Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Trento Contenzioso Ordinario CIVILE
ORDINANZA NEL FASCICOLO
N. 1008 DELL'ANNO 2022
FRA
(C.F. Parte_1
) e (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2
FONTANA UC e AN LV ( ) VIA BRENNERO 316 38100 C.F._1
TRENTO;
ATTORI
;
E
(C.F. , con il patrocinio degli avv. TAROLLI Controparte_1 C.F._2
REMO e Via G. Galilei n. 27 38122 TRENTO;
CP_1 C.F._2
CONVENUTO
Riunita al procedimento sub RG 2597/22 promosso da
(C.F. , con il patrocinio degli avv. TAROLLI Controparte_1 C.F._2
REMO e Via G. Galilei n. 27 38122 TRENTO;
CP_1 C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. Parte_1
) e (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2
FONTANA UC e AN LV ( ) VIA BRENNERO 316 38100 C.F._1
TRENTO;
CONVENUTA
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. L. Spina Presidente
pagina1 di 15
Visti gli atti, osserva:
Con atto di citazione dd. 21.4.22 la e la AV RL hanno convenuto in Parte_2 giudizio l'avv. Gennario Romano asserendo che la in forza di un contratto Parte_2
di affitto di ramo d'azienda concluso con la AV srl, aveva condotto in gestione il ristorante La Roccaforte Trentina, sito a Trento in un immobile di proprietà della Pyros srl e che il 13.11.2018, a causa del cedimento del solaio del secondo piano, era stata costretta ad interrompere la propria attività. Hanno precisato di aver incaricato, pertanto, l'avv. CP_1
di tutelare i propri interessi e che il convenuto aveva promosso numerosi
[...]
procedimenti.
Hanno precisato di non aver mai sottoscritto alcun preventivo e che i primi preventivi erano stati inviati da controparte solo nel settembre 2019 e nel gennaio 2021.
Hanno affermato che controparte aveva inviato una richiesta di pagamento per oltre €
130.000,00, iva esclusa.
Hanno affermato che l'assenza di un preventivo determinava la nullità del contratto concluso per l'attività professionale.
Hanno asserito che, in ogni caso, gli importi richiesti erano eccessivi;
in particolare:
parcella sub 1: RG 690/19 (ricorso per sequestro conservativo): la fase di studio è la stessa per tutte le controversie e quindi deve essere liquidata una sola volta;
non deve essere liquidata la fase di trattazione e decisoria;
lo scaglione di valore non è corretto;
parcella sub 2 RG 789/19 (ricorso per ATP): il convenuto aveva depositato un solo ricorso comprensivo anche del procedimento di sequestro e il Giudice aveva disposto la separazione dei procedimenti: quindi la fase di studio ed introduttiva deve essere unificata;
non deve essere liquidata la fase di trattazione e decisoria;
vanno applicati i valori minimi;
parcella sub 3 RG 1623/19 (reclamo): la fase di studio è la stessa per tutte le controversie e quindi deve essere liquidata una sola volta;
non va liquidata la fase decisoria;
vanno applicati i valori minimi;
parcella sub 4: RG 1958/19 (ricorso ex art. 447 bis cpc): la fase di studio è la stessa per tutte le controversie e quindi deve essere liquidata una sola volta;
non deve essere liquidata la fase di trattazione e decisoria;
lo scaglione di valore non è corretto;
pagina2 di 15 parcella sub 5 RG 1958-1/19 (ricorso ex art. 700 cpc in corso di causa): la fase di studio è la stessa per tutte le controversie e quindi deve essere liquidata una sola volta;
non va liquidata la fase di trattazione;
i valori sono eccessivi;
parcella sub 6 RG 2110/19 (sfratto per morosità): la fase di studio è la stessa per tutte le controversie e quindi deve essere liquidata una sola volta;
non va liquidata la fase trattazione e decisoria;
i valori sono eccessivi;
parcella sub 7 (RG 2473/19 giudizio di merito): la fase di studio è la stessa per tutte le controversie e quindi deve essere liquidata una sola volta;
lo scaglione applicato non è corretto;
parcella sub 8 (mediazione): è una fase preliminare al giudizio RG 1958/19 e quindi il compenso è ricompreso nella fase introduttiva;
il compenso è eccessivo;
parcella sub 9 (mediazione): è una fase preliminare al giudizio RG 2473/19 e quindi il compenso è ricompreso nella fase introduttiva;
il compenso è eccessivo;
parcella sub 10 (tavolare): è una fase preliminare al giudizio RG 690/19 e quindi il compenso è ricompreso nella fase introduttiva;
il compenso è eccessivo;
parcella sub 11 (RG 1630/20 opposizione a decreto ingiuntivo): non spetta un autonomo conteggio per la chiamata del terzo;
la fase di trattazione ed istruttoria non è dovuta per intero in quanto è intervenuta la revoca del mandato;
i valori sono eccessivi;
parcella sub 12 (stragiudiziale): non può essere riconosciuto alcun compenso in quanto attività accessoria alla causa giudiziale;
gli importi sono eccessivi.
Hanno, altresì, lamentato che l'avv. avesse compiuto delle condotte in violazione CP_1
del codice deontologico;
in particolare
RG 1630/20 avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo promosso da nei confronti della Dolomiti Energia spa;
hanno affermato che il convenuto Parte_2
non aveva inoltrato al ctp nominato i documenti di causa, come ripetutamente richiesto, e che, per tale motivo il mandato all'avv. era stato revocato;
CP_1
aveva sollecitato le attrici al pagamento di una somma eccessiva in violazione dell'art. 29
Cod. deont.; aveva violato l'art. 19 in quanto aveva agito nei confronti della nonostante Parte_2
il nuovo legale della società avesse richiesto la quantificazione dei compensi;
aveva presentato un'istanza di fallimento ed aveva presentato un'istanza di sequestro conservativo, in violazione del divieto di cui all'art. 66 Cod. deont.
pagina3 di 15 Hanno affermato che tali condotte avevano cagionato dei danni alle attrici.
Hanno chiesto pertanto, che fosse accertato che nulla era dovuto al convenuto, ovvero che le pretese di controparte fossero ridotte;
hanno chiesto che il convenuto fosse condannato a risarcire i danni.
Con comparsa dd. 19.12.2022 si è costituito l'avv. contestando la CP_1
sussistenza delle lamentate violazioni del codice deontologico. In particolare, ha precisato che il dott. era stato invitato in studio per una disamina dei quesiti peritali, ma Per_1
non si era presentato e il mandato difensivo era stato revocato oltre venti giorni prima dell'incontro tra ctp e ctu.
Ha precisato di aver sempre aggiornato controparte sugli sviluppi della causa RG 1958/19 e che la doglianza di controparte era pretestuosa. Ha ricordato che il ctp di tale causa era il dott. cognato di e presso il cui studio hanno sede le Persona_2 CP_2
società dello stesso. Ha asserito che il dott. aveva esaminato la bozza del ctu ed Per_2 aveva redatto, i collaborazione con l'avv. le osservazioni. Ha precisato che, CP_1 allorquando in data 1.2.2022, strumentalmente, il signor aveva chiesto l'invio della CP_2
bozza della ctu, l'avv. aveva provveduto ad inviarla lo stesso giorno, facendo CP_1
presente che la stessa fosse già stata messa a disposizione del cognato.
Ha affermato che la mancata risposta alla missiva dell'avv. Fontana dipendeva solo dal fatto che le parcelle erano già state inviate ai clienti.
Ha affermato di aver inviato i preventivi, ma che controparte aveva sempre accampato delle scuse per non sottoscriverli, ma non li aveva mai espressamente contestati.
Ha ribadito che i compensi richiesti erano conformi ai criteri tabellari. Ha contestato l'esistenza di danni.
Ha chiesto, pertanto, che le domande attoree fossero respinte.
Con separato ricorso ex art. 14 D. Lgs n.150/2011, dd. 26.10.2022, l'avv. CP_1
ha chiesto che la e la AV RL fossero condannate a corrispondere la Parte_2
somma di 102.444,86 oltre ad accessori di legge e la sola la somma di € Parte_2
13.835,00, con riferimento alle attività difensive giudiziali e stragiudiziali indicate nel separato procedimento.
Con comparsa dd. 29.12.2022 si sono costituite la e la AV RL Parte_2
ribadendo le medesime difese svolte nel separato procedimento (mancanza dei preventivi;
eccessività delle pretese) e chiedendo che i due procedimenti fossero riuniti.
pagina4 di 15 I due procedimenti, in quanto connessi, venivano riuniti e il Giudice disponeva che la causa proseguisse nelle forme del rito speciale.
***
La prima questione che deve essere esaminata concerne la determinazione dei compensi spettanti all'avv. per l'opera professionale svolta. CP_1
Si deve, infatti, preliminarmente sottolineare che nessuna nullità del contratto professionale
(come, al contrario, eccepito dalle convenute) deriva dal fatto che non sia stato sottoscritto tra le parti un preventivo. Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, Sezioni unite n.
19427/2021 “l'accordo con il quale le parti stabiliscono la misura del compenso non è elemento essenziale del contratto di patrocinio, il quale è vincolante tra le parti fin dal momento in cui il professionista accetta l'incarico. Al riguardo, è chiaro l'art. 14, comma 1
0 , L. n. 247/2012, nella parte in cui stabilisce che «il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione»….Alla chiarezza di tale disposizione devono aggiungersi le norme contenute nei commi 2 e 9 dell'art. 13 L. n.247/2012, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono che il compenso è pattuito «di regola» all'atto del conferimento dell'incarico, che, in caso di mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione e che, in caso di mancanza di accordo, su richiesta dell'iscritto, il consiglio può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata. Le stesse norme chiariscono che, quando all'atto dell'incarico o successivamente, il compenso non sia stato determinato in forma scritta, e, comunque, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, il compenso è liquidato dal giudice «con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante» (art. 13, comma 6, L. n. 247/2012; v. pure art. 13 bis, comma 10). E la liquidazione del giudice non si riferisce solo alla liquidazione delle spese di giudizio nei confronti del soccombente ma anche a quella relativa ai compensi nei rapporti tra professionista e cliente (Cass. 10 maggio 2013, n. 11232; Cass. 7 maggio 2015,
n. 9237)”.
Esaminando le doglianze sollevate dalle due società, va osservato che, in linea generale, non
è corretta la pretesa secondo cui “La fase di studio deve essere calcolata unitariamente per tutte le controversie, trattandosi della medesima questione di fatto e diritto”.
Invero, l'avv. ha promosso molteplici e diversi procedimenti e, pertanto, CP_1
per ogni distinto procedimento va riconosciuta tale fase (così come previsto nelle tariffe).
pagina5 di 15 Va, invece, esclusa la maggiorazione, che è meramente facoltativa, per la difesa di più parti in quanto non si ravvisano, nelle posizioni difensive delle due società, differenze tali da aver comportato l'analisi di problematiche ulteriori e di particolare difficoltà.
Va premesso che la liquidazione dei compensi dovrà essere effettuata conformemente alle tariffe vigenti nel momento in cui è stata svolta l'attività professionale (DM n.55/2014).
Pertanto:
1. parcella sub 1: RG 690/19 (ricorso per sequestro conservativo): l'attività svolta è documentata dal doc.10 di parte ricorrente. L'avv. ha presentato, CP_1
congiuntamente, una richiesta di sequestro e una richiesta di accertamento tecnico preventivo dd. 25.2.2019. Il Giudice ha disposto la separazione delle domande.
Successivamente ha concesso il provvedimento di sequestro con decreto e poi ha confermato con ordinanza. Si rileva che controparte non si è costituita e che, quindi,
l'intera attività si è esaurita in un'unica udienza.
Pertanto, tenuto conto degli aumenti ex art. 6 DM n.55/14 e della non particolare complessità (data anche dalla contumacia della controparte), pare congruo liquidare
(DM.n.55/14):
Fase studio: € 5.932,00; fase introduttiva: € 2.510,00; fase decisionale: € 4.107,00;
€ 12.549,00 – 50 % = € 6.274,50 per compensi
Spese generali 15 % = € 941,18
Cassa avvocati 4 % = € 288,63 totale imponibile = 7.504,31
Iva 22 % = € 1.650,95
Totale = € 9.155,26
Detratta ritenuta acconto 20 % = € 1.442,14
Totale = € 7.712,12
2. parcella sub 2 RG 789/19 (ricorso per ATP): l'attività svolta è documentata dal doc.11 di parte ricorrente.
La liquidazione è la seguente (tenendo conto delle tariffe e della stessa nota spese depositata dal legale in tale procedimento); fase studio: € 1.080,00;
pagina6 di 15 fase introduttiva: € 945,00; fase istruttoria: € 1.620,00; totale compensi € 3.645,00
Spese generali 15 % = € 546,75
Cassa avvocati 4 % = € 167,67
Totale imponibile = € 4.359,42
Iva 22 % = € 959,07
Totale = € 5.318,49
Detratta ritenuta acconto 20 % = € 838,35
Totale € 4.480,14
3. parcella sub 3 RG 1623/19 (reclamo): l'attività svolta è documentata dal doc.12 di parte ricorrente.
In particolare l'avv. a fronte del reclamo proposto dalla Pyrgos srl, ha redatto la CP_1
memoria di costituzione dd. 14.5.2019; veniva tenuta un'unica udienza il 16.5.2019 ed il reclamo veniva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, con ordinanza collegiale di pari data.
Pertanto, tenuto conto degli aumenti ex art. 6 DM n.55/14 e della non particolare complessità, pare congruo liquidare (con esclusione della fase istruttoria):
Fase studio: € 5.932,00; fase introduttiva: € 2.510,00; fase decisionale: € 4.107,00;
€ 12.549,00 – 50 % = € 6.274,50 per compensi
Spese generali 15 % = € 941,18
Cassa avvocati 4 % = € 288,63
Totale imponibile = € 7.504,31
Iva 22 % = € 1.650,00
Totale = € 9.155,36
Detratta ritenuta acconto 20 % = € 1.443,14
Totale € 7.712,12
4. parcella sub 4: RG 1958/19 (ricorso ex art. 447 bis cpc): l'attività svolta è documentata dal doc.13 di parte ricorrente.
pagina7 di 15 In particolare l'avv. ha depositato in ricorso ex art. 447 bis cpc dd. 20.5.2019 CP_1
chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento e che la
Pyrgos srl fosse condannata a risarcire i danni. La convenuta chiamava in causa dei terzi.
Con ordinanza dd. 14.8.2020 il Tribunale disponeva la separazione della causa promossa dalla e dalla AV RL
contro
Pyrgos srl rispetto a quello pendente tra Parte_2
tale società ed i terzi. Disponeva, in seguito, l'assunzione di una ctu. Successivamente il mandato all'avv. veniva revocato. CP_1
Pertanto, tenuto conto degli aumenti ex art. 6 DM n.55/14, pare congruo liquidare (con esclusione degli aumenti richiesti per la chiamata in causa, in considerazione che tale chiamata è stata fatta dalla convenuta e che le cause sono state immediatamente separate): fase studio: € 4.388,00; fase introduttiva: € 2.895,00; fase istruttoria: € 12.890,00; totale compensi € 20.173,00;
Spese generali 15 % = € 3.025,95
Cassa avvocati 4 % = € 927,96
Totale imponibile = € 24.126,91
Iva 22 % = € 5.307,92
Totale = € 29.434,83
Detratta ritenuta acconto 20 % = € 4.639,79
Totale € 24.795,04
5. parcella sub 5 RG 1958-1/19 (ricorso ex art. 700 cpc in corso di causa): l'attività svolta è documentata dal doc.14 di parte ricorrente.
L'avv. ha presentato un ricorso ex art 700 cpc in corso di causa per ottenere il CP_1
rilascio dell'immobile e tale provvedimento è stato concesso con ordinanza dd. 2.10.2019.
Il compenso va determinato nei seguenti termini (con applicazione delle tariffe per il valore indeterminato e con esclusione della fase istruttoria): fase studio: € 2430,00, fase introduttiva: € 1.145,00; fase decisionale: € 1.687,00: totale compensi € 5.262,00;
Spese generali 15 % = € 789,30;
pagina8 di 15 Cassa avvocati 4 % = € 242,05;
Totale imponibile = € 6.293,35;
Iva 22 % = € 1.384,54;
Totale = € 7.677,89;
Detratta ritenuta acconto 20 % = € 1.210,26;
Totale € 6.467,63
Va escluso l'importo di € 3.000,00 richiesto per la custodia giudiziale, considerato che la presenza in occasione del sopralluogo effettuato dal custode non è espressamente disciplinata dalle tariffe e che si tratta di un'attività meramente accessoria e che può già ritenersi rientrante nella liquidazione già riconosciuta.
6. parcella sub 6 RG 2110/19 (sfratto per morosità): l'attività svolta è documentata dal doc.15 di parte ricorrente.
L'avv. ha redatto la comparsa dd. 12.6.2019 per opporsi allo sfratto per morosità CP_1
intimato dalla Pyrgos srl. Con ordinanza dd. 19.6.2019 il Giudice ha disposto la conversione del rito, in considerazione dell'opposizione.
Pertanto, tenendo conto del valore della causa, possono essere liquidati i seguenti importi:
fase studio: € 1.620,00;
fase introduttiva: € 1.010,00;
fase trattazione: € 335,00;
fase decisionale: € 1.280,00; totale compensi € 4.245,00;
Spese generali 15 % = € 636,75;
Cassa avvocati 4 % = € 195,27;
Totale imponibile = € 5.077,02;
Iva 22 % = € 1.116,94;
Totale = € 6.193,96;
Detratta ritenuta acconto 20 % = € 976,35;
Totale € 5.217,61.
7. parcella sub 7 (RG 2473/19 giudizio di merito): l'attività svolta è documentata dal doc.16 di parte ricorrente.
pagina9 di 15 In seguito all'opposizione alla convalida, è stata disposta la conversione del rito. L'avv. ha depositato la memoria integrativa dd. 30.20.2019. con ordinanza dd. 10.3.2020 CP_1
è stata, poi, disposta la riunione del procedimento a quello sub RG 1958/19.
Pertanto, può essere riconosciuto il seguente importo: fase studio: € 2.430,00; fase introduttiva: € 1.550,00: totale compensi € 3.980,00
Spese generali 15 % = € 597,00,
Cassa avvocati 4 % = € 183,00;
Totale imponibile = € 4.760,00;
Iva 22 % = € 1.047,22;
Totale = € 5.807,30;
Detratta ritenuta acconto 20 % = € 915,40;
Totale € 4.891,90.
8. parcella sub 8 (mediazione n. 223/19): l'attività svolta è documentata dal doc.17 di parte ricorrente.
Si è trattato di una fase preliminare al giudizio RG 1958/19.
Trova applicazione la tariffa introdotta con il DM dd.
8.3.2018 n.37. Pertanto:
Fase attivazione: € 536,00;
Fase negoziazione: € 1.071,00; totale compensi € 1.607,00;
Spese generali 15 % = € 241,05;
Cassa avvocati 4 % = € 73,92;
Totale imponibile = € 1.921,97;
Iva 22 % = € 422,83;
Totale = € 2.344,80;
Detratta ritenuta acconto 20 % = € 369,61;
Totale € 1.975,19.
pagina10 di 15
9. parcella sub 9 (mediazione n. 246/19): l'attività svolta è documentata dal doc.18 di parte ricorrente. Si applicano gli stessi criteri sopra riportati.
Pertanto:
Fase attivazione: € 536,00;
Fase negoziazione: € 1.071,00; totale compensi € 1.607,00;
Spese generali 15 % = € 241,05;
Cassa avvocati 4 % = € 73,92;
Totale imponibile = € 1.921,97;
Iva 22 % = € 422,83;
Totale = € 2.344,80;
Detratta ritenuta acconto 20 % = € 369,61;
Totale € 1.975,19.
10. Parcella sub 10 (tavolare): l'attività svolta è documentata dal doc.19 di parte ricorrente.
Si tratta della presentazione di un'istanza tavolare per l'annotazione del sequestro conservativo.
Considerata la assoluta semplicità della vertenza si liquida la somma di € 1280,00 – 50 % =
640,00 per compensi.
Spese generali 15 % = € 96,00;
Cassa avvocati 4 % = € 29,44;
Totale imponibile = € 765,44;
Iva 22 % = € 168,40;
Totale = € 933,84;
Detratta ritenuta acconto 20 % = € 147,20;
Totale € 786,64.
11. parcella sub 11 (RG 1630/20 opposizione a decreto ingiuntivo): l'attività svolta è documentata dal doc.20 di parte ricorrente.
L'avv. ha proposto – per conto della sola - un atto di citazione in CP_1 Parte_2
opposizione a decreto ingiuntivo dd. 18.6.2020, ottenuto dalla Dolomiti Energia spa per €
16.536,22. Ha poi redatto la prima e la terza memoria ex art. 183 cpc, senza modificare le conclusioni o formulare istanze istruttorie.
pagina11 di 15 Pertanto vanno liquidati i seguenti compensi: fase studio: € 875,00; fase introduttiva: € 740,00; fase trattazione: € 1.600,00 (con riduzione del 50 % in quanto non è stata svolta alcuna istruttoria) = € 800,00; totale compensi = € 2.415,00;
Spese generali 15 % = € 362,25;
Cassa avvocati 4 % = € 111,09;
Totale imponibile = € 2.888,34;
Iva 22 % = € 635,43;
Totale = € 3.523,77;
Detratta ritenuta acconto 20 % = € 555,45;
Totale € 2.968,32.
12. parcella sub 12 (stragiudiziale): l'attività svolta, su incarico della sola risulta dai documenti prodotti sub n.21. Parte_3
in considerazione delle tabelle e della natura dell'attività effettuata, pare congruo liquida il seguente compenso:
4.320,00 – 50 % = € 2.160,00;
Spese generali 15 % = € 324,00;
Cassa avvocati 4 % = € 99,36
Totale imponibile = € 2.583,36;
Iva 22 % = € 568,34;
Totale = € 3.151,70;
Detratta ritenuta acconto 20 % = € 496,80;
Totale € 2.654,90.
L'importo complessivamente spettante all'avv. per l'opera professionale svolta, CP_1
pertanto, ammonta a complessivi € 66.016,58 (già comprensivi di accessori) per quanto riguarda, in solido, entrambe le società ed € 5.623,22 con riferimento all'attività svolta solo per conto della Parte_2
Tale importo deve essere maggiorato degli interessi ex D. Lvo.n.231/2002 con decorrenza dal 4.1.2022 (doc 8 ricorrente) al saldo.
pagina12 di 15 L'avv. sia nelle note conclusive, sia nella memoria di costituzione nel sub CP_1
procedimento instaurato da controparte per ottenere la revoca del sequestro, ha riconosciuto di aver ricevuto, nell'agosto 2024 la somma di € 31.831,10. Tale importo va detratto dalla somma posta a carico di entrambe le società.
Pertanto, la somma capitale va maggiorata degli interessi calcolati dal 4.1.2022 all'1 agosto 2024 (€ 83.494,69) e successivamente, da tale importo va detratta la somma di €
31.831,10.
Ne consegue che entrambe le società devono essere condannata in solido a corrispondere all'avv. il residuo importi di € 51.663,59 oltre ad interessi ex D Lvo. n 231/2002 CP_1
dal 2.8.2024 al saldo.
Per quanto riguarda la domanda svolta dalla e dalla AV RL con Parte_2 riferimento alla asserita violazione del codice deontologico da parte dell'avv. il CP_1
Collegio ritiene di fare proprie le argomentazioni già sollevate dal GIP in sede di archiviazione (“sul mancato invio al dr. della CTU al fine approntare la CTP, Per_1
…risultando documentati gli inviti/convocazioni al tecnico…e che per altro verso la revoca del mandato professionale risulta essere anteriore;
sulla ipotizzata mancata informazione in ordine al giudizio sub RG 1958/19…in quel giudizio l'esponente aveva nominato CTP il cognato (dr. , informato dei fatti ed in stretto contatto con l'esponente;..la Per_2
CTP dr. risulta depositata in giudizio;
…gli esiti della CTU risultano essere Per_2
stati ampiamente favorevoli all'esponente;…non occorrevano in ogni caso ulteriori comunicazione, posto che risultava fissato rinvio per esame della CTU”).
Non solo non si ravvisano violazioni deontologiche addebitabili alla condotta dell'avv.
ma neppure non si ravvisa (né è stato dedotto e provato) un concreto danno di CP_1
natura patrimoniale che tali condotte avrebbero cagionato alle società parti in causa.
La relativa doglianza, pertanto, pare essere stata strumentalmente sollevata per sottrarsi al pagamento di quanto dovuto.
Deve, invece, essere respinta la richiesta di condanna ex art. 96 cpc avanzata dall'avv. in quanto la difesa svolta da controparte non era integralmente pretestuosa e CP_1 dilatoria, considerata l'intervenuta riduzione dell'importo inizialmente richiesta dal professionista.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico delle società in forza della soccombenza e vanno così liquidate:
pagina13 di 15 fase merito:
RG 2597/22: fase di studio: € 2.552,00; fase introduttiva : € 1628,00;
RG 1008/22:
fase di studio: € 2.552,00;
fase introduttiva : € 1628,00; cause riunite:
fase trattazione: € 2.835,00;
fase decisionale: € 4.253,00; totale compensi € 15.448,00 oltre ad € 406,50 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2
D.M. n.55/14.
Fase cautelare:
fase studio: € 1.175,00;
fase introduttiva: € 851,00;
fase trattazione: € 900,00;
fase decisionale: € 1.202,00; totale compensi € 4.128,00, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D. M. n.55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
1. Condanna la e la AV RL a corrispondere all'avv. Parte_2 CP_1
quale compenso per l'opera professionale svolta, la somma di € 51.663,59
[...]
oltre ad interessi ex D Lvo. n 231/2002 dal 2.8.2024 al saldo;
2. Condanna la a corrispondere all'avv. quale Parte_2 CP_1
compenso per l'opera professionale svolta, la somma di € 5.623,22 oltre agli interessi ex D. Lvo.n.231/2002 dal 4.1.2022 al saldo;
3. Condanna la e la AV RL a rimborsare all'avv. Parte_2 CP_1
le spese del presente giudizio che liquida in € 19.576,00 per compensi ed €
[...]
406,50 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Si comunichi.
Trento 03/04/2025
pagina14 di 15 Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Giuliana Segna dott. Luciano Spina
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