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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2750 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G.14951/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Maria Cialone
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Maria Cialone
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.12.25 depositate il 27.10.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto. 2) Il sig. si è già allontanato dalla Parte_2 casa familiare;
3) la dott.ssa sig.ra continuerà a vivere, insieme alle figlie Parte_1
maggiorenne e non autosufficiente economicamente e maggiorenne ed Per_1 Per_2 autosufficiente, nella casa famigliare sita in Roma viale Dei Quattro Venti n. 64 di esclusiva proprietà della stessa;
4) Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia la somma di Parte_2 Per_1
€ 300.00 (trecento/00) a partire dal mese di Dicembre c.a. da rivalutarsi sulla base degli indici dei prezzi a consumo per le famiglie di operai da versarsi sul c/c bancario intestato alla figlia Per_3
(che verrà dalla stessa indicato), entro il 5 di ogni mese;
oltre al 50% delle spese
[...] straordinarie sanitarie, sportive, spese relative alla cultura, corsi di formazione e/o specializzazioni tutte previamente concordate da entrambi i genitori giusto protocollo del Tribunale di Roma del 17 dicembre 2014; 5) Regolare come segue il diritto di visita in favore dell'altro genitore: avendo raggiunto la maggiore età verrà deciso liberamente dalla stessa ed a suo piacimento, di Per_1 trascorrere i fine settimana e/o anche giorni infrasettimanali con il padre. 6) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento 7) i coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio 8) chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio di stato civile di Roma , affinché si proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.p.r. 396/200” e il procuratore ha concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], coniugati in Roma l'8.6.94 alle condizioni come Parte_2 integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto n.00518, parte 2, serie
A03;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 1.12.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G.14951/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Maria Cialone
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Maria Cialone
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.12.25 depositate il 27.10.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto. 2) Il sig. si è già allontanato dalla Parte_2 casa familiare;
3) la dott.ssa sig.ra continuerà a vivere, insieme alle figlie Parte_1
maggiorenne e non autosufficiente economicamente e maggiorenne ed Per_1 Per_2 autosufficiente, nella casa famigliare sita in Roma viale Dei Quattro Venti n. 64 di esclusiva proprietà della stessa;
4) Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia la somma di Parte_2 Per_1
€ 300.00 (trecento/00) a partire dal mese di Dicembre c.a. da rivalutarsi sulla base degli indici dei prezzi a consumo per le famiglie di operai da versarsi sul c/c bancario intestato alla figlia Per_3
(che verrà dalla stessa indicato), entro il 5 di ogni mese;
oltre al 50% delle spese
[...] straordinarie sanitarie, sportive, spese relative alla cultura, corsi di formazione e/o specializzazioni tutte previamente concordate da entrambi i genitori giusto protocollo del Tribunale di Roma del 17 dicembre 2014; 5) Regolare come segue il diritto di visita in favore dell'altro genitore: avendo raggiunto la maggiore età verrà deciso liberamente dalla stessa ed a suo piacimento, di Per_1 trascorrere i fine settimana e/o anche giorni infrasettimanali con il padre. 6) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento 7) i coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio 8) chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio di stato civile di Roma , affinché si proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.p.r. 396/200” e il procuratore ha concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], coniugati in Roma l'8.6.94 alle condizioni come Parte_2 integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto n.00518, parte 2, serie
A03;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 1.12.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi