CA
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 1828/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Riccardo Parte_1 P.IVA_1
Netti, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso in giudizio dall'avv. Gianfranco Di Fini, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1541 emessa il 21/8/23 dal Tribunale di Vicenza
(dott. Davide Ciutto).
1
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Nel merito: in accoglimento dei motivi di gravame esposti, in completa e radicale riforma della sentenza impugnata n. 1541/2023 pubblicata in data 21 agosto 2023 – n. 2444/2023 rep., pronunciata dal Tribunale di Vicenza, in persona del dott. Davide Ciutto, nella causa nr.
1544/2022 RG, notificata in data 14.09.2023, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto del Sig. di procedere ad esecuzione nei confronti di Controparte_1 Pt_1
accettare e dichiarare l'inefficacia dell'assegno citato nel precetto come titolo esecutivo
[...]
e l'insussistenza del preteso credito vantato nei confronti della società opponente, conseguentemente, revocare o comunque dichiarare nullo e/o inefficace nei confronti dell'attore il precetto opposto in virtù delle ragioni esposte in parte narrativa.
Condannare il convenuto a restituire tutte le somme che la stessa avesse medio tempore riscosso in ragione della provvisoria esecuzione della sentenza di I grado.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio di primo e secondo grado.
In via istruttoria: si insiste per essere ammessi alla prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze di fatto già dedotte nel giudizio di I grado e confermate in sede di precisazione delle conclusioni:
1) “Vero che è proprietaria dell'immobile sito in Altavilla Vicentina ove i Parte_1
Sig.ri e , precedenti titolari della società Controparte_1 Persona_1 conduttrice esercitavano l'attività di bar”; Parte_2
2) “Vero che dopo che i Sig.ri e hanno manifestato l'intenzione di cedere a CP Per_1 terzi la società aveva trovato un possibile acquirente Parte_2 Parte_1
nel Sig. , legale rappresentante della società SIV S.r.l. di Costabissara Controparte_2
(VI)”;
3) “Vero che per l'acquisto della società era stato convenuto che Parte_2
avrebbe restituito la cauzione di Euro 12.000,00 e il sig. , per conto Parte_1 CP_2 di SIV, avrebbe acquistato il capitale sociale di;
Parte_2
4) “Vero che a garanzia della restituzione e del buon esito dell'operazione di acquisto della società da parte del Sig. i contraenti avevano previsto che Parte_2 CP_2
2 avrebbe consegnato ai Sig.ri e l'assegno n. 0006120651-04 di Parte_1 CP Per_1
Euro 20.000,00, tratto su Banca San Giorgio Quinto Valle Agno (doc. 3 che si esibisce)”;
5) “Vero che era stato pattuito con il signor e il legale rappresentante di , CP_2 Pt_1
che i Sig.ri e una volta perfezionato l'atto di cessione delle quote di CP Per_1 [...]
avrebbero dovuto restituire a l'assegno n. 0006120651-04 di Parte_2 Parte_1
Euro 20.000,00 consegnato a garanzia (doc. 3 che si esibisce)”;
6) “Vero che alla data della cessione della partecipazione al Sig. , la società NEWS CP_2
CAFFE' S.r.l., era morosa verso per i canoni di locazione del mese di aprile Parte_1
2020 e parte del mese di maggio 2020 per Euro 3.660,00 e quanto all'annualità 2021, per Euro
2.440,00 avendo omesso di versare i canoni di gennaio e febbraio per complessivi Euro
6.100,00, iva compresa (doc. 6 che si esibisce)”;
7) “Vero che rimborsava a la somma di Euro 7.200,00 Parte_1 Parte_2
pari alla differenza tra quanto dovuto a titolo di restituzione della cauzione, canoni insoluti oltre al valore delle arredi/attrezzature”;
8) “Vero che ha sollecitato più volte la restituzione dell'assegno n. Parte_1
0006120651-04 di Euro 20.000,00, tratto su Banca San Giorgio Quinto Valle Agno e inviato il prospetto che evidenziava il credito di euro 6.100,00 per canoni insoluti (docc. 7 – 8 – 9 che si esibiscono)”.
Si indicano a testi sulle predette circostanze di fatto: di Sovizzo;
Controparte_2 [...]
di Vicenza;
di Vicenza. Tes_1 Testimone_2
Per parte appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis
In via preliminare,
Rigettarsi l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto mancandone i presupposti di legge.
Nel merito:
Rigettarsi l'appello proposto nei confronti del sig. perché infondato in Controparte_1
fatto ed in diritto, pretestuoso e comunque indimostrato per i motivi tutti esposti in narrativa e conseguentemente confermarsi l'impugnata sentenza con ogni conseguente provvedimento di legge.
3 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze avversarie si chiede l'ammissione delle istanze contenute memorie ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc depositate.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato il giorno 11/3/22, conveniva in giudizio, avanti il Parte_1
Tribunale di Vicenza, proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. co. I e Controparte_1
617, co. 1 c.p.c., all'atto di precetto intimatole dal convenuto sulla base di assegno, emesso dall'opponente per € 20.346,00 e rimasto impagato in quanto, presentato all'incasso alla filiale di Castelgomberto, è Controparte_3 risultato “Assegno con firma per rappresentanza di soggetto non autorizzato”. A fondamento dell'opposizione, sosteneva che l'assegno era stato emesso, come risultava dalla Parte_1
fotocopia del titolo, sottoscritta per ricevuta da e , a Controparte_1 Persona_1 garanzia di determinate obbligazioni e, pertanto, negava l'esistenza del diritto di credito e chiedeva la dichiarazione di insussistenza del diritto esecutivo, l'inefficacia dell'assegno citato nel precetto come titolo esecutivo, l'insussistenza del diritto di credito e la nullità del precetto e la restituzione degli eventuali importi versati.
Si costituiva in data 9/6/22, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Rigettata l'istanza di sospensiva, con sentenza n. 1541 del 21/8/2023, il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione.
Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello, mentre , Parte_1 Controparte_1
regolarmente costituito, resisteva al gravame.
All'udienza del 14/1/25, sostituita dallo scambio di note scritte, le parti confermavano le conclusioni già precisate e si riportavano alle difese svolte nei termini assegnati ex art. 352 cpc, di talché la Corte tratteneva la causa in decisione.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha rigettato l'opposizione in base alle seguenti argomentazioni:
4 - non è contestato che l'assegno sia stato dato in garanzia, tuttavia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la nullità dell'accordo sulla mera funzione di garanzia del titolo per contrarietà alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. 21 dicembre 33 n.1736, non impedisce al prenditore di incassare immediatamente l'assegno, se completo in ogni sua parte, perché pur sempre valido come promessa di pagamento nel rapporto diretto con il traente;
- secondo la disciplina di cui all'art.1988 cc, la promessa di pagamento comporta una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante fino a che l'emittente non fornisca la prova, desumibile da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto;
- nel caso di specie, l'opponente non ha fornito alcuna prova idonea a superare la presunzione di esistenza del rapporto debitorio tra traente e prenditore e la sua ricostruzione fattuale è rimasta priva sfornita di prova documentale, indiziaria od orale, essendo inammissibili le istanze istruttorie. Infatti, che l'assegno sia stato emesso a garanzia di un debito, pari a € 7.200,00, inferiore di oltre la metà rispetto a quanto portato dal titolo, o che il debito sia venuto meno per compensazione con i controcrediti per canoni insoluti, è rimasto del tutto indimostrato o, comunque, non plausibile.
Il primo giudice, per tali motivi, ha rigettato l'opposizione e condannato alla Parte_1
rifusione delle spese processuali sostenute da . Controparte_1 ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza per i seguenti motivi: Parte_1
- contraddittoria motivazione;
- inidoneità dell'assegno in garanzia come titolo esecutivo;
- omessa motivazione circa il rigetto delle istanze istruttorie.
ha resistito al gravame. Controparte_1
***
Con i motivi di appello, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, Pt_1
sostiene che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto priva 'del benché minimo supporto documentale' la propria ricostruzione dei fatti, rigettando immotivatamente gli specifici capitoli di prova richiesti e non valorizzando gli elementi indiziari offerti ai fini del
5 superamento della presunzione iuris tantum di esistenza del debito verso il . CP
L'appello è fondato.
Nella sentenza impugnata, è stato correttamente precisato che l'astrazione legata alla promessa di pagamento ex art. 1988 cc - cui è equiparato l'assegno in garanzia, valido ed efficace come titolo esecutivo laddove completo di tutte le componenti essenziali, come nella specie - è meramente processuale, di talché l'esistenza del rapporto sottostante si presume fino a che il promittente o l'emittente provi l'inesistenza del debito nei suoi confronti.
Sulla base di tale corretta premessa, il primo giudice, nell'esaminare in concreto gli elementi acquisiti al processo, esclude che abbia fornito la prova dell'inesistenza del debito Pt_1 dell'opponente verso . CP
In realtà, va osservato quanto segue.
È documentato, oltre a non essere contestato, che l'assegno in questione è stato consegnato da a in garanzia, discutendosi, invece, del contenuto delle obbligazioni Pt_1 CP
garantite, che, secondo , comprendono la restituzione della cauzione del contratto di CP locazione del 27/11/2018 (€ 12.000,00) nonché il corrispettivo dovuto dalla cessionaria Siv srl per l'acquisto degli arredi e per l'avviamento dell'azienda, mentre, per Parte_1
l'assegno doveva essere restituito in quanto il documentato versamento di € 7.200,00 a
[...]
, corrispondente alla differenza tra la cauzione e i canoni non versati, esauriva Persona_1
ogni pretesa di credito dei due ex soci di con obbligo di CP_4 Controparte_1
di restituire l'assegno.
Ora, occorre preliminarmente precisare che il contratto di locazione era stato stipulato in data
27/11/2018 (v. doc. 4 primo grado ) fra locatrice dell'immobile sito in CP Parte_1
Altavilla Vicentina, via Dei Laghi 74, e di (poi, CP_5 Persona_1 [...] di , conduttrice che ha ceduto l'azienda con atto del 4/6/2019 CP_5 Persona_2
(v. doc. 5 primo grado ) a rappresentata da . Tale CP Controparte_6 Persona_1
ultima società era stata costituita, in data 15/5/2019 rep. 171614 notaio , fra Per_3 [...]
e , titolari rispettivamente del 60% e del 40% delle quote Persona_1 Controparte_1
sociali (v. doc. 2 primo grado , ed era subentrata nel contratto di locazione CP
27/11/2018, una volta ottenuta l'autorizzazione da in data 1/6/2019 (v. doc. 3 primo Pt_1
grado ). CP
6 Sempre inerente alla cronologia dei fatti principali, va ricordato che, in data 6/9/21,
l'assemblea dei soci di alla presenza degli stessi, aveva accettato le dimissioni CP_4
di dalla carica di Amministratore Unico della predetta società e aveva Persona_1
nominato, in quella stessa assemblea e per quella carica, , pure presente Controparte_2 con funzioni di segretario dell'assemblea (v. doc. 6 primo grado opponente). A seguire, con atto del 10/9/2021 rep. 46.905 notaio (v. doc. 6 primo grado ), nel corso Per_4 CP dell'assemblea di presieduta dall' , i soci Controparte_6 Controparte_7 Persona_1
ed , dopo aver deliberato la modifica della denominazione di
[...] Controparte_1
in “ , avevano deliberato di cedere la totalità delle proprie Controparte_6 CP_4
quote alla rappresentata dallo stesso che ne era il legale CP_8 Controparte_2
rappresentante, dando atto di aver ricevuto da Siv il corrispettivo di dette quote, pari a €
1.000,00, corrispettivo versato da Siv ai soci cedenti in proporzione delle rispettive partecipazioni (v. docc. 7 e 8 primo grado). CP
In tale contesto, si colloca la consegna da parte di a dell'assegno di € 20.000, Pt_1 CP
datato 10/9/2021, la cui fotocopia, prodotta da , reca la non disconosciuta Pt_1 sottoscrizione, dopo la dicitura “assegno in garanzia”, di e di Controparte_1 Per_1
(v. doc. 3 primo grado ), facendo ragionevolmente ritenere, proprio in
[...] Pt_1
considerazione di tale doppia sottoscrizione ed in assenza di altri rapporti tra le parti, che l'assegno garantisse le obbligazioni che aveva assunto verso i soci Parte_1 Persona_1
e , come derivanti dal rapporto di locazione proseguito fino al
[...] Controparte_1
momento della cessione delle quote di CP_4
Tra le obbligazioni garantite, dunque, era ricompreso senz'altro l'obbligo di restituire la cauzione ai soci , posto che, diversamente, detta cauzione avrebbe dovuto Parte_3
essere restituita (o conservata) a nei cui confronti proseguiva il contratto di CP_4
locazione, sia pure in diversa compagine. E così come ha ricevuto, a mezzo Persona_1 bonifico eseguito il 13-14/9/2021, la somma di € 7.200,00 (v. doc. 9 primo grado ), CP
corrispondente alla quota della cauzione di sua spettanza, ossia al 60% della somma dovuta di
€ 12.000,00, ad spettava l'importo di € 4.800,00, per quello stesso titolo. Controparte_1
Non risultano altre obbligazioni che avrebbero dovuto essere garantite da , senza Pt_1 necessità di istruire la causa con l'ammissione delle prove testimoniali, riguardanti circostanze
7 già documentate. riconosce che avrebbe dovuto corrispondere il prezzo delle attrezzature aziendali, Parte_1
a cui attribuisce il valore di € 1.300,00, valore contestato da . Controparte_1
Quest'ultimo, in primo grado, ha sostenuto di aver trattenuto l'assegno in conseguenza dell'inadempimento di , società acquirente delle quote di che avrebbe CP_8 CP_4 dovuto versare il corrispettivo dell'arredamento del bar (v. pag. 7 comparsa costituzione primo grado, punto 1.3); in appello, ha precisato che la trattativa con e Siv era sfociata in Parte_1
un accordo secondo il quale quest'ultima, società acquirente, avrebbe dovuto pagare, oltre al prezzo delle quote di € 1.000,00 dichiarato nell'atto di cessione, il corrispettivo di € 20.000,00 per l'acquisto dell'arredamento del bar e per l'avviamento, mentre , invece, avrebbe Pt_1 dovuto restituire il deposito cauzionale di € 12.000,00, con azzeramento dei canoni insoluti, mai richiesti nemmeno in relazione al periodo del preavviso (v. comparsa in appello, punto
1.4).
In sostanza, lo stesso afferma che era tenuta alla restituzione della cauzione CP Pt_1
e che Siv, subentrata a e nella titolarità delle quote di era tenuta CP Per_1 CP_4 al pagamento del valore dell'arredo (v. punto 1.3 comparsa costituzione primo grado) e dell'avviamento (v. anche pag.10 comparsa appello ). CP
Ora, va considerato che l'assegno, pacificamente dato in garanzia e, come tale, valido come promessa di pagamento, poneva a carico di l'onere di provare l'inesistenza del proprio Pt_1
credito verso . CP
E così risulta, posto che, in base alla documentazione prodotta, era tenuta alla Pt_1
restituzione della cauzione a ciascuno dei soci, per la quota di spettanza, senza alcun obbligo di garantire il pagamento dovuto da Siv per il corrispettivo del valore dell'arredamento o dell'avviamento, corrispettivo di cui non è fatta nemmeno menzione nel contratto di cessione delle quote da a Siv, quanto meno per specificarne l'importo (v. doc.6 CP_4 [...]
primo grado). Sul punto, in primo grado, il aveva evidenziato Parte_4 CP
la differenziazione degli obblighi di , proprietaria del solo immobile, e di Siv, socia di Pt_1
conduttrice dei locali di , trattandosi di società distinte fra loro. CP_4 Pt_1
Né può dirsi che l'assegno di € 20.000 fu consegnato da a per garantire Parte_1 CP
che la società SIV srl eseguisse nei confronti del medesimo il pagamento dovuto da Siv per
8 l'arredo e per l'avviamento, posto che si trattava di obbligazioni facenti capo a soggetti differenti e rivolte a due soggetti diversi, e . Per_1 CP
Non risulta, infatti, alcun elemento da cui desumere l'accollo del debito da parte di se Pt_1 non per il limitato importo di € 1.300,00, spontaneamente riconosciuto. Del resto, oltre a non risultare che era tenuta ad adempiere all'obbligazione della società acquirente Siv, va Pt_1 tenuto conto che l'assegno era stato dato in garanzia a , ancorché la ricevuta fosse CP
sottoscritta anche da a conferma del fatto che la somma doveva essere ripartita secondo Per_1
le percentuali di partecipazione nella società. Del resto, la cauzione era stata restituita ad Per_1 proprio nell'ammontare ad essa spettante per cui non appare giustificato che il valore dell'avviamento fosse interamente dovuto a;
allo stesso modo, non è provato che le CP
parti avessero raggiunto un accordo per detrarre i canoni dovuti (morosità e preavviso), come sostenuto da che vorrebbe aver assolto ogni suo obbligo con la dazione a Parte_1 Per_1 dell'importo di € 7.200,00, così calcolato 12.000,00 cauzione – 1.300 per mobili – 6.100 canoni morosi, essendo irragionevole ipotizzare che avesse inteso regolare l'intero Pt_1 debito con dopo aver consegnato l'assegno in garanzia a , al quale doveva la Per_1 CP
quota di cauzione.
Pertanto, tenuto conto delle difese svolte e sulla base della documentazione prodotta, va accertato che non aveva un debito verso il di € 20.000,00, essendo tenuta a Pt_1 CP
restituire al predetto il 40% della cauzione nonché il corrispettivo dei mobili nei limiti di quanto spontaneamente riconosciuto, vale a dire € 1.300,00. Ogni altro importo, per avviamento o maggior valore dell'arredamento, dovuto da Siv, non faceva capo a e Pt_1
doveva essere richiesto al soggetto che ne era tenuto, vale a dire, a . CP_8
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere accolta l'opposizione, accertando che non sussiste, in capo a , il credito CP verso nell'ammontare di cui al precetto opposto, essendo tale diritto pari al limitato Pt_1 importo di € 6.100,00 (ossia, € 4.800,00, corrispondente al 40% della cauzione, + € 1.300,00, per il valore mobili riconosciuto); va, pertanto, dichiarato inefficace il precetto opposto nella parte eccedente tale importo e va accolta la domanda riconvenzionale subordinata proposta da
, il quale aveva chiesto di accertare la sussistenza del proprio diritto di Controparte_1
credito nei confronti di anche nella eventuale minor somma accertata. A tal fine, in Pt_1
9 accoglimento della predetta domanda riconvenzionale subordinata, va accertato che il credito di verso è pari a € 6.100,00, oltre agli interessi legali dalla Controparte_1 Parte_1
domanda al saldo.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate per metà e poste a carico di secondo la regola della prevalente soccombenza;
vanno liquidate in base Parte_1
ai parametri medi, per cause di valore pari al decisum, di cui al DM 55/2014, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte.
pqm
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1541 emessa il 21/8/23 dal Tribunale di Vicenza, accoglie parzialmente l'opposizione dichiarando inefficace il precetto opposto per la parte eccedente la somma dovuta e, in accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata proposta da CP
, accerta che il credito di quest'ultimo verso è pari a € 6.100,00,
[...] Parte_1
oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
2. compensa per metà le spese processuali e condanna alla rifusione a favore Parte_1
di della quota residua, così liquidata: Controparte_1
- per il primo grado, € 2.540,00 per compenso professionale, oltre a rimborso del 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa;
- per il secondo grado, € 2.905,00 per compenso professionale, oltre a rimborso del 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Venezia, 14/01/2025
Il Presidente
Caterina Passarelli
10