Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/04/2025, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, in persona del giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 281 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente tra già , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 Parte_2
(avv.ti Michele Del Bene, Paolo Bonalume, Giuseppe Cardona e Giovanni Gomez Paloma); attore
e in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo); convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, - oggi - premesso Parte_2 Parte_1
che, in virtù di contratti di cessione, era divenuta titolare dei crediti vantati da diverse Società (v. tabella pagg. 5 e 6 atto di citazione) nei confronti dell' Controparte_1
(da ora anche “ ”) a titolo di corrispettivo per forniture di prodotti e prestazioni di
[...] CP_1
servizi, ha chiesto la condanna dell'ente convenuto al pagamento di:
- € 2.114.675,20 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute (doc. 2a, 2b e 2c), successivamente rideterminata in memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 in € 1.695.181,80, ulteriormente ridotto ad € 1.581.281, 34 in sede di comparsa conclusionale del 01/12/2023; detto importo, oltre interessi e rivalutazione, è stato richiesto, in subordine, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
- interessi moratori su detta sorte, determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12 sino al saldo;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte scaduti da almeno sei mesi alla data di notifica della citazione;
- € 5.440,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12
1
- interessi anatocistici su detti interessi di mora di cui alle note di debito interessi;
- risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte il cui tardivo pagamento generava detti interessi di mora;
- € 27.800,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi del citato art. 6 per fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte nonché rispetto a quelle che hanno generato gli interessi di cui alle note di debito (docc. 7 e 8).
Costituitasi in giudizio, l'azienda convenuta ha:
- contestato la ricezione delle fatture depositate e la spettanza delle somme dovute, non avendo controparte prodotto elementi documentali sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito;
- la non debenza degli interessi di mora, stante la natura querable delle obbligazioni pecuniarie della
PA e la mancata costituzione in mora dell'azienda, nonché in ragione della mancata prova della data di ricezione della fattura, momento a partire dal quale calcolare gli interessi di mora;
- l'infondatezza della pretesa di € 40,00 per ciascuna fattura ex art. 6 D.Lgs. 231/2002, dovendo detto quantum forfettario essere considerato dovuto per la singola azione legale di recupero del credito.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n.1 c.p.c. oltre a rideterminare, come detto, l'importo preteso a titolo di sorte capitale, ha dichiarato l'avvenuto pagamento di quanto a essa dovuto in ragione delle note debito interessi.
Nel corso del giudizio, con note del 01/12/2023, l'azienda convenuta ha formulato specifiche contestazioni in ordine alle fatture del cedente . Parte_3
1. Sulla sorte capitale
L'azienda convenuta ha contestato la spettanza delle somme dovute, non avendo l'attrice prodotto documentazione sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito.
Ebbene, dalla documentazione in atti (v. doc. 11 e 16 della produzione attorea), risulta quanto segue:
- per i crediti ceduti da ZI, DI (per le sole fatture di cui al doc. A01), Telecom IT,
Ferring, A. RI, GE Capital, MA IT (per le sole fatture di cui al doc. A01), RI Italy,
Glaxosmithkline, Bristol Myer, BR Imaging, IA e Leaseplan, l'importo residuo per sorte capitale viene indicato in € 0,00 in sede di comparsa conclusionale, per intervenuto pagamento da parte del
; CP_1
- per i crediti ceduti da Abbott srl: residua unica fattura n. 50478803 del 2018 di importo pari ad
€ 6.260,00; la fattura si rinviene all'interno del file .zip “16_FATTURE ABBOTT_S” allegato alla memoria istruttoria, risulta tra le fatture indicate nell'elenco allegato all'atto di cessione notificato al
2 Policlinico (v. doc. “ 2580_2019.zip\159938\”) e Controparte_2
l'esecuzione della relativa prestazione non è stata specificamente contestata dall'azienda convenuta;
- per i crediti ceduti da : le 6 fatture di cui viene richiesto il pagamento sono state CP_3
prodotte nella relativa cartella “16_FATTURE BAXTER-S” allegata alla memoria istruttoria e risultano essere state emesse in data compresa tra aprile 2018 e maggio 2019; all'interno della sottocartella
2018” contenuta nell'allegato alla memoria art. 183 n. 1 “13_CESSIONI SORTE CP_3
CAPITALE 5” è precisato che il contratto di cessione intercorso tra e ha ad oggetto, tra CP_3
l'altro, tutte le fatture che verranno emesse nei 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto, ovvero tutte le fatture che verranno emesse a partire dal 31/01/2018; le fatture oggetto di causa rientrano dunque tra quelle cedute. Il , non avendo contestato l'esecuzione delle relative prestazioni, deve CP_1
dunque essere condannato al pagamento degli importi, complessivamente pari ad € 18,076.52, portati da dette fatture n. 19015078, 19067367 e 19068364 del 2019 18035184, 18037207 e 18041860 del
2018;
- per i crediti ceduti da Beckman: non si rinviene alcuna cartella sub. doc. 11 e 16 per detto cedente;
nulla deve dunque essere riconosciuto in favore di
- per i crediti ceduti da nessuna delle 3 fatture indicate in elenco è stata rinvenuta nella CP_4
cartella “16_FATTURE ; nulla deve dunque essere riconosciuto in favore di CP_4
- per i crediti ceduti da : non si rinviene in atti, all'interno delle cartelle di fatture sub. CP_5
doc. 16, la fattura menzionata nel citato elenco sorte all. A02; nulla è dunque dovuto a a tale titolo;
- per i crediti ceduti da Laboratori Guidotti Spa: la fattura di cui è richiesto il pagamento è contenuta nella cartella “16_FATTURE LABORATORI GUIDOTTI S_P_A_”; non vi è prova della sua ricezione da parte del , ma la stessa risulta (v. doc. “ CP_1 Controparte_6
) tra le fatture la cui cessione a è stata notificata alla predetta
[...]
che dovrà dunque essere condannata al pagamento di € 26,40 per detta fattura Controparte_1
n. 3931 del 09/12/2011 (peraltro già parzialmente pagata, come risulta dal maggiore importo portato dal documento in questione);
- per i crediti ceduti da : non vi è in atti, sub doc. 16, alcuna cartella di fatture per detto CP_7
cedente; non vi è, dunque, prova del credito;
- per i crediti ceduti da (fattura n. 42594718 del 15/11/2012, ulteriore rispetto alle 6 CP_3
fatture di cui sopra): la fattura non risulta contenuta in alcuna delle cartelle sub. doc. 16 relative a non vi è, dunque, prova del credito;
CP_3
- per i crediti ceduti da ER IT: la fattura indicata in elenco non risulta contenuta in alcuna delle cartelle relative a ER;
non vi è, dunque, prova del credito;
- per i crediti ceduti da BR: la fattura indicata è in atti sub doc. 16; sebbene la stessa non sia tra quelle di cui all'elenco di fatture cedute allegato al contratto di cessione del credito in atti (v. doc. 13),
3 all'interno della stessa si legge che “il pagamento della presente fattura dovrà essere effettuato a favore della
[…] a seguito procura a riscuotere alla stessa conferita”; nonostante il relativo documento Parte_2
di trasporto non sia stato firmato dal destinatario, il non ha contestato l'effettuazione della CP_1
relativa fornitura, e dovrà dunque essere condannato al pagamento di € 100,00 per detta fattura n.
1508103925 del 10/03/2015 (peraltro già parzialmente pagata, come risulta dal maggiore importo portato dal documento in questione);
- per i crediti ceduti da A. RI IC: la fattura indicata è in atti sub doc. 16; sebbene la stessa non sia tra quelle di cui all'elenco di fatture cedute allegato al contratto di cessione del credito in atti (v. doc. 13), all'interno della stessa si legge che “il pagamento della presente fattura dovrà essere effettuato a favore della […] a seguito procura a riscuotere alla stessa conferita”; nonostante Parte_2 non vi sia prova della ricezione della fattura, il non ha contestato l'effettuazione della relativa CP_1 fornitura, e dovrà dunque essere condannato al pagamento di € 223,80 per detta fattura n. 524723 del
25/09/2008;
- per i crediti ceduti da DI: le 4 fatture indicate in elenco sono agli atti del giudizio sub. doc.
16 (doc. “16_FATTURE DIASORIN-S 2”) e l'esecuzione delle prestazioni non è stata contestata dalla convenuta;
le fatture in questione risultano, inoltre, tra le fatture indicate in allegato ai contratti di cessione del credito relativi a DI (v. doc. 13); pertanto il dovrà essere condannato al CP_1
pagamento dell'importo di € 32.165,00 dovuto per tali fatture n. 2018309153 del 2018 e 2020302814,
2020302341 e 2020302680 del 2020;
- per i crediti ceduti da Mylan S.p.a.: le 3 fatture indicate in elenco sono agli atti del giudizio sub. doc. 16 (doc. ”) e risultano contenute nell'elenco di fatture cedute allegate Controparte_8
al contratto di cessione notificato al Policlinico;
posto che quest'ultimo non ha contestato l'esecuzione delle prestazioni, esso dovrà dunque essere condannato al pagamento dell'importo di € 5.643,33 per dette 3 fatture n. 2018117890, 2018164118 e 2018167369 del 2018;
- per i crediti ceduti da MA IT: le 3 fatture di cui è richiesto il pagamento sono in atti (doc.
“16_FATTURE HIKMA 2”) e contengono indicazione di pagare a le fatture in Parte_2
questione sono state emesse nei mesi di novembre 2018 e maggio del 2019, e rientrano dunque tra le fatture cedute in forza di contratto di cessione del 25/07/2018 (v. doc. 13_CESSIONI
[...]
2018\), in cui è disposta la cessione di tutte le fatture che verranno emesse Controparte_9
nei 17 mesi dalla sottoscrizione della presente;
la ricezione delle relative forniture non è stata contestata dall'azienda, che deve dunque essere condannata al pagamento di ulteriori € 1.357,60 per tali 3 fatture n. PA-0007299, PA-0012750 e PA-0012751 del 2018.
1.1. Parte_4
4 L'azienda convenuta, nel corso del giudizio, ha chiesto accertare che nessuna somma riconducibile alla possa considerarsi dovuta a stante l'assenza del titolo Parte_5
posto a fondamento delle avverse pretese di credito.
Tale eccezione, da qualificarsi come eccezione di nullità del contratto da cui discende la pretesa, rilevabile in ogni stato e grado del processo, è fondata.
Invero, con riferimento alle fatture emesse dalla cedente ha prodotto il Parte_3
contratto di cessione del credito del settembre 2019, notificato alla convenuta, relativo a preesistenti crediti non identificati in atti e a fatture emesse nei 24 mesi successivi al primo settembre 2019 (v. doc.
), numerose fatture e varia Controparte_10
documentazione inerente ai rapporti tra e (doc. “ CP_1 Parte_3 [...]
), senza, tuttavia, allegare il contratto sottoscritto tra Controparte_11
cedente e ceduto.
Prive di rilevanza sono le delibere emesse dall' in atti, che non possano Controparte_12
essere ritenute equipollenti al contratto di appalto, in quanto l'art. 11 comma 13 del d.lgs. 163/2006 prescrive che «Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata». La mancata sottoscrizione del contratto di appalto si pone in contrasto sia con le norme di carattere generale che disciplinano la forma dei contratti della pubblica amministrazione, sia con quelle di carattere speciale che disciplinano i contratti di appalto, Infatti, in base agli artt. 16 e 17 del Regio
Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato […] i contratti ed i negozi giuridici aventi contenuto patrimoniale stipulati dalle pubbliche amministrazioni devono essere stipulati in forma scritta. Per costante giurisprudenza di legittimità la forma scritta è da intendersi a pena di nullità (art. 1418 c.c.) e l'avvenuta stipulazione del contratto non può desumersi da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti concludenti, in quanto la forma scritta è espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sul presupposto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo programma negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile anche in punto di necessaria copertura finanziaria. Ciò comporta non solo l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi, ma anche la necessità che, salvo diversa previsione di legge,
l'intera vicenda negoziale sia consacrata in un unico documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto (Cfr. ex multis Cassazione Civile, Sez. Un., 22 marzo 2010, n, 6827;
Cassazione Civile, sez. III, sentenza 28 settembre 2010 n. 20340; Sez. I sentenza 13 ottobre 2016 n.
5 20690. Si veda altresì Consiglio di Stato, V, 29 maggio 2019 n. 3575; si vedano anche delibere Anac
n. 574 dell'11.5.2016; n. 318 del 29 marzo 2017; n. 867 del 25 settembre 2019).
Non avendo parte attrice assolto all'onere di provare il titolo contrattuale posto alla base della propria pretesa con riferimento ai crediti riconducibili alla cedente Parte_5
nulla è dovuto a con riferimento alle relative fatture.
[...]
1.2. Sulla domanda subordinata proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Infine, il Tribunale ritiene non meritevole di accoglimento la domanda subordinata con cui parte attrice ha chiesto il pagamento di un importo corrispondente alla sorte capitale a titolo di ingiustificato arricchimento.
Ed invero, come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass. S.U. n. 33954/2023).
Nel caso di specie:
- gli importi non riconosciuti sub. par. 1 non possono essere riconosciuti ex 2041 c.c. in quanto le relative richieste sono state rigettate per carenza di prova del credito;
- gli importi non riconosciuti sub. par. 1.1 (fatture ) non possono essere riconosciuti Parte_3
ex 2041 c.c., in adesione all'indirizzo (v. al riguardo ordinanza interlocutoria di rimessione alle Sezioni
Unite n. 1284/2025) secondo cui l'ipotesi di nullità del contratto della P.A. rientra nelle cause di nullità per violazione di norme imperative.
In definitiva, spettano a a titolo di sorte capitale € 63.852,65 per n. 20 fatture:
- n. 1 fattura n. 50478803 del 2018 di € 6.260,00 – cedente Abbott;
- n. 6 fatture n. 19015078, 19067367 e 19068364 del 2019 18035184, 18037207 e 18041860 del
2018 di importo complessivo pari a € 18.076,52 – cedente CP_3
- n. 1 fattura n. 3931 del 09/12/2011 di € 26,40 – cedente Laboratori Guidotti;
- n. 1 fattura n. 1508103925 del 10/03/2015 di € 100,00 – cedente BR;
- n. 1 fattura n. 524723 del 25/09/2008 di € 223,80 – cedente A. RI IC;
- n. 4 fatture n. 2018309153 del 2018 e 2020302814, 2020302341 e 2020302680 del 2020, di importo complessivo pari ad € 32.165,00 – cedente DI;
- n. 3 fatture n. 2018117890, 2018164118 e 2018167369 del 2018 di importo complessivo pari a
€ 5.643,33 – cedente Mylan;
6 - n. 3 fatture n. PA-0007299, PA-0012750 e PA-0012751 del 2018 di importo complessivo pari a
1.357,60 – cedente MA.
2. Sugli interessi moratori relativi alla sorte capitale
Alla superiore somma devono aggiungersi, nei limiti che seguono, gli interessi moratori di cui al
D.lgs. n. 231/2002, stante l'applicabilità di detta normativa alle transazioni commerciali tra un'impresa e una pubblica amministrazione.
In relazione alle 20 fatture menzionate sub. 1, gli interessi moratori devono essere riconosciuti e calcolati secondo gli artt. 4 e 5 del decreto legislativo n. 231/2002 su ciascuna fattura, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento ex art. 4, co. 1 e 2, e fino all'effettivo soddisfo.
3. Sugli interessi anatocistici
Nella stessa misura ed in relazione alle stesse fatture, vanno, altresì, riconosciuti gli interessi anatocistici maturati sugli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi dalla data di notifica dell'atto di citazione, ai sensi degli artt. 1283 e 1284 c.c., con decorrenza dal giorno della domanda giudiziale.
4. Sul risarcimento del danno
Infine, parte attrice ha chiesto il riconoscimento dell'importo di € 5.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02, ossia un risarcimento forfetario di € 40,00 per il mancato pagamento di ciascuna delle 136 fatture di cui ha richiesto il pagamento.
Al riguardo giova ricordare che l'art. 6, paragrafo 1, della direttiva UE 2011/7 impone agli Stati membri di assicurare che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di € 40,00 quale risarcimento per i costi di recupero. Inoltre, il paragrafo 2 di tale articolo 6 impone agli Stati membri di provvedere affinché tale importo forfettario minimo sia esigibile automaticamente, anche senza un sollecito al debitore, e che tale importo sia inteso a risarcire il creditore per i costi di recupero sostenuti.
La direttiva 2011/7, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
"stabilisce quindi un nesso tra l'importo forfettario minimo previsto all'articolo 6, paragrafo 1, e ogni transazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura o in una richiesta equivalente di pagamento.
Infatti, come enunciato dal considerando 18 di tale direttiva, le fatture determinano richieste di pagamento e costituiscono pertanto documenti importanti nella catena delle transazioni commerciali, tra l'altro ai fini della determinazione dei termini di pagamento"; dunque, "l'articolo 6 della direttiva 2011/7 deve essere interpretato nel senso che l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni transazione commerciale, non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale" (sentenza della Corte del 20/10/2022 nella causa C-585/20).
7 La domanda deve dunque essere accolta sia in relazione a ciascuna delle n. 20 fatture ad oggi insolute e riconosciute a titolo di sorte capitale, sia per ogni fattura pagata nelle more del giudizio per un totale di ulteriori 40 fatture.
Deve, pertanto, essere riconosciuto in favore di l'importo di € 40,00 per n. 60 fatture, per un totale di € 2.400,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 D.Lgs. 231/2002.
Nulla, invece, può essere riconosciuto a titolo di risarcimento in relazione alle fatture non prodotte, nonché per le fatture della cedente , per i motivi già esposti. Parte_3
5. Sulle note debito interessi
Va rilevato che non ha insistito nella relativa pretesa, avendo dato atto della circostanza che
“l'azienda in corso di giudizio ha provveduto al pagamento dei relativi interessi di mora di cui alle note debito, azzerati […]” (v. comparsa conclusionale del 03/01/2025, pag. 25).
6. Sugli interessi anatocistici relativi agli interessi di cui alle note debito interessi
Devono essere riconosciuti a parte attrice gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle note debito, scaduti da oltre sei mesi alla data della notifica della citazione, ai sensi dell'art. 1283 c.c. e fino all'effettivo pagamento.
7. Sul risarcimento del danno relativo alle note debito interessi chiede, inoltre, il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs 231/2002 in relazione a dette note debito, che hanno ad oggetto gli interessi maturati su altre fatture già emesse e pagate anteriormente al presente giudizio.
Tale domanda deve essere rigettata, poiché il diritto al risarcimento sorge in relazione ad ogni transazione commerciale non pagata alla scadenza, mentre l'emissione di ulteriori documenti commerciali (nella specie, note di debito) per il soddisfacimento dell'obbligazione accessoria relativa agli interessi costituisce una indebita duplicazione di titoli per il risarcimento ex art. 6, D.Lgs.
231/2002.
Sul risarcimento del danno relativo a fatture ulteriori non oggetto di causa
Parte attrice allega di aver prodotto sub doc. 7 allegato all'atto di citazione “fatture relative all'importo di € 40,00 per ciascuna fattura tardivamente pagata ulteriore rispetto a quelle costituenti la sorte capitale e a quelle che hanno generato le Note Debito” al fine di fondare la relativa richiesta risarcitoria ex art. 6 D.Lgs.
231/2002.
Tuttavia, non si rinviene in atti detto documento 7, né risulta che dette fatture siano state successivamente allegate.
La domanda deve dunque essere rigettata per carenza di prova.
8. In definitiva, dunque, l'azienda convenuta deve essere condannata al pagamento di:
- € 63.852,65 a titolo di sorte capitale per n. 20 fatture;
- interessi di mora sulle predette fatture, da calcolarsi secondo criteri e scadenze già indicati;
8 - interessi anatocistici da calcolarsi secondo criteri e scadenze già indicati;
- € 2.400,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 D.Lgs. 231/2002 per n. 60 fatture;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle note debito, da calcolarsi secondo criteri e scadenze già indicati.
9. In base al principio della soccombenza le spese del giudizio vanno poste a carico di parte convenuta e liquidate in base al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, scaglione da € 52.001
a € 260.000,00 (valore del decisum), parametri minimi, per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della qualità dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede: condanna l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, della somma di euro 63.852,65 per sorte capitale, oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 su detta sorte capitale ed interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora, da calcolarsi in base ai criteri indicati in parte motiva;
condanna l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, della somma di € 2.400,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6
D.Lgs. n. 231/2002; condanna l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle note di debito, da calcolarsi secondo criteri e scadenze indicati in parte motiva;
rigetta ogni altra domanda;
condanna l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio, che si liquidano in € 7.052,00, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta e rimborso spese vive documentate pari a € 1.713,00.
Palermo, il 22/04/2025
Il Giudice
Cinzia Ferreri
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