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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 5667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5667 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3649/2020
All'udienza collegiale del giorno 07/10/2025 ore 10:25
Presidente Dott. TO TI Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1
Avv. MACALE MASSIMILIANO presente
Avv. BOZZI GIUSEPPE presente
Appellato/i
Controparte_2
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO procuratore Cecilia De Nicola
Sono presenti per la pratica forense il dott. tessera nr P80059 ordine avvocati di Roma Parte_1
e la dott.ssa Francesco Giglio tessera nr P79953 ordine avvocati di Roma.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte decide ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
IL PRESIDENTE
TO TI
ER d'TO
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. TO TI - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 7.10.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3649/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
C.F.: ), con sede in Cernusco sul Naviglio (MI), Strada Padana Controparte_1 P.IVA_1
Superiore n° 2/b, in persona del procuratore speciale dott.ssa rappresentata e difesa, Parte_2 congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dal prof. avv. Giuseppe Bozzi (C.F.: ) C.F._1
e dall'avv. Massimiliano Macale (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 quest'ultimo in Roma, Via degli Scipioni n. 268/a, giusta delega in atti
- APPELLANTE–
E
(C.F.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:
), presso la stessa legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, giusta delega P.IVA_3 in atti
-APPELLATO-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la Controparte_1 sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, n. 2089/2020, pubblicata in data 31.01.2020 e resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione notificato ritualmente e tempestivamente, il , in persona del Controparte_2
Ministro in carica pro tempore, ha domandato, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., l'accertamento e la declaratoria dell'inesistenza del diritto della CP_1 di agire in via esecutiva nei suoi confronti con la notificazione in data 06.02.2015 dell'atto di
[...] pignoramento ex art. 543 c.p.c., al fine del recupero coattivo della somma di euro 31.205,87 a titolo di rimborso delle somme versate dalla stessa società per tasse governative per gli anni 1988, 1991 e
1992, in forza della sentenza n. 2698/2003 della Corte di Appello di Roma, e ciò a seguito e per effetto dell'estinzione del relativo diritto di credito per sopravvenuta prescrizione decennale dell'actio iudicati ex art. 2953 c.c. in data 09.06.2013 (melius: 24.07.2014), diversamente da quanto deciso dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del 01.03.2016, emessa a definizione della fase sommaria e cautelare del procedimento di opposizione all'esecuzione, stante la sostenuta decorrenza del termine ordinario di prescrizione a far data dal 09.06.2003, quale data di deposito della suddetta sentenza di secondo grado, trattandosi della parte di quest'ultima che non ha costituito oggetto del ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., né del ricorso per AS, con conseguente formazione del giudicato parziale su essa per acquiescenza parziale ex art. 329 c.p.c., ed in difetto di atti interruttivi della prescrizione, non essendo tali le notificazioni dei suddetti ricorsi.
2 - Costituitasi nel presente giudizio di merito con il deposito di comparsa di risposta, la ha Controparte_1 dedotto ex adverso ed eccepito l'infondatezza, nel merito, dell'assunto del Controparte_2
e, quindi, dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. da esso proposta,
[...] in quanto: a) con riferimento al rimedio della revocazione, “Come risulta dalla lettura della citazione, la , dopo aver denunciato l'errore revocatorio per i rimborsi degli anni Controparte_1
1990, 1991 e 1992, aveva chiesto anche la revocazione per errore di fatto delle altre voci di credito
…”, ossia dell'“… importo di Euro 31.503.87 (pari a L. 61.000.000) in luogo dell'importo di Euro
32.536,78 (pari ad Euro 63.000,00)” “per una differenza di Euro 1.032.91”, mentre, con riferimento al ricorso per AS, “la doglianza proposta della ” non “era limitata al Controparte_3 mancato riconoscimento dei rimborsi per gli anni 1990, 1991 e 1992, perché essa investiva invece espressamente anche la parte della sentenza con cui la corte di Appello aveva condannato il a rimborsare la somma di Euro 31.503.87 che era stata ritenuta insufficiente” (pag. 6 della CP_2 comparsa di costituzione e risposta), cosicché la Corte di AS, con il rigetto del ricorso proposto dalla “con la sentenza n. 21439 depositata in Cancelleria il 30 Controparte_1 novembre 2012” “ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Roma determinandone il passaggio in giudicato per la parte in cui ha condannato l'Amministrazione a pagare Euro 31.503,87
(L. 61 milioni)”; b) da quanto sopra dedotto l'odierna convenuta ha tratto la conseguenza della decorrenza “dal 30 novembre 2012” della “prescrizione dell'actio judicati” e del verificarsi della stessa “soltanto alla data del 30 novembre 2022, anche se non fosse stata interrotta, come invece è avvenuto”, e, dunque, del mancato compimento di quest'ultima alla data di instaurazione della procedura esecutiva, con la conseguente tempestività e legittimità della stessa esecuzione. 3 -
Depositate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., nei termini assegnati nell'udienza del 14.11.2016, ed acquisito il fascicolo d'ufficio dell'esecuzione r.g.e. n. 9128/2015, nell'udienza del 15.07.2019 la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190, co. 1, c.p.c., dopo che le parti hanno precisato le rispettive conclusioni”.
Il Tribunale con la sentenza impugnata ha così deciso: “1) accoglie l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inesistenza del diritto della CP_1 di agire in via esecutiva nei confronti del con la
[...] Controparte_2 notificazione in data 06.02.2015 dell'atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c., al fine del recupero coattivo della somma di euro 31.205,87 a titolo di rimborso delle somme versate dalla stessa società per tasse governative per gli anni 1988, 1991 e 1992, in forza della sentenza n. 2698/2003 della Corte di Appello di Roma, e, di conseguenza, l'illegittimità della procedura esecutiva r.g.e n. 9128/2015;
2) compensa in toto le spese di lite tra le parti”.
Avverso la sentenza ha proposto appello svolgendo le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria ragione ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza impugnata: - accertare e dichiarare la piena legittimità della procedura esecutiva r.g.e.n° 9128/2015 intentata da con pignoramento del 6 febbraio 2015 Controparte_1 nei confronti del in forza della sentenza della Corte di Controparte_2
Appello di Roma n° 2698/2003 e, per l'effetto, rigettare l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2° c.p.c. proposta dal . Condannare il Controparte_4 [...]
a corrispondere i compensi e le spese del doppio grado di giudizio, Controparte_2 oltre oneri fiscali e previdenziali”.
Si è costituito in giudizio il che ha Controparte_2 così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita respingere l'avversario ricorso in quanto inammissibile e infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di
Roma, n. 2089 del 2020. Spese vinte”.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da articolato in due motivi. Controparte_1
Con il primo motivo, rubricato “1. Errata affermazione circa la mancata impugnativa da parte di di un capo della sentenza della Corte di Appello di Roma n° 2698/2003”, parte Controparte_5 appellante lamenta l'errata affermazione secondo la quale si sarebbe limitata ad Controparte_5 impugnare il mancato rimborso delle tasse corrisposte dalla stessa prima della incorporazione e relative agli anni 1990,1991 e 1992. Rileva infatti di aver impugnato anche la parte della sentenza relativa al riconoscimento del rimborso di €31.503,87 perché ritenuta errata, posto che l'importo effettivamente dovuto alla era pari al diverso importo di €32.536,78. Pertanto, non Controparte_1 vi sarebbe alcuna acquiescenza da parte dell'appellante sul capo della sentenza asseritamente non censurato.
Con il secondo motivo rubricato “2. Errata affermazione circa la natura non impugnatoria del ricorso in AS e della citazione in revocazione proposti da , l'appellante Controparte_5 impugna la sentenza del Tribunale in quanto essa erroneamente avrebbe affermato che tanto la revocazione quanto il ricorso per cassazione non avrebbero avuto valenza impugnatoria e quindi non sarebbero stati idonei ad interrompere la prescrizione e ciò in quanto contenenti, entrambi, una domanda di correzione per errore materiale con conseguente acquiescenza di . Parte CP_5 appellante, al riguardo rileva che siffatta affermazione sarebbe contrastante con i pronunciamenti della Suprema Corte, in quanto l'acquiescenza tacita si verifica solo allorché la parte soccombente abbia dimostrato con una condotta omissiva la volontà di non voler contestare la pronuncia, ciò che non si sarebbe verificato nel caso di specie.
La sentenza impugnata ha così motivato: “1 – Dagli atti processuali risulta quanto segue: a) nella motivazione della sentenza n. 2698/2003 la Corte di Appello di Roma ha ritenuto “parzialmente fondato” ed ha “in parte accolto” l'“appello proposto dalla ”, poi CP_5 Controparte_1 avverso la sentenza n. 2323/1999 del Tribunale di Roma – sentenza di primo grado ed atto di citazione in appello non versati dalla convenuta agli atti del procedimento di opposizione all'esecuzione -, e, segnatamente, ha “accolta solo limitatamente alla somma di L. 61.000.000, pari ad € 31.503,87, che va attribuita all'attrice con gli interessi tributari dalle istanze di rimborso al saldo” (pagg. 3–4), “La domanda proposta dall'odierna appellante” (pag. 3) per la condanna del
“ alla restituzione della minor somma di L. 99.000.000, con gli interessi Controparte_6 tributari …” (pag. 2), ossia limitatamente ai “rimborsi delle somme versate negli anni 1988-1991, per un totale di L. 51.000.000” ed “al versamento di L. 12.000.000 effettuato nel 1992” (pag. 3); b) nel capo del dispositivo della sentenza n. 2698/2003 la Corte di Appello di Roma ha pronunciato “in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla ” e “in parziale riforma della stessa” Parte_3 sentenza di primo grado, “che conferma per il resto”, la condanna del appellato “a pagare CP_2 all'attrice al somma di € 31.503,87, con gli interessi tributari”; c) nell'atto di citazione per revocazione ex art. 395, co. 1, n. 4, c.p.c. (all.to n. 4 del fascicolo della parte opposta, depositato nella fase sommaria e cautelare dell'opposizione all'esecuzione r.g.e. n. 9128/2015; all.to n. 4 del fascicolo della parte opponente, depositato nella fase sommaria e cautelare dell'opposizione all'esecuzione r.g.e. n. 9128/2015) ha domandato alla Corte di Appello di Roma sia Controparte_7 la revoca della sentenza n. 2698/2003 “nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna al pagamento delle ulteriori maggiori somme e degli interessi moratori tributari spettanti alla Società appellante in relazione agli indebiti versamenti effettuati dalla incorporata Controparte_8
(cfr.: atto di fusione per incorporazione …), a titolo di tassa di concessione governativa
[...] annuale per il mantenimento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, negli anni 1990, 1991 e
1992”, sia la correzione della medesima sentenza “nella parte in cui, prima riconosce il rimborso per gli anni 1988-1991 per un totale di Lit. 51.000.000 e per l'anno 1992 per un totale di Lit
12.000.000, mentre successivamente accoglie la domanda per la somma di Lit. 61.000.000 in luogo di Lit. 63.000.000 (Lit. 51.000.000 + Lit. 12.0000.000 = Lit. 63.000.000)”; d) con la sentenza n.
1507/2007, depositata in data 29.03.2007 (all.to n. 5 del fascicolo della parte opposta, depositato nella fase sommaria e cautelare dell'opposizione all'esecuzione r.g.e. n. 9128/2015; all.to n. 2 del fascicolo della parte opponente, depositato nella fase sommaria e cautelare dell'opposizione all'esecuzione r.g.e. n. 9128/2015), la Corte di Appello di Roma ha respinto la domanda di revocazione della sentenza n. 2698/2003, evidenziando nella motivazione: - che “… la sentenza della
Corte di Appello ha implicitamente riconosciuto la sussistenza del diritto dell'appellante a ricever il rimborso delle somme versate a titolo di tassa annuale governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese …” ed “ha accolto, nella misura di £. 61 milioni, la domanda avanzata da OCE' ITALIA per i versamenti da lei effettuati negli anni 1988-91”, mentre ha “respinto l'analoga domanda formulata riguardo ai versamenti effettuati da OCE' RA (società incorporata da OCE'
ITALIA nel dicembre 1992)”; - che in ordine alla domanda di revoca di quest'ultima, il giudice di secondo grado ha valutato i documenti prodotti dalla società appellante al fine di dimostrare la regolarità della spedizione e del ricevimento delle raccomandate a.r. contenenti le richieste di rimborso dei pagamenti eseguiti dalla ravvisando, correttamente, Controparte_8
l'inidoneità probatoria degli stessi documenti. Inoltre, la Corte di Appello di Roma, nel qualificare la seconda domanda, proposta con il rimedio della revocazione, alla stregua di un'istanza di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c., contenuto nella sentenza di secondo grado e dovuto
“all'evidente errore in cui è incorsa la Corte nel calcolo dell'ammontare complessivo del rimborso riconosciuto a OCE' ITALIA, consistito nell'indicare l'importo di . 61 milioni in luogo di £. 63 milioni
…”, ha ritenuto “inammissibile l'istanza di correzione” (pag. 5), alla luce della “competenza esclusiva del giudice a quo a decidere sulle istanze di correzione di errore materiale, anche nel caso di sentenze già impugnate” (pag. 6); e) con la sentenza n. 21439/2012, depositata in data 30.11.2012, la Corte di AS (all.to n. 7 del fascicolo della parte opposta, depositato nella fase sommaria e cautelare dell'opposizione all'esecuzione r.g.e. n. 9128/2015; all.to n. 3 del fascicolo della parte opponente, depositato nella fase sommaria e cautelare dell'opposizione all'esecuzione r.g.e. n.
9128/2015) ha rigettato il ricorso, avendo ritenuto infondato “il primo ed unico motivo” formulato dalla ricorrente in punto di omessa valutazione da parte della Corte di Appello di Roma della
“idonea documentazione attestante l'inoltro e la ricezione delle raccomandate con istanze di rimborso del luglio 1992 ed aprile 1995 per gli anni 1990, 1991 e 1992 …” e, quindi, ha confermato la sentenza n. 2698/2003 della Corte di Appello di Roma “con la quale è stata respinta la domanda di rimborso di € 19.625,36 versate dalla incorporata OCE' Graphics Italia spa per tasse annuali sulle concessioni governative di cui al comma 19 art. 3 D.L. 853/1984 per gli anni 1988, 1989, 1990,
1991 e 1992” (pag. 2), comprendendo nella statuizione di rigetto anche la denuncia di “un errore di calcolo” in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello e la domanda conseguente del riconoscimento dell' “importo di € 1.032,91 quale differenza tra la somma riconosciuta dal giudice e quello dovuta di € 19.625,36 (pari a lire 38.000.000)” (pagg. 3-4). Ebbene, a mente dell'art. 329 c.p.c., “…
l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità” (co. 1), e “L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata” (co. 2), con la decadenza conseguente dalla facoltà di impugnazione in capo alla parte processuale interessata. Dall'esame degli atti processuali che precede emergono, dunque, le questioni seguenti: a) la questione della coincidenza, o meno, delle “parti della sentenza non impugnata”, di cui all'art. 329, co. 2, c.p.c., con i singoli capi del dispositivo della sentenza, unitamente alla questione del verificarsi dell'acquiescenza con l'impugnazione parziale di alcune parti della sentenza, la cui decisione è racchiusa nel medesimo capo del dispositivo della stessa, e, a tal fine, dell'individuazione, o meno, del rapporto di autonomia ed indipendenza tra le une e le altre parti della pronuncia giudiziale;
b) la questione dell'equiparabilità della domanda di correzione dell'errore materiale, contenuto nella sentenza di appello, al rimedio dell'impugnazione della stessa sentenza e l'ammissibilità della revocazione ex art. 395 c.p.c. al fine di conseguire la correzione in discorso. Riguardo alla prima questione occorre muovere dal principio di diritto consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata si verifica solo quando le parti della sentenza siano del tutto autonome l'una rispetto all'altra e non anche quando la parte non impugnata si ponga in nesso consequenziale con l'altra e trovi in essa il suo presupposto, perché in tal caso gli effetti dell'accoglimento dell'impugnazione si estendono ai capi dipendenti o che ne costituiscano un consequenziale sviluppo, pur se non espressamente e direttamente investiti dall'impugnazione e dalla pronuncia (Cass. n. 6494 del 1988, n. 438 del 1996, n. 2747 del 1998, n.
2062 del 2001, n. 9141 del 2007, n. 85 del 2015 cit.)” (Cass. civ., sez. IV, sentenza n. 18713 del
23.09.2016). L'interpretazione ad litteram dell'art. 329, co. 2, c.p.c. (“parti della sentenza non impugnata”) ed il suddetto indirizzo giurisprudenziale conducono a considerare, al fine della valutazione della ricorrenza dell'acquiescenza, le parti della sentenza che affrontano l'esame e la valutazione delle due o più domande avanzate dalla parte attrice o ricorrente, di là dal mero aspetto formale dell'unicità o della medesimezza del capo del dispositivo della sentenza, racchiudente la decisione della causa con riferimento a quelle stesse domande, Dunque, nel caso concreto, come sopra rilevato, la Corte di Appello di Roma nel capo del dispositivo della sentenza n. 2698/2003 ha pronunciato “in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla ” e “in parziale riforma Parte_3 della stessa” sentenza di primo grado, “che conferma per il resto”, la condanna del CP_2 appellato “a pagare all'attrice al somma di € 31.503,87, con gli interessi tributari”. Nonostante la mancata produzione in giudizio sia della sentenza n. 2323/1999 del Tribunale civile di Roma, sia dell'atto di citazione in appello a cura della creditrice opposta, odierna convenuta, dalla motivazione della sentenza n. 1507/2007, con la quale la Corte di Appello di Roma ha respinto la domanda di revocazione ex art. 295 c.p.c. della sentenza n. 2698/2003, , emerge con evidenza che con il capo di quest'ultima sentenza il giudice di secondo grado ha deciso in merito alle due domande giudiziali, distinte ed autonome, di accertamento del diritto alla ripetizione delle somme versate indebitamente al per tasse governative, riferite ad annualità differenti, da Controparte_2 Controparte_7
e da quest'ultima incorporata in nel mese di dicembre Controparte_8 Controparte_7
1992 (“… la sentenza della Corte di Appello ha implicitamente riconosciuto la sussistenza del diritto dell'appellante a ricever il rimborso delle somme versate a titolo di tassa annuale governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese …” ed “ha accolto, nella misura di £. 61 milioni, la domanda avanzata da OCE' ITALIA per i versamenti da lei effettuati negli anni 1988-91”, mentre ha “respinto l'analoga domanda formulata riguardo ai versamenti effettuati da OCE' RA (società incorporata da OCE' ITALIA nel dicembre 1992)”. A questo specifico riguardo depone a favore di un'interpretazione non rigorosamente formale del disposto all'art. 329, co. 2, c.p.c. e, quindi, a favore del riconoscimento dell'impugnabilità delle parti della sentenza concernenti due o più domande la cui decisione è contenuta formalmente in un solo ed unico capo della sentenza, nonché nel senso dell'autonomia ed indipendenza delle parti della sentenza concernenti il diritto al rimborso delle somme pagate al medesimo titolo da soggetti diversi e per annualità differenti e, quindi, nel senso dell'acquiescenza sulle parti autonome della sentenza non fatte oggetto di impugnazione, il principio di diritto seguente, affermato dalla Suprema Corte: “La pronuncia emessa a conclusione di un giudizio relativo a diverse annualità dello stesso tributo produce effetti circoscritti alle singole annualità, ancorché essa abbia ad oggetto analoghe questioni, ed anche se unica è stata la domanda
(nella spese, di rimborso di tassa di concessione governativa) e unica la condanna, riguardante tutte le annualità. Una siffatta pronuncia, infatti, consta sostanzialmente di più capi completamente autonomi, ciascuno riguardante un singolo periodo d'imposta e suscettibile di conservare efficacia precettiva anche sugli altri … di tal che è configurabile l'acquiescenza, ai sensi dell'art. 329, secondo comma c.p.c., in ordine ai capi non impugnati, i quali non possono pertanto formare oggetto di nuovo esame da parte del giudice del gravame” (Cass. civ., sez. V, 03.09.2004, n. 17842; idem: Cass. civ. sez. V, 07.08.2015, n. 16612). Si passa, quindi, ad affrontare la seconda questione, afferente alla valenza impugnatoria, o meno, della domanda di correzione della sentenza di secondo grado, contenuta nell'atto di citazione per revocazione ex art. 395 c.p.c. e nel ricorso per AS, e, per l'effetto, implicante l'esclusione, o meno, dell'acquiescenza in discorso e, quindi, del passaggio in giudicato della sentenza di appello n. 2698/2003 in data 24.07.2004 limitatamente alla parte de qua.
Invero, la soluzione negativa della questione e, quindi, l'esclusione della valenza impugnatoria della domanda di correzione de qua si impone in considerazione: a) della mancata inclusione della fattispecie dell'errore materiale della sentenza, per mero errore di calcolo, tra le ipotesi di impugnazione per revocazione delle sentenze, tassativamente elencate nell'art. 395 c.p.c., atteso che
“Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., è diretto a porre rimedio ad un vizio meramente formale della sentenza, derivante da divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l'intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione, con esclusione di tutto ciò che attiene al processo formativo della volontà” (Cass. civ., sez. VI-III, ordinanza 22.01.2015, n. 1207); b) dell'emendabilità dell'“errore di calcolo aritmetico … con l'apposita procedura di cui all'art. 287 c.p.c., e non a mezzo del ricorso per cassazione” (Cass. civ. sez. I, 07.10.2005, n. 19639). Nel caso concreto, poi, la Corte di Appello di Roma, con la sentenza n.
1507/2007, ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione dell'errore materiale di cui trattasi, proposta con l'atto di citazione per revocazione ex art. 395 c.p.c., mentre la Corte di AS, con la sentenza n. 21439/2012, ha rigettato il ricorso. Pertanto, impugnando con il rimedio della revocazione ex art. 395 c.p.c. e con il ricorso per cassazione solo la parte della sentenza di appello con la quale il giudice di secondo grado ha confermato la decisione del Tribunale di Roma di rigetto della domanda di rimborso della tassa di concessioni governative versata dalla Controparte_8 per gli anni 1990, 1991 e 1992 e di condanna del alla relativa
[...] Controparte_2 restituzione, la poi ha prestato acquiescenza ex art. 329, co. 2, Controparte_7 Controparte_1
c.p.c. alla parte della sentenza che ha accolto la domanda di accertamento del diritto al rimborso della tassa di concessioni governative, versata dalla medesima per le annualità Controparte_7
1988-1991, e di condanna del al pagamento della somma di lire 61.000.000, Controparte_2 pari ad euro 31.503,87. Ebbene, come è noto ai sensi dell'art. 2953 c.c., “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”. Il termine decennale di prescrizione dei diritti da far valere con l'actio iudicati decorre dal passaggio in giudicato della sentenza (Cass. civ., sez. III, 10.07.2014, n. 15765). Nel caso concreto, sul capo della sentenza n.
2698/2003, nel quale la Corte di Appello di Roma, in riforma parziale della sentenza di primo grado, ha condannato il a rimborsare alla la somma di lire Controparte_2 Controparte_7
61.000.000, pari ad euro 31.205,87, si è formata acquiescenza per mancata impugnazione ex art. 329, co. 2, c.p.c. e, per l'effetto, è sceso il giudicato in data 24.07.2004, a seguito del decorso del cosiddetto “termine lungo” di un anno (melius, di tredici mesi e mezzo, in considerazione del periodo si sospensione feriale dal 01.08.2003 al 15.09.2003) dal deposito della medesima sentenza
(09.06.2003), non notificata, ai sensi dell'art. 327 c.p.c.. Pertanto, il diritto di rimborso della somma di euro 31.503,87 per le annualità 1988, 1991 e 1992 di tassa per concessioni governative, spettante alla ora verso il , ora Controparte_7 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in forza della sentenza n. 2698/2003 della Corte di Appello di Roma, Controparte_2 si è estinto in difetto di atti interruttivi della prescrizione dal 24.07.2004 al 24.07.2014 e, dunque, in ragione della sopravvenuta prescrizione decennale dell'actio iudicati ex art. 2953 c.c. in data
24.07.2014, con la conseguente inesistenza del diritto della di agire in via Controparte_1 esecutiva nei confronti del al fine del recupero coattivo Controparte_2 della suddetta somma di euro 31.205,87 successivamente al 24.07.2014 e, quindi, con la conseguente illegittimità della procedura esecutiva r.g.e. n. 9128/2015 instaurata con la notificazione in data
06.02.2015 dell'atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c.. 3 – La natura delle questioni affrontate con l'opposizione all'esecuzione in esame conduce alla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti”.
Il primo ed il secondo motivo di appello, poiché tra loro intimamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. Ebbene essi non colgono nel segno.
Parte appellante afferma di aver impugnato anche la parte della sentenza della Corte di Appello
n. 2698/2003 relativa al riconoscimento del rimborso di € 31.503,87 sia per mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c. che mediante ricorso per AS. La doglianza non merita accoglimento.
Invero, come si evince dalle conclusioni dell'atto di citazione per revocazione (pag. 2 e 3) parte appellante ha chiesto la revoca “in parte qua” della suddetta sentenza nel capo in cui il la Corte ha rigettato la domanda di condanna al pagamento di ulteriori somme e degli interessi moratori tributari spettanti alla odierna appellante a titolo di tassa di concessione governativa annuale per il mantenimento dell'iscrizione nel registro delle imprese negli anni 1990 1991 1992, mentre si è limitata a chiedere la correzione della medesima sentenza nella parte in cui accoglie la domanda per la somma di lire 61.000.000 in luogo di lire 63.000.000. Conseguentemente ella ha chiesto la condanna del al rimborso dell'ulteriore somma di euro 19.625,36 di cui euro 1032,91 a CP_2 correzione dell'errore di calcolo riportato nella sentenza. Anche nel ricorso per AS proposto dall'odierna appellante (a pag. 1 e 2) ha chiesto la cassazione “in parte” della sentenza della Corte di
Appello n. 2698/2003, ove era stata respinta la domanda di rimborso della somma di euro 19.625,36 di cui euro 1032,91 a correzione dell'errore di calcolo.
Orbene, sul punto occorre rilevare che, come correttamente individuato dal giudice di prime cure, impugnando con il rimedio della revocazione ex art. 395 c.p.c. e con il ricorso per cassazione solo la parte della sentenza di appello con la quale il giudice di secondo grado ha confermato la decisione del Tribunale di Roma di rigetto della domanda di rimborso della tassa di concessioni governative versata dalla per gli anni 1990, 1991 e 1992 e di condanna del Controparte_8
alla relativa restituzione, la e poi ha Controparte_2 Controparte_7 Controparte_1 prestato acquiescenza ex art. 329, co. 2, c.p.c. alla parte della sentenza che ha accolto la domanda di accertamento del diritto al rimborso della tassa di concessioni governative, versata dalla medesima per le annualità 1988-1991, e di condanna del al pagamento Controparte_7 Controparte_2 della somma di lire 61.000.000, pari ad euro 31.503,87.
Ne consegue pertanto che, essendo la sentenza n. 2698/2003 strutturata in due capi distinti ed autonomi, facendo essa riferimento a somme diverse versate da società diverse e per annualità diverse, ed essendo altrettanto evidente che le censure mosse da parte appellante si riferivano esclusivamente al capo relativo al rimborso delle somme versate dalla negli anni Controparte_8
1990-1992, condivisibilmente il Tribunale ha ritenuto che sull'altro capo della sentenza si fosse formata acquiescenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c.. La norma di cui all'art. 329 c.p.c. al 2° comma del resto ed espressamente stabilisce che: “L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate”.
Occorre poi ribadire come l'odierna appellante, tanto con la revocazione ai sensi dell'art. 395
c.p.c. quanto con il ricorso per cassazione sul capo della sentenza relativo al riconoscimento del diritto al rimborso della somma di euro 31.503,87 per le annualità 1988, 1991 e 1992 di tassa per concessioni governative, si sia limitata a chiedere solamente la correzione dell'errore materiale.
Condivisibilmente in primo grado veniva evidenziato che la parte avrebbe dovuto azionare il ricorso all'uopo individuato dall'ordinamento per la correzione dell'errore materiale, ovvero quello previsto dall'art. 287 c.p.c..
Tale rimedio, funzionale alla eliminazione di errori di redazione del documento, non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione, non avendo lo stesso natura impugnatoria ma, esclusivamente, valenza amministrativa, come in più occasioni confermato anche dalla Suprema Corte che così statuisce: “il procedimento di correzione dell'errore materiale ha natura amministrativa, perché finalizzato ad incidere solo ed esclusivamente sulla svista del giudice, eliminandola” (Cass., n. 12184/2020). Sicché, il contenuto della decisione per essere emendato necessita di essere censurato tramite lo specifico mezzo di impugnazione di volta in volta previsto.
(cf. AS civile, Sez. Unite, sentenza n. 5165 del 12 marzo 2004).
Ciò che nel caso di specie non si è verificato avendo pacificamente impugnato solo CP_1 parzialmente la sentenza della Corte di Appello. E limitatamente al capo della sentenza non oggetto di gravame, l'appellante avrebbe dovuto proporre ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza in base al disposto di cui all'art. 287 c.p.c., al fine di far correggere l'errore di calcolo.
La non correttezza del rimedio azionato, ossia la proposizione dell'istanza di correzione nel giudizio di revocazione oltre che nel ricorso per cassazione, risulta peraltro confermato sia dalla Corte di Appello che, con sentenza n.1507/2007 ha dichiarato l'inammissibilità della istanza di correzione dell'errore materiale proposta con l'atto di citazione per revocazione, sia dalla Corte di legittimità, la quale ha rigettato il ricorso.
Sicché sul capo della sentenza n. 2698/2003, con il quale la Corte di Appello ha condannato il a rimborsare all'odierna appellante la somma di Lire 61.000.000 si è formata Controparte_2 acquiescenza, con conseguente formazione del giudicato in data 24.07.2004.
Sul punto appare allora condivisibile il ragionamento condotto dal giudice di prime cure secondo cui sul capo della sentenza n. 2698/2003, nel quale la Corte di Appello di Roma, in riforma parziale della sentenza di primo grado, ha condannato il a rimborsare alla Controparte_2 la somma di lire 61.000.000, pari ad euro 31.205,87, si è formata acquiescenza per Controparte_7 mancata impugnazione ex art. 329, co. 2, c.p.c. e, per l'effetto, è sceso il giudicato in data 24.07.2004,
a seguito del decorso del cosiddetto “termine lungo” di un anno (melius, di tredici mesi e mezzo, in considerazione del periodo di sospensione feriale dal 01.08.2003 al 15.09.2003) dal deposito della medesima sentenza (09.06.2003), non notificata, ai sensi dell'art. 327 c.p.c.
Esplicitando, inoltre il Giudice che “il diritto di rimborso della somma di euro 31.503,87 per le annualità 1988, 1991 e 1992 di tassa per concessioni governative, spettante alla Controparte_7 ora verso il , ora Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2
in forza della sentenza n. 2698/2003 della Corte di Appello di Roma, si è estinto in difetto
[...] di atti interruttivi della prescrizione dal 24.07.2004 al 24.07.2014 e, dunque, in ragione della sopravvenuta prescrizione decennale dell'actio iudicati ex art. 2953 c.c. in data 24.07.2014, con la conseguente inesistenza del diritto della di agire in via esecutiva nei confronti del Controparte_1
al fine del recupero coattivo della suddetta somma di euro Controparte_2
31.205,87 successivamente al 24.07.2014 e, quindi, con la conseguente illegittimità della procedura esecutiva r.g.e. n. 9128/2015 instaurata con la notificazione in data 06.02.2015 dell'atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c..”. Orbene, il Tribunale ha fatto corretta applicazione delle norme e dei principi in materia. Come chiarito dalla Corte di legittimità, infatti, “La prescrizione decennale da "actio iudicati" ex art. 2953 c.c. decorre dal passaggio in giudicato della sentenza”
(Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 33039 del 16/12/2019).
Sicché, non essendo intervenuti nelle more atti interruttivi della prescrizione atteso che il rimedio della correzione di errore materiale non ha valenza impugnatoria ed essendosi formato il giudicato in data 24.07.2004, sul capo relativo al riconoscimento del diritto al rimborso della somma di euro 31.503,87 per le annualità 1988, 1991 e 1992 di tassa per concessioni governative, in quanto non oggetto di precipua censura, è intervenuta la prescrizione decennale dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., in data 24.07.2014.
Atteso il rigetto del gravame le spese del presente grado che seguono la soccombenza sono poste a carico dell'appellante; esse sono liquidate come da dispositivo (ex d.m. 55/2014 e successive modificazioni, tabella XII^ con scaglione fino ad € 52.000 e valori compresi tra minimo e medio per tutte le fasi attesa la natura non particolarmente complessa delle questioni fattuali e giuridiche affrontate).
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Controparte_1 la sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 2089/2020, pubblicata in data 31.01.2020 così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna l pagamento in favore del delle spese di Controparte_1 Controparte_2 lite del presente grado liquidate in € 7493 oltre al rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di CP_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
[...]
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-D ER -TO TI-