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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2381 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza cartolare del 18.02.2025, con termini ridotti ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA
, in persona del legale rapp.te p.-t., Parte_1
C.F.: , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CAPALDO IVAN e P.IVA_1 presso il suo studio elettivamente domiciliato,
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.-t.,C.F.: , Controparte_1 P.IVA_2 rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CONTI LEOPOLDO e dall'avv. VINCENZO
MICELI e presso il loro studio elettivamente domiciliata,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 277/2020 del 16.03.2020.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 18.02.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente Parte_1
, in persona del legale tapp.te p.-t., conveniva innanzi l'intestato Ufficio
[...]
Giudiziario, l' opposta Banca, in persona del legale tapp.te p.-t., al fine di veder revocato il
Decreto Ingiuntivo n. 277/20 emesso in data 16/03/2020 dal Tribunale di Cassino, ritenendo lo stesso ingiusto, infondato ed illegittimo (v. atto introduttivo del presente giudizio e relative conclusioni).
1 -Si costituiva tempestivamente e ritualmente l' opposta che contestava le CP_1 avverse deduzioni e conclusioni, chiedendo il rigetto della domanda attorea e la conferma del D.I. 277/20 con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di giudizio e condanna ex art. 96 c.p.c. (v. comparsa di costituzione dell'opposta e relative conclusioni).
-Così instaurato il contraddittorio, la causa, ritenuta matura per la decisione con ordinanza del 19.04.22 all'esito della documentazione prodotta da parte opponente, ovvero il pagamento in data 01.03.2021 della fattura n. 3/17 oggetto del decreto ingiuntivo opposto, viene ora per la decisione, previa precisazione delle conclusioni e termine per il deposito di comparse conclusionali, fallito ogni tentativo di questo giudice alla conciliazione della lite.
Ciò posto in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Nello specifico, passando alla disamina delle emergenze processuali, questo giudice, ai fini della presente decisione, tiene conto della pacifica circostanza di fatto che in data 01.03.2021, in corso di causa, il ha provveduto a saldare la Parte_1 fattura n. 3/17 oggetto del decreto ingiuntivo opposto, come da quietanza depositata in atti con le note di trattazione scritta relative all' udienza del 19.04.2022.
Ciò a conferma di quanto argomentato dal , ovvero del Parte_1 ritardo della nell' effettuare il pagamento del saldo dell' opera finanziata Controparte_2 in cui rientrava anche la somma di cui alla fattura oggetto del contendere.
Inoltre, ai fini della presente decisione, questo giudice rileva che nel contratto di appalto depositato in atti, all' art. 15, si conveniva con l' Ente che l'impresa aggiudicatrice dell' appalto, -che contestualmente alla liquidazione dei primi due Controparte_3 SAL cedeva il credito all'odierna Banca opposta- rinunziasse “sin da ora agli interessi moratori o ad altre indennità di qualsiasi natura derivanti da eventuali ritardi nei pagamenti in suo favore non imputabili a responsabilità del ma da altre cause”. Pt_1
Tanto determina questo giudice all'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra domanda ed eccezione, reciprocamente avanzata dalle parti, deve ritenersi ragionevolmente assorbita dal tenore della presente pronuncia, come da dispositivo che segue.
Quanto alle spese di giudizio, posto che “la compensazione delle spese di lite non si può
2 fondare su generici motivi di opportunità, in quanto l'articolo 92 consente la compensazione delle spese processuali se ricorrono «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»” (v. sentenza Tribunale di Cassino 07/05/2013, n. 396/2013) e, come tale, deve trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. Civ. 26987/2011), va richiamato e integralmente confermato in questa sede, l'orientamento più volte espresso da questo Tribunale, perfettamente applicabile al caso di specie, nella parte in cui ritiene “opportuno disporre la compensazione per la natura della controversia, i rapporti acclarati, la necessità di non esasperare la situazione… anche in un'ottica di contemperamento di ulteriori, potenziali spinte conflittuali” (v. sentenza Tribunale Cassino del 15/02/2016, n. 217).
Tanto anche tenuto conto della pronuncia del Giudice delle Leggi con sentenza n. 77 del 19.04.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate nell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in Parte_1 persona del legale rapp.te p.-t., nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
b) revoca e dichiara privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 277/2020, emesso dal
Tribunale di Cassino in data 16.03.2020;
c) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Cassino il 24/03/2025
Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2381 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza cartolare del 18.02.2025, con termini ridotti ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA
, in persona del legale rapp.te p.-t., Parte_1
C.F.: , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CAPALDO IVAN e P.IVA_1 presso il suo studio elettivamente domiciliato,
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.-t.,C.F.: , Controparte_1 P.IVA_2 rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CONTI LEOPOLDO e dall'avv. VINCENZO
MICELI e presso il loro studio elettivamente domiciliata,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 277/2020 del 16.03.2020.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 18.02.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente Parte_1
, in persona del legale tapp.te p.-t., conveniva innanzi l'intestato Ufficio
[...]
Giudiziario, l' opposta Banca, in persona del legale tapp.te p.-t., al fine di veder revocato il
Decreto Ingiuntivo n. 277/20 emesso in data 16/03/2020 dal Tribunale di Cassino, ritenendo lo stesso ingiusto, infondato ed illegittimo (v. atto introduttivo del presente giudizio e relative conclusioni).
1 -Si costituiva tempestivamente e ritualmente l' opposta che contestava le CP_1 avverse deduzioni e conclusioni, chiedendo il rigetto della domanda attorea e la conferma del D.I. 277/20 con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di giudizio e condanna ex art. 96 c.p.c. (v. comparsa di costituzione dell'opposta e relative conclusioni).
-Così instaurato il contraddittorio, la causa, ritenuta matura per la decisione con ordinanza del 19.04.22 all'esito della documentazione prodotta da parte opponente, ovvero il pagamento in data 01.03.2021 della fattura n. 3/17 oggetto del decreto ingiuntivo opposto, viene ora per la decisione, previa precisazione delle conclusioni e termine per il deposito di comparse conclusionali, fallito ogni tentativo di questo giudice alla conciliazione della lite.
Ciò posto in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Nello specifico, passando alla disamina delle emergenze processuali, questo giudice, ai fini della presente decisione, tiene conto della pacifica circostanza di fatto che in data 01.03.2021, in corso di causa, il ha provveduto a saldare la Parte_1 fattura n. 3/17 oggetto del decreto ingiuntivo opposto, come da quietanza depositata in atti con le note di trattazione scritta relative all' udienza del 19.04.2022.
Ciò a conferma di quanto argomentato dal , ovvero del Parte_1 ritardo della nell' effettuare il pagamento del saldo dell' opera finanziata Controparte_2 in cui rientrava anche la somma di cui alla fattura oggetto del contendere.
Inoltre, ai fini della presente decisione, questo giudice rileva che nel contratto di appalto depositato in atti, all' art. 15, si conveniva con l' Ente che l'impresa aggiudicatrice dell' appalto, -che contestualmente alla liquidazione dei primi due Controparte_3 SAL cedeva il credito all'odierna Banca opposta- rinunziasse “sin da ora agli interessi moratori o ad altre indennità di qualsiasi natura derivanti da eventuali ritardi nei pagamenti in suo favore non imputabili a responsabilità del ma da altre cause”. Pt_1
Tanto determina questo giudice all'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra domanda ed eccezione, reciprocamente avanzata dalle parti, deve ritenersi ragionevolmente assorbita dal tenore della presente pronuncia, come da dispositivo che segue.
Quanto alle spese di giudizio, posto che “la compensazione delle spese di lite non si può
2 fondare su generici motivi di opportunità, in quanto l'articolo 92 consente la compensazione delle spese processuali se ricorrono «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»” (v. sentenza Tribunale di Cassino 07/05/2013, n. 396/2013) e, come tale, deve trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. Civ. 26987/2011), va richiamato e integralmente confermato in questa sede, l'orientamento più volte espresso da questo Tribunale, perfettamente applicabile al caso di specie, nella parte in cui ritiene “opportuno disporre la compensazione per la natura della controversia, i rapporti acclarati, la necessità di non esasperare la situazione… anche in un'ottica di contemperamento di ulteriori, potenziali spinte conflittuali” (v. sentenza Tribunale Cassino del 15/02/2016, n. 217).
Tanto anche tenuto conto della pronuncia del Giudice delle Leggi con sentenza n. 77 del 19.04.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate nell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in Parte_1 persona del legale rapp.te p.-t., nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
b) revoca e dichiara privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 277/2020, emesso dal
Tribunale di Cassino in data 16.03.2020;
c) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Cassino il 24/03/2025
Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
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