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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 30/06/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3265/2022
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 26.03.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3265/2022, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]di Parte_1 C.F._1
MB (RN), Via Panoramica n. 52, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Barbiani (C.F.
, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rimini, Via Pisacane n. 5, PEC: CodiceFiscale_2
giusta procura in atti;
Email_1
Attore
Contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._3
MB (RN), Via Panoramica n. 50 e (C.F. Controparte_2 [...]
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentati e difesi C.F._4 dall'Avv. Samuele De Sio (C.F. , elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rimini C.F._5
Via Flaminia n. 171, PEC: giusta procura in atti;
Email_2
Convenuti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 26 marzo 2025
AVENTE AD OGGETTO: azione ex art. 949 c.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTO DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.10.2022, il sig. ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi al presente Tribunale i sig.ri e al fine di Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 9 ottenere pronuncia di accertamento dell'esclusiva proprietà dell'immobile, sito in Montecolombo, Via
Panoramica n. 52, con annessa corte esclusiva pertinenziale ed ottenere altresì l'ordine immediato di cessazione delle molestie e delle turbative perpetrate in suo danno da parte dei convenuti.
A fondamento della citata domanda, il sig. ha dedotto di essere proprietario di una porzione di Pt_1 fabbricato, composta da piano terra e primo piano con annessa corte esclusiva, censita al Catasto
Fabbricati del Comune di Montecolombo al foglio 12, particella 135 sub 2, (graffata alla particella 137), confinante con l'immobile distinto al Catasto Fabbricati al foglio 12, particella 138, di proprietà del sig.
(nudo proprietario) ed abitato dal padre, sig. (usufruttuario). Controparte_1 Controparte_2
Parte attrice ha esposto di aver subito molestie e turbative da parte del sig. il Controparte_2 quale, al solo scopo di arrecare disturbo, è solito transitare e sostare sul marciapiede ubicato all'interno della citata corte esclusiva per aprire o chiudere una porta finestra;
il tutto nonostante l'immobile dei sig.ri sia dotato di un'altra porta d'ingresso sita al numero civico 50. CP_2
Ha proseguito l'attore, riferendo di aver formalizzato plurime querele al fine di ottenere la cessazione delle molestie e di aver anche tentato di comporre in via stragiudiziale la presente questione ma senza alcun esito.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21.02.2023, si sono costituiti in giudizio i sig.ri e i quali hanno contestato quanto ex adverso dedotto, Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto.
Il sig. preliminarmente, ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva con Controparte_1 riferimento alla domanda ex art. 949, comma 2 c.c., posto che le molestie e le turbative sono state imputate dalla stessa parte attrice al solo sig. Controparte_2
Nel merito i convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande attoree, tenuto conto che il passaggio pedonale sul marciapiede di proprietà esclusiva dell'attore sia per uscire di casa attraverso la porta- finestra sia per curare la manutenzione del pozzetto di acque nere che serve la loro proprietà, è avvenuto legittimamente in virtù dell'intervenuto acquisto per usucapione di una servitù di passaggio, in conseguenza dell'esercizio continuo e ininterrotto del possesso da parte del sig. fin Controparte_2 dall'anno 2006. Parte convenuta, in particolare, ha precisato che, al momento dell'acquisito, l'immobile era già dotato della finestra e della porta-finestra e che da allora lo stato dei luoghi non è stato mai modificato. I convenuti, inoltre, hanno aggiunto che il marciapiede era utilizzato alla stessa stregua anche dalla precedente proprietaria, sig.ra e dai suoi familiari e, pertanto, loro ne hanno Parte_2 continuato il possesso.
pagina 2 di 9 I sig.ri in via riconvenzionale, hanno chiesto sia l'accertamento dell'avvenuto acquisto per CP_2 usucapione ex artt. 1146 e 1158 c.c. della servitù di passaggio sul marciapiede di proprietà di parte attrice sia la condanna del sig. al pagamento della somma di euro 3.000,00, o della diversa somma ritenuta Pt_1 di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa della mancata manutenzione del pozzetto di acque bianche e nere di proprietà dell'attore e delle infiltrazioni che ne sono conseguite.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione del 13.03.2023, il Giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando la causa per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 20.03.2024, tenutasi in modalità cartolare (art. 127 ter
c.p.c.). Con ordinanza del 28.08.2024, adottata a scioglimento della riserva assunta in data 25.03.2024, il
Giudice ha ammesso le prove orali e ha fissato l'udienza del 13.01.2025 per l'assunzione delle prove ammesse e quella del 26.03.2025 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 26.03.2025 il procuratore di parte convenuta ha dato atto di aver rinunciato alla domanda di risarcimento danni ex artt. 2043 c.c. Le parti, in seguito, hanno precisato le loro conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SULL'ECCEZIONE PRELIMINARE AVENTE AD OGGETTO IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL
SIG. OL PA
Il sig. in sede di comparsa di costituzione e risposta, ha eccepito, in via preliminare, il Controparte_1 suo difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda attorea ex art. 949, comma 2 c.c., poiché le molestie e le turbative sono state ascritte dallo stesso sig. al solo sig. Pt_1 Controparte_2
Parte attrice, con prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. ha contesto la citata eccezione, evidenziando la necessità di integrare il contraddittorio anche nei confronti del sig. in Controparte_1 quanto avente la qualifica di proprietario dell'immobile.
Ritiene il presente Tribunale che l'eccezione preliminare relativa al difetto di legittimazione passiva del sig.
sia infondata e destituita di fondamento per le ragioni che verranno di seguito esposte. Controparte_1
In punto di diritto l'actio negatoria è regolamentata all'art. 949 c.c. e la norma citata prevede che “il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio”. L'azione negatoria, quindi, è un'azione che, unitamente alle azioni di rivendicazione, di regolamento di confini e di apposizione di termini, viene apprestata dall'ordinamento giuridico a difesa della proprietà e mira a fare dichiarare l'inesistenza di diritti reali affermati da terzi sulla cosa, e a far cessare eventuali molestie o turbative che manifestino l'esercizio di tali diritti. Il presupposto per l'esercizio dell'azione ex art. 949 c.c. è la sussistenza di un pericolo attuale e concreto proveniente dal terzo che ostacola il completo godimento del bene da parte del proprietario. Pertanto, viste le finalità perseguite,
pagina 3 di 9 l'azione negatoria non è esercitabile dal proprietario quando, pur verificandosi una molestia o turbamento del possesso o godimento del bene, la turbativa non si sostanzi in una pretesa di diritto sulla cosa.
In ordine al profilo inerente alla legittimazione, in via generale legittimato passivo è, per l'ipotesi che si reagisca contro l'affermazione di una servitù, il proprietario del fondo che si pretende dominante;
è altresì legittimato passivo il possessore che affermi l'intervenuta usucapione del bene e la più recente giurisprudenza ha qualificato quale legittimato passivo anche il titolare di un diritto personale nel caso in cui lo stesso sia l'autore delle molestie e delle turbative.
Con particolare riferimento al caso in cui il soggetto autore della turbativa non coincida con il soggetto titolare del fondo dominante, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “poiché la suddetta richiesta richiede il preliminare accertamento negativo del relativo diritto vantato, si ha come conseguenza che, ove tale richiesta sia spiegata nei confronti dell'autore della turbativa il quale non sia il proprietario del preteso fondo dominante, il contraddittorio deve necessariamente essere integrato nei confronti di detto proprietario” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 35/2000; in egual senso anche Cass. Civ. n. 1185/73). Pertanto, nel caso in cui non vi sia coincidenza tra il soggetto autore della molestia e il soggetto titolare del fondo, la Cassazione ha qualificato quale litisconsorte nei cui confronti il contraddittorio deve essere integrato anche il titolare del fondo, prescindendo dalla circostanza che lo stesso non sia l'autore materiale della condotta illecita.
Orbene, nel caso di specie, sebbene parte attrice abbia qualificato quale autore della molestia il solo sig.
correttamente è stato convenuto in giudizio anche il sig. in quanto Controparte_2 Controparte_1 titolare del diritto di nuda proprietà del fondo che si pretende dominante. La citata circostanza, infatti, non costituisce oggetto di contestazione poiché è stato lo stesso sig. a dichiarare di essere il Controparte_1 nudo proprietario dell'immobile distinto al Catasto Fabbricati al foglio 12, particella 138, mentre il padre ha la qualifica di mero usufruttuario.
Da quanto esposto consegue il rigetto della eccezione preliminare avente ad oggetto il difetto di legittimazione passiva del sig. in ordine alla azione ex art. 949 c.p.c. proposta nei suoi Controparte_1 confronti dall'odierno attore.
SUL RIGETTO DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE
Parte convenuta ha chiesto l'accertamento in via riconvenzionale dell'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio sul marciapiede di proprietà di parte attrice, deducendo di aver sempre utilizzato il citato passaggio sia per “accedere al pozzetto come detto, ma anche per entrare ed uscire dalla porta-finestra e per chiudere
o accostare da fuori i vetri della finestra” e tale condotta è avvenuta “pacificamente e alla luce del sole” da quando ha acquistato l'immobile e vi si è traferito nel 2006. Il sig. ha altresì precisato che “il marciapiede de CP_2 quo, era alla stessa stregua utilizzato dalla precedente proprietaria, IG.ra – e di lei familiari – prima della Parte_2 vendita in favore dei ”. CP_2
pagina 4 di 9 Parte attrice, al contrario, si è opposta alla domanda riconvenzionale deducendo con memoria ex art 183
c.p.c. che non ricorrono i presupposti di legge ai fini della usucapione.
Giova preliminarmente evidenziare che la servitù prediale, ai sensi dell'art. 1027 c.c., è un diritto reale di godimento consistente nel peso imposto su un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario. Caratteriste essenziali delle servitù prediali sono: i) l'inerenza dei fondi, in quanto la servitù è legata al fondo e continua a gravare sul fondo servente e a beneficio del fondo dominante, indipendentemente dai cambiamenti nella proprietà, ii) l'utilità in favore del fondo dominante che può consistere anche in una maggiore comodità o amenità del fondo, iii) l'indivisibilità della servitù medesima, e iv) la permanenza, essendo destinata a soddisfare un bisogno permanente del fondo dominante, salvo diverso accordo delle parti. Con riferimento alle differenti tipologie di servitù in via generale si è soliti distinguere le servitù: 1) positive e negative a seconda che concedano al proprietario del fondo dominante il diritto di compiere determinate attività sul fondo servente o, al contrario, impongano al proprietario del fondo servente di astenersi dal compiere determinate azioni che altrimenti gli sarebbero consentite;
2) apparenti e non apparenti se l'esercizio della servitù è reso visibile da opere permanenti e manifeste o se diversamente non ci sono segni visibili sul fondo servente che indichino l'esistenza della servitù; 3) continue e discontinue a seconda che per il loro esercizio richiedano o meno l'intervento dell'uomo.
La citata classificazione assume peculiare rilievo in materia di usucapione in quanto soltanto talune peculiari categorie di servitù sono suscettibili di acquisto ex art 1061 c.c.
La tipologia di servitù che viene in rilievo nella causa in esame è la servitù di passaggio la quale, in via generale, si estrinseca nel diritto che viene riconosciuto in favore di un dato soggetto di utilizzare una porzione della proprietà altrui, così da transitare al fine d'accedere a una strada pubblica, alla propria o ad altre proprietà. Nell'ambito delle servitù di passaggio una ulteriore partizione è quella correlata alle modalità mediante le quali avviene il transito, distinguendosi tra servitù di passo pedonale e servitù di passo carrabile.
Con riferimento alle modalità di acquisto del diritto di servitù, detta situazione giuridica può essere costituita ex art. 1031 c.c., oltre che coattivamente, per legge, attraverso atti autoritativi (atto amministrativo e sentenza), volontariamente, per volontà delle parti attraverso fattispecie negoziali (contratto o testamento), per destinazione del padre di famiglia e per usucapione.
In punto di diritto, l'art. 1061, comma 1, c.c. richiede quale presupposto ai fini dell'usucapione delle servitù l'apparenza. Possono essere acquisite per usucapione solo le servitù apparenti ovvero esercitate mediante opere visibili e permanenti idonee a manifestarne l'esercizio. Il requisito dell'apparenza della servitù si estrinseca nella presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere pagina 5 di 9 stabile. Ne consegue che, come stabilito dalla giurisprudenza, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non è sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essendo necessario viceversa che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, e, pertanto, essendo essenziale un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (Cass. Civ. sent. n. 9694/2024, n.
9450/2024, n. 7597/2024, n. 11834/2021).
Sempre sul piano normativo, ulteriore presupposto ai fini dell'acquisto per usucapione della servitù è ex art. 1158 c.c. il possesso uti dominus continuato per vent'anni. Il possesso, quindi, idoneo all'acquisito per usucapione del diritto di servitù deve presentare i requisiti della continuità, della pacificità, della non clandestinità e della non interruzione.
Nel caso di specie, esclusa l'applicazione del disposto dell'art. 1159 c.c. (usucapione decennale), ritiene il presente Tribunale che difetti la prova del possesso pacifico, continuo e ininterrotto per un ventennio da parte del sig. della servitù di passaggio oggetto della domanda riconvenzionale. CP_2
Deve in primo luogo escludersi che il sig. abbia unito il suo possesso a quello dei suoi danti CP_2 causa ex art. 1146 c.c., in quanto non è stato provato che i precedenti titolari dell'immobile, che è oggi di titolarità di parte convenuta, si siano serviti del citato passaggio. Più nel dettaglio il sig. , Testimone_1 sentito quale teste all'udienza del 13 gennaio 2025, ha escluso che i sig.ri Parte_2 Controparte_3
e , precedenti proprietari dell'immobile, abbiano utilizzato la porta-finestra che dà sulla corte Testimone_1 di titolarità della famiglia per accedere alla abitazione in quanto il teste a riguardo ha affermato “Non Pt_1 veniva utilizzata la porta perché l'ingresso all'immobile si trovava nella parte opposta dell'abitazione”. Giova altresì evidenziare il profilo della attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste in questione, in quanto lui stesso ha dichiarato di aver personalmente curato la vendita dell'immobile ove si trova la porta-finestra e di conoscere lo stato dei luoghi poiché l'abitazione era di titolarità di sua suocera. Con riferimento alla medesima circostanza i restanti testi, esaminati all'udienza del 24 febbraio 2025, hanno entrambi escluso di avere conoscenza della circostanza in questione, ossia se i danti causa del sig. si fossero mai CP_2 serviti della porta-finestra sita sul retro dell'immobile per accedere alla abitazione e, di conseguenza, del marciapiede.
In conclusione, destituita di fondamento è l'affermazione di parte convenuta secondo la quale il possesso esercitato dal sig. sul marciapiede sin dal 2006, anno di acquisto dell'immobile, si sia Controparte_2 cumulato a quello dei suoi danti causa, non essendovi prova in atti della citata circostanza.
Ritiene il presente Tribunale che di per sé già tale elemento sia idoneo ad escludere la ricorrenza del possesso ventennale utile ai fini della usucapione in quanto, anche volendo ammettere che a partire dal pagina 6 di 9 2006 il sig. abbia in maniera pacifica, ininterrotta e incontestata esercitato il passaggio sul CP_2 marciapiede, in ogni caso tale possesso non è stato esercitato per un periodo eccedente il ventennio.
Fermo il difetto del requisito ex art. 1158 c.c., rileva il presente Tribunale che difettano altresì gli ulteriori requisiti del possesso utile all'usucapione e, in particolare quello della continuità.
A riguardo la sig.ra sentita quale teste all'udienza del 24 febbraio 2025, ha riferito che il Testimone_2 sig. ha utilizzato la porta-finestra per accedere al cortile di proprietà del sig. Controparte_2 Pt_1
non in maniera quotidiana ma saltuariamente (“era un uso saltuario”). La sig.ra
[...] Parte_3 la quale ha dichiarato di aver abitato presso la abitazione di titolarità del sig. , ha confermato che CP_2 il sig. ha fatto utilizzo del citato passaggio ma limitatamente al periodo compreso tra il 2009 e il CP_2
2012.
Non hanno dunque trovato riscontro le affermazioni di parte convenuta secondo le quali vi sarebbe stato un utilizzo continuo ed ininterrotto del marciapiede di cui è causa da oltre un ventennio.
In conclusione, la domanda riconvenzionale di parte convenuta deve essere rigettata in quanto il sig. non ha fornito prova di aver utilizzato in maniera pacifica e ininterrotta per oltre un Controparte_2 ventennio la porta-finestra presente nel retro dell'immobile sito in Montecolombo via Panoramica n. 50 per accedere al cortile di proprietà del sig. . Parte_1
Giova altresì precisare che non viene esaminata la ulteriore domanda riconvenzionale di risarcimento danni ex art 2043 c.c., correlati alla “mancata manutenzione del pozzetto di acque bianche e nere insistente sul cortile di proprietà dell'attore e dalla illegittima chiusura del colmo del tetto mediante applicazione di una guaina”, in quanto la citata domanda non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni ed è stata espressamente rinunciata all'udienza del 26 marzo 2025.
SULL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA EX ART. 949 C.C. DI PARTE ATTRICE
Parta attrice ha dedotto di essere titolare dell'immobile sito in Montecolombo via Panoramica n. 52, composto da un fabbricato con annessa corte esclusiva e un marciapiede sul quale “si affacciano una finestra ed una porta finestra siti al piano terra”, che fanno parte dell'immobile confinante di proprietà dei sig.ri
(sito in Comune di Montecolombo via Panoramica n. 50). A riguardo il sig. ha CP_2 Pt_1 rappresentato che il sig. è solito utilizzare il marciapiede rientrante tra i beni di sua Controparte_2 titolarità al solo fine di arrecargli molestia e disturbo (“ si avvale del marciapiede di esclusiva proprietà del CP_2
IG. per chiudere/aprire gli scuri e comunque occupa il marciapiede intrattenendosi sullo stesso e utilizza la porta-finestra Pt_1 per entrare e uscire dalla sua proprietà anche se esiste sul lato opposto dell'immobile la vera ed effettiva porta di accesso all'appartamento”).
Parte convenuta non ha contestato la titolarità esclusiva del marciapiede in capo al sig. né ha negato Pt_1 di farne utilizzo passando per la porta finestra che fa parte dell'immobile di sua proprietà, tuttavia, ha pagina 7 di 9 dedotto che tale utilizzo avviene in forza del diritto che il sig. ha usucapito, avendo Controparte_2 esercitato detta situazione giuridica per oltre un ventennio (“ ha sempre utilizzato detto Controparte_2 marciapiede per accedere al pozzetto come detto, ma anche per entrare ed uscire dalla porta-finestra e per chiudere o accostare da fuori i vetri della finestra”).
Preliminarmente, giova evidenziare che, in tema di actio negatoria servitutis, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia;
la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà - neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte -, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, atteso che essa non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività o l'esistenza della servitù sul fondo in questione.
Orbene, nel caso in esame il sig. ha assolto il citato onere probatorio, avendo allegato l'atto di Pt_1 compravendita del 06.11.2008 (cfr. doc. 2 atto di citazione) dal quale risulta provata la sua titolarità dell'immobile sito in sito in Comune di Montecolombo via Panoramica n. 52 e del quale fa parte la corte esclusiva su cui insiste il marciapiede su cui transita il sig. Controparte_2
A riguardo, si evidenzia che la proprietà da parte del sig. della corte esclusiva e del marciapiede non Pt_1 ha costituito oggetto di alcuna contestazione da parte degli stessi convenuti, i quali hanno così argomentato:
“vero è, invece, che esce di casa utilizzando la porta-finestra che si affaccia sulla proprietà Controparte_2 Pt_1 passando dal marciapiede di proprietà dell'attore”.
Non ha altresì costituito oggetto di contestazione l'utilizzo da parte del sig. del Controparte_2 marciapiede;
la sola contestazione eccepita dai convenuti attiene in profilo inerente alla illegittimità del citato utilizzo in quanto, a loro dire, ciò sarebbe avvenuto in forza dell'usucapito diritto di servitù di passaggio (“l'esercizio del passaggio - consistito nell'entrare/uscire dalla porta-finestra accedendo sul marciapiede de quo, il passaggio sullo stesso marciapiede per accedere al pozzetto o alla finestra dall'esterno -, avvenuto ininterrottamente e “alla luce del sole”, da parte del sig. proprietario – ora proprietario/usufruttuario – dell'immobile sul quale Controparte_2 insistono la finestra e la porta-finestra”).
Fermo quanto sopra affermato in ordine alla non contestazione dell'utilizzo da parte del sig. CP_2 del marciapiede oggetto di esclusiva titolarità del sig. si evidenzia, in ogni caso, che la medesima Pt_1 circostanza è stata confermata dalla sig.ra la quale, sentita quale testimone all'udienza del Testimone_2
24 febbraio 2025, ha riferito: “è vero la utilizza anche per accedere alla sua abitazione nonostante abbia l'ingresso principale”.
pagina 8 di 9 Ebbene, stante il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione per le ragioni illustrate nel precedente paragrafo, ritiene il presente Tribunale che l'accertato utilizzo del marciapiede di esclusiva titolarità del sig. da parte del sig. sia illegittimo e, di conseguenza, debba essere ordinata la Pt_1 CP_2 cessazione delle turbative e delle molestie che si estrinsecano, in particolare, nel passaggio sul marciapiede di titolarità del sig. da parte del sig. Parte_1 Controparte_2
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del DM 55/2014, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta l'eccezione preliminare di parte convenuta relativa al difetto di legittimazione passiva del sig. ; Controparte_1
➢ Rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
➢ Accoglie la domanda di parte attrice e, accertata la natura illecita della condotta di parte convenuta, ordina l'immediata cessazione delle molestie e delle turbative compiute dal sig. in danno del sig. Controparte_2 Parte_1
➢ Condanna, in solido tra loro, il sig. e il sig. al pagamento Controparte_2 Controparte_1 delle spese di lite in favore del sig. che si liquidano in euro 518,00 per spese ed euro Parte_1
7.616,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario del 15% come per legge, per compensi professionali.
Si comunichi
Rimini, 30 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 26.03.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3265/2022, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]di Parte_1 C.F._1
MB (RN), Via Panoramica n. 52, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Barbiani (C.F.
, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rimini, Via Pisacane n. 5, PEC: CodiceFiscale_2
giusta procura in atti;
Email_1
Attore
Contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._3
MB (RN), Via Panoramica n. 50 e (C.F. Controparte_2 [...]
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentati e difesi C.F._4 dall'Avv. Samuele De Sio (C.F. , elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rimini C.F._5
Via Flaminia n. 171, PEC: giusta procura in atti;
Email_2
Convenuti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 26 marzo 2025
AVENTE AD OGGETTO: azione ex art. 949 c.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTO DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.10.2022, il sig. ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi al presente Tribunale i sig.ri e al fine di Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 9 ottenere pronuncia di accertamento dell'esclusiva proprietà dell'immobile, sito in Montecolombo, Via
Panoramica n. 52, con annessa corte esclusiva pertinenziale ed ottenere altresì l'ordine immediato di cessazione delle molestie e delle turbative perpetrate in suo danno da parte dei convenuti.
A fondamento della citata domanda, il sig. ha dedotto di essere proprietario di una porzione di Pt_1 fabbricato, composta da piano terra e primo piano con annessa corte esclusiva, censita al Catasto
Fabbricati del Comune di Montecolombo al foglio 12, particella 135 sub 2, (graffata alla particella 137), confinante con l'immobile distinto al Catasto Fabbricati al foglio 12, particella 138, di proprietà del sig.
(nudo proprietario) ed abitato dal padre, sig. (usufruttuario). Controparte_1 Controparte_2
Parte attrice ha esposto di aver subito molestie e turbative da parte del sig. il Controparte_2 quale, al solo scopo di arrecare disturbo, è solito transitare e sostare sul marciapiede ubicato all'interno della citata corte esclusiva per aprire o chiudere una porta finestra;
il tutto nonostante l'immobile dei sig.ri sia dotato di un'altra porta d'ingresso sita al numero civico 50. CP_2
Ha proseguito l'attore, riferendo di aver formalizzato plurime querele al fine di ottenere la cessazione delle molestie e di aver anche tentato di comporre in via stragiudiziale la presente questione ma senza alcun esito.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21.02.2023, si sono costituiti in giudizio i sig.ri e i quali hanno contestato quanto ex adverso dedotto, Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto.
Il sig. preliminarmente, ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva con Controparte_1 riferimento alla domanda ex art. 949, comma 2 c.c., posto che le molestie e le turbative sono state imputate dalla stessa parte attrice al solo sig. Controparte_2
Nel merito i convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande attoree, tenuto conto che il passaggio pedonale sul marciapiede di proprietà esclusiva dell'attore sia per uscire di casa attraverso la porta- finestra sia per curare la manutenzione del pozzetto di acque nere che serve la loro proprietà, è avvenuto legittimamente in virtù dell'intervenuto acquisto per usucapione di una servitù di passaggio, in conseguenza dell'esercizio continuo e ininterrotto del possesso da parte del sig. fin Controparte_2 dall'anno 2006. Parte convenuta, in particolare, ha precisato che, al momento dell'acquisito, l'immobile era già dotato della finestra e della porta-finestra e che da allora lo stato dei luoghi non è stato mai modificato. I convenuti, inoltre, hanno aggiunto che il marciapiede era utilizzato alla stessa stregua anche dalla precedente proprietaria, sig.ra e dai suoi familiari e, pertanto, loro ne hanno Parte_2 continuato il possesso.
pagina 2 di 9 I sig.ri in via riconvenzionale, hanno chiesto sia l'accertamento dell'avvenuto acquisto per CP_2 usucapione ex artt. 1146 e 1158 c.c. della servitù di passaggio sul marciapiede di proprietà di parte attrice sia la condanna del sig. al pagamento della somma di euro 3.000,00, o della diversa somma ritenuta Pt_1 di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa della mancata manutenzione del pozzetto di acque bianche e nere di proprietà dell'attore e delle infiltrazioni che ne sono conseguite.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione del 13.03.2023, il Giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando la causa per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 20.03.2024, tenutasi in modalità cartolare (art. 127 ter
c.p.c.). Con ordinanza del 28.08.2024, adottata a scioglimento della riserva assunta in data 25.03.2024, il
Giudice ha ammesso le prove orali e ha fissato l'udienza del 13.01.2025 per l'assunzione delle prove ammesse e quella del 26.03.2025 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 26.03.2025 il procuratore di parte convenuta ha dato atto di aver rinunciato alla domanda di risarcimento danni ex artt. 2043 c.c. Le parti, in seguito, hanno precisato le loro conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SULL'ECCEZIONE PRELIMINARE AVENTE AD OGGETTO IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL
SIG. OL PA
Il sig. in sede di comparsa di costituzione e risposta, ha eccepito, in via preliminare, il Controparte_1 suo difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda attorea ex art. 949, comma 2 c.c., poiché le molestie e le turbative sono state ascritte dallo stesso sig. al solo sig. Pt_1 Controparte_2
Parte attrice, con prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. ha contesto la citata eccezione, evidenziando la necessità di integrare il contraddittorio anche nei confronti del sig. in Controparte_1 quanto avente la qualifica di proprietario dell'immobile.
Ritiene il presente Tribunale che l'eccezione preliminare relativa al difetto di legittimazione passiva del sig.
sia infondata e destituita di fondamento per le ragioni che verranno di seguito esposte. Controparte_1
In punto di diritto l'actio negatoria è regolamentata all'art. 949 c.c. e la norma citata prevede che “il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio”. L'azione negatoria, quindi, è un'azione che, unitamente alle azioni di rivendicazione, di regolamento di confini e di apposizione di termini, viene apprestata dall'ordinamento giuridico a difesa della proprietà e mira a fare dichiarare l'inesistenza di diritti reali affermati da terzi sulla cosa, e a far cessare eventuali molestie o turbative che manifestino l'esercizio di tali diritti. Il presupposto per l'esercizio dell'azione ex art. 949 c.c. è la sussistenza di un pericolo attuale e concreto proveniente dal terzo che ostacola il completo godimento del bene da parte del proprietario. Pertanto, viste le finalità perseguite,
pagina 3 di 9 l'azione negatoria non è esercitabile dal proprietario quando, pur verificandosi una molestia o turbamento del possesso o godimento del bene, la turbativa non si sostanzi in una pretesa di diritto sulla cosa.
In ordine al profilo inerente alla legittimazione, in via generale legittimato passivo è, per l'ipotesi che si reagisca contro l'affermazione di una servitù, il proprietario del fondo che si pretende dominante;
è altresì legittimato passivo il possessore che affermi l'intervenuta usucapione del bene e la più recente giurisprudenza ha qualificato quale legittimato passivo anche il titolare di un diritto personale nel caso in cui lo stesso sia l'autore delle molestie e delle turbative.
Con particolare riferimento al caso in cui il soggetto autore della turbativa non coincida con il soggetto titolare del fondo dominante, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “poiché la suddetta richiesta richiede il preliminare accertamento negativo del relativo diritto vantato, si ha come conseguenza che, ove tale richiesta sia spiegata nei confronti dell'autore della turbativa il quale non sia il proprietario del preteso fondo dominante, il contraddittorio deve necessariamente essere integrato nei confronti di detto proprietario” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 35/2000; in egual senso anche Cass. Civ. n. 1185/73). Pertanto, nel caso in cui non vi sia coincidenza tra il soggetto autore della molestia e il soggetto titolare del fondo, la Cassazione ha qualificato quale litisconsorte nei cui confronti il contraddittorio deve essere integrato anche il titolare del fondo, prescindendo dalla circostanza che lo stesso non sia l'autore materiale della condotta illecita.
Orbene, nel caso di specie, sebbene parte attrice abbia qualificato quale autore della molestia il solo sig.
correttamente è stato convenuto in giudizio anche il sig. in quanto Controparte_2 Controparte_1 titolare del diritto di nuda proprietà del fondo che si pretende dominante. La citata circostanza, infatti, non costituisce oggetto di contestazione poiché è stato lo stesso sig. a dichiarare di essere il Controparte_1 nudo proprietario dell'immobile distinto al Catasto Fabbricati al foglio 12, particella 138, mentre il padre ha la qualifica di mero usufruttuario.
Da quanto esposto consegue il rigetto della eccezione preliminare avente ad oggetto il difetto di legittimazione passiva del sig. in ordine alla azione ex art. 949 c.p.c. proposta nei suoi Controparte_1 confronti dall'odierno attore.
SUL RIGETTO DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE
Parte convenuta ha chiesto l'accertamento in via riconvenzionale dell'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio sul marciapiede di proprietà di parte attrice, deducendo di aver sempre utilizzato il citato passaggio sia per “accedere al pozzetto come detto, ma anche per entrare ed uscire dalla porta-finestra e per chiudere
o accostare da fuori i vetri della finestra” e tale condotta è avvenuta “pacificamente e alla luce del sole” da quando ha acquistato l'immobile e vi si è traferito nel 2006. Il sig. ha altresì precisato che “il marciapiede de CP_2 quo, era alla stessa stregua utilizzato dalla precedente proprietaria, IG.ra – e di lei familiari – prima della Parte_2 vendita in favore dei ”. CP_2
pagina 4 di 9 Parte attrice, al contrario, si è opposta alla domanda riconvenzionale deducendo con memoria ex art 183
c.p.c. che non ricorrono i presupposti di legge ai fini della usucapione.
Giova preliminarmente evidenziare che la servitù prediale, ai sensi dell'art. 1027 c.c., è un diritto reale di godimento consistente nel peso imposto su un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario. Caratteriste essenziali delle servitù prediali sono: i) l'inerenza dei fondi, in quanto la servitù è legata al fondo e continua a gravare sul fondo servente e a beneficio del fondo dominante, indipendentemente dai cambiamenti nella proprietà, ii) l'utilità in favore del fondo dominante che può consistere anche in una maggiore comodità o amenità del fondo, iii) l'indivisibilità della servitù medesima, e iv) la permanenza, essendo destinata a soddisfare un bisogno permanente del fondo dominante, salvo diverso accordo delle parti. Con riferimento alle differenti tipologie di servitù in via generale si è soliti distinguere le servitù: 1) positive e negative a seconda che concedano al proprietario del fondo dominante il diritto di compiere determinate attività sul fondo servente o, al contrario, impongano al proprietario del fondo servente di astenersi dal compiere determinate azioni che altrimenti gli sarebbero consentite;
2) apparenti e non apparenti se l'esercizio della servitù è reso visibile da opere permanenti e manifeste o se diversamente non ci sono segni visibili sul fondo servente che indichino l'esistenza della servitù; 3) continue e discontinue a seconda che per il loro esercizio richiedano o meno l'intervento dell'uomo.
La citata classificazione assume peculiare rilievo in materia di usucapione in quanto soltanto talune peculiari categorie di servitù sono suscettibili di acquisto ex art 1061 c.c.
La tipologia di servitù che viene in rilievo nella causa in esame è la servitù di passaggio la quale, in via generale, si estrinseca nel diritto che viene riconosciuto in favore di un dato soggetto di utilizzare una porzione della proprietà altrui, così da transitare al fine d'accedere a una strada pubblica, alla propria o ad altre proprietà. Nell'ambito delle servitù di passaggio una ulteriore partizione è quella correlata alle modalità mediante le quali avviene il transito, distinguendosi tra servitù di passo pedonale e servitù di passo carrabile.
Con riferimento alle modalità di acquisto del diritto di servitù, detta situazione giuridica può essere costituita ex art. 1031 c.c., oltre che coattivamente, per legge, attraverso atti autoritativi (atto amministrativo e sentenza), volontariamente, per volontà delle parti attraverso fattispecie negoziali (contratto o testamento), per destinazione del padre di famiglia e per usucapione.
In punto di diritto, l'art. 1061, comma 1, c.c. richiede quale presupposto ai fini dell'usucapione delle servitù l'apparenza. Possono essere acquisite per usucapione solo le servitù apparenti ovvero esercitate mediante opere visibili e permanenti idonee a manifestarne l'esercizio. Il requisito dell'apparenza della servitù si estrinseca nella presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere pagina 5 di 9 stabile. Ne consegue che, come stabilito dalla giurisprudenza, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non è sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essendo necessario viceversa che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, e, pertanto, essendo essenziale un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (Cass. Civ. sent. n. 9694/2024, n.
9450/2024, n. 7597/2024, n. 11834/2021).
Sempre sul piano normativo, ulteriore presupposto ai fini dell'acquisto per usucapione della servitù è ex art. 1158 c.c. il possesso uti dominus continuato per vent'anni. Il possesso, quindi, idoneo all'acquisito per usucapione del diritto di servitù deve presentare i requisiti della continuità, della pacificità, della non clandestinità e della non interruzione.
Nel caso di specie, esclusa l'applicazione del disposto dell'art. 1159 c.c. (usucapione decennale), ritiene il presente Tribunale che difetti la prova del possesso pacifico, continuo e ininterrotto per un ventennio da parte del sig. della servitù di passaggio oggetto della domanda riconvenzionale. CP_2
Deve in primo luogo escludersi che il sig. abbia unito il suo possesso a quello dei suoi danti CP_2 causa ex art. 1146 c.c., in quanto non è stato provato che i precedenti titolari dell'immobile, che è oggi di titolarità di parte convenuta, si siano serviti del citato passaggio. Più nel dettaglio il sig. , Testimone_1 sentito quale teste all'udienza del 13 gennaio 2025, ha escluso che i sig.ri Parte_2 Controparte_3
e , precedenti proprietari dell'immobile, abbiano utilizzato la porta-finestra che dà sulla corte Testimone_1 di titolarità della famiglia per accedere alla abitazione in quanto il teste a riguardo ha affermato “Non Pt_1 veniva utilizzata la porta perché l'ingresso all'immobile si trovava nella parte opposta dell'abitazione”. Giova altresì evidenziare il profilo della attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste in questione, in quanto lui stesso ha dichiarato di aver personalmente curato la vendita dell'immobile ove si trova la porta-finestra e di conoscere lo stato dei luoghi poiché l'abitazione era di titolarità di sua suocera. Con riferimento alla medesima circostanza i restanti testi, esaminati all'udienza del 24 febbraio 2025, hanno entrambi escluso di avere conoscenza della circostanza in questione, ossia se i danti causa del sig. si fossero mai CP_2 serviti della porta-finestra sita sul retro dell'immobile per accedere alla abitazione e, di conseguenza, del marciapiede.
In conclusione, destituita di fondamento è l'affermazione di parte convenuta secondo la quale il possesso esercitato dal sig. sul marciapiede sin dal 2006, anno di acquisto dell'immobile, si sia Controparte_2 cumulato a quello dei suoi danti causa, non essendovi prova in atti della citata circostanza.
Ritiene il presente Tribunale che di per sé già tale elemento sia idoneo ad escludere la ricorrenza del possesso ventennale utile ai fini della usucapione in quanto, anche volendo ammettere che a partire dal pagina 6 di 9 2006 il sig. abbia in maniera pacifica, ininterrotta e incontestata esercitato il passaggio sul CP_2 marciapiede, in ogni caso tale possesso non è stato esercitato per un periodo eccedente il ventennio.
Fermo il difetto del requisito ex art. 1158 c.c., rileva il presente Tribunale che difettano altresì gli ulteriori requisiti del possesso utile all'usucapione e, in particolare quello della continuità.
A riguardo la sig.ra sentita quale teste all'udienza del 24 febbraio 2025, ha riferito che il Testimone_2 sig. ha utilizzato la porta-finestra per accedere al cortile di proprietà del sig. Controparte_2 Pt_1
non in maniera quotidiana ma saltuariamente (“era un uso saltuario”). La sig.ra
[...] Parte_3 la quale ha dichiarato di aver abitato presso la abitazione di titolarità del sig. , ha confermato che CP_2 il sig. ha fatto utilizzo del citato passaggio ma limitatamente al periodo compreso tra il 2009 e il CP_2
2012.
Non hanno dunque trovato riscontro le affermazioni di parte convenuta secondo le quali vi sarebbe stato un utilizzo continuo ed ininterrotto del marciapiede di cui è causa da oltre un ventennio.
In conclusione, la domanda riconvenzionale di parte convenuta deve essere rigettata in quanto il sig. non ha fornito prova di aver utilizzato in maniera pacifica e ininterrotta per oltre un Controparte_2 ventennio la porta-finestra presente nel retro dell'immobile sito in Montecolombo via Panoramica n. 50 per accedere al cortile di proprietà del sig. . Parte_1
Giova altresì precisare che non viene esaminata la ulteriore domanda riconvenzionale di risarcimento danni ex art 2043 c.c., correlati alla “mancata manutenzione del pozzetto di acque bianche e nere insistente sul cortile di proprietà dell'attore e dalla illegittima chiusura del colmo del tetto mediante applicazione di una guaina”, in quanto la citata domanda non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni ed è stata espressamente rinunciata all'udienza del 26 marzo 2025.
SULL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA EX ART. 949 C.C. DI PARTE ATTRICE
Parta attrice ha dedotto di essere titolare dell'immobile sito in Montecolombo via Panoramica n. 52, composto da un fabbricato con annessa corte esclusiva e un marciapiede sul quale “si affacciano una finestra ed una porta finestra siti al piano terra”, che fanno parte dell'immobile confinante di proprietà dei sig.ri
(sito in Comune di Montecolombo via Panoramica n. 50). A riguardo il sig. ha CP_2 Pt_1 rappresentato che il sig. è solito utilizzare il marciapiede rientrante tra i beni di sua Controparte_2 titolarità al solo fine di arrecargli molestia e disturbo (“ si avvale del marciapiede di esclusiva proprietà del CP_2
IG. per chiudere/aprire gli scuri e comunque occupa il marciapiede intrattenendosi sullo stesso e utilizza la porta-finestra Pt_1 per entrare e uscire dalla sua proprietà anche se esiste sul lato opposto dell'immobile la vera ed effettiva porta di accesso all'appartamento”).
Parte convenuta non ha contestato la titolarità esclusiva del marciapiede in capo al sig. né ha negato Pt_1 di farne utilizzo passando per la porta finestra che fa parte dell'immobile di sua proprietà, tuttavia, ha pagina 7 di 9 dedotto che tale utilizzo avviene in forza del diritto che il sig. ha usucapito, avendo Controparte_2 esercitato detta situazione giuridica per oltre un ventennio (“ ha sempre utilizzato detto Controparte_2 marciapiede per accedere al pozzetto come detto, ma anche per entrare ed uscire dalla porta-finestra e per chiudere o accostare da fuori i vetri della finestra”).
Preliminarmente, giova evidenziare che, in tema di actio negatoria servitutis, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia;
la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà - neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte -, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, atteso che essa non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività o l'esistenza della servitù sul fondo in questione.
Orbene, nel caso in esame il sig. ha assolto il citato onere probatorio, avendo allegato l'atto di Pt_1 compravendita del 06.11.2008 (cfr. doc. 2 atto di citazione) dal quale risulta provata la sua titolarità dell'immobile sito in sito in Comune di Montecolombo via Panoramica n. 52 e del quale fa parte la corte esclusiva su cui insiste il marciapiede su cui transita il sig. Controparte_2
A riguardo, si evidenzia che la proprietà da parte del sig. della corte esclusiva e del marciapiede non Pt_1 ha costituito oggetto di alcuna contestazione da parte degli stessi convenuti, i quali hanno così argomentato:
“vero è, invece, che esce di casa utilizzando la porta-finestra che si affaccia sulla proprietà Controparte_2 Pt_1 passando dal marciapiede di proprietà dell'attore”.
Non ha altresì costituito oggetto di contestazione l'utilizzo da parte del sig. del Controparte_2 marciapiede;
la sola contestazione eccepita dai convenuti attiene in profilo inerente alla illegittimità del citato utilizzo in quanto, a loro dire, ciò sarebbe avvenuto in forza dell'usucapito diritto di servitù di passaggio (“l'esercizio del passaggio - consistito nell'entrare/uscire dalla porta-finestra accedendo sul marciapiede de quo, il passaggio sullo stesso marciapiede per accedere al pozzetto o alla finestra dall'esterno -, avvenuto ininterrottamente e “alla luce del sole”, da parte del sig. proprietario – ora proprietario/usufruttuario – dell'immobile sul quale Controparte_2 insistono la finestra e la porta-finestra”).
Fermo quanto sopra affermato in ordine alla non contestazione dell'utilizzo da parte del sig. CP_2 del marciapiede oggetto di esclusiva titolarità del sig. si evidenzia, in ogni caso, che la medesima Pt_1 circostanza è stata confermata dalla sig.ra la quale, sentita quale testimone all'udienza del Testimone_2
24 febbraio 2025, ha riferito: “è vero la utilizza anche per accedere alla sua abitazione nonostante abbia l'ingresso principale”.
pagina 8 di 9 Ebbene, stante il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione per le ragioni illustrate nel precedente paragrafo, ritiene il presente Tribunale che l'accertato utilizzo del marciapiede di esclusiva titolarità del sig. da parte del sig. sia illegittimo e, di conseguenza, debba essere ordinata la Pt_1 CP_2 cessazione delle turbative e delle molestie che si estrinsecano, in particolare, nel passaggio sul marciapiede di titolarità del sig. da parte del sig. Parte_1 Controparte_2
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del DM 55/2014, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta l'eccezione preliminare di parte convenuta relativa al difetto di legittimazione passiva del sig. ; Controparte_1
➢ Rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
➢ Accoglie la domanda di parte attrice e, accertata la natura illecita della condotta di parte convenuta, ordina l'immediata cessazione delle molestie e delle turbative compiute dal sig. in danno del sig. Controparte_2 Parte_1
➢ Condanna, in solido tra loro, il sig. e il sig. al pagamento Controparte_2 Controparte_1 delle spese di lite in favore del sig. che si liquidano in euro 518,00 per spese ed euro Parte_1
7.616,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario del 15% come per legge, per compensi professionali.
Si comunichi
Rimini, 30 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
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