Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 15/04/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 2179 /2022 R.G. vertente
T R A
, , in proprio e quale Parte_1 Parte_2 Parte_3
legale rappresentante della , tutti elettivamente Parte_4
domiciliati in Via Pescara 2/4 L'Aquila , presso e nello studio dell' Avv.
LEOPARDI LUCIO dal quale sono rappresentati e difesi
Attori
CONSORZIO “AGGREGAT0 A6” sede ARISCHIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Via S. Agostino 25
L'Aquila presso e nello studio dell'Avv. BAFILE FRANCESCO dal quale è rappresentato e difeso
Convenuto
OGGETTO: Consorzio- impugnazione di delibera assembleare
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183 , 6° comma c.p.c.,
i verbali di causa, le note difensive conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione di data 14/11/2022 gli attori, , , Parte_1 Parte_2
in proprio e quale legale rappresentante della Parte_3 Parte_4
impugnavano dinanzi all'intestato Tribunale di L' Aquila la delibera consortile del
08 settembre 2022 per violazione grave dei propri diritti di partecipazione all'assemblea con diritto di voto in qualità di legittimi proprietari di quote immobiliari dell'aggregato costituito in Consorzio.
Chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, previa sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia del verbale/delibera del consorzio A6 dell'8 settembre 2022, ricorrendo il fumus boni juris ed il periculum in mora;
dichiarare nullo /annullabile il verbale di assemblea dell'8 settembre 2022 impugnato e per l'effetto condannare il Consorzio convenuto a rimuoverne gli effetti;
vinte le spese ed i compensi per il presente giudizio”
Si costituiva in giudizio il Consorzio “ Aggregato 6” per contestare l' avversa ricostruzione dei fatti e per eccepire nel merito la radicale infondatezza delle avverse domande alla luce del legittimo operato dell'assemblea consortile sul rilievo che gli attori, divenuti proprietari dei beni facenti parte dell'aggregato consortile in data successiva al sisma del 06/04/200, non rientravano nel novero dei soggetti qualificati, con conseguente venir meno sia del diritto alla partecipazione all' assemblea in quanto la loro proprietà non concorreva al quorum costitutivo del Consorzio e al diritto al contributo e ad ogni altra agevolazione connessa alla ricostruzione privata.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale di L'Aquila, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, riconoscere e dichiarare inammissibile ed improponibile ed, in ogni caso, rigettare, perché infondata, la domanda proposta da da Parte_1
da e dalla con sede a Parte_2 Parte_3 Parte_5
L'Aquila ed in persona del legale rappresentante, nei confronti del
[...]
”, con sede in Arischia (AQ) ed in persona del presidente pro CP_1
tempore, con l'atto di citazione del 14.11.2022 e condannare, per l'effetto, gli attori tutti al pagamento delle competenze tutte conseguenti al giudizio;
con ogni salvezza”.
Instaurato correttamente contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 , 6° comma,
c.p.c., istruito il giudizio a mezzo produzioni documentali, la causa è stata trattenuta a decisione all'udienza del 21/02/2025 ex art. 281 quinquies c.p.c. previa assegnazione dei termini per il deposito di note difensive conclusionali entro il termine di dieci giorni prima di detta udienza. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di asserita violazione del diritto di difesa sollevata dal convenuto Consorzio per essere stata fissata in un' unica udienza, a trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. L'eccezione non è fondata. In primis va osservato che parte convenuta non ha presentato, come sua facoltà, istanza di trattazione orale della causa per l'udienza già fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con ordinanza del 16/01/2025. In secundis non risulta violata la difesa delle parti ciascuna delle quali ha potuto esporre compiutamente le proprie difese e confutare le argomentazione svolte dalla rispettiva controparte in tutti gli atti difensivi e in particolare nelle note difensive conclusionali da depositare entro dieci giorni prima dell'udienza e nelle note in sostituzione di udienza da depositare entro le ore 10:00 del giorno dell'udienza stessa.
Passando all'esame del merito appare utile perimetrare l'ambito oggetto della controversia insorta tra le parti in causa.
Gli attori, nella loro qualità di proprietari di unità immobiliari insistenti in un aggregato edilizio costituito dal Consorzio Aggregato A6 sito in Arischia (AQ), a cui avevano aderito con ammissione deliberata dall'assemblea consortile ( Parte_1
e nel verbale del 23.03.2018 e
[...] Parte_3 Parte_5 Parte_2
nel verbale del 12.03.20218), danneggiato dal sisma del 06.04.2009, hanno incardinato il presente giudizio in ragione della nullità e/o annullabilità della delibera consortile di data 08/09/2022 in quanto il Presidente, dopo aver convocato tutti i consorziati, tra cui gli attori, e dopo che l'assemblea aveva deliberato sui punti 1 e
2 dell'ordine del giorno (rispettivamente ammettendo l'ingresso al Consorzio degli eredi della Sig.ra e procedendo all'approvazione del progetto Persona_1
presentato dal Tecnico ing. ) sulla base del parere emesso da Persona_2
USRA su richiesta del legale rappresentante del Consorzio, ha deliberato una nuova convocazione assembleare con il medesimo ordine del giorno e per deliberare l'esclusione dei consorziati , , , Pt_6 Parte_7 Parte_1 Parte_3 e la divenuti proprietari a titolo derivativo dopo il 6 Parte_2 Parte_5
aprile 2009.
La domanda è fondata nei termini che seguono.
I consorzi obbligatori per la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, costituiti in virtù dell'articolo 7, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009, dai proprietari delle singole unità immobiliari che li compongono, sono soggetti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse, quali quelle afferenti al recupero strutturale, igienico-sanitario, architettonico, estetico e culturale del patrimonio immobiliare danneggiato dall'evento sismico del 2009, che esula dagli interessi dominicali e personali dei singoli consorziati (Consiglio di Stato, sezione V,
7 ottobre 2013, n. 4923).
La costituzione dei consorzi obbligatori richiede l'adesione dei proprietari che rappresentino almeno la maggioranza assoluta della superficie utile dell'aggregato, con sostituzione del consorzio ai proprietari che non hanno aderito.
Lo stesso art. 3 Decreto Regionale Abruzzo n. 12/2010 dispone che i soggetti aventi titolo di proprietà o altro diritto reale sulle unità immobiliari dell' aggregato, che non abbiano aderito al consorzio costituito sullo stesso, possono chiedere di aderirvi, sottoscrivendo l'atto costitutivo.
Nel caso concreto l' adesione degli attori al Consorzio è stata debitamente approvata dall'Assemblea.
In atti non risulta allegato né l'Atto costitutivo né lo Statuto quale fonte contrattuale del . Sono state allegate in atti soltanto le delibere consortili Controparte_2
con cui sono state approvate le adesioni soggettive al Consorzio da parte dei proprietari e nel verbale del Parte_1 Parte_3 Parte_8
23.02.2018 e del proprietario nel verbale del 12.03.20218. Parte_2
Sicché un conto è l'adesione soggettiva al consorzio quale ente di diritto privato costituito allo scopo di svolgere in forma unitaria le attività necessarie a consentire la realizzazione degli interventi sulle strutture, parti comuni e impianti funzionali alla piena agibilità e abitabilità dell'aggregato, altro conto è essere proprietari di unità immobiliari incluse nell'aggregato.
Pertanto agli attori, nella loro qualità di legittimi consorziati, non può che riconoscersi il diritto alla partecipazione alle assemblee consortili ed il diritto di voto per tutte le attività sottese ad una regolamentazione degli interessi comuni.
In relazione alla posizione degli attori in quanto proprietari di immobili insistenti nell'aggregato consortile va osservato che , e Parte_1 Parte_3 [...]
sono divenuti proprietari con atto notarile 13 /10/2017 mentre Parte_4
l'attore è divenuto proprietario con atto notarile del 09/12/2019, ne Parte_2
consegue il mancato diritto alla sola concessione e ricostruzione delle abitazioni principali alla luce del disposto dell'art. 67 quater, comma 7 D.L. n. 83/2012 che dispone: “Hanno diritto alla concessione dei contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi previsti dal decreto - legge 28 aprile 2009 n., convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n.
77 , anche coloro che succedono mortis causa, a titolo di erede o di legatario, nella proprietà dei relativi immobili, a condizione che alla data di apertura della successione i contributi non siano stati già erogati in favore dei loro danti causa e che questi fossero in possesso delle condizioni e ancora nei termini per richiederli”.
Ciò posto, la domanda attorea va accolta e per l'effetto la delibera consortile del 08 settembre 2022 assunta all'assemblea del Consorzio “Aggregato 6” di Arischia va annullata.
Stante la particolarità della materia le spese vanno interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: -in accoglimento della domanda attorea dichiara nulla la delibera consortile del 08 settembre 2022 assunta all'assemblea del Consorzio “Aggregato 6” di Arischia .
- spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in L' Aquila il 14/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini