TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/03/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2710/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data 27.12.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dall'Avvocato MISSINEO NATALE, come da mandato in calce al ricorso,
elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore
Email_1
con tro
Controparte_1 [...]
, in Controparte_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
- contumace –
O G G ETTO : carta do cente.
CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente:
- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2
del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2023/2024,
2024/2025 e per tutti quelli successivi al deposito del ricorso e conseguentemente condannarsi il
[...]
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla Controparte_1
normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici.
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente esponeva di avere ricevuto incarichi di supplenza come docente nel corso degli aa.ss. 2023/24 e 2024/25 ed agiva in giudizio nei confronti del Controparte_1
e delle altre Amministrazioni convenute indicate in epigrafe lamentando la
[...]
mancata corresponsione a suo favore, proprio in quanto titolare di contratti a tempo determinato, della Carta Elettronica del Docente istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co. 121,
L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.
1.1 Concludeva affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del Controparte_1
alla corresponsione a suo favore dell'importo nominale di valore corrispondente, quale contributo alla formazione professionale, tramite accredito su detta Carta.
2. Le amministrazioni scolastiche pur ritualmente notificate del ricorso-decreto rimaneva contumace.
3. La causa non necessitando di attività istruttoria veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § §
4. Il ricorso è fondato.
5. Va premesso che parte ricorrente lamenta il mancato accredito sulla “Carta elettronica” del docente dell'importo di € 500,00 in relazione agli aa.ss. 2023/24 e 2024/25, in relazione ai quali ha ottenuto supplenze fino al termine delle attività didattiche.
6. Dalla documentazione in atti risulta l'attuale inserimento di parte ricorrente nel cd. “circuito scolastico”, in ragione di affidamento di contratto di supplenza per l'a.s. in corso.
7. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022 resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza 29961/23,
condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla
Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche – come nella fattispecie in esame
-.
8. Per le medesime ragioni va disapplicata anche la normativa interna (si veda l'art. 15 del D.L.
69/2023 convertito dalla L. 103/2023) che, comunque per il solo a.s. 2023/24, ha esteso il beneficio in parola anche al personale supplente con incarico annuale, laddove non si riferisce anche ai docenti supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche.
9. In conclusione, considerato l'attuale inserimento di parte ricorrente nel circuito scolastico da cui l'esigibilità attuale dell'adempimento, va accolta la pretesa svolta in ricorso, accertando il diritto all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui al ricorso, con conseguente condanna del a provvedere al relativo accredito a suo CP_1
favore, per € 1.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria
(anche sul punto si veda Cass., 29961/23).
10. Le spese di lite, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di parte ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica di € 1.000,00, e conseguentemente condanna il a provvedere al CP_1
relativo accredito, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna il convenuto a rifondere al procuratore di parte ricorrente – che si é dichiarato CP_1
antistatario - le spese di lite, liquidate in € 515,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.
Venezia, 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Anna Menegazzo