Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/04/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 6233/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 02/04/2025 nella causa n. 6233/2024 RGL, promossa da:
(CF ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Torino, Via Filippo Juvarra n. 18, presso lo studio dell'avv. ADRIANA MAJA, che la rappresenta e difende, per procura in atti
PARTE RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), già titolare dell'omonima ditta CP_1 C.F._2 individuale
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
1. Con ricorso depositato il 12/07/2024 il ricorrente Parte_1 afferma:
- di aver lavorato alle dipendenze del convenuto come aiuto cuoco, nel ristorante che era sito in Torino, Corso Francia 165, inizialmente in assenza di regolare contratto, dal 01/03/2018 al 26/05/2018, e successivamente con contratto a tempo parziale al 60% ed indeterminato, con inquadramento nel VI livello del CCNL per i dipendenti dalle aziende del settore turismo, fino al 26/09/2022;
- di aver osservato, in realtà, un orario di almeno 48 ore settimanali, lavorando normalmente dal martedì alla domenica dalle 11.00 alle 15.00
e dalle 19.00 alle 23.00;
1
- di aver ricevuto a titolo di retribuzione l'importo netto di € 800,00 mensili, aumentato successivamente ad € 1.000,00 all'atto della regolarizzazione, ulteriormente aumentato a partire da gennaio 2019 di €
100,00 ogni sei mesi, fino ad arrivare ad un totale di € 1.500,00 a decorrere da gennaio 2021;
- di non aver percepito quanto dovuto a titolo di retribuzioni arretrate, differenze retributive per lavoro ordinario, straordinario, festivo, notturno, domenicale, XIII e XIV mensilità, ferie e permessi;
- di essere stato licenziato in data 26/09/2022, senza ricevere il pagamento del TFR;
2. il ricorrente agisce per ottenere la condanna del convenuto al pagamento della somma complessiva di € 75.375,26, di cui € 6.928,16 a titolo di
TFR oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge,
3. il convenuto in seguito a regolare notificazione del ricorso CP_1 introduttivo del giudizio, non si è costituito in giudizio e non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale all'udienza del 26/02/2025;
4. la causa giunge a decisione a seguito dell'escussione del teste Tes_1
e sulla base della documentazione allegata al ricorso;
[...]
5. parte ricorrente ha rettificato i conteggi come richiesto all'udienza del
21/03/2025, ed ha concluso chiedendo l'accoglimento delle domande nella misura emergente dai conteggi depositati il 27/03/2025, pari a complessivi € 63.650,26, di cui € 8.007,98 per TFR;
6. il periodo di lavoro irregolare dedotto deve essere ritenuto provato;
la comunicazione obbligatoria prodotta dal ricorrente sub. doc. 3 riporta, come termine iniziale del contratto, quella del 26/05/2018; il testimone sul punto ha riportato: “Io ho lavorato da quando ha preso il Tes_1 locale sino alla chiusura. In tutto, lì avevo fatto tre gestioni, in totale più di tre anni. Ho smesso di lavorare per il convenuto circa 2-3 anni fa, non posso dire con più precisione. Abbiamo iniziato insieme io e il ricorrente ed ho finito con lui, stesso periodo, all'inizio lui faceva il lavapiatti ed ha finito come aiuto cuoco… ADR: quando è iniziata la gestione del convenuto, il ricorrente ha iniziato in quel momento, insieme a me. Io
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ero già lì nello stesso posto con una gestione precedente.”; analizzando la visura camerale prodotta sub doc. 1 risulta che l'inizio dell'attività
d'impresa del convenuto è avvenuta in data 01/03/2018, e pertanto nella data indicata nel ricorso quale inizio del rapporto, e deve ritenersi che sin dall'inizio il rapporto si sia svolto con i caratteri propri della subordinazione, successivamente formalizzata;
7. l'esistenza e la durata del rapporto contrattualizzato, dal 26/05/2018 al
26/09/2022, risultano provate dalla documentazione versata in atti, ed in particolare dalla comunicazione obbligatoria prodotta sub doc. 3, dai cedolini e le certificazioni prodotte quali doc. 2;
8. sebbene il rapporto sia stato regolarizzato come part-time del 60% (30 ore settimanali), il ricorrente afferma di aver reso una prestazione di almeno 48 ore settimanali per tutta la durata del rapporto, di regola lavorando da martedì a domenica dalle 11 alle 15 e dalle 19 alle 23;
9. la prova del maggior orario lavorato emerge dalle dichiarazioni del teste
“Io e il ricorrente facevamo gli stessi orari, facevamo dal Tes_1 mattino, arrivando verso le 10 sino alle 15 e dalle 18 sino a chiusura, che poteva essere 23 o 24 dipendeva dai giorni, il fine settimana almeno mezzanotte, a volte anche più tardi, dipendeva dai clienti”;
10. alle acquisizioni testimoniali deve essere attribuita piena efficacia probatoria anche ai sensi dell'art. 232 c.p.c., stante la mancata presentazione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale;
11. per la quantificazione delle differenze retributive a credito del ricorrente, in relazione alle voci indicate al capo 14 del ricorso, può essere utilizzato il conteggio depositato dal ricorrente il 27/03/2025, rettificato delle inesattezze rilevate con ordinanza 21/03/2025: parte convenuta deve pertanto essere condannata a corrispondere al ricorrente la somma lorda di € 63.650,26, di cui € 8.007,98 per TFR, oltre accessori di legge;
12. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata in misura
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intermedia tra i compensi minimi e medi dello scaglione di valore, data la natura contumaciale della causa;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 63.650,26, di cui € 8.007,98 per TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
10.000,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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