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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/04/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino IERIMONTI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4445/2023,
TRA
Arch. Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Frassanito, per procura in atti;
APPELLANTE
E
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Scarascia, per procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.12.2024, i procuratori delle parti concludevano come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di appello regolarmente notificato l'Arch. impugnava la sentenza Parte_1
pronunciata dal Giudice di Pace di Tricase n. 171/2023, con cui era stata rigettata la domanda proposta contro per la condanna dello stesso al pagamento delle competenze CP_1 professionali relative all'attività di consulente tecnico di parte espletata dal professionista nel giudizio iscritto al R.G.N. 70000633/2010 Tribunale di Lecce – Sezione Distaccata di Tricase.
L'appellante, in particolare, censurava la sentenza del giudice di prime cure atteso che lo stesso aveva accolto l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal Profico, ritenendo erroneamente che l'attività professionale si fosse conclusa a febbraio 2016, senza considerare che lo stesso odierno appellato in sede di interrogatorio formale aveva riconosciuto che il professionista aveva redatto una relazione il 20.10.2017 e aveva partecipato all'udienza svoltasi il giorno 8.2.2018, senza tener conto che comunque l'eccezione di prescrizione era incompatibile con le ulteriori difese del
Profico. Pertanto, deducendo che il Giudice di Pace avrebbe dovuto dichiarare inapplicabile o rigettare l'eccezione di prescrizione presuntiva, in ragione degli atti interruttivi documentati, con particolare riferimento ai messaggi whatsapp prodotti, nonché alle PEC del 30.10.2020 e del
15.11.2020, procedendo a riconoscere il compenso di € 2.392,00, richiesto in misura inferiore a quanto liquidato dall'ordine professionale nel parere datato 11.11.2021, concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse accolta la domanda proposta in primo grado e, per l'effetto, il convenuto fosse condannato al pagamento della somma di € 2.392,00, oltre € 29.40 per il parere richiesto all'ordine professionale, con vittoria di spese processuali.
Si costituiva in appello contestando la fondatezza dell'impugnazione e in CP_1 particolare, evidenziando come il Giudice di Pace avesse correttamente ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione presuntiva, atteso che l'attività professionale si era esaurita con le osservazioni del giorno 11.2.2016. Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese legali.
La causa è stata rinviata all'udienza del 10.12.2024 per la precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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L'appello è parzialmente fondato e va accolto, per quanto di ragione, per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, per ragioni di ordine logico, occorre rilevare come sia fondato il secondo motivo di appello, inerente l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione presuntiva per incompatibilità con le altre difese proposte dal convenuto.
A tale proposito, infatti, secondo la pacifica interpretazione della giurisprudenza di legittimità il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, co 2 c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore;
tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza (Cass. Civ. Sez. II, ordinanza 5 giugno
2023, n. 15665).
2 Orbene, considerando che, nella presente fattispecie, il convenuto dopo aver eccepito la prescrizione presuntiva del credito azionato da parte attrice nella misura di € 2.392,00, ha dedotto di aver corrisposto € 486,00 a saldo della fattura n. 7/11 e poi l'ulteriore somma di € 400,00 in favore dell'attore, quindi una somma complessiva inferiore a quella domandata, e ha contestato, peraltro, espressamente la quantificazione del compenso richiesto dal professionista per l'attività svolta, chiedendone anche la rideterminazione nelle conclusioni, si deve ritenere che l'eccezione di prescrizione presuntiva sia inammissibile, proprio perché le ulteriori difese del convenuto sono incompatibili con il riconoscimento e l'avvenuto saldo del debito azionato in giudizio.
Passando, dunque, al merito della domanda, occorre rilevare come da un attento esame delle reciproche contestazioni e della documentazione in atti, emerga che effettivamente l'Arch. ha prestato la sua opera professionale in favore di in Parte_1 CP_1
relazione al contenzioso sfociato nel giudizio iscritto al R.G.N. 70000633/2010 Tribunale di Lecce
– Sezione Distaccata di Tricase, ricoprendo anche l'incarico di consulente tecnico di parte. A tale proposito, per quanto concerne la quantificazione del compenso spettante al professionista, si può osservare come le attività descritte nella relazione esplicativa -che oltre allo studio preliminare, includono la partecipazione ad appena tre sopralluoghi disposti dal CTU, a due udienze (di giuramento e del giorno 8.2.2018 come riconosciuto dal Profico in sede di interrogatorio formale), studio della bozza di relazione e della relazione finale, predisposizione di osservazioni del
31.10.2015 alla bozza di relazione e di osservazioni del giorno 11.2.2016 alla relazione definitiva, nonché rapporti con il difensore di parte e predisposizione di note per gli atti di causa- trovino adeguato riscontro nella documentazione in atti, mentre l'importo del compenso richiesto, di
€ 2.392,00 (comprensivo del contributo per cassa professionale) risulta congruo con l'attività svolta, considerando che appare inferiore anche a quanto ritenuto congruo, sia con riferimento alle ore di lavoro computate per ciascuna attività, che con riferimento alla quantificazione del compenso orario, dal competente ordine professionale che in data 11.11.2021 ha reso parere favorevole liquidando l'importo di € 2.940,00.
Sotto altro profilo, però, si deve rilevare come da un attento esame degli atti di causa non risulti provato che la fattura n. 7/2011, a fronte della quale il Profico ha corrisposto la somma di € 486,00 fosse riconducibile ad un diverso incarico professionale, considerando in particolare che nell'oggetto della prestazione l'Arch. ha indicato proprio una “relazione di consulenza Parte_1 tecnica, relativa al fabbricato sito in Gagliano del Capo Via Roma, angolo Via Caduti di Nassirya” e a fronte della specifica contestazione formulata dal Profico in ordine alla riferibilità dello stesso al compenso inerente il medesimo giudizio di cui dover tenere conto nella determinazione di un eventuale saldo, l'Arch. non ha fornito alcun elemento di riscontro che consenta di Parte_1
3 ritenere che questo importo non fosse altro che un acconto inerente l'assistenza prestata per il giudizio R.G.N. 70000633/2010 Tribunale di Lecce – Sezione Distaccata di Tricase, considerando che la fattura è stata emessa (a luglio 2011) dopo che il giudizio era stato già introdotto nel 2010.
Pertanto, l'importo di € 486,00 va decurtato dal compenso dovuto e considerando che il Profico, pur deducendo di aver corrisposto successivamente anche l'ulteriore somma di € 400,00, a fronte della contestazione sollevata al riguardo dal professionista, non ha fornito alcuna prova al riguardo, la domanda attorea può essere accolta nella misura complessiva di € 1.906,00.
Alla luce di queste considerazioni, dunque, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata va condannato al pagamento in favore dell'Arch. CP_1 Parte_1 della somma di € 1.906,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla messa in mora (PEC del
30.10.2020), nonché dell'importo di € 29,40 per diritti versati all'ordine professionale per il parere di congruità.
A fronte dell'accoglimento, anche se parziale, dell'appello si ritiene che le spese di lite del doppio grado di giudizio debbano seguire il criterio della soccombenza e pertanto vadano poste a carico dell'appellato, nell'importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Arch. nei Parte_1
confronti di , avverso la sentenza n. 171/2023 emessa dal Giudice di Pace di Tricase, CP_1
disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, in riforma del capo 1) del dispositivo, in accoglimento parziale della domanda, condanna al pagamento in favore dell'Arch. CP_1 Parte_1
della somma di € 1.906,00, oltre interessi legali dal 30.10.2020, nonché dell'importo di € 29,40;
2) in riforma del capo 2) del dispositivo condanna al pagamento in favore CP_1 dell'Arch. delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in Parte_1
€ 299,00 per spese ed € 1.600,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge.
Lecce, 4 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
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