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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/06/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 104 dell'anno 2018 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), , nato a C.F._3 Parte_4
Montemaggiore Belsito il 28/01/1950 e deceduto ad Alimusa il 02/05/2016, elettivamente domiciliate in VIA G. GARIBALDI 95 ROCCAPALUMBA, presso lo studio dell'avv. GIORDANO GIOVANNI, che le rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata
[...] P.IVA_1
presso AVV. SALVATORE CHIARAMONTE - VIA FALCONE E
BORSELLINO N. 23 TERMINI IMERESE, con l'avv. BONURA
HARALD, che la rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
OGGETTO: annullamento iscrizione alla – pensione di inabilità - CP_1
1 pensione di reversibilità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
29/06/2023 le parti concludevano come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato, la parte ricorrente indicata in epigrafe deduceva quanto segue:
- che il geom. era iscritto nella categoria IO, (iscritto Parte_4
obbligatorio alla Cassa), dell'albo dei geometri dal 1974 sino al 1992;
- che lo stesso a decorrere dal 1993 era stato assunto a tempo indeterminato presso il Comune di Montemaggiore Belsito e, per l'effetto, aveva chiesto la cancellazione dalla Cassa;
- che la domanda di cancellazione era stata accettata dalla e il signor CP_1
risultava essere iscritto solo all'albo IA, che il Collegio dei Geometri Pt_2
avrebbe qualificato come uguale alla figura di IS, cioè, iscritto di solidarietà;
- che la , nonostante il geom. non svolgesse più alcuna attività CP_1 Pt_2
professionale di tipo privato, nel 2003 lo iscriveva d'ufficio alla Cassa, pretendendo il pagamento dei contributi ordinari;
- che il geometra continuava a pagare l'iscrizione alla come iscritto di CP_1
solidarietà;
- che la aveva intrapreso nei confronti del dante causa il recupero CP_1
coattivo delle somme dovute per il mancato pagamento dell'iscrizione alla gestione ordinaria;
- che nel 2008 il geom. si ammalava gravemente e, in data 22/10/2012, Pt_2
veniva dichiarato invalido al 100%;
- che lo stesso in data 04/12/2012 presentava al Comune la “richiesta di
2 collocamento a riposo per inabilità”;
- che con nota prot. n. 0018026 del 19/12/2012 il Comune inviava al dipendente atto deliberativo n. 109 del 11/12/2012 della Parte_4
Giunta comunale avente ad oggetto la “risoluzione del rapporto di lavoro per invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa- dipendente . Parte_4
In forza di quanto sopra chiedeva:
“Dichiarare ai sensi delle norme citate o di quelle che saranno ritenute di giustizia, la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia dell'iscrizione alla cassa ordinaria della CP_1
del geom. per il periodo che va dalla data di cancellazione accettata e Parte_4
confermata dalla (febbraio 1993) alla data del decesso (2016); CP_1
Condannare la a corrispondere dalla data maturata per il loro riconoscimento le CP_1
somme dovute a titolo di pensione spettante al geom. sino alla data della sua morte a Pt_2
favore degli eredi del geom. odierni ricorrenti;
Pt_2
Condannare la a corrispondere alla sig.ra nella qualità di moglie ed CP_1 Parte_1
erede del geom. la pensione reversibilità per il periodo di iscrizione alla Cassa Parte_4
effettivamente accertato e definito anche mediante la Ctu disposta dal Giudice;
In subordine nell'ipotesi di conferma dell'ulteriore periodo di iscrizione obbligatoria dal
2003 al 2016 condannare la a corrispondere alla moglie e alle figlie le somme dovute CP_1
dalla data maturata per il pensionamento sino a quella della sua morte e successivamente a tale data la reversibilità a favore della moglie.
Tutte le somme sono richieste con gli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge”.
La si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del CP_1
contendere con riferimento alle domande aventi ad oggetto la declaratoria di nullità dell'iscrizione alla cassa per i periodi dal 1988 al 1993 e dal 01/01/2003 al 15/08/2012 e il riconoscimento del diritto alla pensione indiretta e, stante
3 l'infondatezza in fatto e in diritto, il rigetto delle ulteriori domande di parte ricorrente.
Nel corso del procedimento è stata disposta CTU con la dott.ssa Per_1
al fine di quantificare le somme iscritte a ruolo dalla nei
[...] CP_1
confronti del Geom. e quelle effettivamente riscosse tramite Parte_4
Riscossione le somme trattenute dall'agente della riscossione e CP_2
quelle versate allo Stato;
ed ancora la pensione dovuta dalla al geom. CP_1
e quella spettante alla moglie superstite a titolo di reversibilità. Pt_2
Depositata la relazione e ottenuti i chiarimenti richiesti al CTU, la causa è stata rinviata per discussione e decisione con termine per note.
Parte ricorrente ha concluso chiedendo di dichiarare
“che il geom Parte_4
1) non aveva alcun obbligo contributivo nei confronti della per il periodo che va CP_1
dalla data di assunzione presso il comune di Montemaggiore Belsito sino al 2012 anno in cui è stato posto in quiescenza (dicembre 2012);
2) che pertanto per tale periodo (1989-2012) la sua iscrizione ordinaria era illegittima e quindi nulla;
3) che lo stesso non aveva alcun obbligo di iscrizione alla cassa geometri, come confermato dalla consulenza integrativa del CTU, dal 2013 al 2016, in quanto lo stesso era stato dichiarato inabile al lavoro e comunque posto in quiescenza;
4) che qualora l'iscrizione di cui al punto 3 fosse confermata poiché per lo stesso periodo i contributi sono stati pagati come provato dalla CTU e dall'esecuzione dell'agente della riscossione anche tale periodo va sommato nel computo pensionistico della;
CP_1
5) che lo stesso aveva diritto alla pensione a far data dal mese di dicembre 2012 sino alla data di decesso e in questo caso la stessa va liquidata con arretrati, interessi e rivalutazione
4 a favore degli eredi come per legge;
6) che la ha incassato somme non dovute per il periodo effettivo di contribuzione CP_1
dovuta che vanno compensate con quelle effettivamente dovute mentre l'eccedenza va restituita agli eredi e a tal fine occorre prendere atto:
7) che le sole somme dovute sono quelle accertate dalla CTU e che vanno dal 1974 al 1988 somme che il geom. ha versato regolarmente e che gli davano diritto al trattamento Pt_2
pensionistico di vecchiaia anche nel minimo, mentre vanno escluse e quindi dichiarate come non dovute le somme che sono state accertate dal CTU dal 2013 al 2016 in quanto il geom. era stato dichiarato inabile al lavoro nel 2012 e licenziato e posto in pensione e Pt_2
quindi non doveva ne poteva pagare alcuna contribuzione;
8) che la va condannata alla restituzione della somma di €.35.222,17 pari alla CP_1
sommatoria tra le somme accertate dalla CTU come non dovute e versate da parte del geom. per l'importo di €.14.819,91 ed €.3.494,93 (recuperato dalla pensione irregolare Pt_2
iscrizione dal 2007 al 2011 vedi CTU) e l'importo di €.16.907,33 quali somme incassate dalla per il periodo che va dal 2013 al 2016 che noi avevamo considerato CP_1
non dovute contrariamente a quanto in un primo momento aveva sostenuto il CTU poi correggendosi nella consulenza integrativa per le motivazioni sopra dette (inabilità al lavoro
e quiescenza), il tutto con interessi e rivalutazione monetaria come da calcolo della CTU e a favore degli odierni ricorrenti anche come indebito oggettivo;
9) in subordine chiediamo la restituzione della somma di €.3.052,84 pari alla differenza tra quanto dovuto e versato dal geom. e quanto indebitamente incassato dalla Pt_2 CP_1
per i periodi di contribuzione validi accertati dalla CTU;
10) Chiediamo infine, il riconoscimento della pensione di reversibilità cosi come calcolata dalla CTU a favore della signora a far data dal decesso del geom. . Controparte_3 Pt_2
La ha concluso insistendo nelle istanze e conclusioni rassegnate in CP_1
5 atti.
* * *
Il ricorso merita parziale accoglimento.
Parte ricorrente lamenta l'illegittimità dell'iscrizione alla Cassa previdenziale dei Geometri per il periodo che va dalla data di cancellazione accettata e confermata dalla (febbraio 1993) alla data del decesso (2016), non CP_1
avendo più svolto alcuna attività professionale.
Cita a tal fine la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. lavoro, n. 1305 del
21/01/2013 e, successivamente, la sentenza n. 5375 del 22/02/2019 (che ha dichiarato l'illegittimità della disposizione regolamentare di cui all'art. 5, comma 1, del Regolamento della in vigore dal 01/01/2003, per CP_1
violazione dell'art. 22, comma 2, L. n. 773/1982) e della Corte d'Appello
Brescia, Sez. lavoro, n. 52 del 03/06/2020, che in casi simili hanno escluso l'automatica iscrizione alla per i geometri iscritti all'Albo allorquando CP_1
non vi è continuità ed esclusività dell'esercizio della professione.
Preliminarmente appare necessario inquadrare il contesto normativo del caso in questione.
In virtù di quanto disposto dall'art. 1 L. n. 37/1967 “sono obbligatoriamente iscritti alla "Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri" istituita con L. 24 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri”.
L'art. 22 L. n. 773/1982, riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ha distinto tra gli iscritti all'albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla , prevedendo espressamente: CP_1
6 “
1. L'iscrizione alla è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, CP_1
che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
2. L'iscrizione alla è facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la CP_1
libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale”.
Con decreto interministeriale del 27/02/2003 sono state approvate le modifiche statutarie e regolamentari che hanno riformato le regole di iscrizione, così ai sensi dell'art. 5 dello Statuto della “Sono CP_1
obbligatoriamente iscritti alla i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo CP_1
professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria, che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei
Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 30/6/1994 n. 509”.
Con l'art. 5 dello Statuto, quindi, è stato introdotto il principio di iscrizione automatica alla per tutti i geometri iscritti agli albi professionali, a CP_1
prescindere dalla continuità e dall'esclusività dell'esercizio della professione, fatta salva la facoltà dei singoli contribuenti di fornire la “prova contraria” del non esercizio della professione, con le modalità tassativamente stabilite dal
Consiglio d'Amministrazione nella delibera n. 2 del 23/01/2003, ed ovvero mediante sottoscrizione da parte dell'interessato di un apposito modello di autocertificazione, attestante i seguenti requisiti: i) il mancato esercizio di attività professionale di geometra;
ii) la mancata titolarità di partita IVA;
iii)
7 invio ogni anno di dichiarazione autocertificata attestante la mancata produzione di redditi aventi natura professionale.
Con la delibera del consiglio di amministrazione del 20 maggio 2009, n. 123, a parziale modifica della precedente delibera n. 2/2003, ai fini della semplificazione delle modalità per fornire la prova contraria, è stata prevista la cancellazione dalla (o la non iscrizione) solo nei riguardi di quei CP_1
geometri che siano dipendenti di aziende, ente pubblici o società quando ricorrano le seguenti condizioni:
“a) il dipendente sia inquadrato nel ruolo professionale di geometra previsto dal CCNL e
l'attività, svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni proprie di tale ruolo;
b) il dipendente presenti dichiarazione del datore di lavoro nella quale si attesti che nello svolgimento delle sue mansioni il dipendente non esercita attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra, e comunque non utilizza il timbro professionale o sottoscrive atti in tale qualità”.
Così delineato il quadro normativo, si osserva il superamento dell'orientamento della Corte di Cassazione n. 5375 del 22/02/2019 evocata da parte ricorrente, atteso che la giurisprudenza più recente della Suprema
Corte, con orientamento univoco e pacifico (vedi n. 34276/2025 e le ulteriori: nn. 17823/2023; 15840/2023; 28188/2022; 7820/2022; 4861/2022;
1410/2022; 35481/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021;
23630/2021; 23631/2021; 23633/2021), ha precisato e ribadito che anche la mera iscrizione ad altra gestione non può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria, posto che una contribuzione alla è astrattamente compatibile con la CP_1
8 contestuale iscrizione ad una assicurazione generale, tanto più quando vi è
l'iscrizione all'Albo.
La S.C. ha affermato il principio secondo cui “in tema di Parte_5
ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione
[...]
minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo” (Cass. 28188/2022).
Invero, dal momento in cui il geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla e l'ipotetica CP_1
natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini del pagamento della contribuzione minima (cfr. Cass. 28188/2022).
Deve, tuttavia, osservarsi che recentemente la Corte di Cassazione ha precisato - nel caso di un geometra iscritto all'albo, ma non esercente la libera professione e titolare di posizione assicurativa presso l'INPS - che “l'iscrizione alla Cassa richiede che sia pur sempre svolta la libera professione riconducibile all'attività del geometra, sebbene in modo anche solo occasionale e saltuario, non rilevando la produzione di reddito. La totale assenza di attività riconducibile alla libera professione di geometra, in applicazione dell'art. 5 dello Statuto della , esclude l'iscrizione alla CP_1
9 , la quale richiede appunto che, seppur in via saltuaria ed occasionale e CP_1
indipendentemente dalla produzione di reddito, l'attività di geometra sia stata svolta”
(Cass. sez. lav. ordinanza n. 12695 del 09/05/2024). Di conseguenza,
l'iscrizione alla non è automatica per ogni iscritto all'albo professionale CP_1
e dall'obbligo di iscrizione alla previsto dallo Statuto con disposizione CP_1
legittima deriva l'applicazione delle norme regolamentari, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo. Ed invero, l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla solo nei limiti delle condizioni fissate dalla stessa, CP_1
potendo in tal modo la effettuare i controlli opportuni in ordine alle CP_1
attività svolte ed ai redditi prodotti.
Passando all'esame del caso in questione, deve rassegnarsi che il geom. Pt_2
è stato iscritto alla Cassa dal 1974 sino al 1992; che a decorrere dal 1993 è stato assunto a tempo indeterminato presso il Comune di Montemaggiore
Belsito e che, per l'effetto, ha chiesto la cancellazione dalla Cassa;
che la domanda di richiesta di cancellazione è stata accettata dalla con CP_1
decorrenza da febbraio 1993 e il geom. è rimasto iscritto solo all'albo, Pt_2
quale iscritto di solidarietà; che la , nonostante il geom. non CP_1 Pt_2
svolgesse più alcuna attività professionale di tipo privato, nel 2003 lo ha iscritto d'ufficio, pretendendo il pagamento dei contributi ordinari.
Queste circostanze sono incontestate tra le parti.
La ha prodotto la delibera della Giunta Esecutiva del 04/04/2017 CP_1
che ha accertato ex post lo status di pubblico impiegato del geom. , che Pt_2
“ha dato luogo alla verifica di una situazione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 7, r.d.
10 274/1929, dal 1988 al 1993 e dal 01/01/2003 al 15/08/2012”, con conseguente dichiarazione dell'inefficacia previdenziale delle predette annualità ai sensi dell'art.
3.4 del regolamento di attuazione delle norme statutarie, che espressamente sancisce l'inefficacia a tutti gli effetti dell'iscrizione alla “che siano o siano stati illegittimamente iscritti Controparte_1
all'Albo professionale” in violazione delle disposizioni di cui all'art. 7 citato (cfr. doc. 4 di parte resistente).
Sul punto la chiede, pertanto, dichiararsi cessata la materia del CP_1
contendere in ordine alla domanda relativa all'illegittimità dell'iscrizione alla
Cassa per il periodo in cui il geom. è stato dipendente del Comune di Pt_2
Montemaggiore Belsito, ritenendo invece legittima l'iscrizione a decorrere dal
16/08/2012, in forza del D.L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011 ed il conseguente D.P.R. n. 137/2012, che ha disposto il libero accesso alla professione, rimuovendo il divieto di iscrizione all'albo dei geometri dipendenti pubblici contenuto nell'art. 7 R.D. 274/1929.
Al riguardo deve osservarsi che, probabilmente per un mero errore di trascrizione, la dichiara l'inefficacia dell'iscrizione dal 1988 al 1993, CP_1
sebbene, per espressa ammissione di parte ricorrente, in quegli anni il geom.
svolgesse la libera professione ed era titolare di partita IVA. Pt_2
L'inefficacia di iscrizione alla per incompatibilità ai sensi dell'art. 7 R.D. CP_1
274/1929, quindi, deve essere dichiarata dal mese di febbraio 1993 al
15/08/2012, allorquando è venuto meno il divieto di iscrizione all'albo per i dipendenti pubblici.
Relativamente al periodo successivo sino al decesso del geom. deve Pt_2
dichiararsi l'illegittimità dell'iscrizione alla Cassa, atteso che è stato provato da
11 parte ricorrente e, comunque, è incontestato dalla , che lo stesso non CP_1
ha svolto alcuna attività professionale privata e, pertanto, non si sono concretizzati i presupposti per l'iscrizione automatica, e ciò indipendentemente dalla legittimità dell'iscrizione all'albo.
La al fine di giustificare l'iscrizione del tecnico si avvale solo del CP_1
presupposto dell'appartenenza all'albo, senza considerare che in mancanza di esercizio di “libera professione” l'art. 5 dello Statuto della non può trovare CP_1
applicazione, atteso che lo svolgimento di una attività professionale, anche senza carattere di continuità ed esclusività, è pur sempre richiesto.
La citata ordinanza n. 12695/2024, al riguardo, ha precisato che “la totale assenza di attività riconducibile alla libera professione di geometra, in applicazione dell'art.
5 dello Statuto della , esclude l'iscrizione alla ”. CP_1 CP_1
Nel caso in esame, a decorrere dal mese di febbraio 1993, il geom. non Pt_2
ha più esercitato alcuna attività riconducibile alla libera professione di geometra, e precisamente, sino al mese di dicembre 2012 perché era dipendente a tempo indeterminato del Comune e, successivamente al suo pensionamento, perché era invalido con totale e permanente inabilità lavorativa.
Parte ricorrente ha provato che, a causa della grave malattia che ha colpito il loro dante causa, la Commissione medico legale per l'accertamento dell'invalidità in data 22/10/2012 lo ha riconosciuto inabile al 100% al lavoro e che, in forza della totale inabilità, il Comune ha risolto il rapporto di lavoro.
Ritenute le gravi e comprovate condizioni di salute, sussistono, quindi, i presupposti per derogare alla presunzione che lo stesso, cessato il rapporto di pubblico impiego, possa avere svolto, anche occasionalmente e
12 saltuariamente, l'attività di geometra.
Di qui deve essere dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione del geom. alla Pt_2
per il periodo dal mese di febbraio 1993 alla data del decesso (2016). CP_1
Dalla dichiarata illegittimità consegue che i contributi versati dal geom. Pt_2
nell'indicato periodo non erano dovuti, atteso che, non sussistendo l'obbligo di iscrizione alla è venuto meno anche il dovere di corrispondere la CP_1
contribuzione di cui agli artt. 1 e 2 del regolamento dei contributi, seppur in misura minima. Deve evidenziarsi, infatti, che il contributo soggettivo di cui all'art. 1 è collegato al reddito professionale e quello integrativo di cui all'art. 2 deve essere versato solo in presenza di volume d'affari IVA nella percentuale indicata. Pertanto, in mancanza di esercizio della libera professione e di titolarità di partita IVA i geometri iscritti solo all'albo non possono essere obbligati a corrispondere i predetti contributi, neppure in misura minima.
Quindi, nell'ipotesi di non iscrizione alla deve trovare applicazione l'art. CP_1
10, ultimo comma, della legge n. 773 del 1982, che regola la contribuzione minima per gli iscritti all'albo ma non iscritti alla prevedendo che “Gli CP_1
iscritti all'albo professionale che non siano iscritti alla e non siano tenuti CP_1
all'iscrizione sono obbligati a versare alla un contributo di solidarietà pari al 3 per CP_1
cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a L. 100.000 annuo (Comma così modificato dall'art. unico del D.M. 20 maggio 1995 con effetto 1° gennaio 1995: “Il contributo soggettivo di solidarietà di cui al presente comma è stato elevato a L. 340.00, con effetto dal 1° gennaio 1995, dall'art. unico del D.M. 20 maggio 1995”).
Tale articolo non è mai stato abrogato e, ritenuto che il geom. è rimasto Pt_2
iscritto all'albo, quale iscritto di solidarietà, non sussistono motivi per dubitare
13 che lo stesso sia obbligato a versare alla solo il contributo di solidarietà CP_1
di cui alla citata disposizione normativa.
Quanto sopra trova il conforto del nuovo orientamento adottato dalla
Suprema Corte che con la citata ordinanza n. 12695/2024 ha assunto sul punto una precisa posizione ritenendo che “Dalla mancata iscrizione alla CP_1
tuttavia, non discende l'esclusione dell'obbligo di pagamento della contribuzione minima, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata. Ai sensi dell'art.10 della legge
n.773 del 1982 la contribuzione minima è dovuta (in misura diversa) sia da parte dell'iscritto alla in base al comma 2, sia da parte di chi non sia CP_1
iscritto all ma solo all'albo, in base all'ultimo comma”. CP_1
Ed invero, deve osservarsi che la natura del contributo di solidarietà è profondamente diversa rispetto a quella dei contributi minimi, atteso che, mentre questi ultimi sono finalizzati alla costituzione di una posizione previdenziale autonoma e danno diritto a prestazioni pensionistiche, il contributo di solidarietà risponde a una logica puramente mutualistica, trovando fondamento nel principio costituzionale di solidarietà sociale (art. 2
Cost.), ed è finalizzato al mero mantenimento dell'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e le prestazioni associate agli stessi
(cfr. – https://studiolegaleprimiceri.it – Controparte_4 [...]
– Il contributo di solidarietà nella previdenza dei geometri: CP_1
evoluzione normativa e recenti orientamenti giurisprudenziali).
L'interpretazione fornita dal citato Autore è totalmente condivisa da questo giudice, atteso che è conforme alle disposizioni di legge e coerente con le norme statutarie, in quanto non svuota di contenuto l'obbligo di iscrizione di cui all'art. 5 dello Statuto previsto per tutti i geometri iscritti all'Albo che
14 esercitano la libera professione, anche senza carattere di continuità ed esclusività. Diversamente, non ci sarebbe motivo di richiedere l'esercizio di un'attività professionale se poi tutti i geometri iscritti all'albo, compresi quelli che non svolgono la libera professione, debbano pagare la medesima contribuzione minima di cui agli artt. 1 e 2 del regolamento dei contributi.
L'esclusione dalla corresponsione della contribuzione minima per i geometri che non svolgono la libera professione, quindi, trova il suo fondamento nella distinzione tra i geometri iscritti all'albo con obbligo di iscrizione alla e CP_1
quelli iscritti all'albo senza obbligo di iscrizione.
Per quanto sopra deve dichiararsi che, nel periodo dal mese di febbraio 1993 alla data del decesso (2016), il geom. nulla doveva corrispondere alla Pt_2
a titolo di contributi soggettivi e integrativi, atteso che lo stesso era CP_1
tenuto a pagare esclusivamente il contributo di solidarietà di cui all'art. 10, ultimo comma, della legge n. 773 del 1982.
Tuttavia, deve osservarsi che le domande di accertamento e di condanna spiegate da parte ricorrente nelle note conclusive sono precluse e, quindi, inammissibili, in quanto domande nuove introdotte in violazione del divieto di mutatio libelli che vige nel processo del lavoro.
Ed infatti, il thema decidendum del presente giudizio è limitato alle domande proposte in ricorso relative all'accertamento della illegittimità dell'iscrizione, dell'ammontare della pensione dovuta al geom. e di quella di Pt_2
reversibilità, con conseguente condanna della al pagamento delle CP_1
pensioni dovute.
Passando all'esame della domanda relativa all'accertamento del diritto del geom. a percepire la pensione a decorrere dal 2012, deve rilevarsi che la Pt_2
15 stessa è destituita da fondamento.
Ed invero, lo stesso alla data in cui è stato posto in quiescenza dal Comune di
Montemaggiore Belsito non aveva maturato i requisiti anagrafici e contributivi per la concessione della pensione di vecchiaia (cfr. art. 2 Regolamento
Previdenziale). Né può essere riconosciuto allo stesso il diritto alla pensione di inabilità in mancanza di alcuna domanda da parte dello stesso per la concessione della prestazione (art. 7 Regolamento Previdenziale). Pertanto, nulla è dovuto dalla a titolo di pensione diretta in favore del geom. CP_1
. Pt_2
In ordine all'accertamento del diritto alla pensione di reversibilità della vedova e relativamente alla quantificazione della stessa, deve dichiararsi la Pt_2
cessata materia del contendere, avendo la , con delibera della Giunta CP_1
Esecutiva del 22/05/2018, già liquidato la pensione di reversibilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso e, peraltro, con un importo superiore a quello determinato in sede di CTU.
Tuttavia, deve trovare accoglimento la domanda di condanna formulata da parte ricorrente, limitatamente al periodo giugno 2016-maggio 2017, atteso che la ha illegittimamente compensato la pensione di reversibilità con CP_1
i contributi soggettivi e integrativi di cui agli artt. 1 e 2 del regolamento dei contributi, non dovuti dal geom. per i motivi sopra ampiamente Pt_2
esposti.
Ritenuta la parziale soccombenza di parte ricorrente, le spese di lite vanno compensate tra le parti in misura pari al 50%. Il restante 50% delle spese di lite va posto a carico della e si liquida come in dispositivo, sulla base CP_1
del valore dichiarato e dell'attività processuale svolta, con distrazione in
16 favore del procuratore antistatario.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di entrambe le parti in misura pari al 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Dichiara l'illegittimità dell'iscrizione alla cassa ordinaria della del CP_1
geom. per il periodo dal mese di febbraio 1993 alla data del Parte_4
decesso (2016) e, per l'effetto, dichiara che nulla era dovuto dallo stesso a titolo di contributi soggettivi e integrativi di cui agli artt. 1 e 2 del regolamento dei contributi;
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di corresponsione in favore della sig.ra nella qualità di coniuge Parte_1
superstite del geom. , della pensione reversibilità e alla Parte_4
quantificazione della stessa;
Condanna la a corrispondere alla sig.ra , nella qualità di CP_1 Parte_1
coniuge superstite del geom. , la pensione reversibilità liquidata Parte_4
e dovuta per il periodo da giugno 2016 a maggio 2017, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze;
Dichiara inammissibili le domande nuove di parte ricorrente;
Rigetta ogni altra domanda di parte ricorrente;
Condanna la al pagamento del 50% delle spese di lite in favore di CP_1
parte ricorrente, che liquida per l'intero in € 9.273,00, oltre il rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in
17 favore del procuratore antistatario;
Dichiara compensato tra le parti il restante 50% delle spese di lite sopra liquidate;
Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in misura pari al 50% ciascuno.Così deciso in Termini Imerese il 11/06/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
18
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 104 dell'anno 2018 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), , nato a C.F._3 Parte_4
Montemaggiore Belsito il 28/01/1950 e deceduto ad Alimusa il 02/05/2016, elettivamente domiciliate in VIA G. GARIBALDI 95 ROCCAPALUMBA, presso lo studio dell'avv. GIORDANO GIOVANNI, che le rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata
[...] P.IVA_1
presso AVV. SALVATORE CHIARAMONTE - VIA FALCONE E
BORSELLINO N. 23 TERMINI IMERESE, con l'avv. BONURA
HARALD, che la rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
OGGETTO: annullamento iscrizione alla – pensione di inabilità - CP_1
1 pensione di reversibilità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
29/06/2023 le parti concludevano come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato, la parte ricorrente indicata in epigrafe deduceva quanto segue:
- che il geom. era iscritto nella categoria IO, (iscritto Parte_4
obbligatorio alla Cassa), dell'albo dei geometri dal 1974 sino al 1992;
- che lo stesso a decorrere dal 1993 era stato assunto a tempo indeterminato presso il Comune di Montemaggiore Belsito e, per l'effetto, aveva chiesto la cancellazione dalla Cassa;
- che la domanda di cancellazione era stata accettata dalla e il signor CP_1
risultava essere iscritto solo all'albo IA, che il Collegio dei Geometri Pt_2
avrebbe qualificato come uguale alla figura di IS, cioè, iscritto di solidarietà;
- che la , nonostante il geom. non svolgesse più alcuna attività CP_1 Pt_2
professionale di tipo privato, nel 2003 lo iscriveva d'ufficio alla Cassa, pretendendo il pagamento dei contributi ordinari;
- che il geometra continuava a pagare l'iscrizione alla come iscritto di CP_1
solidarietà;
- che la aveva intrapreso nei confronti del dante causa il recupero CP_1
coattivo delle somme dovute per il mancato pagamento dell'iscrizione alla gestione ordinaria;
- che nel 2008 il geom. si ammalava gravemente e, in data 22/10/2012, Pt_2
veniva dichiarato invalido al 100%;
- che lo stesso in data 04/12/2012 presentava al Comune la “richiesta di
2 collocamento a riposo per inabilità”;
- che con nota prot. n. 0018026 del 19/12/2012 il Comune inviava al dipendente atto deliberativo n. 109 del 11/12/2012 della Parte_4
Giunta comunale avente ad oggetto la “risoluzione del rapporto di lavoro per invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa- dipendente . Parte_4
In forza di quanto sopra chiedeva:
“Dichiarare ai sensi delle norme citate o di quelle che saranno ritenute di giustizia, la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia dell'iscrizione alla cassa ordinaria della CP_1
del geom. per il periodo che va dalla data di cancellazione accettata e Parte_4
confermata dalla (febbraio 1993) alla data del decesso (2016); CP_1
Condannare la a corrispondere dalla data maturata per il loro riconoscimento le CP_1
somme dovute a titolo di pensione spettante al geom. sino alla data della sua morte a Pt_2
favore degli eredi del geom. odierni ricorrenti;
Pt_2
Condannare la a corrispondere alla sig.ra nella qualità di moglie ed CP_1 Parte_1
erede del geom. la pensione reversibilità per il periodo di iscrizione alla Cassa Parte_4
effettivamente accertato e definito anche mediante la Ctu disposta dal Giudice;
In subordine nell'ipotesi di conferma dell'ulteriore periodo di iscrizione obbligatoria dal
2003 al 2016 condannare la a corrispondere alla moglie e alle figlie le somme dovute CP_1
dalla data maturata per il pensionamento sino a quella della sua morte e successivamente a tale data la reversibilità a favore della moglie.
Tutte le somme sono richieste con gli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge”.
La si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del CP_1
contendere con riferimento alle domande aventi ad oggetto la declaratoria di nullità dell'iscrizione alla cassa per i periodi dal 1988 al 1993 e dal 01/01/2003 al 15/08/2012 e il riconoscimento del diritto alla pensione indiretta e, stante
3 l'infondatezza in fatto e in diritto, il rigetto delle ulteriori domande di parte ricorrente.
Nel corso del procedimento è stata disposta CTU con la dott.ssa Per_1
al fine di quantificare le somme iscritte a ruolo dalla nei
[...] CP_1
confronti del Geom. e quelle effettivamente riscosse tramite Parte_4
Riscossione le somme trattenute dall'agente della riscossione e CP_2
quelle versate allo Stato;
ed ancora la pensione dovuta dalla al geom. CP_1
e quella spettante alla moglie superstite a titolo di reversibilità. Pt_2
Depositata la relazione e ottenuti i chiarimenti richiesti al CTU, la causa è stata rinviata per discussione e decisione con termine per note.
Parte ricorrente ha concluso chiedendo di dichiarare
“che il geom Parte_4
1) non aveva alcun obbligo contributivo nei confronti della per il periodo che va CP_1
dalla data di assunzione presso il comune di Montemaggiore Belsito sino al 2012 anno in cui è stato posto in quiescenza (dicembre 2012);
2) che pertanto per tale periodo (1989-2012) la sua iscrizione ordinaria era illegittima e quindi nulla;
3) che lo stesso non aveva alcun obbligo di iscrizione alla cassa geometri, come confermato dalla consulenza integrativa del CTU, dal 2013 al 2016, in quanto lo stesso era stato dichiarato inabile al lavoro e comunque posto in quiescenza;
4) che qualora l'iscrizione di cui al punto 3 fosse confermata poiché per lo stesso periodo i contributi sono stati pagati come provato dalla CTU e dall'esecuzione dell'agente della riscossione anche tale periodo va sommato nel computo pensionistico della;
CP_1
5) che lo stesso aveva diritto alla pensione a far data dal mese di dicembre 2012 sino alla data di decesso e in questo caso la stessa va liquidata con arretrati, interessi e rivalutazione
4 a favore degli eredi come per legge;
6) che la ha incassato somme non dovute per il periodo effettivo di contribuzione CP_1
dovuta che vanno compensate con quelle effettivamente dovute mentre l'eccedenza va restituita agli eredi e a tal fine occorre prendere atto:
7) che le sole somme dovute sono quelle accertate dalla CTU e che vanno dal 1974 al 1988 somme che il geom. ha versato regolarmente e che gli davano diritto al trattamento Pt_2
pensionistico di vecchiaia anche nel minimo, mentre vanno escluse e quindi dichiarate come non dovute le somme che sono state accertate dal CTU dal 2013 al 2016 in quanto il geom. era stato dichiarato inabile al lavoro nel 2012 e licenziato e posto in pensione e Pt_2
quindi non doveva ne poteva pagare alcuna contribuzione;
8) che la va condannata alla restituzione della somma di €.35.222,17 pari alla CP_1
sommatoria tra le somme accertate dalla CTU come non dovute e versate da parte del geom. per l'importo di €.14.819,91 ed €.3.494,93 (recuperato dalla pensione irregolare Pt_2
iscrizione dal 2007 al 2011 vedi CTU) e l'importo di €.16.907,33 quali somme incassate dalla per il periodo che va dal 2013 al 2016 che noi avevamo considerato CP_1
non dovute contrariamente a quanto in un primo momento aveva sostenuto il CTU poi correggendosi nella consulenza integrativa per le motivazioni sopra dette (inabilità al lavoro
e quiescenza), il tutto con interessi e rivalutazione monetaria come da calcolo della CTU e a favore degli odierni ricorrenti anche come indebito oggettivo;
9) in subordine chiediamo la restituzione della somma di €.3.052,84 pari alla differenza tra quanto dovuto e versato dal geom. e quanto indebitamente incassato dalla Pt_2 CP_1
per i periodi di contribuzione validi accertati dalla CTU;
10) Chiediamo infine, il riconoscimento della pensione di reversibilità cosi come calcolata dalla CTU a favore della signora a far data dal decesso del geom. . Controparte_3 Pt_2
La ha concluso insistendo nelle istanze e conclusioni rassegnate in CP_1
5 atti.
* * *
Il ricorso merita parziale accoglimento.
Parte ricorrente lamenta l'illegittimità dell'iscrizione alla Cassa previdenziale dei Geometri per il periodo che va dalla data di cancellazione accettata e confermata dalla (febbraio 1993) alla data del decesso (2016), non CP_1
avendo più svolto alcuna attività professionale.
Cita a tal fine la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. lavoro, n. 1305 del
21/01/2013 e, successivamente, la sentenza n. 5375 del 22/02/2019 (che ha dichiarato l'illegittimità della disposizione regolamentare di cui all'art. 5, comma 1, del Regolamento della in vigore dal 01/01/2003, per CP_1
violazione dell'art. 22, comma 2, L. n. 773/1982) e della Corte d'Appello
Brescia, Sez. lavoro, n. 52 del 03/06/2020, che in casi simili hanno escluso l'automatica iscrizione alla per i geometri iscritti all'Albo allorquando CP_1
non vi è continuità ed esclusività dell'esercizio della professione.
Preliminarmente appare necessario inquadrare il contesto normativo del caso in questione.
In virtù di quanto disposto dall'art. 1 L. n. 37/1967 “sono obbligatoriamente iscritti alla "Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri" istituita con L. 24 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri”.
L'art. 22 L. n. 773/1982, riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ha distinto tra gli iscritti all'albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla , prevedendo espressamente: CP_1
6 “
1. L'iscrizione alla è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, CP_1
che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
2. L'iscrizione alla è facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la CP_1
libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale”.
Con decreto interministeriale del 27/02/2003 sono state approvate le modifiche statutarie e regolamentari che hanno riformato le regole di iscrizione, così ai sensi dell'art. 5 dello Statuto della “Sono CP_1
obbligatoriamente iscritti alla i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo CP_1
professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria, che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei
Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 30/6/1994 n. 509”.
Con l'art. 5 dello Statuto, quindi, è stato introdotto il principio di iscrizione automatica alla per tutti i geometri iscritti agli albi professionali, a CP_1
prescindere dalla continuità e dall'esclusività dell'esercizio della professione, fatta salva la facoltà dei singoli contribuenti di fornire la “prova contraria” del non esercizio della professione, con le modalità tassativamente stabilite dal
Consiglio d'Amministrazione nella delibera n. 2 del 23/01/2003, ed ovvero mediante sottoscrizione da parte dell'interessato di un apposito modello di autocertificazione, attestante i seguenti requisiti: i) il mancato esercizio di attività professionale di geometra;
ii) la mancata titolarità di partita IVA;
iii)
7 invio ogni anno di dichiarazione autocertificata attestante la mancata produzione di redditi aventi natura professionale.
Con la delibera del consiglio di amministrazione del 20 maggio 2009, n. 123, a parziale modifica della precedente delibera n. 2/2003, ai fini della semplificazione delle modalità per fornire la prova contraria, è stata prevista la cancellazione dalla (o la non iscrizione) solo nei riguardi di quei CP_1
geometri che siano dipendenti di aziende, ente pubblici o società quando ricorrano le seguenti condizioni:
“a) il dipendente sia inquadrato nel ruolo professionale di geometra previsto dal CCNL e
l'attività, svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni proprie di tale ruolo;
b) il dipendente presenti dichiarazione del datore di lavoro nella quale si attesti che nello svolgimento delle sue mansioni il dipendente non esercita attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra, e comunque non utilizza il timbro professionale o sottoscrive atti in tale qualità”.
Così delineato il quadro normativo, si osserva il superamento dell'orientamento della Corte di Cassazione n. 5375 del 22/02/2019 evocata da parte ricorrente, atteso che la giurisprudenza più recente della Suprema
Corte, con orientamento univoco e pacifico (vedi n. 34276/2025 e le ulteriori: nn. 17823/2023; 15840/2023; 28188/2022; 7820/2022; 4861/2022;
1410/2022; 35481/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021;
23630/2021; 23631/2021; 23633/2021), ha precisato e ribadito che anche la mera iscrizione ad altra gestione non può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria, posto che una contribuzione alla è astrattamente compatibile con la CP_1
8 contestuale iscrizione ad una assicurazione generale, tanto più quando vi è
l'iscrizione all'Albo.
La S.C. ha affermato il principio secondo cui “in tema di Parte_5
ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione
[...]
minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo” (Cass. 28188/2022).
Invero, dal momento in cui il geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla e l'ipotetica CP_1
natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini del pagamento della contribuzione minima (cfr. Cass. 28188/2022).
Deve, tuttavia, osservarsi che recentemente la Corte di Cassazione ha precisato - nel caso di un geometra iscritto all'albo, ma non esercente la libera professione e titolare di posizione assicurativa presso l'INPS - che “l'iscrizione alla Cassa richiede che sia pur sempre svolta la libera professione riconducibile all'attività del geometra, sebbene in modo anche solo occasionale e saltuario, non rilevando la produzione di reddito. La totale assenza di attività riconducibile alla libera professione di geometra, in applicazione dell'art. 5 dello Statuto della , esclude l'iscrizione alla CP_1
9 , la quale richiede appunto che, seppur in via saltuaria ed occasionale e CP_1
indipendentemente dalla produzione di reddito, l'attività di geometra sia stata svolta”
(Cass. sez. lav. ordinanza n. 12695 del 09/05/2024). Di conseguenza,
l'iscrizione alla non è automatica per ogni iscritto all'albo professionale CP_1
e dall'obbligo di iscrizione alla previsto dallo Statuto con disposizione CP_1
legittima deriva l'applicazione delle norme regolamentari, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo. Ed invero, l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla solo nei limiti delle condizioni fissate dalla stessa, CP_1
potendo in tal modo la effettuare i controlli opportuni in ordine alle CP_1
attività svolte ed ai redditi prodotti.
Passando all'esame del caso in questione, deve rassegnarsi che il geom. Pt_2
è stato iscritto alla Cassa dal 1974 sino al 1992; che a decorrere dal 1993 è stato assunto a tempo indeterminato presso il Comune di Montemaggiore
Belsito e che, per l'effetto, ha chiesto la cancellazione dalla Cassa;
che la domanda di richiesta di cancellazione è stata accettata dalla con CP_1
decorrenza da febbraio 1993 e il geom. è rimasto iscritto solo all'albo, Pt_2
quale iscritto di solidarietà; che la , nonostante il geom. non CP_1 Pt_2
svolgesse più alcuna attività professionale di tipo privato, nel 2003 lo ha iscritto d'ufficio, pretendendo il pagamento dei contributi ordinari.
Queste circostanze sono incontestate tra le parti.
La ha prodotto la delibera della Giunta Esecutiva del 04/04/2017 CP_1
che ha accertato ex post lo status di pubblico impiegato del geom. , che Pt_2
“ha dato luogo alla verifica di una situazione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 7, r.d.
10 274/1929, dal 1988 al 1993 e dal 01/01/2003 al 15/08/2012”, con conseguente dichiarazione dell'inefficacia previdenziale delle predette annualità ai sensi dell'art.
3.4 del regolamento di attuazione delle norme statutarie, che espressamente sancisce l'inefficacia a tutti gli effetti dell'iscrizione alla “che siano o siano stati illegittimamente iscritti Controparte_1
all'Albo professionale” in violazione delle disposizioni di cui all'art. 7 citato (cfr. doc. 4 di parte resistente).
Sul punto la chiede, pertanto, dichiararsi cessata la materia del CP_1
contendere in ordine alla domanda relativa all'illegittimità dell'iscrizione alla
Cassa per il periodo in cui il geom. è stato dipendente del Comune di Pt_2
Montemaggiore Belsito, ritenendo invece legittima l'iscrizione a decorrere dal
16/08/2012, in forza del D.L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011 ed il conseguente D.P.R. n. 137/2012, che ha disposto il libero accesso alla professione, rimuovendo il divieto di iscrizione all'albo dei geometri dipendenti pubblici contenuto nell'art. 7 R.D. 274/1929.
Al riguardo deve osservarsi che, probabilmente per un mero errore di trascrizione, la dichiara l'inefficacia dell'iscrizione dal 1988 al 1993, CP_1
sebbene, per espressa ammissione di parte ricorrente, in quegli anni il geom.
svolgesse la libera professione ed era titolare di partita IVA. Pt_2
L'inefficacia di iscrizione alla per incompatibilità ai sensi dell'art. 7 R.D. CP_1
274/1929, quindi, deve essere dichiarata dal mese di febbraio 1993 al
15/08/2012, allorquando è venuto meno il divieto di iscrizione all'albo per i dipendenti pubblici.
Relativamente al periodo successivo sino al decesso del geom. deve Pt_2
dichiararsi l'illegittimità dell'iscrizione alla Cassa, atteso che è stato provato da
11 parte ricorrente e, comunque, è incontestato dalla , che lo stesso non CP_1
ha svolto alcuna attività professionale privata e, pertanto, non si sono concretizzati i presupposti per l'iscrizione automatica, e ciò indipendentemente dalla legittimità dell'iscrizione all'albo.
La al fine di giustificare l'iscrizione del tecnico si avvale solo del CP_1
presupposto dell'appartenenza all'albo, senza considerare che in mancanza di esercizio di “libera professione” l'art. 5 dello Statuto della non può trovare CP_1
applicazione, atteso che lo svolgimento di una attività professionale, anche senza carattere di continuità ed esclusività, è pur sempre richiesto.
La citata ordinanza n. 12695/2024, al riguardo, ha precisato che “la totale assenza di attività riconducibile alla libera professione di geometra, in applicazione dell'art.
5 dello Statuto della , esclude l'iscrizione alla ”. CP_1 CP_1
Nel caso in esame, a decorrere dal mese di febbraio 1993, il geom. non Pt_2
ha più esercitato alcuna attività riconducibile alla libera professione di geometra, e precisamente, sino al mese di dicembre 2012 perché era dipendente a tempo indeterminato del Comune e, successivamente al suo pensionamento, perché era invalido con totale e permanente inabilità lavorativa.
Parte ricorrente ha provato che, a causa della grave malattia che ha colpito il loro dante causa, la Commissione medico legale per l'accertamento dell'invalidità in data 22/10/2012 lo ha riconosciuto inabile al 100% al lavoro e che, in forza della totale inabilità, il Comune ha risolto il rapporto di lavoro.
Ritenute le gravi e comprovate condizioni di salute, sussistono, quindi, i presupposti per derogare alla presunzione che lo stesso, cessato il rapporto di pubblico impiego, possa avere svolto, anche occasionalmente e
12 saltuariamente, l'attività di geometra.
Di qui deve essere dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione del geom. alla Pt_2
per il periodo dal mese di febbraio 1993 alla data del decesso (2016). CP_1
Dalla dichiarata illegittimità consegue che i contributi versati dal geom. Pt_2
nell'indicato periodo non erano dovuti, atteso che, non sussistendo l'obbligo di iscrizione alla è venuto meno anche il dovere di corrispondere la CP_1
contribuzione di cui agli artt. 1 e 2 del regolamento dei contributi, seppur in misura minima. Deve evidenziarsi, infatti, che il contributo soggettivo di cui all'art. 1 è collegato al reddito professionale e quello integrativo di cui all'art. 2 deve essere versato solo in presenza di volume d'affari IVA nella percentuale indicata. Pertanto, in mancanza di esercizio della libera professione e di titolarità di partita IVA i geometri iscritti solo all'albo non possono essere obbligati a corrispondere i predetti contributi, neppure in misura minima.
Quindi, nell'ipotesi di non iscrizione alla deve trovare applicazione l'art. CP_1
10, ultimo comma, della legge n. 773 del 1982, che regola la contribuzione minima per gli iscritti all'albo ma non iscritti alla prevedendo che “Gli CP_1
iscritti all'albo professionale che non siano iscritti alla e non siano tenuti CP_1
all'iscrizione sono obbligati a versare alla un contributo di solidarietà pari al 3 per CP_1
cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a L. 100.000 annuo (Comma così modificato dall'art. unico del D.M. 20 maggio 1995 con effetto 1° gennaio 1995: “Il contributo soggettivo di solidarietà di cui al presente comma è stato elevato a L. 340.00, con effetto dal 1° gennaio 1995, dall'art. unico del D.M. 20 maggio 1995”).
Tale articolo non è mai stato abrogato e, ritenuto che il geom. è rimasto Pt_2
iscritto all'albo, quale iscritto di solidarietà, non sussistono motivi per dubitare
13 che lo stesso sia obbligato a versare alla solo il contributo di solidarietà CP_1
di cui alla citata disposizione normativa.
Quanto sopra trova il conforto del nuovo orientamento adottato dalla
Suprema Corte che con la citata ordinanza n. 12695/2024 ha assunto sul punto una precisa posizione ritenendo che “Dalla mancata iscrizione alla CP_1
tuttavia, non discende l'esclusione dell'obbligo di pagamento della contribuzione minima, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata. Ai sensi dell'art.10 della legge
n.773 del 1982 la contribuzione minima è dovuta (in misura diversa) sia da parte dell'iscritto alla in base al comma 2, sia da parte di chi non sia CP_1
iscritto all ma solo all'albo, in base all'ultimo comma”. CP_1
Ed invero, deve osservarsi che la natura del contributo di solidarietà è profondamente diversa rispetto a quella dei contributi minimi, atteso che, mentre questi ultimi sono finalizzati alla costituzione di una posizione previdenziale autonoma e danno diritto a prestazioni pensionistiche, il contributo di solidarietà risponde a una logica puramente mutualistica, trovando fondamento nel principio costituzionale di solidarietà sociale (art. 2
Cost.), ed è finalizzato al mero mantenimento dell'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e le prestazioni associate agli stessi
(cfr. – https://studiolegaleprimiceri.it – Controparte_4 [...]
– Il contributo di solidarietà nella previdenza dei geometri: CP_1
evoluzione normativa e recenti orientamenti giurisprudenziali).
L'interpretazione fornita dal citato Autore è totalmente condivisa da questo giudice, atteso che è conforme alle disposizioni di legge e coerente con le norme statutarie, in quanto non svuota di contenuto l'obbligo di iscrizione di cui all'art. 5 dello Statuto previsto per tutti i geometri iscritti all'Albo che
14 esercitano la libera professione, anche senza carattere di continuità ed esclusività. Diversamente, non ci sarebbe motivo di richiedere l'esercizio di un'attività professionale se poi tutti i geometri iscritti all'albo, compresi quelli che non svolgono la libera professione, debbano pagare la medesima contribuzione minima di cui agli artt. 1 e 2 del regolamento dei contributi.
L'esclusione dalla corresponsione della contribuzione minima per i geometri che non svolgono la libera professione, quindi, trova il suo fondamento nella distinzione tra i geometri iscritti all'albo con obbligo di iscrizione alla e CP_1
quelli iscritti all'albo senza obbligo di iscrizione.
Per quanto sopra deve dichiararsi che, nel periodo dal mese di febbraio 1993 alla data del decesso (2016), il geom. nulla doveva corrispondere alla Pt_2
a titolo di contributi soggettivi e integrativi, atteso che lo stesso era CP_1
tenuto a pagare esclusivamente il contributo di solidarietà di cui all'art. 10, ultimo comma, della legge n. 773 del 1982.
Tuttavia, deve osservarsi che le domande di accertamento e di condanna spiegate da parte ricorrente nelle note conclusive sono precluse e, quindi, inammissibili, in quanto domande nuove introdotte in violazione del divieto di mutatio libelli che vige nel processo del lavoro.
Ed infatti, il thema decidendum del presente giudizio è limitato alle domande proposte in ricorso relative all'accertamento della illegittimità dell'iscrizione, dell'ammontare della pensione dovuta al geom. e di quella di Pt_2
reversibilità, con conseguente condanna della al pagamento delle CP_1
pensioni dovute.
Passando all'esame della domanda relativa all'accertamento del diritto del geom. a percepire la pensione a decorrere dal 2012, deve rilevarsi che la Pt_2
15 stessa è destituita da fondamento.
Ed invero, lo stesso alla data in cui è stato posto in quiescenza dal Comune di
Montemaggiore Belsito non aveva maturato i requisiti anagrafici e contributivi per la concessione della pensione di vecchiaia (cfr. art. 2 Regolamento
Previdenziale). Né può essere riconosciuto allo stesso il diritto alla pensione di inabilità in mancanza di alcuna domanda da parte dello stesso per la concessione della prestazione (art. 7 Regolamento Previdenziale). Pertanto, nulla è dovuto dalla a titolo di pensione diretta in favore del geom. CP_1
. Pt_2
In ordine all'accertamento del diritto alla pensione di reversibilità della vedova e relativamente alla quantificazione della stessa, deve dichiararsi la Pt_2
cessata materia del contendere, avendo la , con delibera della Giunta CP_1
Esecutiva del 22/05/2018, già liquidato la pensione di reversibilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso e, peraltro, con un importo superiore a quello determinato in sede di CTU.
Tuttavia, deve trovare accoglimento la domanda di condanna formulata da parte ricorrente, limitatamente al periodo giugno 2016-maggio 2017, atteso che la ha illegittimamente compensato la pensione di reversibilità con CP_1
i contributi soggettivi e integrativi di cui agli artt. 1 e 2 del regolamento dei contributi, non dovuti dal geom. per i motivi sopra ampiamente Pt_2
esposti.
Ritenuta la parziale soccombenza di parte ricorrente, le spese di lite vanno compensate tra le parti in misura pari al 50%. Il restante 50% delle spese di lite va posto a carico della e si liquida come in dispositivo, sulla base CP_1
del valore dichiarato e dell'attività processuale svolta, con distrazione in
16 favore del procuratore antistatario.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di entrambe le parti in misura pari al 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Dichiara l'illegittimità dell'iscrizione alla cassa ordinaria della del CP_1
geom. per il periodo dal mese di febbraio 1993 alla data del Parte_4
decesso (2016) e, per l'effetto, dichiara che nulla era dovuto dallo stesso a titolo di contributi soggettivi e integrativi di cui agli artt. 1 e 2 del regolamento dei contributi;
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di corresponsione in favore della sig.ra nella qualità di coniuge Parte_1
superstite del geom. , della pensione reversibilità e alla Parte_4
quantificazione della stessa;
Condanna la a corrispondere alla sig.ra , nella qualità di CP_1 Parte_1
coniuge superstite del geom. , la pensione reversibilità liquidata Parte_4
e dovuta per il periodo da giugno 2016 a maggio 2017, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze;
Dichiara inammissibili le domande nuove di parte ricorrente;
Rigetta ogni altra domanda di parte ricorrente;
Condanna la al pagamento del 50% delle spese di lite in favore di CP_1
parte ricorrente, che liquida per l'intero in € 9.273,00, oltre il rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in
17 favore del procuratore antistatario;
Dichiara compensato tra le parti il restante 50% delle spese di lite sopra liquidate;
Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in misura pari al 50% ciascuno.Così deciso in Termini Imerese il 11/06/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
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