha natura solidale;
ancora, all'art. 5 si legge che il fideiussore deve informarsi circa l'andamento del rapporto tra Banca e debitore principale e, in ogni caso, la Banca ha il dovere di comunicare al fideiussore istante l'entità dell'esposizione del debitore garantito. Orbene, dall'analitica lettura delle clausole del negozio appare ben evidente che il contratto sia gratuito (il fideiussore si impegna ad eseguire la prestazione senza ottenere alcuna prestazione economica); che il garante non sia un soggetto qualificabile come Banca o Società di assicurazioni ma più semplicemente trattasi di persona fisica;
che oggetto principale della obbligazione non è l'assunzione del peso economico dell'inadempimento, ma l'esecuzione della medesima obbligazione o prestazione cui è tenuto il debitore principale;
che proprio in ragione della medesimezza della prestazione il fideiussore assume la qualità di debitore solidale;
che non pare sussistere alcuna deroga all'art. 1945 c.c. secondo cui il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale. Ed infatti, ancorché nel contratto è stata inserita la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, questa esclude che il fideiussore possa invocare la previa escussione del debitore principale, ma non che il fideiussore possa opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale (come invece sarebbe avvenuto ove fosse stata inserita la clausola di pagamento “senza eccezioni”).
Come da giurisprudenza della Suprema Corte, “La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione” (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 34678/2024; Cass. Civ. n. 16825/2016, Cass. Civ. n. 5598/2020 e Cass. Civ. n. 14687/2017).
Deve pertanto ritenersi confermata la natura di fideiussione in merito alla lettera di garanzia del 29.05.2009, nonché compiuta la decadenza dell'azione del creditore di cui all'art. 1957 c.c..
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1592/2021:
pagina 5 di 6 - accoglie l'opposizione proposta dall'attrice , e per l'effetto: Parte_1
- revoca il decreto ingiuntivo n. 330/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa il 16-17.02.2021 (proc. n. 512/2021 R.G.);
- condanna, in solido tra loro, l'opposta e la cessionaria del credito Controparte_1 [...]
e per essa la mandataria a pagare a le spese di CP_2 CP_3 Parte_1 lite che liquida nell'importo di €. 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute, come per legge, ed oltre ad € 379,50 per esborsi.
Ragusa, 30.5.2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1592/2021 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. PADUA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO;
OPPONENTE contro p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MONTEROSSO TITO;
OPPOSTA nonché contro
(p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2 P.IVA_2 per essa, quale mandataria, (p.i. ), in persona del suo legale CP_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CULTRERA GIOVANNI;
CESSIONARIA DEL CREDITO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 330/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa il 16-17.02.2021 (R.G.
512/2021), in forza del quale è stato ingiunto a parte opponente di pagare, insieme ad altri soggetti intimati, in favore di la somma di €. 213.199,11, oltre interessi e spese del Controparte_1 procedimento monitorio.
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“in via cautelare:
- sospendere e/o revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 330/2021, sussistendo il fumus circa la fondatezza della spiegata opposizione, ed il periculum di una esecuzione palesemente dannosa e contra legem, per le ragioni esposte in atti, specie in considerazione della notifica di contestuale atto di precetto;
- sospendere e/o revocare in ogni caso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 330/21 nei confronti della garante, stante il troncante rilievo di nullità della fideiussione e/o delle relative clausole, fatta valere in atti, e la conseguente decadenza dall'azione; pagina 1 di 6 nel merito:
- revocare e/o dichiarare nullo, annullabile e/o inefficace nei confronti dell'opponente il D.I. n. 330/21, per carenza dei requisiti di legge, per le motivazioni tutte diffusamente esposte in atti;
- dichiarare comunque inopponibile a (C.F. ), nella Parte_1 CodiceFiscale_2 qualità di fideiussore, e pertanto revocare il decreto ingiuntivo n. 330/21 e/o dichiarare che nulla è dovuto dalla stessa per quanto esposto in narrativa, previa declaratoria della nullità della fideiussione e/o delle clausole in essa contenute e decadenza dall'azione da parte della opposta;
- in via gradata, accertare e dichiarare la legittima proposizione e la fondatezza dell'eccezione di compensazione sollevata dagli opponenti in relazione all'eccepita nullità delle clausole in punto di determinazione del TAN e del piano di ammortamento, degli interessi, in quanto affetti da usura ab origine, e/o in ragione dell'eventuale applicazione di interessi comunque illegittimi per contrasto con l'art. 117, 4° e 7° comma TUB, e/o con conseguente eventuale compensazione dei rapporti dare-avere sino a concorrenza;
- accertare il reale saldo di tutti i rapporti bancari oggetto di opposizione;
- comunque revocare e/o dichiarare nullo, annullabile e/o inefficace il D.I. n. 330/21, opposto nei confronti dell'opponente, per la parte che dovesse risultare non dovuta a seguito dei conteggi operati dalla disponenda CTU, in relazione ai vizi rilevati in atti;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
In sede di memorie ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. l'opponente ha tra l'altro precisato nel merito: l'“intervenuta decadenza della opposta dalla proponibilità dell'azione per le motivazioni tutte diffusamente esposte in atti”.
Parte opposta:
“preliminarmente rigettata la richiesta avversaria di sospensione della esecuzione del D.I. 330/2021:
1) Rigettare in toto l'opposizione a D.I. avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto ed inammissibile.
2) Confermare in ogni sua parte il D.I. n.330/2021 emesso dal Giudice del Tribunale di Ragusa in data
17/02/2021. Con il favore delle spese e compensi del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna attrice ha proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 330/2021, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Ragusa il 16-17.02.2021 (proc. n. 512/2021 R.G.) su ricorso di per il pagamento della complessiva somma di €. Controparte_1
213.199,11, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo debitorio dovuto in forza del contratto di mutuo chirografario n. 6705861 del 29.05.2009, stipulato tra la società
[...] ed il CO di IA (successivamente confluito in , Parte_2 CP_1 con ed altri quali soggetti fideiussori. Parte_1
Nello specifico l'opponente a sostegno dell'invocata revoca eccepiva: mancanza dei requisiti di ammissibilità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza nell'individuazione del tasso di interesse del contratto di mutuo, usura ab origine o, in via subordinata, indeterminatezza delle condizioni contrattuali ex art. 117 comma 4 TUB, non risultando esplicitati i parametri cui ancorare i tassi di interesse effettivamente applicati al rapporto;
in via ulteriormente gradata veniva inoltre eccepita l'illegittima capitalizzazione di interessi. L'opponente lamentava altresì la nullità totale o parziale della fideiussione per conformità allo schema ABI, nonché la decadenza dal diritto di agire nei confronti del fideiussore,
pagina 2 di 6 ai sensi dell'art. 1957 c.c.. Alla luce delle esposte contestazioni l'opponente chiedeva la revoca della provvisoria esecuzione del D.I. opposto.
Costituitasi in giudizio la convenuta questa invocava in via preliminare il rigetto della Controparte_1 richiesta avversaria di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, nel merito il rigetto della proposta opposizione siccome generica, infondata ed inammissibile, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza del 15.09.2021, in seguito ad un primo esame degli atti di causa, il G.I. sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto riteneva probabilmente fondata l'eccezione di decadenza della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c.. Inoltre, non essendo stato esperito il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità del giudizio di opposizione, ne veniva disposto l'avvio, con rinvio all'udienza del 12.01.2022 per l'eventuale prosecuzione del giudizio. Esperita negativamente la mediazione, come da verbale del 21.10.2021 in atti, all'udienza del 26.01.2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti.
Con deposito di comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. del 29.04.2024 si costituiva nel giudizio, in sostituzione di quale mandataria di (cessionaria del Controparte_1 CP_4 Controparte_2 credito azionato in virtù di contratto dell'11.11.2021 di cessione di crediti pecuniari individuati “in blocco”, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B.), la quale contestava le doglianze dell'opponente ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva in capo alla cessionaria in relazione a domande di ripetizione e/o risarcitorie generate da fatti, atti e comportamenti tenuti dalla titolare originario del credito, Controparte_1 producendo avviso di avvenuta cessione dei crediti pubblicato in G.U. Parte Seconda n. 137 del
18.11.2021.
All'esito della fase istruttoria il G.I. riteneva non necessario l'accertamento tecnico contabile richiesto da parte opponente nell'atto di citazione. Successivamente la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione deve essere accolta per i motivi che seguono.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato dalla peculiarità per cui l'opponente è attore solo in senso formale e l'opposto è formalmente convenuto ma sostanzialmente attore, nel senso che dovrà provare la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova. Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n.
13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. Civ. n.ri 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019,
25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015).
Va poi rilevato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., il quale dispone testualmente che: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
pagina 3 di 6 Orbene, nella fattispecie per cui è causa si evidenzia che l'opponente non ha in alcun modo contestato nei propri scritti difensivi la sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte del debitore principale, l'erogazione dello stesso e l'inadempienza rispetto al pagamento delle rate. In particolare, l'opponente non ha contestato che la società ha Parte_2 richiesto ed ottenuto dal CO di IA la concessione del mutuo chirografario n. 6705861 del 29.05.2009 dell'importo di €. 250.000,00, con rilascio di contestuale fideiussione specifica da parte della stessa opponente. Dette circostanze devono pertanto ritenersi pacifiche e non oggetto di prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Ciò posto, risulta assorbente l'esame dell'eccezione dell'opponente relativa alla decadenza dell'opposta dall'azione nei confronti del fideiussore, pur considerando il termine più ampio pattizio di 36 mesi e tenuto conto dell'eventuale sospensione o proroga dei termini di scadenza dell'obbligazione principale, in applicazione della normativa antiusura ed estorsione.
Ed infatti, dall'analisi delle difese e della documentazione in atti, il piano di ammortamento relativo al mutuo chirografario n. 6705861 del 29.05.2009 sarebbe scaduto il 31.05.2012 e l'azione giudiziaria della banca nei confronti del debitore principale non è stata intrapresa nel rispetto dei 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita. Anche a voler dare per dimostrato quanto sostenuto dall'opposta, e cioè che “l'opponente presentava in data 22/10/2010 istanza di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione, regolato dalla L.44/1999, ottenendo provvedimento autorizzativo della Prefettura di Messina del 29/10/2010, in forza del quale beneficiava ai sensi dell'art. 20 della sospensione dei termini previsti per il “… pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari”, e le ulteriori proroghe di cui ai citati decreti del 29.11.2011 e del 27.09.2012 (comunque non prodotti agli atti); anche ad ammettere ciò, risulta pur sempre il mancato rispetto del termine di 36 mesi, tenuto conto dell'azione intrapresa dalla banca con il ricorso monitorio iscritto a ruolo il 10.02.2021.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, non risulta peraltro provata la sospensione del mutuo per le vittime di estorsione fino all'1.06.2016, ciò in quanto il documento inoltrato in data 1.06.2016 dalla a prodotto dall'opposta in sede di comparsa di costituzione e Parte_2 Controparte_1 risposta (cfr. doc. 3), non costituisce ulteriore richiesta di proroga della sospensione del mutuo per cui è causa, bensì relazione al 27.05.2016, a firma di un legale incaricato dall'opponente, sullo stato di una precedente richiesta di accesso al fondo di solidarietà per le vittime di estorsione ed usura. Dette circostanze sono state prontamente contestate dall'opponente ed il relativo onere della prova, in virtù dei principi giurisprudenziali sopra citati, risultava ad esclusivo carico dell'opposta che, tra l'altro, non ha articolato difese né in sede di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. né in fase decisionale
(neanche da parte della cessionaria del credito). Ed ancora, la comunicazione dell'opposta di costituzione in mora e intimazione di pagamento del 12.05.2017 (con ricevuta di avvenuta consegna del 18.05.2017), riporta testualmente che “il finanziamento n. 6705861 presenta piano di ammortamento scaduto il 31.05.2012 con partite debitorie aperte. In conseguenza di quanto ora esposto intimiamo il pagamento del debito che residua in dipendenza del mutuo di cui sopra ammontante alla data del 12.05.2017 (…) € 174.282,96 per n. 4 rate scadute ed impagate € 36.340,77 per interessi di mora su rate scadute ed impagate, per un totale di euro 210.623,73”; facendo intendere che alla data della predetta comunicazione il mutuo risultava interamente scaduto e che non vi erano sospensioni in corso. Pertanto, anche volendo fare riferimento alla data del 18.05.2017 risultano decorsi i 36 mesi rispetto all'azione intrapresa dalla banca con il ricorso monitorio iscritto a ruolo il 10.02.2021. A nulla rilevano, inoltre, le difese dell'opposta volte all'inquadramento della lettera del 29.05.2009 quale contratto autonomo di garanzia, ai fini dell'esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 c.c..
pagina 4 di 6 Ed infatti dall'analisi della lettera di fideiussione in commento non paiono ricorrere gli estremi per qualificarla alla stregua di un contratto di garanzia autonomo. Al riguardo si osserva che: l'atto negoziale è inequivocabilmente denominato fideiussione;
all'art. 1 si afferma chiaramente che “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore”, a garanzia del corretto e puntuale adempimento di qualsiasi sua obbligazione verso CO di IA derivante dal mutuo chirografario per cui è causa;
all'art. 2 si afferma che l'obbligazione del fideiussore ha natura solidale;
ancora, all'art. 5 si legge che il fideiussore deve informarsi circa l'andamento del rapporto tra Banca e debitore principale e, in ogni caso, la Banca ha il dovere di comunicare al fideiussore istante l'entità dell'esposizione del debitore garantito. Orbene, dall'analitica lettura delle clausole del negozio appare ben evidente che il contratto sia gratuito (il fideiussore si impegna ad eseguire la prestazione senza ottenere alcuna prestazione economica); che il garante non sia un soggetto qualificabile come Banca o Società di assicurazioni ma più semplicemente trattasi di persona fisica;
che oggetto principale della obbligazione non è l'assunzione del peso economico dell'inadempimento, ma l'esecuzione della medesima obbligazione o prestazione cui è tenuto il debitore principale;
che proprio in ragione della medesimezza della prestazione il fideiussore assume la qualità di debitore solidale;
che non pare sussistere alcuna deroga all'art. 1945 c.c. secondo cui il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale. Ed infatti, ancorché nel contratto è stata inserita la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, questa esclude che il fideiussore possa invocare la previa escussione del debitore principale, ma non che il fideiussore possa opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale (come invece sarebbe avvenuto ove fosse stata inserita la clausola di pagamento “senza eccezioni”).
Come da giurisprudenza della Suprema Corte, “La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione” (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 34678/2024; Cass. Civ. n. 16825/2016, Cass. Civ. n. 5598/2020 e Cass. Civ. n. 14687/2017).
Deve pertanto ritenersi confermata la natura di fideiussione in merito alla lettera di garanzia del 29.05.2009, nonché compiuta la decadenza dell'azione del creditore di cui all'art. 1957 c.c..
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1592/2021:
pagina 5 di 6 - accoglie l'opposizione proposta dall'attrice , e per l'effetto: Parte_1
- revoca il decreto ingiuntivo n. 330/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa il 16-17.02.2021 (proc. n. 512/2021 R.G.);
- condanna, in solido tra loro, l'opposta e la cessionaria del credito Controparte_1 [...]
e per essa la mandataria a pagare a le spese di CP_2 CP_3 Parte_1 lite che liquida nell'importo di €. 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute, come per legge, ed oltre ad € 379,50 per esborsi.
Ragusa, 30.5.2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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