Art. 3.
La congregazione stessa e' autorizzata ad accettare il lascito all'uopo disposto dalla benefica testatrice;
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 febbraio 1881.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 6 marzo 1881
Reg. 112 Atti del Governo a f. 134. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli T. Villa.
Depretis.
La congregazione stessa e' autorizzata ad accettare il lascito all'uopo disposto dalla benefica testatrice;
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 febbraio 1881.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 6 marzo 1881
Reg. 112 Atti del Governo a f. 134. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli T. Villa.
Depretis.